Un nuovo caso CUCCHI? – 3 TSO Carlo della discendenza Carta – LODE’ NUORO racconto dall’interno 14/14-maggio-2017



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articolo in aggiornamento.


Sappiatelo sempre:

Nessun ESSERE UMANO può essere al di sopra di un altro ESSERE UMANO se non tramite accettazione Volontaria Scritta da parte dello stesso ESSERE UMANO che intende assoggettarsi VOLONTARIAMENTE ad altro ESSERE UMANO, diversamente da ciò trattasi di forme di riduzione in schiavitù.

NESSUNA legge scritta da un essere umano può essere superiore ad un altro essere umano (QUALSIASI ESSERE UMANO può rigettarla, modificarla o riscriverla) ciò significa che, per assoggettare un Essere Umano alle leggi/regolamenti di altri esseri umani, occorre una piena e CONSAPEVOLE accettazione scritta da parte di un Essere Umano che INTENDA assoggettarsi VOLONTARIAMENTE a tali leggi/regolamenti (diversamente trattasi di forme di riduzione in schiavitù).

È sacrosanto nei confronti di TUTTE le normative/LEGGI, pensate, e scritte da POCHI, spesso abusivi ed Autoproclamati, e per di PIÙ senza chiederne il CONSENSO ad alcuno…


L’intero articolo ed il materiale in esso può essere scaricato liberamente e pubblicato liberamente, anche in altri blog etc. Il materiale come anche i video, ma non possono essere modificati in alcun modo.


Un nuovo caso CUCCHI? Ma quante persone dovranno essere danneggiate prima che tu, che stai leggendo ti possa svegliare e reagire come tanti già hanno iniziato a fare?

3!!! dico 3!!! TSO!!! Ma siamo tutti pazzi!!!

Oltre 40gg SEQUESTRATO in un reparto di Psichiatria da Essere Umano totalmente SANO, compreso di intendere e di volere.

Ti sei mai domandato quanto potere ha un Magistrato nelle sue mani, se può decidere di toglierti dal mondo indisturbato, facendoti rinchiudere senza una ragione e facendoti fare un trattamento sanitario in vena che ti rende un quasi vegetale a vita? !!!!! Ma siamo tutti PAZZI!!!

Guardatevi i video su you tube de TSO per capire bene.

SVEGLIAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GENTE!!!!!!!!!!!!!!

SIETE SOLO SCHIAVIIIIIIII!!!!!!!!

CREDETE DI DECIDERE E DI ESSERE LIBERI MA NON DECIDETE NULLA SE NON ALL’INTERNO DI UN RECINTO DELLA VITA IN CUI SIETE STATI MESSI DALLO STESSO SISTEMA CHE VI FA CREDERE DI ESSERE LIBERI DI DECIDEREEEEE!!!!! SCHIAVI!!!!! QUESTO SIETE! NIENTE DI PIU’ CHE SCHIAVI!!!!!


Prima di iniziare vi ricordo l’importanza nel sostenere un TRIBUNALE POPOLARE dove il popolo sovrano, anche secondo le costituzioni principali, esercita il proprio POTERE con la SOVRANITA’ che ha per Diritto Naturale. E’ importante sapere che le Cariche ricoperte nel tribunale non sono Retribuite. I singoli Individui/Esseri Umani si sostengono con le proprie forze. Per questo è importante anche il nostro contributo.

E’ evidente l’importanza nel fare una donazione di qualsiasi cifra per sostenerlo. Il TRIBUNALE POPOLARE è lo stesso popolo. Per donazioni andare su www.cortesovrana.it e fate una donazione. Poi proseguite la lettura del seguente articolo.

Sarete grati a voi stessi, sostenendo i vostri Diritti e la vostra Sovranità.


INDICE:

-A: Riferimenti a PATTI, CONVENZIONI e articoli consigliati TSO

-B: Accadimenti di carlo della discendenza carta contu, con Video e Audio che stiamo raccogliendo e pubblicando come appunti/riscontro di quanto raccontato.

-C: Intervento del TRIBUNALE POPOLARE CORTESOVRANA.IT con relativo racconto dell’Assedio/Sequestro dello stesso da parte delle Forze Dell’Ordine, di Ivano Naiely (Guardia Popolare del Tribunale Popolare Cortesovrana.it), con Video e Audio che stiamo raccogliendo e pubblicando come appunti/riscontro di quanto raccontato.

-D: Potenziali reati infranti da parte di forze dell’ordine e magistratura.

-E: Comunicato Stampa del TRIBUNALE POPOLARE CORTESOVRANA.IT

-F: Notifiche di Reato Ascritti dal TRIBUNALE POPOLARE CORTESOVRANA.IT

-G: Video e articoli di TV, GIORNALI e SERVIZI VARI

-H: Documentazioni REPUBLIC OF ITALY (Azianda iscritta al Sec.gov)

A


Interessante:

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948

PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI – NEW YORK 1966

Convenzione di Roma, n. 5 del 1950 – Legge 4 agosto 1955, n. 848 – Roma, 4 novembre 1950

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo

Ed anche:

TSO TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO. Come e quando è possibile.

