Articolo 494 Codice Penale: sostituzione di persona



Salve e benvenuto.

Ti ricordo che questo sito vive grazie alle sole offerte. Se credi che possa valere almeno, più di 0,01€ ti ringraziamo, e nel caso vorresti, lasciarci, l’offerta a tua scelta, ti lascio il link qui sotto. Ti condurrà direttamente al nostro conto OFFERTA.

link: paypal.me/sulumeunet oppure nome utente PAYPAL seddag

Se potrai darci una mano faremo ancora meglio. Grazie 🙂

LINK DIRETTO AL NOSTRO CONTO PAYPAL



Articolo 494 Codice Penale: sostituzione di persona

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.



Salve e benvenuto.

Ti ricordo che questo sito vive grazie alle sole offerte. Se credi che possa valere almeno, più di 0,01€ ti ringraziamo, e nel caso vorresti, lasciarci, l’offerta a tua scelta, ti lascio il link qui sotto. Ti condurrà direttamente al nostro conto OFFERTA.

link: paypal.me/sulumeunet oppure nome utente PAYPAL seddag

Se potrai darci una mano faremo ancora meglio. Grazie 🙂

LINK DIRETTO AL NOSTRO CONTO PAYPAL



Lascia un commento