TESSERA SANITARIA, Bond, Codici Militari Americani etc.



Salve e benvenuto.

Ti ricordo che questo sito vive grazie alle sole offerte. Se credi che possa valere almeno, più di 0,01€ ti ringraziamo, e nel caso vorresti, lasciarci, l’offerta a tua scelta, ti lascio il link qui sotto. Ti condurrà direttamente al nostro conto OFFERTA.

link: paypal.me/sulumeunet oppure nome utente PAYPAL seddag

Se potrai darci una mano faremo ancora meglio. Grazie 🙂

LINK DIRETTO AL NOSTRO CONTO PAYPAL



La TESSERA SANITARIA dovrebbe essere collegata solo alla sanità italiana ed invece tanto esoterismo si cela tra codici e bande magnetiche.
Perché?
La motivazione è semplice da spiegare ma complicata e intricata da capire per via di vari passaggi di appartenenza delle ex nazioni, attualmente società S.P.A., registrate all’organo borsistico Americano SEC (Equivalente CONSOB Italiana).
A riguardo dei codici militari poi bisogna ricordare chi gestisce il patrimonio in caso di guerra, in America.
Etc. etc. etc.

Incominciamo con il DOCUMENTO TECNICO del ministero della sanità.
Puoi scaricartelo anche da solo.
Vai sul sito “MINISTERO della SALUTE” italiano, nella casella “cerca” digita “DOCUMENTO TECNICO TESSERA SANITARIA”. Scoprirai con sorpresa che non è presente nel sito in cui dovrebbe essere o forse passandoci dei giorni potresti pure trovarlo.

Quindi vai su Google e digita “sito tessera sanitaria” e poi clicca sul risultato “PORTALE PROGETTO TESSERA SANITARIA“, qua cerca e scarica l’ALLEGATO TECNICO TS-CNS
Ora leggilo. (nel caso lo puoi scaricare anche da questo collegamento. ALLEGATO TECNICO TS-CNS UFFICIALE SANITA).

LATO “A”

Nota il tuo nome indicato in lettere maiuscole.

Come in tutti i documenti anche la Tessera Sanitaria non fa eccezione nel rappresentare il vostro nome e cognome in lettere MAIUSCOLE (capitis deminutio maxima “diminuzioni dei diritti”).

Secondo la LEGGE AMMIRAGLIATO:

La merce e gli schiavi vengono identificati in sole lettere MAIUSCOLE.

Queste sono le leggi ad oggi in vigore.

In effetti la Tessera Sanitaria che ti porti dietro non sei tu ma un tuo omonimo che rappresenta l’UOMO DI PAGLIA (termine LEGGE AMMIRAGLIATO) con cui pero voi vi rappresentate. Il solo possesso lo prova.

LATO “B”

Parte con i vari codici

Nel LATO B abbiamo tutta la parte di tracciamento della merce o schiavi.

Più precisamente.

Potreste anche leggervelo dal punto 1-3 del documento tecnico tessera sanitaria.

Questo punto indica la prima descrizione del lato B ed i suoi codici.

PUNTO 1.4 Bar Code

“Il codice fiscale in modalità “BAR CODE” è riportato sul retro della tessera
secondo lo standard di codifica 39 che risponde alle norme MIL-STD-1189 e ANSI MH 10.8M-1983.”

Questo codice ha un grande impiego, oltre che nell’ambito militare, anche nell’ambito Industriale e commerciale. –CODICI A BARRE Sito Ufficiale

Sempre di merce parliamo… MAIUSCOLE!

Nel mio per esempio indica lo stesso codice fiscale tradotto in codice barre.

Fallo anche tu – prendi il tuo tesserino fai una foto in primissimo piano al codice a barre e poi ritaglialo bene. Dopodiché caricalo su questa pagina on line e saprai cosa nasconde, (sicuramente anche tu come risultato avrai il tuo stesso Codice Fiscale.

Nella tessera sanitaria è presente per il fatto che rientra nelle norme MIL-STD, Militare Standard U-S-A .

Perché? Semplice. In tempo di guerra la FEDERAL RESERVE banca U.S.A. è gestita dall’esercito americano. Visto che l’america è perennemente in guerra, capirete il perché dei loro codici nella nostra tessera sanitaria.

Non dimenticate mai che l’italia non è una nazione ma una colonia americana che a sua volta è una colonia Britannica (della Corona Britannica) che ancora a sua volta e sotto il controllo del Vaticano. Più precisamente del potere politico del papa “FRANCISCOS” e non quello del potere temporale “papa francesco”. Ecco il perché dei due nomi dei papi.

Sono loro che influenzano e decidono le sorti più importanti riguardo gli aspetti politici mondiali. Non DIO! (Demiurgo), che sia chiaro!

Più precisamente non è neppure uno stato, ma una semplice Società per Azioni S.P.A. , come la FIAT o la BARILLA etc. etc. etc. per intenderci. E coi siete la merce che come società essa tratta. Il suo nome registrato è REPUBLIC OF ITALY numero di iscrizione 0000052782 e standard industrial code 8888, iscritta nel 1934. Eravamo S.P.A. già con la famiglia SAVOIA (La nostra più grande disgrazia). Secondo me la peggior famiglia REALE del mondo. In effetti cosa aspettarsi da un re che era asino già in V Elementare. Dall’ignoranza può sbocciare di tutto, ma condito sempre con l’ignoranza in abbondanza (pensiero personale).

PUNTO 1.7. Banda magnetica presente sul retro delle TS-CNS

“La banda magnetica, di tipo HiCo con altezza mm. 12,75, rispetta le norme ISO
Standard 7811-4: 1995 e 7811-7: 1995 e prevede le prime due tracce per codifica
IATA/ABA e la terza traccia standard ISO 7811-5: 1995.

Sulla traccia 1 della banda magnetica sono registrate le seguenti informazioni, secondo la codifica IATA (International Air Transport Association). IATA Sito Ufficiale. IATA su Wikipedia (è un’organizzazione internazionale di compagnie aeree con sede a Montréal, nella provincia del Quebec, Canada etc. etc. etc.).

Sulla traccia 2 della banda magnetica delle TS-CNS è registrato con codifica ABA (American Bankers Association).” etc. etc. etc. ABA Sito Ufficiale. ABA Wikipedia (associazioni di banche private).

Interessante vero!? Anche le simbologie che compongono i loro loghi lo sono. Messaggi che voi non capite ma che il vostro inconscio non solo capisce ma ci vi fa ragionare nei momenti di scelta senza che voi possiate capire.

Siete solamente della merce/schiavi. Che vi piaccia o meno.

Parlo di voi perché personalmente sono uscito da questo sistema.

Ho restituito TESSERA ELETTORALE ricusando REPUBLIC OF ITALY.

Cosi per i documenti. Giro senza, compresa la patente di guida pur guidando.

Ho sganciato la persona giuridica e non pago più le tasse. Tutte le tasse. E non faccio che dirlo pure apertamente ovunque capiti. Anche davanti a finanzieri in divisa. Due volte al bar mentre prendevano un caffè.