B


Partiamo dal fatto che Carlo in precedenza era già conosciuto dai Carabinieri del suo paese, per via del fatto che si riconosceva nello Status di Essere Umano senza Finzione Giuridica, per questo fuori dalla loro giurisdizione ma sotto le leggi internazionali come da trattati e dichiarazioni firmate dalla Repubblica Italiana.

Poi nel proseguire del tempo ecco che arriva una situazione che porta carlo ancora a contatto con i Carabinieri della stessa caserma nel suo comune LODE’ (NU) Sardegna.

Voglio sottoporvi una serie di telefonate tra il Comandante dei Carabinieri di Lodè e Carlo della discendenza Carta. In queste emerge chiaramente che il Maresciallo GIGLIOLI STEFANO conosce la legge sull’essere umano e che lo identifica come tale ma anche una serie di poca competenza etc.

audio 1 2017 04 30

audio 2 2017 04 30

audio 3 2017 04 30 Testimone alla telefonata il Procuratore del Tribunale Popolare

audio 4 2017 05 01

audio 6 Il maresciallo comandante dei carabinieri diventa molto volgare con mamma IOLANDA per poi parlare dei SUPER POTERI che gli ha dato lo stato. SUPER POTERI che gli permettono di privare le persone di varie…..

La sera del 9 febbraio 2017 carlo si trovava, insieme alla mamma iolanda, all’interno della propria abitazione a Lodè, piccolo centro del nuorese, in seguito di una delusione sentimentale (fin qui una situazione normale capitata a tantissimi).

Durante questa condizione si provocava una piccola ferita al collo tramite un oggetto tagliente. La mamma a seguito di ciò chiamava il medico di famiglia, che però non rispondeva subito, perché impegnato in un’altra visita medica. Successivamente giungeva sul posto un’autoambulanza del 118 e una addetta entrava all’interno dell’abitazione per verificare le condizioni di carlo.

Egli, a questo punto, invitava la donna ad uscire perché, a suo giudizio, non necessitava del suo intervento e le riferiva, altresì, di non averne chiesto l’assistenza. Durante questo episodio carlo teneva un archetto e una freccia di resina e alluminio in una mano, precedentemente prelevati dalla sua stanza, quindi ancor prima che l’addetta del 118 entrasse nell’abitazione, questo è vero, ma non è altrettanto vero che abbia minacciato il sanitario, come riferitoci dallo stesso e confermato dalla mamma, tanto meno i carabinieri che si trovavano all’esterno, diversamente da ciò che, presumibilmente, dichiaravano gli stessi, ma, come già detto, invitava solamente l’addetta del soccorso medico a uscire dall’abitazione. Poco dopo giungeva sul posto il medico di famiglia, dott. Giovanni Maria Serra che provvedeva a medicare carlo. Durante il suo intervento suggeriva a carlo di far entrare i carabinieri, al comando del maresciallo GIGLIOLI STEFANO, perché all’esterno pioveva. Carlo, di conseguenza, affacciatosi dalla finestra, invitava i carabinieri a entrare all’interno, con anche l’intenzione di offrire loro il caffè, bevanda che la mamma provvedeva a preparare.

Nel frattempo i carabinieri, senza mandato ne autorizzazione alcuna, prelevavano diversi attrezzi da lavoro e sportivi dal cortile e da un altro appartamento della mamma di carlo, non collegato all’abitazione dove si stavano svolgendo i fatti, dopo averne forzato la porta d’ingresso e successivamente traendoli sotto sequestro, mentre il personale del 118 consumava delle bevande all’interno della casa confinante con quella di carlo, ospiti dello zio, tale Contu Vitale.

Dopo di ché i militari chiedevano a carlo di seguirli in caserma per sentirlo a verbale. Carlo acconsentiva e dopo un paio d’ore di colloquio presso la caserma di Lodè veniva sequestrato (senza avere giurisdizione sull’individuo/essere umano) e, senza il proprio consenso, portato al reparto psichiatrico dell’ospedale San Francesco di Nuoro, dove veniva trattenuto sino alla domenica successiva, senza per altro somministrazione di alcun genere di farmaci. La sera stessa, due carabinieri, ancora senza mandato, entravano in casa di carlo e, in presenza della mamma, dopo aver rovistato gli ambienti, asportavano il videoregistratore dell’impianto di videosorveglianza e lo riportavano un paio di giorni dopo. Dopo il rilascio, la domenica successiva, carlo constatava che i file del videoregistratore erano danneggiati e le immagini del giorno 9 non erano più disponibili. Successivamente, giorni appresso, i carabinieri della locale stazione notificavano a carlo un provvedimento di apertura d’inchiesta in base all’articolo 612, 2° C. del C.P. (minaccia) in relazione agli articoli 339 (aggravanti) e 336 (violenza e minaccia a P.U.) .

