651 codice penale: Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale



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Art. 651 codice penale: Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.

Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale

Integra l’ipotesi di cui all’art. 651 c.p. la condotta dell’imputato che non solo si astiene dall’esibire i suoi documenti d’identità, ma si rifiuta di declinare le proprie generalità ai Carabinieri a fronte di un controllo, atteso che la fattispecie di cui all’art. 651 c.p. ha come scopo quello di evitare che la Pubblica amministrazione sia intralciata nell’identificazione della persona cui le generalità sono richieste nell’esercizio dei potere discrezionale attribuito al pubblico ufficiale (nella specie, l’imputato era un agente di polizia, fermato per un controllo perché alla guida di uno scooter senza casco, e la Corte ha sottolineato come a nulla rilevasse il fatto che l’imputato aveva poi fornito le sue generalità a dei colleghi).

Cassazione penale sez. I 14 novembre 2014 n. 9957

Ai fini della consumazione del reato di cui all’ art. 651 c.p. è necessario il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini dell’integrazione dell’illecito, che tali indicazioni vengano successivamente fornite o che l’identità del soggetto sia facilmente accertata per la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione. Inoltre, il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali, che integra la condotta dell’omonima contravvenzione, non presuppone che il soggetto richiesto sia responsabile di un reato o di un illecito amministrativo.

Tribunale Roma sez. X 24 maggio 2014 n. 9158

In assenza di reali motivi di pericolo, non corrisponde all’esercizio delle funzioni pubbliche, perché arbitrario e violento, il comportamento dei pubblici ufficiali teso a far uscire coattivamente un privato dall’auto sulla quale è trasportato. Tale comportamento inoltre, è da ritenersi sproporzionato qualora sia motivato dal fine di identificare un uomo le cui generalità sono già note, non costituendosi dunque il reato ex art. 651 c.p., il quale si configura con il semplice rifiuto di fornire indicazioni circa la propria identità personale.

Cassazione penale sez. VI 06 novembre 2013 n. 4392

Il reato di cui all’art. 651 c.p. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 c.p., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l’una all’altra, se considerate in concreto. (Fattispecie relativa a minacce rivolte da più persone per evitare di essere identificate dal pubblico ufficiale che, a tal fine, aveva vanamente chiesto loro i documenti). Dichiara inammissibile, App. Bologna, 13/04/2012

Cassazione penale sez. VI 30 maggio 2013 n. 39227

Deve escludersi, ai sensi dell’art. 5 c.p., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988, la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 651 c.p. (rifiuto di generalità) in capo ad un soggetto il quale, appartenendo egli alla minoranza di lingua slovena residente nella regione Friuli-Venezia Giulia, abbia potuto nutrire il legittimo convincimento che, alla stregua della normativa che tutela detta minoranza, la richiesta di declinare le proprie generalità dovesse essere rivolta, contrariamente a quanto avvenuto, in lingua slovena.

Cassazione penale sez. VI 17 maggio 2012 n. 30778

Non sussiste l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 651 cod. pen. se il rifiuto dell’imputato di declinare le proprie generalità sia determinato dalla convinzione che, in base alla normativa regolante i diritti delle minoranze linguistiche, sussista il diritto di ricevere qualsiasi comunicazione, anche verbale, nella propria lingua. (Fattispecie relativa ad un cittadino italiano di lingua slovena). Annulla in parte senza rinvio, App. Trieste, 30 settembre 2010

Cassazione penale sez. VI 17 maggio 2012 n. 30778

Il rifiuto di fornire le proprie generalità al pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni può non costituire reato (art. 651 c.p.) se rientra nell’esercizio di un diritto. (Nel caso di specie l’imputato reclamava ai vigili di aver subito ingiustamente una sanzione al codice della strada poiché l’auto era parcheggiata dove non vi era alcuna segnalazione di divieto e, alla richiesta dei vigili di fornire le generalità per una contestazione immediata, egli si rifiutava scattando le foto con il proprio telefono cellulare e dicendo che si sarebbe rivolto alla polizia).

Tribunale Roma sez. X 12 dicembre 2011 n. 24520

In tema di rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, il giudice penale può sindacare la legittimità della richiesta del pubblico ufficiale soltanto sotto il duplice profilo della qualifica soggettiva e della competenza del richiedente, ma non può investire anche la discrezionalità della concreta iniziativa del pubblico ufficiale, in relazione alla causa della richiesta.

Cassazione penale sez. VI 24 marzo 2011 n. 13402

E’ soggetto alla sanzione dell’ammenda il cittadino che si sia rifiutato di fornire le proprie generalità a due carabinieri in borghese, a nulla rilevando la circostanza di essersi recato in caserma, in un secondo momento, per adempiere alla richiesta degli agenti in borghese. Ai fini del reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale è sufficiente infatti, la semplice rappresentabilità da parte di chi rifiuta di obbedire all’ordine della sussistenza della qualifica del richiedente.

Cassazione penale sez. I 15 aprile 2010 n. 31684



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