Comunque….

si dice che alla vostra nascita vengano creati dei BOND a nostra insaputa grazie alla vendita che i nostri genitori fanno di noi figli verso lo stato con la frode del certificato di nascita. Non per niente si chiama Certific-atto .

BOND.

Sempre nel lato B della tessera sanitaria in basso a sinistra al punto 8, come ultima riga trovate un numero lunghissimo,

prime due cifre 80 citano l’assistenza sanitaria. Le tre successive 380 indicano il codice Italia. Le seguenti tre ancora indicano, questa volta le regioni 000 ognuna un codice differente dall’altra, naturalmente. Infatti si chiama Carta Regionale dei Servizi.

Infine gli ultimi 10 numeri che identificano univocamente ciascuna persona giuridica. Cioè omonimo in vita dell’uomo di paglia. Il portatore e Beneficiario della stessa carta. (cioè tu che c’è l’hai in mano e la utilizzi). Vediamo di capire se potrebbe essere possibile.

Scegliete un qualsiasi sito che si occupa di Trading Online come il sole 24 ore per esempio o qualsiasi altro al mondo. Vedete voi.

In questo esempio utilizzerò FIDELITY.COM, ed all’interno della casella “cerca” digitare i primi 4 numeri deglì ultimi 10 sopracitati, poi inserire uno spazio, ed ancora scrivere il proprio anno di nascita ed infine inserire dopo un altro spazio i restanti 6 numeri. Premete QUOTES e vedrete comparire alcuni fondi.

Questi potrebbero essere un indizio del come sono tracciabili i tuoi. Comunque io ho provato anche cambiando il mio anno di nascita e ne trovava sempre. Per questo mi pare una enorme sciocchezza. Mentre mi sembra seria l’ipotesi che lega il BOND con quello del numero del certificato di nascita foglio 3C. Infatti l’esempio che gira in rete a riguardo di BARACK OBAMA riguarda proprio l’identificativo del codice del certificato di nascita.

da cui risulterebbe un conto vecchio intestato a personaggi VIP. E lui lo è sicuramente. Se siete curiosi cliccatemi sopra e vedetelo anche voi. (il numero è 00151 1961 010641).

Riguardo alla tessera sanitaria per ora è tutto.

Riguardo al BOND questo si vedrà prima o poi.

Visto e letto tutto, non dimenticatevi che per i vostri servi (governanti) voi siete merce/schiavi, e lo stesso CLINTON in un suo Ordine Esecutivo: Definisce l’essere umano come Capitale. Executive Order No. 13037 March 4, 1997 (specificatamente section 2 subsection (b). (copia nel sito).

Sveglia gente. Nessun uomo può prevaricare su un altro essere umano. A meno che non sia consenziente come nel caso dei vostri documenti. l’UOMO DI PAGLIA



Salve e benvenuto.

Ti ricordo che questo sito vive grazie alle sole offerte. Se credi che possa valere almeno, più di 0,01€ ti ringraziamo, e nel caso vorresti, lasciarci, l’offerta a tua scelta, ti lascio il link qui sotto. Ti condurrà direttamente al nostro conto OFFERTA.

link: paypal.me/sulumeunet oppure nome utente PAYPAL seddag

Se potrai darci una mano faremo ancora meglio. Grazie 🙂

LINK DIRETTO AL NOSTRO CONTO PAYPAL



SOVRANITA’ INDIVIDUALE



Salve e benvenuto.

Ti ricordo che questo sito vive grazie alle sole offerte. Se credi che possa valere almeno, più di 0,01€ ti ringraziamo, e nel caso vorresti, lasciarci, l’offerta a tua scelta, ti lascio il link qui sotto. Ti condurrà direttamente al nostro conto OFFERTA.

link: paypal.me/sulumeunet oppure nome utente PAYPAL seddag

Se potrai darci una mano faremo ancora meglio. Grazie 🙂

LINK DIRETTO AL NOSTRO CONTO PAYPAL



Articolo in aggiornamento.

Ciò che leggerai è stato frutto di una mia personale ricerca che comunque potrebbe contenere errori di forma o altro tipo. Per questo la lettura dovrà essere intesa solamente come apprendimento preliminare di informazione base e non come certezza o verità assoluta. Per questo non mi assumo e declino qualsiasi responsabilità da un tuo inadeguato approfondimento. Non sono responsabile delle tue azioni ne ora ne mai. Sappi approfondire con saggezza qualsiasi tema, questo compreso, prima di qualsiasi tua azione verso qualsiasi proposito. Che questo concetto sia chiaro fin d’ora!!!

NESSUNA legge scritta da un essere umano può essere superiore ad un altro essere umano (QUALSIASI ESSERE UMANO può rigettarla, modificarla o riscriverla) ciò significa che, per assoggettare un Essere Umano alle leggi/regolamenti di altri esseri umani, occorre una piena e CONSAPEVOLE accettazione scritta da parte di un Essere Umano che INTENDA assoggettarsi VOLONTARIAMENTE a tali leggi/regolamenti (diversamente trattasi di forme di riduzione in schiavitù).

È sacrosanto nei confronti di TUTTE le normative, pensate, e scritte da POCHI, spesso abusivi ed Autoproclamati, e per di PIÙ senza chiederne il CONSENSO ad alcuno…

Parlo, per primo punto, del mio personale percorso per poi spaziare in altri possibili.

Essere Sovrani è prima di tutto un percorso interno al proprio IO.

Una continua ricerca ai soggettivi perché.

La mia ricerca su me nel tempo mi ha portato a imboccare tante strade compresa questa.

In primo luogo, per non divergere troppo, ho dovuto metabolizzare bene il fatto che essere Sovrani significa affrontare la vita con l’unica propria consapevolezza su questo piano virtuale (Terra). Governare il proprio contenitore con un solo timone e un solo comandante “Io”.

(Pian piano modificherò quest’articolo nel precisare tutto il mio cammino, a partire dell’essere stato un Seminarista, un credente CATTOLICO etc. Un individuo del passato).

A riguardo delle documentazioni i passi sono vari.

Per alcuni individui, puoi non documentarlo affatto. Da un determinato momento in poi, semplicemente, ti identifichi come essere umano. Personalmente non lo trovo un metodo in onore con chi ha vissuto con te ad oggi. Quindi le notifiche del cambiamento del tuo Status vanno fatte (da capitis deminutio maxima a capitis deminutio minum). Io le ho fatte tutte.

Ricordatevi che qualsiasi cosa facciate vi ritroverete a interagire almeno di tanto in tanto con gli stati, anche se preclusi. Per questo dovete essere pronti con una guida dei punti più importanti da sapere. Per esempio in tribunale, che basta poco per finirci. Es. un posto di controllo con elementi senza conoscenze di diritto internazionale compreso il magistrato che verrebbe sentito per conoscenza. Quindi i vostri diritti li dovete conoscere voi se volete essere sereni. Vademecum/Guida/Documenti del positivo/diritti di un sovrano o legale rappresentante.