Il giorno venerdì 12 maggio, quindi tre mesi dopo, carlo veniva prelevato con la forza da una decina di carabinieri dalla propria abitazione, con l’affermazione che i medici del reparto psichiatrico avevano sbagliato la diagnosi (come lo testimonia la registrazione)

e accompagnato nuovamente, contro la sua volontà, presso lo stesso reparto psichiatrico del San Francesco di Nuoro, dove, ad oggi 23 Giugno 2017, è ancora arbitrariamente trattenuto contro la sua volontà.

Prima di essere portato in ospedale, contro la sua volontà, i carabinieri lo identificavano come Essere Umano e non come Persona Giuridica/Fisica. All’interno di questo periodo alcuni individui del Tribunale Popolare si recano presso la caserma dei carabinieri di Bitti (NU) dove intrattengono un dialogo di chiarezza in cui emergono tutti i limiti degli addetti dell’arma dei carabinieri (a mio parere s’intende…). Qui l’audio registrato all’interno della caserma. audio

parte 1

parte 2

Importante anche il fatto che mentre erano all’interno della caserma di Bitti una componente del tribunale popolare (giuseppina), ha chiesto ai carabinieri di poter far parlare carlo con la madre perché era sotto tensione ansiosa altissima, questi individui hanno negato di farla parlare al telefono per tranquillizzarla.

I medici si sono più volte espressi sulla non idoneità al reparto perché sano di mente, quindi non necessitante di nessun trattamento sanitario. Nonostante questo carlo è in stato di detenzione/sequestro.

Prima di questo episodio carlo non si era presentato in udienza innanzi al giudice, come notificatogli dai carabinieri del proprio paese, perché mai identificatosi nella finzione giuridica ascritta nei rispettivi presunti atti. Se questa procedura fosse legale, perché trattenerlo ancora presso un reparto psichiatrico? È vero che il magistrato ne ha facoltà (per la PERSONA GIURIDICA), secondo la legge italiana, ma solo se ci sono i presupposti, cosa che, a nostro avviso, sembrerebbe non esserci.

Crediamo importante sottolineare che i medici abbiano sempre considerato carlo come individuo innocuo e in piena capacità di intendere e volere.

Nonostante ciò il giudice, unitamente al sostituto procuratore e all’avvocato d’ufficio, si presentava, giorni orsono, nel reparto psichiatrico, al seguito di ben una quindicina di agenti. Alla domanda del magistrato sui fatti a lui attribuiti dai carabinieri, carlo ribatteva chiedendo se avesse letto la sua documentazione inviatagli presso la Procura, tramite PEC.

Il giudice, con un atteggiamento, secondo carlo, come disorientato, rispondeva di non averle visionate. Nonostante per ben due volte i medici si sono espressi sulla sanità mentale di carlo, giorni fa è stato sottoposto ad una ulteriore commissione medica, con lo stesso risultato precedente.

Il magistrato, non contento, ha chiesto un ulteriore esame da un medico esterno, mettendo in dubbio la professionalità e la competenza del personale medico del San Francesco.

Il giorno in cui a carlo era stato fissato il colloquio col magistrato, componenti del Tribunale Popolare Cortesovrana.it, di cui carlo della discendenza carta fa parte, occupando una carica di rilievo(Segretario), depositavano presso quella cancelleria l’apertura d’indagine nei riguardi del Pubblico Ministero titolare dell’inchiesta, Dott. Giorgio Bocciarelli, per crimini contro l’umanità.

Questo è un arresto illegale del trust/persona fisica?

Si precisa che, a detta della madre di carlo, il sindaco di Lodè, Graziano Spanu di Lodè, alle 19 circa del 22 maggio dichiarava di non sapere nulla a riguardo della vicenda del figlio e di non aver autorizzato alcun TSO nei suoi riguardi.

Quindi chi avrebbe autorizzato il TSO per legge?…

Sabato 13, intorno alle ore 19:00, una delegazione del Tribunale Popolare Cortesovrana.it si presentava, in orario di visite, al San Francesco di Nuoro per accertamenti sull’accaduto e a sostegno dei diritti umani violati, e dopo un primo confronto con le Forze dell’Ordine, l’intera delegazione del Tribunale popolare veniva rinchiusa, sequestrata, posta sotto assedio da Carabinieri, Polizia con la collaborazione del personale Medico che aveva le chiavi delle porte rinforzate del reparto. Il tutto all’interno del reparto psichiatrico (i video nel racconto del punto C: di ivano naiely).

 

Durante questo arco di tempo, carlo della discendenza carta esprimeva alla delegazione la sua volontà nel dichiararsi prigioniero di guerra (come previsto dalla stessa Convenzione di Ginevra per i paesi in guerra), chiedendo asilo politico all’Ambasciata svizzera di Roma.

Nel proseguo del confronto tra le parti questa situazione veniva a risolversi e proseguiva per circa un paio d’ore sino a concludersi col pacifico e comune accordo di rimandare le trattative al lunedì seguente. Una volta all’esterno della struttura, la delegazione veniva circondata e aggredita da ingenti forze composte da agenti della Polizia di Stato e dei Carabinieri, e costretta, sotto minaccia delle armi e forzatamente condotta presso la locale Questura, dove i componenti del Tribunale popolare venivano forzatamente identificati con dati e dichiarazioni false e atti incompleti, e sequestrati per circa cinque ore.

