Sono un Sovrano non Il mondo di carta. PERSONA/CAPACITA’ GIURIDICA e CAPACITA’ DI AGIRE – Personalità giuridica



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Questo articolo è una mia idea nella sua composizione, ma che prende contenuto da altri siti di informazione.

nel diritto positivo la presuppongono la capacità giuridica … di fatto non esiste … se non impersonificata volontariamente.

come potrebbe esserci una capacità giuridica nella finzione … ovvero carta morta
(è la capacità dell’uomo nell’accettare la parte Giuridica/la carta???…)

Partiamo dalle parole che come sempre hanno una fondamentale importanza.

Quindi seguiamone il percorso a retroso della loro Etimologia.

1 PERSONA:

2 CAPACITA’:

3 GIURIDICA:

4 PERSONALITA’

1


FILOSOFICA: Il concetto di persona è un concetto principalmente filosofico, che esprime la singolarità di ogni individuo della specie umana in contrapposizione al concetto filosofico di “natura umana” che esprime ciò che hanno in comune. essere umano in possesso di coscienza di sé e di propria identità.

SOSTANTIVO: voce di origine probabilmente etrusca, che significava maschera teatrale; dal latino persona ossia maschera e infine individuo: la voce persona stava ad indicare le maschera usate dagli attori e quindi la voce di questi che passava attraverso la maschera; forse anche derivazione dal latino personare cioè suonare attraverso

2


CAPACITA’:
dal lat. capacĭtas –atis, der. di capax: v. capace
sostantivo femminile
1. Possibilità di contenere entro un determinato limite di quantità.
“un tino della c. di 100 ettolitri”
2. In fisica: capacità di un accumulatore, la quantità di carica elettrica che questo può erogare nella scarica.
3. Idoneità, abilità, attitudine che una o più persone hanno di intendere o di fare qualche cosa, di svolgere una funzione, di riuscire nella realizzazione di un compito

3


giurìdico agg. [dal lat. iuridĭcus, comp. di ius iuris «diritto» e tema di dicĕre «dire»] (pl. m. –ci).

1. Di diritto, relativo al diritto: norma giuridica

4


personalità
per·so·na·li·tà/
sostantivo femminile
  1. L’insieme delle caratteristiche individuali, non fisiche, che in quanto tali costituiscono o conferiscono motivo di integrità o di distinzione (spec. dal punto di vista giuridico o sul piano dei rapporti sociali, o nel linguaggio psicologico).
    “i diritti della p.”
  2. concr.
    Persona di grado gerarchicamente elevato o singolarmente autorevole in un ambito determinato di attività o di interessi.
    “le più alte p. dello Stato
    Il termine latino personalitāte(m) deriva dal greco πρόσωπον e dall’etrusco phersu (maschera). Cicerone la definì come l’aspetto e la dignità di un essere umano, oppure, in un’altra definizione, quella parte che si recita nella vita, e non a caso “persona” rappresentava la maschera indossata dagli attori.
    « La personalità è la più o meno stabile e durevole organizzazione del carattere, del temperamento, dell’intelletto e del fisico di una persona: organizzazione che determina il suo adattamento totale all’ambiente. »
    -Hans Eysenck “The structure of Human Personality”

A) PERSONA GIURIDICA

B) PERSONA FISICA

C) PERSONALITA’ GIURIDICA

A


Capitis deminutio maxima NOME COGNOME (un pezzo di carta con i tuoi dati omonimi stampati sopra). Non sei tu.

In diritto, una persona giuridica (o ente morale) è un ente cui l’ordinamento giuridico attribuisce la cosiddetta capacità giuridica, rendendolo quindi soggetto di diritto.

In generale la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica (personalità giuridica) è meno estesa di quella riconosciuta all’essere umano in quanto soggetto di diritto, ossia alla persona fisica, poiché la persona giuridica non può essere parte di quei rapporti giuridici che, per loro natura, possono intercorrere solo tra persone fisiche (l’esempio tipico è rappresentato dai rapporti familiari).

La persona giuridica è costituita da:

  • un elemento materiale (o substrato sostanziale) che può a sua volta consistere in un insieme di individui (nelle corporazioni) o un patrimonio (nelle fondazioni) ordinati a uno scopo;
  • un elemento formale, il riconoscimento. Questo può essere attribuito dall’ordinamento:
    • con una norma generale che riconosce tutte le persone giuridiche in possesso di determinati requisiti;
    • con una norma posta appositamente per una determinata persona giuridica;
    • con un apposito provvedimento, posto in essere per una determinata persona giuridica.

Mentre le persone fisiche o giuridiche riunite in una corporazione (gli associati) sono un elemento costitutivo della stessa, il fondatore, ossia la persona fisica o giuridica che destina un patrimonio a uno scopo, creando così una fondazione, rimane estraneo a quest’ultima. Le persone giuridiche hanno un’organizzazione, con una struttura organizzativa articolata in uffici; tra gli uffici si distinguono quelli che hanno come titolari (o, secondo altra ricostruzione teorica, sono) organi della persona giuridica e compiono gli atti giuridici imputati alla stessa. Un’organizzazione, tuttavia, è posseduta anche da altri enti, privi dell’elemento formale del riconoscimento: se l’ordinamento attribuisce a questi enti un certo grado di autonomia patrimoniale, secondo una diffusa teoria, si deve ritenere che essi, pur non essendo persone giuridiche, siano comunque soggetti di diritto.