Anche nella costituzione si riconosce che il popolo è sovrano nella sua singolarità naturalmente “la sovranità appartiene al popolo”. Vi siete mai domandati perché nelle costituzioni è sempre specificato?…

Essendo già sovrano dentro, arriva il momento di portarlo fuori notificandolo al sistema. Da ora prendo la mia esperienza di vita totalmente tra le mie mani, governandomi da solo in base a quello che è il mio percorso individuale che mi ha portato ad oggi. Abbandono la persona giuridica cosi come mi è stata incollata con l’inganno, rendendola invece una mia proprietà da amministrare in questa convivenza con chi ancora non ha scoperto la propria consapevolezza. Rifiuto e non riconosco più la mia persona in un pezzo di carta qualsiasi (documenti di identità, concessi da uno stato maschera che si rivela una Società Per Azioni S.P.A., iscritta regolarmente come tutte le altre aziende all’indice borsistico americano S.E.C., l’equivalente italiano CONSOB), ma mi riconosco in ciò che sono ” essenza/essere incarnata in un corpo virtuale di carne ossa sangue e spirito” inalienabile e indivisibile da IO SONO. Con il totale diritto di libero arbitrio nelle mie azioni e di movimento in tutto il pianeta “virtuale”, per diritto naturale universale per il fatto stesso di essere venuto alla luce e che respiro.

Nei prossimi documenti troverai il collegamento internet del sito con la precisa iscrizione REPUBLIC OF ITALY ed il suo relativo codice d’iscrizione.

1.

IL MIO PRIMO DOCUMENTO INVIATO E LE RELATIVE ISTRUZIONI:

Il mio primo documento inviato, una volta deciso di prendere la mia vita nelle mie mani, ed unicamente le mie, in un percorso di individualità e dopo una forte consapevolezza dei rischi e non dei pregi, in quanto prendere la mia vita sotto la mia ala era ovvio fosse uno dei motivi per cui vengo alla luce su questo pianeta (altrimenti me ne stavo a casa ‘ovunque, mia casa sia’ senza tante rotture di PALLE…. Non credete anche voi!!?? 🙂 ), è stato la
DICHIARAZIONE DI SOVRANITA’ INDIVIDUALE allego documento NEUTRO 4 copie Dichiarazione di Sovranita individuale

mentre alla corte dei diritti umani gli inviate quest’altro documento in inglese

2-copie-Declaration-of-Individual-Sovereignty allegandogli pure una copia di “NEUTRO 4 copie Dichiarazione di Sovranità Individuale”, precedentemente scaricato.

Di entrambe le documentazioni tenetevene una copia.

La sua compilazione è semplice.
Scaricare il documento e compilarlo, rispettando l’ordine delle maiuscole del nome e cognome.
Lungo il documento troverete ripetuto più volte i sostantivi “Nome e Cognome”. Questi vanno sostituiti con il proprio nome e cognome rispettando l’esatto ordine Maiuscole e minuscole rappresentata dallo stesso sostantivo.
(es: se il vostro nome fosse Roberto e trovando la scritta “NOME” voi scriverete ROBERTO; mentre per “nome” scriverete roberto e per “Nome” scriverete Roberto).
Direi piuttosto semplice.
A questo punto non vi resta che spedirlo per RACCOMANDATA DI RITORNO agli attuali indirizzi che troverete su internet.
Nel documento non sono elencati in maniera completa in quanto da zona o da anno possono variare.
Accertatevene via internet e compilateli con quelli esatti.

Fatto questo attendete i 28 giorni più i tempi classici di un eventuale risposta (circa 10giorni dei tempi di viaggio di una raccomandata), che non arriverà mai e che quindi creerà il contratto con quanto scritto per il TACITO ASSENSO che ha la stessa validità di un contratto accettato con una firma in umido (Nome esteso leggibile con inchiostro “penna”, e timbro). E a questo punto voi avete notificato la vostra Sovranità Individuale.
In concreto non siete più DISPERSI IN MARE secondo la Giurisprudenza e gli stati etc mondiali.
Da questo momento siete solo voi e la vostra vita/esperienza.

Fatto questo vi consiglierei di fare altre poche cose.

2.

Ricusare lo STATO ITALIANO restituendogli la TESSERA ELETTORALE

2 copie RESTITUZZIONE CERTIFICATO ELETORALE .

Una copia è per voi.

Per il protocollo fatte come sotto:

Protocollo Sovrano: (iniziali sovrano, per Mario Discendenza Rossi, sarà “mdr” in minuscolo naturalmete)-MU-01-(data senza punteggiatura es: 05052017) del Giorno-Mese-Anno. Quindi in questo caso verrebbe: “Protocollo Sovrano: mdr-MU-01-05052017” .

Aspettate i 28 giorni più 10 giorni dall’invio delle raccomandate A/R del documento inviato in precedenza, prima di Ricusare, Restituendo il Certificato Elettorale (anche se io non ho aspettato in quanto non l’ho ritenuto importante. Ormai avevo deciso che sarei comunque andato fino in fondo 🙂 ).
3.

Fargli protocollare, presso l’ufficio Protocollo (sono obbligati a protocollare qualsiasi cosa gli portate compreso questo), nel vostro comune di appartenenza un altro documento “NEUTRA 2-copie-Dichiarazione-sostitutiva-di-atto-di-notorieta” che va ad annullare tutti i vostri ufficiali (Carta di Identità, Patente etc), sostituendoli con il vostro depositato e che va ad informare qualora non lo sapessero già, tutte le vicende di pignoramento di Stati e quanto altro (UCC, SEC, OPPT ETC).

Una copia protocollata tenetela come originale per voi. Possibilmente fatevi una fotocopia ed esibite quella se volete esibirla (personalmente la uso solo quando devo amministrare i miei trust: Carta di Identità etc; magari per farmi una carta di credito in cui esibisco la carta di identità per poi firmare in viola come amministratore del trust).

Rispettate i colori.

Firmate nel riquadro della prima pagina in viola con Nome, Discendenza e Cognome in Viola. Il sovrano firma sempre ed esclusivamente in viola perché gli altri colori vi riporterebbero nel diritto positivo (persona giuridica e non persona fisica).

fatto tutto questo avete percorso il primo passo.

Poi il resto: Trust delle vostre proprietà, Agenzia delle Entrate nel caso di partita iva o dipendenti aziende che si vogliono trattenere le tasse in quanto non vi spetta pagarle o versarle etc.

Queste ultime sono comprese nel vostro titolo azionario di cui parlerò in seguito.

Più avanti inserirò gli altri documenti che potete utilizzare da sovrani.

Attenzione ai colori.

Non dimenticate che da questo momento tutti i documenti ufficiali vanno firmati da sovrano in colore viola o glicine.

Articolo scritto al 05-05-2017



Salve e benvenuto.

Ti ricordo che questo sito vive grazie alle sole offerte. Se credi che possa valere almeno, più di 0,01€ ti ringraziamo, e nel caso vorresti, lasciarci, l’offerta a tua scelta, ti lascio il link qui sotto. Ti condurrà direttamente al nostro conto OFFERTA.

link: paypal.me/sulumeunet oppure nome utente PAYPAL seddag

Se potrai darci una mano faremo ancora meglio. Grazie 🙂

LINK DIRETTO AL NOSTRO CONTO PAYPAL



COLLEGAMENTI SEC UCC OPPT



Salve e benvenuto.