Importante sapere anche che: la madre di carlo ritrovandosi sola e ansiosa, prende il pullman tutti i giorni per poter vedere, almeno solo per poco più di un’ora, perché non riesce a stare a casa da sola altrimenti va in depressione, oltretutto è cardiopatica, diabetica, ansiosa e le ginocchia al 60% della loro funzione, adesso che la temperatura sta raggiungendo anche i 42 gradi, è a rischio di infarto, questo non è un crimine?

In data    —     carlo propone formale DENUNCIA – QUERELA nei confronti di Giglioli Stefano (Com.te Staz. CC di Lodè – NU), Giorgio Bocciarelli (P.M. c/o Procura della Repubblica di Nuoro) Mauro Pusceddu (Magistrato presso il Tribunale di Nuoro) e/o nei confronti delle persone che saranno ritenute responsabili dei reati ravvisabili nei fatti rappresentati, con richiesta di punizione. Con riserva di costituirsi parte civile per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, nonché di indicare ulteriori documenti e mezzi istruttori che si renderanno utili per l’accertamento dei fatti denunciati, si dichiara di opporsi sin da ora ad un’eventuale emissione di decreto penale di condanna.

C


Salute a tutti noi,

Il mio nome è ivano Naiely.

Poche parole per raccontare ciò che è accaduto il giorno 13 /14 maggio 2017 a Nuoro, piccola cittadina del centro Sardegna.

In veste di “Guardia Popolare” del “Tribunale Popolare Cortesovrana.itTribunale di diritto internazionale, istituito in Sardegna nel gennaio 2015.

Mi sono recato a Nuoro in prima mattina dopo l’allerta scattata durante la notte nel piccolo paesino di Lodè dove, (un Sovrano Individuale) carlo della discendenza carta, veniva sequestrato dalla sua abitazione da 10 uomini dell’arma dei carabinieri senza alcun mandato, nonché giusta motivazione e privi di un capo di accusa, con il pretesto che i medici del reparto di psichiatria dell’ospedale San Francesco di Nuoro sbagliarono la perizia che due mesi prima eseguirono su carlo dichiarando che, “l’individuo non necessitava di alcuna cura perché in piena salute e capace di intendere e di volere”.

Giunti a Nuoro abbiamo atteso per tutta la giornata l’arrivo di tutte le Guardie Popolari provenienti da tutta l’isola nonché altre tre Guardie giunte dal continente italico, per difendere i diritti umani, scritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, violati nei confronti di carlo.

Alle ore 19, 12 Il Tribunale Popolare con una rappresentanza delle Guardie Popolari, me compreso, entriamo sereni e con calma nel reparto di psichiatria, dopo che l’infermiere ci ha aperto la porta.

Subito presentati al capo reparto gli notifichiamo un atto legittimo dove carlo della discendenza carta si dichiara prigioniero di guerra e chiede asilo politico allo stato svizzero, custode della Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri del 12-agosto-1949.

tutti noi ci accertiamo che carlo stia bene e lo salutiamo con affetto e rispetto.

Al che, il primario chiama i carabinieri che dopo pochi muniti arrivano in forze accompagnati dai colleghi della polizia, in circa 20 si presentano e in un clima di serenità, inizia una lunga trattativa dove noi spieghiamo la nostra presenza e notifichiamo loro lo stesso atto consegnato al primario stimolandoli a rendere partecipi di questi atti anche i loro superiori nonché il prefetto.

Chiusi a chiave (sequestrati) dentro il reparto da un infermiere, istigato da un carabiniere a commettere un crimine, (sequestro di persona nonché di un Tribunale Popolare), continua la conversazione su più livelli, all’arrivo del dirigente della polizia, dopo varie trattative, si opta nello spostarci fuori dal reparto, nel androne adiacente, giustamente per non disturbare oltremodo la quiete di altri pazienti presenti, tre di noi, me compreso, troviamo l’uscita per recarci in un internet caffè per poter notificare tutti gli atti in questione a tutti gli enti coinvolti in questo tipo procedure.

Nel mentre è arrivato un reporter di Videolina, televisione locale, che intervista il procuratore del Tribunale Popolare, servizio che andrà poi in onda il giorno dopo.

http://www.videolina.it/articolo/tg/2017/05/13/a_nuoro_blitz_della_guardia_popolare_in_ospedale_liberate_il_nost-78-600642.html

http://edizionedigitale.unionesarda.it/unionesarda/books/cagliari/2017/20170514cagliari/#/53

Trascorrono oltre 2 ore prima di terminare questo lavoro, nel mentre riceviamo chiamate da tutta Italia chiedendoci aggiornamenti sulla vicenda.

Verso le 21:30 il resto del gruppo ci informa che si accingeva ad uscire dal ospedale, dopo aver conferito per ore con carabinieri e polizia sullo stato di cose e dopo aver contrattato il rimando delle operazioni per il lunedì successivo.