Si suol dire che le corporazioni sono organizzazioni di persone, mentre le fondazioni sono organizzazioni di beni. In realtà è difficile immaginare una corporazione che possa raggiungere i suoi scopi senza avvalersi di un patrimonio, così come una fondazione che non si avvalga di persone: tutti gli enti, in quanto organizzazioni, sono complessi di persone e beni, la differenza sta nel fatto che per l’ordinamento nelle corporazioni è essenziale la presenza dalle persone (gli associati) mentre nelle fondazioni è essenziale la presenza di un patrimonio; questo a prescindere dalla constatazione che, nella pratica, il rilievo di tali componenti può essere diverso (si pensi a una società per azioni, persona giuridica di tipo corporativo nella quale, tuttavia, la componente patrimoniale finisce di solito per avere un rilievo ben maggiore di quella personale).

B


In diritto, una persona fisica è un essere umano dotato di capacità giuridica, quindi soggetto di diritto.

Nell’ordinamento italiano sono persone fisiche gli esseri umani che con la loro nascita diventano soggetti rilevanti ai fini del diritto, in quanto secondo l’articolo 1 del codice civile divengono titolari di diritti e doveri, cioè acquisiscono la capacità giuridica.

Con il raggiungimento della maggiore età, 18 anni per l’ordinamento italiano, la persona fisica acquisisce la capacità di agire, cioè la possibilità di porre in essere atti rilevanti ai fini giuridici. Al momento della morte dell’individuo si estingue anche la sua soggettività giuridica.

La PERSONA Fisica per l’ordinamento giuridico è una rappresentazione artificiosa dell’essere umano.
La PERSONA Fisica è a tutti gli effetti un artefatto giuridico, una maschera.
Ex-nihilo (dal nulla) attraverso un “negozio giuridico”, in collaborazione con i tuoi genitori inconsapevoli, creano il soggetto giuridico “trust” (il tuo NOME e COGNOME tutto maiuscolo).
Con questo negozio giuridico si arrogano in maniera NASCOSTA la proprietà del tuo SOGGETTO GIURIDICO “trust” (il tuo COGNOME e NOME è scritto tutto maiuscolo).
Poi in cambio della tua identificazione inconsapevole nel “trust” si appropriano della tua intera STORIA/esistenza.
Sei regolamentato come un oggetto/MERCE/Cucciolo di animale.
Tu sei considerato alla pari di un “bene mobile” quando sei identificato nel trust.
TUTTO E’ COMMERCIO.
Perlomeno uno schiavo nell’epoca romana aveva le catene fisiche e visibili, ora le catene sono invisibili perché mentali.
Istruisciti e svegliati.

C


Si dicono dotati di personalità giuridica quegli enti che rispondono delle proprie obbligazioni tramite il patrimonio dell’ente e non dei singoli associati, cioè quegli enti che godono di autonomia patrimoniale perfetta.

Non va confusa con la persona giuridica, con cui si intende un soggetto cui l’ordinamento giuridico riconosce la capacità giuridica. A sua volta la capacità giuridica non va confusa con la capacità di agire, che precisa chi possa validamente compiere azioni, atti e fatti per l’esercizio dei diritti spettantigli o per l’adempimento dei doveri cui sia tenuto.


CAPACITA’ GIURIDICA
e
CAPACITA’ DI AGIRE

La prima NASCE CON NOI, è connaturata al nostro esistere “civile”-il bambino ha dei diritti (rappresentati dai genitori e dai tutori giuridici in caso di affidamento), l’adolescente ha dei diritti (ma non è ancora maggiorenne e dev’essere ancora rappresentato) ..eccetera, eccetera….

Con la maggiore età la cap. GIURIDICA – stiamo parlando ancora e sempre solo della prima facoltà – si esprime in alcuni ATTI che possono essere rappresentati in PRIMA PERSONA
– posso votare
– posso guidare un’auto
– posso intestarmi una casa o una moto
– posso denunciare qualcuno
– posso firmare un contratto

…e come sappiamo c’è poco di più di questo…TUTTO il resto sono DOVERI DEBITORI

Ora parliamo della Capacità di AGIRE GIURIDICA

Quella, praticamente, i CITTADINI non la posseggono proprio, non la POSSONO POSSEDERE, proprio in quanto CITTADINI
Sono infatti DEBITORI PER NASCITA, sono infatti AMMINISTRATI DA ENTI TERZI, in rappresentanza dello stato (società di fatto)

Essi – i CITTADINI – NON SONO SOCIETA’ o ENTI… mentre LO STATO, invece SI’

QUINDI, per ogni loro atto che ESULI da quelli previsti per l’esercizio della MERA CAPACITA’ GIURIDICA, avranno bisogno DI FARSI RAPPRESENTARE da ENTI (o apparati dello stato)

cito:
“Le persone giuridiche hanno piena capacità di agire, tuttavia esse non sono idonee, per loro natura, a formare ed esprimere una loro volontà, se non attraverso persone fisiche, gli amministratori, che si configurano quali organi della persona giuridica, portatori della volontà dell’ente”

(Loffredo, F., Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica. Manuale e applicazioni pratiche delle lezioni Guido Capozzi, III ed., Milano, 65 ss.)