Ti ricordo che questo sito vive grazie alle sole offerte. Se credi che possa valere almeno, più di 0,01€ ti ringraziamo, e nel caso vorresti, lasciarci, l’offerta a tua scelta, ti lascio il link qui sotto. Ti condurrà direttamente al nostro conto OFFERTA.

link: paypal.me/sulumeunet oppure nome utente PAYPAL seddag

Se potrai darci una mano faremo ancora meglio. Grazie 🙂

LINK DIRETTO AL NOSTRO CONTO PAYPAL



Collegamento SEC della REPUBLIC OF ITALY

https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782

Sito U.C.C. “UNIFORM COMMERCIAL CODE”

https://www.law.cornell.edu/ucc

DECLARATION OF FACTS: UCC Doc. N° 2012127914, del 28 Novembre 2012, e
– di tutti gli stati, tutte le banche ed altre corporazioni, a causa del tradimento e danneggiamento contro il
popolo della Terra, specificatamente con la:
Rif.: TRUE BILL: WA DC UCC Doc. N° 2012114776 del 24 Ottobre 2012, che indica
il Pignoramento di tutte le corporazioni mondiali operanti sotto “parvenza” di governi del popolo, stati,
repubbliche, ecc., con la: e



Salve e benvenuto.

Ti ricordo che questo sito vive grazie alle sole offerte. Se credi che possa valere almeno, più di 0,01€ ti ringraziamo, e nel caso vorresti, lasciarci, l’offerta a tua scelta, ti lascio il link qui sotto. Ti condurrà direttamente al nostro conto OFFERTA.

link: paypal.me/sulumeunet oppure nome utente PAYPAL seddag

Se potrai darci una mano faremo ancora meglio. Grazie 🙂

LINK DIRETTO AL NOSTRO CONTO PAYPAL



37 c.p.p. (Ricusazione) Art.



Salve e benvenuto.

Ti ricordo che questo sito vive grazie alle sole offerte. Se credi che possa valere almeno, più di 0,01€ ti ringraziamo, e nel caso vorresti, lasciarci, l’offerta a tua scelta, ti lascio il link qui sotto. Ti condurrà direttamente al nostro conto OFFERTA.

link: paypal.me/sulumeunet oppure nome utente PAYPAL seddag

Se potrai darci una mano faremo ancora meglio. Grazie 🙂

LINK DIRETTO AL NOSTRO CONTO PAYPAL



Art. 37 c.p.p. (Ricusazione)
1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:
a) nei casi previsti dall’articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);
b) se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.
2. Il giudice ricusato non può pronunciare ne concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

Note:
Ratio Legis
Come l’astensione, la ricusazione è uno strumento previsto dal legislatore per assicurare il regolare andamento del procedimento, con un giudice terzo ed imparziale. Differentemente dalla prima, tuttavia, non spetta al giudice l’obbligo di dichiarare causa di ricusazione, ma questa spetta alle parti: esse possono infatti decidere se, ritendendo sussistenti i presupposti della ricusazione, sollevare la questione o affidarsi alla sua terzietà.

(1) La ricusazione è un meccanismo che si rivolge esclusivamente verso un giudice nella sua accezione fisica di persona, non anche in quella di organo. Pertanto, anche in caso di collegi, la ricusazione può riguardare un solo componente dello stesso e non l’intero collegio. Quando, invece, si rigetti l’intero ufficio, dovrà essere applicato l’istituto della rimessione di cui agli artt. ex artt. 45 c.p.p. e ss.Il legislatore ha stabilito che i casi di ricusazione siano previsti tassativamente proprio poichè incidono limitando sia l’attività del giudice persona quale titolare dell’ufficio giudiziario sia l’esercizio del potere giurisdizionale; si tratta di casi disciplinati proprio per garantire l’attendibilità del lavoro dei magistrati e pertanto non può essere effettuata alcuna applicazione analogica o estensiva dei casi predetti.
(2) Sono escluse dalle cause di ricusazione le «altre gravi ragioni di convenienza», di cui all’art. 36 c.p.p. lett. h); ciò in quanto il legislatore ha voluto scongiurare casi di ricusazioni strumentali. Circa l’ipotesi della grave inimicizia di cui alla lett. d) del citato articolo, questa deve attenere esclusivamente ai casi di rapporti personali preesistenti al processo non essendo sufficiente una asserita “antipatia” dovuta all’animosità del processo.
(3) E’ stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di tale comma con sent. 14 luglio 2000, n. 283 “nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto”.
(4) E’ il caso di quando un giudice senza giustificato motivo e fuori dal contesto processuale e giurisdizionale manifesti una propria opinione sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato (indiziato, indagato).
(5) Si segnala però che non corrisponde alcuna sanzione alla violazione di tale divieto.
(6) Con sentenza n. 10 del 23 gennaio 1997, la corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale comma “nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione”.
(7) Circa i procedimenti innanzi al giudice di pace, si veda l’art. 10 del decreto legislativo attuativo della legge delega n. 468/99



Salve e benvenuto.

Ti ricordo che questo sito vive grazie alle sole offerte. Se credi che possa valere almeno, più di 0,01€ ti ringraziamo, e nel caso vorresti, lasciarci, l’offerta a tua scelta, ti lascio il link qui sotto. Ti condurrà direttamente al nostro conto OFFERTA.

link: paypal.me/sulumeunet oppure nome utente PAYPAL seddag

Se potrai darci una mano faremo ancora meglio. Grazie 🙂

LINK DIRETTO AL NOSTRO CONTO PAYPAL



TERMINOLOGIE



Salve e benvenuto.

Ti ricordo che questo sito vive grazie alle sole offerte. Se credi che possa valere almeno, più di 0,01€ ti ringraziamo, e nel caso vorresti, lasciarci, l’offerta a tua scelta, ti lascio il link qui sotto. Ti condurrà direttamente al nostro conto OFFERTA.

Non esitare nel DONARE… ma lasciati ANDARE… che una bella FERRARI mi voglio COMPRARE! 😀

link: paypal.me/sulumeunet oppure nome utente PAYPAL seddag

Se potrai darci una mano faremo ancora meglio. Grazie 🙂

LINK DIRETTO AL NOSTRO CONTO PAYPAL



Lista termini latini e non in giurisprudenza di Wikipedia  https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_termini_legali_latini

altro sito http://www.comirap.it/antiburocratese/472-le-formule-giuridiche-nel-cassetto-conoscere-il-latino-ed-i-latinismi-degli-avvocati-di-alberto-bordi.html


ad infinitum

Verso l'infinito

AB INITIO

Ab initio è un'espressione in latino con lo stesso significato di ab ovo, la cui dizione completa era presso i romani Ab ovo usque ad mala, "Dall'uovo alle mele", con cui si aprivano e chiudevano i banchetti. L'espressione viene usata quando chi ci parla comincia il suo discorso alla lontana ovvero ab ovo, dando l'impressione di non arrivare mai alla conclusione del discorso.