Ci mettiamo in auto e ci dirigiamo verso l’ospedale dove troviamo l’amara sorpresa, nel vedere da lontano 7-8 volanti tra polizia e carabinieri con lampeggianti accesi di fronte al bar dove il gruppo delle Guardie Popolari appena usciti si rifocillavano con un caffè.

Parcheggiamo appena più avanti ma ci rendiamo subito conto che l’ambiente è diverso da come lo avevamo lasciato, la tensione si taglia a fette, non ci avviciniamo ma osserviamo tutto, diversi sono già stati caricati nelle volanti, altri sono impassibili e gli agenti usano la forza per caricarli sulle auto (di peso come animali).

Il tutto dura circa 20 minuti e termina con il prelevamento forzoso di tutte le Guardie Popolari presso la questura.

Il bar in piena omertà chiude le serrande estraniandosi dai fatti come non riguardasse pure loro.

La notte si fa lunga, in attesa di notizie dall’interno, le comunicazioni tra noi tre e con coloro che ci seguono da lontano si infittiscono.

Siamo tranquilli e consapevoli che non possa accadere niente di grave ma comunque alla ricerca di conforto.

Dopo 3 ore circa riusciamo ad avere il primo contatto dall’interno con giancarlo di tiamat, dice la situazione ora è tranquilla ma prima lo era un po’ meno, gli scambi sono pochi e noi attendiamo.

Si fanno le 3 del mattino di domenica 14 quando li vediamo uscire dalla questura, tratti con la forza per essere, a loro dire, identificati.

Poco dopo saliamo in auto e ci fermiamo per conferire sull’accaduto, altri crimini sono stati commessi contro esseri umani liberi nonché Guardie Popolari di un Istituto internazionale, il Tribunale Popolare.

D


Nei riguardi dei componenti del Tribunale popolare:

DUDU

Art. Costituzione 1, 2, 3, 10, 11, 13, 17, 21
Art. c.p. 3,4,5, 6, 323, 414, 416, 476, 479, 489, 494, 600. 605, 609, 611, 614, 615
Nei confronti di Carlo:
DUDU
Art. Costituzione 14, 22, 24, 27, 32, 101, 107, 111
Art. c.p. 3,4,5, 6, 323, 414, 416, 476, 479, 489, 494, 600. 605, 609, 611, 614, 615
In riferimento a Carlo vedere anche:
At. c.p.p. 274, 292, 301, 303, 305, 308, 358, 326
+ vari ed eventuali.

E


 

F


 

G


TG VIDEOLINA Sardegna

Giornale Sardo UNIONE SARDA

seguirà in allegati le rispettive documentazioni…..

AGGIORNAMENTI:


Giorno



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Ciò che leggerai è stato frutto di una mia personale ricerca che comunque potrebbe contenere errori di forma o altro tipo. Per questo la lettura dovrà essere intesa solamente come apprendimento preliminare di informazione base e non come certezza o verità assoluta. Per questo non mi assumo e declino qualsiasi responsabilità da un tuo inadeguato approfondimento. Non sono responsabile delle tue azioni ne ora ne mai. Sappi approfondire con saggezza qualsiasi tema, questo compreso, prima di qualsiasi tua azione verso qualsiasi proposito. Che questo concetto sia chiaro fin d’ora!!!

Innanzi tutto dobbiamo ricordare sempre:

Nessun ESSERE UMANO può essere al di sopra di un altro ESSERE UMANO se non tramite accettazione Volontaria Scritta da parte dello stesso ESSERE UMANO che intende assoggettarsi VOLONTARIAMENTE ad altro ESSERE UMANO, diversamente da ciò trattasi di forme di riduzione in schiavitù.

NESSUNA legge scritta da un essere umano può essere superiore ad un altro essere umano (QUALSIASI ESSERE UMANO può rigettarla, modificarla o riscriverla) ciò significa che, per assoggettare un Essere Umano alle leggi/regolamenti di altri esseri umani, occorre una piena e CONSAPEVOLE accettazione scritta da parte di un Essere Umano che INTENDA assoggettarsi VOLONTARIAMENTE a tali leggi/regolamenti (diversamente trattasi di forme di riduzione in schiavitù).

Come prima cosa sarà necessario stabilire il significato di salute in materia giuridica.

Come tutti sappiamo il medico non può impedirci di fumare un pacchetto di sigarette al giorno, sebbene a lungo andare le conseguenze di questo vizio possano essere pericolose. Si deve ritenere invariata la procedura se la nostra scelta neghi un intervento medico fondamentale per la nostra vita il cui rifiuto porti con ogni probabilità alla morte?

Secondo l’ OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) la salute è definita come :“ uno stato di benessere fisico,mentale, sociale e non consiste soltanto nell’assenza di malattie o infermità”.

Invece per “i limiti imposti dal rispetto della persona umana” bisogna precisare che tutti i diritti della persona sono accomunati da varie caratteristiche: non patrimoniali, assoluti (erga omnes), inalienabili, intrasmissibili, imprescrittibili e irrinunziabili.