è chiaro?

Tu sei un socio dipendente (a tua insaputa) di un’azienda S.P.A. chiamata ITALY REPPUBLIC OF che ha come insegna REPUBBLICA ITALIANA. Registrata regolarmente al SEC. www.sec.gov (vai e digita nella ricerca italy e incomincerai a voler conoscere di più)
Il CITTADINO NON POSSIEDE E NON PUO’ POSSEDERE CAPACITA’ DI AGIRE GIURIDICA, deve e scrivo DEVE, forzatamente appellarsi per essere rappresentato ai “funzionari”, ovvero alle PERSONALITA’ GIURIDICHE, persone, ma SOCIETA’ DI FATTO (immaginate come delle “consociate” della Repubblica Italiana) che si pongano in qualità di INTERMEDIARI…

ovviamente, FACENDO GLI INTERESSI DELLA CASA-MADRE (lo “stato/azienda S.P.A.”) e NON CERTO QUELLI DEL CITTADINO, di fatto schiavizzato con questo SOTTILISSIMO meccanismo diabolico

Stiamo prendendo COSCIENZA?

La CITTADINANZA con relativi apparenti “diritti” è di fatto UN’INTERDIZIONE a tutti gli effetti

Noi siamo ABILI, ma INCAPACI DI AGIRE, per lo stato e per questo DOBBIAMO PASSARE ATTRAVERSO RAPPRESENTANTI LEGALI, enti o personalità giuridiche che AGISCANO IN NOME E PER CONTO NOSTRO nei rapporti con lo stato stesso (amministrazione pubblica) e con gli Enti (che siano essi pubblici o di diritto privato o “misti” come Equitalia, ad esempio)

LO STATO CI AFFIDA AI SUOI “RAPPRESENTANTI” DI VOLTA IN VOLTA….per darci l’ILLUSIONE di essere AUTONOMI, liberi…cosa che di fatto NESSUN CITTADINO SARA’ MAI…

avvocati
notai
giudici
ufficiali giudiziari
medici
ostetriche
guardie carcerarie
funzionari della PA
dirigenti degli Enti
impiegati di sportello (tutti)
contabili di banca
polizia
carabinieri
vigili urbani
guardia di finanza….

TUTTI QUESTI PERSONAGGI sono DI FATTO “personalità giuridiche”…sono persone, SEMBRANO PERSONE….ma sono SOCIETA’ effettive che RAPPRESENTANO LO STATO E VOI STESSI, nel momento in cui vi ponete in relazione con essi.
sono gli INTERMEDIARI COMMERCIALI, perchè SOLO di commercio si tratta…

Anche la traduzione in carcere di una PERSONA FISICA, un cittadino CHE ABBIA AVUTO SENTENZA/Penitenza che preveda reclusione, è di fatto l’esecuzione di un CONTRATTO COMMERCIALE per mano di varie PERSONALITA’ GIURIDICHE in rappresentanza dello STATO
(avete idea di quanto DENARO gestiscono le amministrazioni delle CARCERI PENITENZIARIE…?)

ovviamente, curando GLI INTERESSI DI AZIENDA ITALIA spa, piuttosto che i vostri

ma PER CONSEGNA, non per cattiveria….LI HANNO CONDIZIONATI AD ESSERE ESECUTORI PEDISSEQUI e senza raziocinio e Coscienza, attraverso l’ADDESTRAMENTO, ovvero i corsi di formazione, i brevetti, le promozioni, gli “aggiornamenti”…

il SOFTWARE, insomma, quell’insieme di NORME INTERNE, CIRCOLARI, DIRETTIVE che lo stato METTE A PUNTO ai fini di un CONTROLLO CAPILLARE SUI CITTADINI

Qualcuno COMINCIA A CAPIRE.

Quindi, NOI SIAMO DEGLI INCAPACI, perfino di capire che siamo INCAPACI, pensate!
Un GRANDE PARADOSSO

cito ancora:

“Il rappresentante legale agisce in nome e per conto (nell’interesse) dell’incapace, ovvero l’atto compiuto dal rappresentante produce effetti nella sfera giuridica dell’incapace. Solo gli atti compiuti dal rappresentante legale in nome e per conto dell’incapace (con l’osservanza delle formalità previste dalla legge) acquistano piena e definitiva validità. Gli atti che l’incapace compie direttamente sono annullabili, ovvero, sono provvisoriamente efficaci, ma possono essere annullati (con conseguente eliminazione degli effetti che hanno prodotto) su iniziativa dell’incapace”

(una volta acquistata o riacquistata la capacità di agire) o del suo legale rappresentante (Breccia, U., Diritto privato – Parte prima, cit., 85).



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