Poiché i latini erano molto precisi, usavano anche la locuzione Ab imis, che significava "dalle fondamenta" se riferita ad edifici, "dalle radici" in senso lato o figurato. Quando poi era impossibile determinare temporalmente l'initium, ricorrevano all'espressione Ab immemorabili, "da tempo immemorabile", persistente nel linguaggio giuridico.

A CAPO DI / IN CAPO A etc  es: in capo alla classe dei soggetti… / in capo alla comunità degli stati… etc Nel linguaggio giuridico e burocratico-amministrativo, la locuzione preposizionale in capo a vale “con riferimento diretto a, relativamente a”. Più noto il valore temporale della locuzione, col significato di “entro”:  in capo a tre giorni.


CAPACITA' GIURIDICA

La capacità giuridica, nell'ordinamento giuridico, indica la suscettibilità di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive.

Non va confusa con la capacità di agire, che è l'idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici validi, esercitando in questo modo i suoi diritti e adempiendo ai suoi doveri. La capacità giuridica, in quanto modo d'essere del soggetto giuridico, rientra tra le qualità giuridiche.

La capacità giuridica delle persone fisiche

Nell'ordinamento giuridico italiano, le persone fisiche acquistano la capacità giuridica con la nascita: è, infatti, riconosciuta a tutti i consociati per il solo fatto della nascita (art. 1 del Codice civile), cioè per il solo fatto del distacco del nato dal grembo materno, quand'anche immediatamente dopo la nascita segua la morte o il nato sia destinato a morte sicura. 

Sovente si è posto il problema della cosiddetta capacità giuridica anticipata all'evento della nascita, giacché a volte sembrerebbe che la capacità giuridica sia da attribuire anche al nascituro. In capo al nascituro è infatti riconosciuta una particolare capacità giuridica, che distingue se si tratti di nascituro concepito o nascituro non concepito. La questione, che interessa diversi aspetti della definizione del soggetto giuridico e diverse concezioni della rilevanza giuridica della vita, è fonte di nutrite disquisizioni dottrinali e di qualche incertezza applicativa pratica. Il nascituro concepito, cioè il feto nel grembo materno (si discute da quale momento della suddivisione embrionale), ha titolo a concorrere alla successione mortis causa ed a ricevere donazioni; è inoltre discusso se per questa ragione possa anch'esso stesso dare origine ad un'eventuale linea successoria (le classiche ipotesi di scuola prevedono sia un feto divenuto erede per la premorienza del padre e successivamente morto ancora in fase fetale, sia il feto in grembo a madre morta e morto dopo di questa, prima di un parto ancorché forzoso). Questo concetto si basa sul brocardo medievale Conceptus pro iam nato habetur si de eius commodo agitur (il concepito è considerato nato quando trattasi dei suoi interessi). Il nascituro non concepito, ovvero l'ipotetico figlio che potrebbe nascere ad un dato potenziale genitore, ha la capacità di ricevere successioni e donazioni, come nel classico caso di disposizioni testamentarie che dispongano l'attribuzione di beni a condizione della nascita; le disposizioni per questo tipo particolarissimo di soggetto giuridico sono quindi sottoposte al vincolo dell'avveramento della condizione di venuta ad esistenza. 

La capacità giuridica si perde per morte (anche per morte presunta), e vi sono casi particolari che la limitano in caso di assenza o scomparsa (rileva talvolta se volontarie). 

L'articolo 22 della Costituzione pone una garanzia a tale posizione del soggetto, statuendo che «nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica». 

La capacità giuridica di diritto privato è riconosciuta in capo non solo ai cittadini, ma anche allo straniero, col solo limite del principio di reciprocità, sancito dall'articolo 16 delle preleggi. «Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino» italiano nella misura in cui il cittadino italiano è ammesso al godimento dei medesimi diritti nel Paese dello straniero. Tale principio di reciprocità, giacché può comportare stringenti limitazioni alla capacità dello straniero, è stato intelligentemente escluso dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato col decreto delegato n. 286 del 1998. Difatti, l'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo statuisce che «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti». 

La capacità giuridica delle persone giuridiche 

La persona giuridica è titolare della capacità giuridica generale, col solo limite della compatibilità del rapporto con le caratteristiche immateriali dell'ente. Il criterio seguito è quello secondo il quale la posizione dell'ente è equiparata a quella della persona fisica, salvo il caso in cui l'esercizio del diritto presupponga l'esistenza corporea della vita umana (per esempio nel caso di matrimonio). Ergo la persona giuridica, anche se non riconosciuta, gode di tutti i diritti che non sono legati alla fisicità della persona fisica. Ad esempio, la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 12929 del 2007, ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. patito dalla persona giuridica in conseguenza della lesione dei diritti della personalità

La locuzione latina deminutio capitis, tradotta letteralmente, significa diminuzione di diritti. Per gli antichi romani la deminutio capitis comportava un prioris status permutatio ossia un mutamento nel precedente status della persona. I giuristi romani distinguevano tre specie di capitis deminutio: maxima, minor o media, e minima.

  • La capitis deminutio maxima riguarda lo status libertatis e si aveva quando taluno perdeva sia la cittadinanza sia la libertà (per es. nel caso in cui taluno fosse catturato dal nemico). Famosa è la definizione del giurista romano Gaio nelle sue Istituzioni:
G.1.160: «Maxima est capitis deminutio, cum aliquis simul et civitatem et libertatem amittit» La capitis deminutio è massima allorché qualcuno perde contemporaneamente sia la cittadinanza sia la libertà.
  • La capitis deminutio minor o media riguarda lo status civitatis e si aveva quando taluno perdeva solo la cittadinanza ma non la libertà (è il caso dei coloni). Il giurista romano Gaio nelle sue Istituzioni così definisce tale specie di deminutio:
G.1.161: «Minor sive media est capitis deminutio, cum civitas amittitur,: libertas retinetur; quod accidit ei, cui aqua et igni interdictum fuerit» La capitis deminutio è minore o media allorquando taluno perde la cittadinanza ma mantiene la libertà. Ciò che accade a colui il quale subisce il provvedimento dell’aquae et ignis interdictio.
  • La capitis deminutio minima riguarda lo status familiae e si aveva quando taluno subiva un mutamento di status, non riguardante la cittadinanza o la libertà. Come nel caso in cui taluno veniva adottato. Gaio ne dà la seguente definizione:
G. 162: «Minima est capitis deminutio, cum et civitas et libertas retinetur, sed status hominis commutatur; quod accidit in his qui adoptantur» La capitis deminutio è minima quando si mantiene sia la libertà sia la cittadinanza, ma si modifica uno status della persona; ciò che accade quando taluno sia stato adottato.

Oggi si usa questa espressione per indicare il cambiamento, in peggio, delle condizioni di una persona, o una riduzione di potere sia sul posto di lavoro sia in politica.


CURATORI o SIMILI: sta per parenti più prossimi, madri e figli o sorelle e fratelli. Il nucleo familiare. Infatti potrei difendere solo i miei parenti/simili.