Il diritto alla vita e all’integrità fisica è in stretto rapporto con l’ art.32 costituzione

In nessun punto compare l’Individuo o l’Essere Umano ma unicamente la Persona (Maschera nell’etimologia)

Quindi a mio personale avviso, indipendentemente dal risultato del T.S.O., se la persona si dichiara essere un ESSERE UMANO per poter effettuare il T.S.O. , lo stesso deve accettarlo volontariamente o diversamente sarebbe Riduzione in Schiavitù. Ribadisco, a mio personale avviso.

TSO è un crimine contro l’umanità.

TSO ha intrinseco il sequestro di persona

TSO ha intrinseco la violazione dei diritti umani

TSO ha intrinseco il controllo sociale, fisico e psichico.

TSO ha intrinseco violenza fisica e psichica.

TSO ha intrinseco l’istigazione al suicidio e al omicidio.

TSO è una violazione dei più elementari diritti riconosciuti ad ogni cittadino, Essere Umano, che ha a che fare col sistema sanitario.

TSO non solo impone cure invasive e spesso distruttive dell’integrità fisica e psichica di chi le subisce.

TSO impone alle persone che ne sono sottoposte lo stigma di malato di mente con tutte le implicazioni giuridiche e sociali che questo comporta (inabilitazione, interdizione, perdita di credibilità e di piena autonomia sociale …).

Molte persone vengono dichiarate matte e pericolose per la società per svariati motivi quando molti di queste persone in realtà non sono più pericolosi di quelli che sono considerati persone sane di mente come i delinquenti abituali, o perché no… tanti giudici che infrangono quotidianamente Procedure, Morali Soggettive, Diritti Umani etc.

Infatti quasi il totale degli omicidi, la stragrande maggioranza degli omicidi nel mondo avvengono per mano di persone che sono considerate sane di mente.

E’ senza alcun dubbio meno peggio andare in carcere per qualche delitto anziché avere a che fare con la psichiatria.

TSO spesso ha intrinseco il controllo mentale attraverso sostanze chimiche ovvero contenzione chimica che è una specie di prigionia e tortura mentale.

Ogni elemento sulla terra lo si può osservare sempre da almeno 4 punti differenti. Differenti punti di vista e differenti soluzioni naturalmente.

Questo non accade quasi mai (se non mai) nei TSO. Questo si spiega sicuramente nel accordo intrinseco tra Tribunali e Psichiatria (sono vari i documenti o i video che ne parlano in rete). Gli operatori del settore si relazionano nei confronti dell’Essere Umano solo da un punto di Vista nella loro cecità, dimenticandone per esempio la parte Quantica dell’Essere Umano ed altre. Per ciò intervengono sempre con il sistema più distruttivo di tutti, droghe, che manipolano la mente, la danneggiano spesso irrimediabilmente etc.

I farmaci notoriamente, sono da una parte “inibitori” (non curativi. Si sa e anche ampiamente dimostrato in campo scientifico che il farmaco inibisce i segnali del corpo ma non cura in quanto non ha il potere di rigenerare o ricostruire, e questo lo si deve sapere.) e dall’altra creano controindicazioni che fanno scaturire nuove malattie (Commercio puro per le aziende farmaceutiche).

Per chi crede che noi siamo “Eterne Essenze Incarnate”, Esseri Multidimensionali, come tutte le religioni e scritture antiche ci raccontano, potrà, meglio dare, un senso a questa rete di connessione che connette questi differenti corpi. Il dividere il corpo fisico da quello Anemico e Spirituale rientra nella normale procedura di indebolimento e manipolazione della volontà dell’Essere Umano ben identificata dalla consapevolezza di ciascuno.

La forte spinta al cambiamento che l’Essere Umano/Animale, da alcuni millenni, sta portando avanti grazie alla conoscenza e rispetto delle “Leggi Universali” basate sul rispetto profondo della Vita di Ciascun Essere, non cadranno nuovamente nell’identificare profondamente “non Amici”, semmai “Allenatori”, comprendendone veste di scuola nel nostro percorso quotidiano. Qua si viene per libera scelta, per imparare, e che l’assimilazione avviene attraverso le varie esperienze (mi piace pensare alla Speciazione).

Tornando al tema principale, secondo me:

si può dire senza sbagliare che avere a che fare con la psichiatria è il peggior guaio che un essere umano, possa subire.

Si è comunque a stretto contatto con individui, Medici, Infermieri che per il mantenimento del loro Status Sociale (Stipendio, lavoro), sono disposti anche a Rovinare le menti delle persone con elettroshock, droghe chimiche, (psicofarmaci).

Parliamo di distruggere le persone, farle soffrire per tutto il tempo che gli resta da vivere e perciò arrecare danni anche ai familiari.

Queste persone riescono addirittura a chiamarlo lavoro. “E’ il mio lavoro!” esclamano, spesso senza reazioni di sensi di colpa, eliminati da qualche rinvio di responsabilità a qualcuno gerarchicamente al di sopra di loro nella struttura lavorativa psichiatrica. Come se la responsabilità Umana nell’agire in prima persona e risponderne! in quanto tale si potesse trasferire ad altri in modalità astratta.

Tu agisci, tu fai e tu ne risponderai prima o poi!

Domandati sempre!!! Chi mi da questo diritto? Chi mi elegge Uomo al di sopra di un altro?

Con una scienza che fa acqua da tutte le parti chi può garantire l’esame psichico che un Essere Umano fa ad un altro Essere Umano con la presunzione che la sua sia la verità assoluta per la quale si debba intervenire distruggendone per sempre le sue rimanenti proprietà di pensiero o di presenza con farmaci distruttivi.

Io esamino per sanare e per completarne la totale distruzione mentale con la forte collaborazione della mia consapevolezza?!

Ed infine io che leggo ma non faccio nulla, sono integro?

TSO E LA NORMATIVA


In Italia II° comma della Legge 180 (Legge Basaglia) che regola il T.S.O. .

TSO Legge 13 maggio 1978 n 180 -C_17_normativa_888_allegato

La legge 180 in realtà si occupa di regolare l’istituto del ricovero coatto in psichiatria, stabilendo i limiti legali ai quali sono sottoposti gli psichiatri e indicando quali diritti di autodifesa e autotutela i cittadini possono usare per difendersi da loro.

La legge è del maggio 1978. A dicembre dello stesso anno, con l’uscita della legge 833 di riforma del sistema sanitario, essa ne fu inglobata costituendone gli articoli 33, 34, 35 e l’articolo 64.

Art. 33 – Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari

Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti dalle leggi dello Stato, possono essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l’articolo 32 della Costituzione

[art. 32 Costituzione “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”],

nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.

Il T.S.O. lo decide il Sindaco del comune di residenza dell’individuo che dispone ai carabinieri di prelevare l’individuo e portarlo presso un istituto ospedaliero, dopo la presenza di due certificazioni mediche, che sono la proposta di T.S.O. “stilata da qualsiasi medico e convalida, stilata questa invece da specialista psichiatra di un Presidio Psichiatrico Pubblico (territorio o Servizio Psichiatrico di Cura e Riabilitazione o Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) che attestino che:

  1. La persona si trova in una situazione di alterazione tale da necessitare urgenti interventi terapeutici;
  2. gli interventi proposti vengono rifiutati; (La persona rifiuta la terapia e quindi viene gli viene sottoposta obbligatoriamente).
  3. non è possibile adottare tempestive misure extraospedaliere.

In tale istituto viene fatta un A.S.O. Accertamento Sanitario Obbligatorio e il T.S.O. Trattamento Sanitario Obbligatorio.

Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio che decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.

Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata, deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco.

In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

Se il provvedimento disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell’infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo
ultimo comune. Se il provvedimento è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di APOLIDI, ne va data comunicazione al Ministero dell’interno e al
consolato competente, tramite il prefetto.

Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.

Nei casi di trattamento sanitario obbligatorio, può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall’infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere.


NOTE:

Accertamento e trattamento sanitario obbligatorio di  Michele Zagra , Antonina Argo

Le carceri invisibili di Mednat

TSO E SOVRANITA’


Questo tipo di informazione potrebbe essere considerata un “pensiero distorto” se non fosse possibile reperire tale definizione dell’Italia in questo indice della Commissione della Sicurezza (degli scambi commerciali). Purtroppo invece è vero ciò che viene esposto e purtroppo “NON E’ UN DELIRIO, NE UNA ALLUCINAZIONE”. Questa verità afferma invece un elemento essenziale del Mental Health Act 2007, che viene riprodotto con poche variazioni, nel mondo. Da un punto di vista medico “il dire” alcune cose, affermarle e renderle concrete nella vita di tutti i giorni in maniera congrua e coerente, non possono essere considerati come “patologia psichiatrica”, ma solo come aspetti di personalità che non inducono una diagnosi specifica.

La coazione terapeutica uno studio comparato

Ed ancora: Nel caso il medico diagnosticasse l’argomento della Sovranità e dell’asservimento dell’Italia come un elemento di “pensiero distorto”, dovrebbe prima verificare la veridicità di tali affermazioni che raggiungono tutte un nodo assiomatico comune:, “L’Italia è un’azienda registrata al S.E.C.”

Questa informazione si potrebbe considerare come “pensiero distorto” se non fosse possibile reperire tale definizione dell’Italia in questo indice della Commissione della Sicurezza [degli scambi commerciali]. Purtroppo invece è vero ciò che viene esposto e purtroppo “NON E’ UN DELIRIO, NE UNA ALLUCINAZIONE”. Questa verità afferma invece un elemento essenziale Mental Health Act 2007: “the interest of the client”: l’interesse del paziente.

Il comportamento o un pensiero distorto [non corrispondendo alla realtà è interpretato male/ o non considerato nella eccezione giusta] che induce successivamente un comportamento alterato (ovvero un comportamento che danneggia se stessi o gli altri in maniera diretta).