Quindi se voglio difendere un amico o conoscente che sia, non posso farlo come Legale perché è lui che si deve difendere, ma posso farlo dichiarando di essere il suo Consigliere Consulente. Questo dopo aver presentato in cancelleria i miei documenti come Legale Rappresentante Sovrano (quindi non interdetto), dichiaro di essere il suo Consigliere Consulente (ne difensore ne avvocato ne il suo Legale), e visto che non c'è delega io parlo (dichiarandolo prima naturalmente), che se "anche se parlo anche a nome suo, comunque e come se fosse lui che parla" (perché non c'è delega).

De jure = nella legge

DIRITTO

Il diritto è l'insieme delle norme che uno Stato esercita, ma anche un sinonimo di potere, facoltà.

Il termine diritto è usato con accezioni differenti: 

- l'insieme e il complesso (in genere sistematico) delle norme che regolano la vita dei membri della comunità di riferimento; 

- la scienza giuridica, che studia i suddetti sistemi; 

- una facoltà garantita dall'ordinamento a ciascuna persona od organizzazione; 

- il giudizio sulla legalità e legittimità delle azioni proprie dello Stato e delle personalità fisiche e giuridiche con cui si rapporta; 

- un contributo economico legato a un tipo di tributo od onere fiscale, oppure a una controprestazione della Pubblica Amministrazione (ad esempio il "diritto di copia" corrisponde al rimborso forfettario del costo della copia di un atto in possesso dell'amministrazione)

ECONOMIA = Legge/Norma di Casa = Norme Familiari = La parola economia deriva dall'unione delle parole greche οἴκος (oikos), "casa" e νόμος (nomos), "norma" o "legge", letteralmente significa quindi "gestione della casa"

ENTE

Il termine ente (dal latino ens, participio presente del verbo esse, 'essere') nel linguaggio giuridico viene utilizzato talora come sinonimo di persona giuridica, altre volte con un significato più ampio.

Nel linguaggio giuridico moderno si preferisce dare al termine ente un significato più ampio di quello di persona giuridica, riferendosi in generale a un'organizzazione di persone o di beni che assume una qualche rilevanza per l'ordinamento giuridico. L'organizzazione di persone o di beni è il cosiddetto elemento materiale della persona giuridica, necessario ma non sufficiente per la sua esistenza, dovendo anche sussistere il cosiddetto elemento formale, ossia il riconoscimento. Peraltro, anche un'organizzazione priva di tale elemento formale può essere presa in considerazione dall'ordinamento, che gli può in particolare attribuire una certa autonomia patrimoniale, ossia una separazione, anche se non completa, tra il patrimonio a essa riferibile e quello di altri soggetti del diritto.

In quest'ultima accezione possono essere fatti rientrare nel concetto di ente: 

le persone giuridiche; 

le organizzazioni private che non hanno ottenuto il riconoscimento e quindi non sono persone giuridiche (i cosiddetti enti di fatto); 

le organizzazioni pubbliche, prive di personalità giuridica e parti di un ente pubblico più ampio, alle quali l'ordinamento riconosce una certa autonomia. 

Quando l'ordinamento attribuisce a enti, pur privi di personalità giuridica, un certo grado di autonomia patrimoniale essi, secondo una diffusa teoria, possono comunque essere considerati soggetti di diritto.

ENTI DI FATTO

In diritto, s'intende per ente di fatto un complesso organizzato di persone e di beni diretto alla realizzazione di uno scopo (economico o meno) che non ha ottenuto il riconoscimento ed è quindi privo di personalità giuridica ma che ha tuttavia soggettività giuridica secondo le teorie che distinguono i due concetti.

Questi enti hanno acquistato col passare del tempo notevole importanza sul piano giuridico e in quello sociale: basti pensare che organizzazioni come i partiti politici e i sindacati hanno normalmente tale natura giuridica. In effetti, se il mancato riconoscimento priva questi enti della capacità giuridica, li sottrae però anche ai vincoli che l'ordinamento pone agli enti riconosciuti, consentendogli una maggiore libertà di scelta delle modalità organizzative e di azione.

Nell'ordinamento italiano, sono enti di fatto le associazioni non riconosciute ed i comitati. Possono essere enti di fatto, così come persone giuridiche, le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni senza scopo di lucro di utilità sociale (ONLUS).

erga omnes 
locuzione  
“Nei confronti di tutti”, spec. nel linguaggio giuridico-amministrativo. "contratti validi erga omnes"

Nel linguaggio giuridico, si usa dire che ha efficacia erga omnes una norma applicabile a intere categorie di persone. Il significato risulta quindi essere l'opposto del detto inter partes, cioè avente efficacia solo per le parti (di un giudizio, di un contratto, ecc.

IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT: E’ uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, in base al quale nessun cittadino può invocare, con particolare riferimento al diritto penale, la non conoscenza di una legge o di una prescrizione, per eluderne l’applicazione. Il rigore di tale principio è stato temperato dalla storica sentenza della Corte Costituzionale n.364 del 1988, che ha considerato tale ignoranza scusabile in presenza di un difetto di adeguata pubblicizzazione della legge, che risulterebbe pertanto non applicata perché non conosciuta. Questo antico brocardo si ricollega al dibattito circa la validità degli strumenti posti a disposizione del cittadino per conoscere adeguatamente la legislazione vigente.

inter partes
Fra le parti 
cioè avente efficacia solo per le parti (di un giudizio, di un contratto,ecc.).

ius cogens, cioè diritto cogente, diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.

("diritto cogente") indica, nel diritto internazionale, le norme consuetudinarie che sono poste a tutela di valori considerati fondamentali e a cui non si può in nessun modo derogare.

Motu proprio è una locuzione latina (tradotta letteralmente significa "di propria iniziativa") che indica un documento, una nomina o in generale una decisione presa di "propria iniziativa" da chi ne ha il potere o la facoltà. Ai tempi dello Stato pontificio lo strumento del motu proprio era spesso usato per regolare materie di carattere economico. Anche alcuni monarchi facevano uso del Motu proprio. Ad esempio il Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo I, con Motu Proprio 21 marzo 1785, trasformò alcuni monasteri in CONSERVATORI, ovvero educandati femminili.

NAZIONE

Una nazione (dal latino natio, in italiano «nascita») si riferisce ad una comunità di individui che condividono alcune caratteristiche comuni come la lingua, il luogo geografico, la storia, le tradizioni, la cultura, l'etnia ed eventualmente un governo.

Un'altra definizione considera la nazione come uno "stato sovrano" che può far riferimento a un popolo, a un'etnia, a una tribù con una discendenza, una lingua e magari una storia in comune.

Una differente corrente di pensiero, che fa riferimento all'idea di nazione in quanto realtà oggettiva e legata a pensatori riconducibili a diverse espressioni politico-culturali, include tra le caratteristiche necessarie di una nazione il concetto di sangue (Herder) o di «consanguineità» (Meinecke).

Un'altra definizione vede la nazione come una «comunità di individui di una o più nazionalità con un suo proprio territorio e governo» o anche «una tribù o una federazione di tribù (come quella degli indiani nord-americani)». È appoggiandosi a tali nozioni che si è sviluppato negli anni '70 il concetto di micronazione.

Alcuni autori, come Jürgen Habermas, considerando obsoleta la nozione tradizionale di nazione, si riferiscono a essa come a un libero contratto sociale tra popoli che si riconoscono in una Costituzione comune. Tale concetto, in questo caso, si estenderebbe anche a quello di patria e il patriottismo nazionale verrebbe così rimpiazzato dal «patriottismo costituzionale».o grazie al concetto di "gruppo di appartenenza": la nazione è tale dal punto di vista politico. Ciò prevede un profondo senso del "noi", pace e ordine al suo interno, una serie di simboli e miti comuni, la garanzia di protezione e la consapevolezza della durevolezza nel tempo della nazione rispetto ai singoli individui.

negozio giuridico -  è l'atto mediante il quale il privato è autorizzato dall'ordinamento giuridico a regolare interessi individuali nei rapporti con altri soggetti. ... Caratteri essenziali del negozio giuridico sono quindi la tipicità, l'autonomia privata e la causalità.

nunc pro tunc: ora come allora

nunc pro tunc , praeterea praeterea: ora come allora, inoltre, inoltre

PACTA SUNT SERVANDA -  I patti devono essere rispettati - per indicare anche l'obbligatorietà dei trattati

PACTA SEMPER SERVENDA SUNT: i patti, gli accordi, devono sempre essere rispettati, sia che riguardino gli individui e sia che si riferiscano alle relazioni tra Paesi diversi. Il principio, nel sottolineare la rilevanza della parola data e del consenso manifestato tra le parti, rappresenta altresi' un sostegno fondamentale alla certezza dei rapporti giuridici quale bene di prima grandezza nella vita di una comunità.

PERSONALITA’ GIURIDICA

In diritto, una persona giuridica (o ente morale) è un ente cui l’ordinamento giuridico attribuisce la cosiddetta capacità giuridica, rendendolo quindi soggetto di diritto.

In generale la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica/NON PERSONA (personalità giuridica) è meno estesa di quella riconosciuta all’essere umano, in quanto soggetto di diritto, ossia alla persona fisica, poiché la persona giuridica non può essere parte di quei rapporti giuridici che, per loro natura, possono intercorrere solo tra persone fisiche (l’esempio tipico è rappresentato dai rapporti familiari)

La persona giuridica è costituita da:

  • un elemento materiale (o substrato sostanziale) che può a sua volta consistere in un insieme di individui (nelle corporazioni) o un patrimonio (nelle fondazioni) ordinati a uno scopo;
  • un elemento formale, il riconoscimento. Questo può essere attribuito dall’ordinamento:
    • con una norma generale che riconosce tutte le persone giuridiche in possesso di determinati requisiti;
    • con una norma posta appositamente per una determinata persona giuridica;
    • con un apposito provvedimento, posto in essere per una determinata persona giuridica.

Mentre le persone fisiche o giuridiche riunite in una corporazione (gli associati) sono un elemento costitutivo della stessa, il fondatore, ossia la persona fisica o giuridica che destina un patrimonio a uno scopo, creando così una fondazione, rimane estraneo a quest’ultima. Le persone giuridiche hanno un’organizzazione, con una struttura organizzativa articolata in uffici; tra gli uffici si distinguono quelli che hanno come titolari (o, secondo altra ricostruzione teorica, sono) organi della persona giuridica e compiono gli atti giuridici imputati alla stessa. Un’organizzazione, tuttavia, è posseduta anche da altri enti, privi dell’elemento formale del riconoscimento: se l’ordinamento attribuisce a questi enti un certo grado di autonomia patrimoniale, secondo una diffusa teoria, si deve ritenere che essi, pur non essendo persone giuridiche, siano comunque soggetti di diritto.

Si suol dire che le corporazioni sono organizzazioni di persone, mentre le fondazioni sono organizzazioni di beni. In realtà è difficile immaginare una corporazione che possa raggiungere i suoi scopi senza avvalersi di un patrimonio, così come una fondazione che non si avvalga di persone: tutti gli enti, in quanto organizzazioni, sono complessi di persone e beni, la differenza sta nel fatto che per l’ordinamento nelle corporazioni è essenziale la presenza dalle persone (gli associati) mentre nelle fondazioni è essenziale la presenza di un patrimonio; questo a prescindere dalla constatazione che, nella pratica, il rilievo di tali componenti può essere diverso (si pensi a una società per azioni, persona giuridica di tipo corporativo nella quale, tuttavia, la componente patrimoniale finisce di solito per avere un rilievo ben maggiore di quella personale)


PERSONA

Si è PERSONA/SOGGETTO GIURIDICO quando l'ordinamento giuridico attribuisce la PERSONALITA' GIURIDICA è cioè la idoneità alla titolarità di situazioni giuridiche. Per le PERSONE FISICHE la capacità giuridica la si acquista al momento della nascita.

PERSONA FISICA

In diritto, una persona fisica è un essere umano dotato di capacità giuridica, quindi soggetto di diritto.

Si possono definire persone fisiche tutti gli esseri umani nati vivi, cioè che hanno respirato almeno una volta. Negli ordinamenti statali attuali la soggettività giuridica è riconosciuta a tutti gli esseri umani; in ordinamenti del passato, invece, esistevano esseri umani ai quali non era attribuita alcuna soggettività giuridica: gli schiavi.

La soggettività giuridica delle persone fisiche non è sempre presente negli ordinamenti diversi da quelli statali: ad esempio, nell'ordinamento internazionale sono soggetti di diritto gli stati e le organizzazioni internazionali, ma non le persone fisiche (anche se, secondo alcuni autori, lo sarebbero divenute nei tempi più recenti, in considerazione del fatto che molte norme del diritto internazionale umanitario sembrano avere come destinatari non soltanto gli stati ma anche le persone fisiche).

Nell'ordinamento italiano sono persone fisiche gli esseri umani che con la loro nascita diventano soggetti rilevanti ai fini del diritto, in quanto secondo l'articolo 1 del codice civile divengono titolari di diritti e doveri, cioè acquisiscono la capacità giuridica.

Con il raggiungimento della maggiore età, 18 anni per l'ordinamento italiano, la persona fisica acquisisce la capacità di agire, cioè la possibilità di porre in essere atti rilevanti ai fini giuridici. Al momento della morte dell'individuo si estingue anche la sua soggettività giuridica.

PERSONA GIURIDICA/SOGGETTO GIURIDICO

Sono entità astratte (enti) cui l'ordinamento giuridico attribuisce la personalità giuridica se presentano determinati requisiti.

Gli elementi essenziali delle persone giuridiche:

A) un organizzazione di persone e di mezzi

B) uno scopo per cui tale organizzazione si costituisce

C) il riconoscimento da parte dell'ordinamento a richiesta degli interessati (p.g. privata) o per legge (p.g. pubblica).

praeterea praeterea: inoltre, inoltre 

REBUS SIC STANTIBUS - locuzione latina (propr., così stando le cose)('stando così le cose').

Nel linguaggio giuridico, con valore giuridico, "La possibilità di trarre una conclusione dopo un attento esame". La formuletta indica un dato provvedimento giudiziale (sentenza c.d. determinativa) o un negozio giuridico, che in tanto hanno valore in quanto fanno riferimento ad una data situazione di fatto che ne costituisce il presupposto: se, pertanto, la situazione iniziale muta, viene a cadere anche l'atto (tipico esempio di atto di questo tipo è la sentenza che determina la misura degli alimenti). L'espressione si usa inoltre in diritto internazionale, per indicare la clausola di un patto o di un trattato che vige allo stato attuale, finché la situazione di fatto rimane invariata. Il latinetto è usato anche nel linguaggio comune, per dire "stando così le cose". Secondo alcuni autori tale clausola sarebbe tacita, ma implicita all'accordo; per altri invece agirebbe in tal caso la consuetudine invalsa d'intendere la norma generale pacta sunt servanda con una certa elasticità, per cui non si potrebbe negare valore risolutivo alla clausola rebus sic stantibus In ogni caso però la clausola non opera automaticamente, ma ha valore solo se accettata dall'altra parte contraente e non esclude la possibilità di composizione arbitrale o giudiziaria.

REBUS SIC STANTIBUS: essendo le cose cosi. La frase, un ablativo assoluto, fotografa la situazione giuridica esistente oppure, in senso più ampio la stato attuale delle cose.

Il Regressus in infinitum 

è un problema logico derivante dall'analisi della causalità naturale relativa ad un reato. Nell'analisi ex post delle cause di reato, ci si ritrova a dover far fronte al problema dato dal fatto che ogni evento è condizione di un evento successivo tanto che, per assurdo, si potrebbe ricondurre l'evento "omicidio" alla causa "nascita dell'assassino" o ad eventi ancora più lontani nel tempo.

SALVIS IURIBUS: é la formula d’uso che si utilizza di norma in calce ad una lettera quando si vuole manifestare l’intendimento di avvalersi di ogni mezzo e procedura per tutelare i propri diritti. La postilla latina corrispondente a “fatti salvi i diritti” che solitamente i legali accompagnano ad un invito o ad un atto di significazione dai toni moderati, spesso viene trascritta, anche da avvocati blasonati, erroneamente “salvis Juribus”, dimenticando che il diritto, la giustizia e la norma, erano indicati nell’antica Roma con il termine ius, dal quale derivano i termini di giurisprudenza, giurisperito ed altro ancora.
Non si tratta di un’espressione di contenuto tecnico (come, ad esempio, ‘petitum’ o ‘causa pretendi’), probalilmente va solo ad appesantire o addirittura ridicolizzare il linguaggio giuridico ed i suoi utilizzatori, in quanto ovvietà.
Mentre utilizzato da profani potrebbe trasmettere determinazione.
Discernine tu l'utilizzo.

SIMILI o CURATORI: sta per parenti più prossimi, madri e figli o sorelle e fratelli. Il nucleo familiare. Infatti potrei difendere solo i miei parenti/simili.

Quindi se voglio difendere un amico o conoscente che sia, non posso farlo come Legale perché è lui che si deve difendere, ma posso farlo dichiarando di essere il suo Consigliere Consulente. Questo dopo aver presentato in cancelleria i miei documenti come Legale Rappresentante Sovrano (quindi non interdetto), dichiaro di essere il suo Consigliere Consulente (ne difensore ne avvocato ne il suo Legale), e visto che non c'è delega io parlo (dichiarandolo prima naturalmente), che se "anche se parlo anche a nome suo, comunque e come se fosse lui che parla" (perché non c'è delega).

SOGGETTO DI DIRITTO

Il soggetto di diritto (o soggetto giuridico o, secondo alcuni autori, figura soggettiva) è, nel diritto, un essere o entità che in un determinato ordinamento giuridico può essere parte di rapporti giuridici ed è quindi destinatario delle norme dello stesso ordinamento.

L'insieme dei rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica di cui è parte un soggetto giuridico costituisce il suo patrimonio.

La soggettività giuridica è correlata alla capacità giuridica, intesa come idoneità a essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive. Tuttavia, una diffusa teoria vede una forma di soggettività giuridica, seppur di grado minore, anche in quei casi in cui l'ordinamento attribuisce a un'entità la titolarità di certe situazioni giuridiche soggettive, come quando gli riconosce una certa autonomia patrimoniale, ossia la separazione, anche se non completa, tra il patrimonio a essa riferibile e quello di altre entità.

Non è invece essenziale alla soggettività giuridica la capacità di agire, intesa come idoneità di un soggetto giuridico a porre in essere atti giuridici validi. Possono esserci, infatti, soggetti di diritto privi di capacità di agire, sicché per essi gli atti giuridici devono essere posti in essere da altri soggetti (si pensi ai figli minorenni per i quali agiscono, di regola, i genitori).

Va rilevato che l'ordinamento giuridico preesiste ai soggetti di diritto, nel senso che è l'ordinamento stesso a stabilire quali sono gli esseri o le entità del mondo reale cui è attribuita la soggettività.

STATO

Lo Stato (diverso da Nazione, o Stato-Nazione) è un’entità giuridica temporanea, che governa ed esercita il potere sovrano su un determinato territorio e sui soggetti a esso appartenenti. La delega e la trasmissione della responsabilità sulla propria esistenza umana – attraverso il voto democratico o l’imposizione violenta – sono la base su cui ogni Stato ha fondamento.

Lo Stato si compone di tre elementi caratterizzanti:

  • Il territorio, cioè un’area geografica ben definita, su cui si esercita la sovranità;
  • I cittadini, su cui si esercita la sovranità;
  • Un ordinamento politico e un ordinamento giuridico, insieme delle norme giuridiche che regolano la vita dei cittadini all’interno del territorio.


Salve e benvenuto.

Ti ricordo che questo sito vive grazie alle sole offerte. Se credi che possa valere almeno, più di 0,01€ ti ringraziamo, e nel caso vorresti, lasciarci, l’offerta a tua scelta, ti lascio il link qui sotto. Ti condurrà direttamente al nostro conto OFFERTA.

Non esitare nel DONARE… ma lasciati ANDARE… che una bella FERRARI mi voglio COMPRARE! 😀

link: paypal.me/sulumeunet oppure nome utente PAYPAL seddag

Se potrai darci una mano faremo ancora meglio. Grazie 🙂

LINK DIRETTO AL NOSTRO CONTO PAYPAL



Ciao GAIA!



Salve e benvenuto.

Ti ricordo che questo sito vive grazie alle sole offerte. Se credi che possa valere almeno, più di 0,01€ ti ringraziamo, e nel caso vorresti, lasciarci, l’offerta a tua scelta, ti lascio il link qui sotto. Ti condurrà direttamente al nostro conto OFFERTA.

link: paypal.me/sulumeunet oppure nome utente PAYPAL seddag

Se potrai darci una mano faremo ancora meglio. Grazie 🙂

LINK DIRETTO AL NOSTRO CONTO PAYPAL



Benvenuto in GAIA. Questo è il tuo archivio di notizie, documenti etc. sul mondo di GAIA (Terra).