In questo caso informare , in questo che si suppone essere un delirio, che Repubblic of Italy abbia un codice CIK 0000052782 come una qualsiasi azienda S.P.A. (ES. Nestlè – Fiat – Barilla, etc) e che possa delegare S.p.A. multiple, come Equitalia, al recupero crediti, come qualsiasi altra azienda commerciale, non si può credere corrisponda alla accezione comune del termine “Convincimento Distorto”.

Anzi si sottolinea che l’ingegno che si dimostra nell’insieme della ricerca in campo di Diritto Commerciale Internazionale, e di Diritto Civile e Privato, propriamente non è passibile di trattamento psichiatrico.

Per contro si può dire che (secondo vari psicologi e psichiatri), un libero professionista o un imprenditore che viene minacciato alla privazione del 80% di ciò che guadagna, è sottoposto ad un abuso psicologico e fisico, perché quasi tutto ciò che guadagna deve essere devoluto ad Equitalia.

Equitalia si comporta come un padre abusante nei confronti del contribuente facendogli subire un vero e proprio Disturbo Post Traumatico da Stress, nel senso che ogni contribuente che non è in grado di pagare le tasse a lui ascritte, è ossessionato dai momenti di colloquio con i funzionari che pretendono da lui denari mai posseduti o pretendono parte di guadagni mai incassati, poiché solo “nominali”. Essere accusati ingiustamente come “Evasori Fiscali” induce da un lato ad un assottigliamento delle possibili occasioni di guadagno (hai un atteggiamento “Freeze” come un animale di fronte al suo predatore).

Il disturbo Post Traumatico da Stress è la situazione psichiatrica che di solito segue a rapimenti, violenza fisica e sessuale, segue ad essere superstite di azioni di guerra in cui i tuoi commilitoni sono tutti periti, o hanno reliquato ferite con danno invalidante permanente grave, è la diagnosi effettuata su bambini che hanno subito violenza sessuale da pedofili. Quindi privare una azienda, un imprenditore del guadagno effettuato onestamente è effettivamente un abuso psicologico che ha gli stessi effetti di eventi stressanti della vita, come quelli elencati. C’è chi regge a tale stress, c’è chi invece non regge e si suicida, come molti bambini che abusati, da adulti non possono avere rapporti sessuali normali e sereni, come molti che subiscono violenza fisica e minacce, come di solito succede ai testimoni di giustizia, etc… Gli imprenditori si, vanno curati, ma a protezione verso uno stato senza più scrupoli. C’è un “Hunger Game” che è già iniziato nel 1934… e ognuno di noi è chiamato a dare il suo contributo “Umano”: padri e figli, tutti, sono indebitati con l’azienda 0000052782: Dobbiamo fornirli di “Ghiandaie Imitatrici”.

Diritti della persona durante il TSO: come farli valere

Quando la persona viene ricoverata in Trattamento Sanitario Obbligatorio presso il servizio psichiatrico, i suoi diritti (primo tra tutti quello alla libertà di movimento e di scelta) vengono limitati ed è obbligata a subire passivamente i trattamenti a lei somministrati.

Ma una serie di diritti inalienabili vengono mantenuti:

  1. La persona può fare ricorso al Sindaco contro il TSO. Anche gli amici, i familiari, chiunque.
  2. Benché la persona non possa rifiutare le cure, questa ha il diritto di essere informata sulle terapie a cui viene sottoposta e di scegliere anche tra una serie di proposte alternative. Comunque, nel caso le terapie somministrate siano particolarmente invasive, sarebbe opportuno presentare al responsabile del reparto una dichiarazione di diffida ai sanitari nei confronti delle terapie che dalla persona vengono considerate lesive e può chiedere ed ottenere di inserire tale comunicazione all’interno della cartella clinica.
  3. Il TSO non giustifica necessariamente la contenzione; mai comunque la violenza fisica. Qualora venga usata la contenzione fisica, questa dovrebbe essere applicata solo in via eccezionale e per un periodo di tempo non superiore alla somministrazione della terapia. L’art 1 della legge 833 del 23 Dic 78 afferma che “la tutela fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e libertà della persona”. L’utilizzo punitivo della contenzione, eventuali violenze verbali e fisiche degli operatori, fatti questi non ammissibili legalmente, sono reati perseguibili penalmente
  4. Durante il TSO il paziente ha il sacrosanto diritto di comunicare con chi vuole, anche attraverso telefonate e non è ammissibile, da parte degli infermieri, selezionare le persone che loro ritengono autorizzate ad entrare nel reparto (art.33 legge 833/78)
  5. Terminato il periodo di TSO, non sono necessari né una firma per uscire dal reparto, né la presenza di qualcuno che venga a prendere il paziente, assumendosene la responsabilità, in quanto la persona che viene ricoverata in un reparto psichiatrico non è né incapace né interdetta e conserva tutti i diritti e doveri di chiunque altro. Quindi può chiedere di essere dimessa in qualsiasi momento (legge 180, legge Basaglia del 1978) e questa richiesta deve essere immediatamente esaudita, altrimenti ci si trova di fronte al reato di sequestro di persona. Il TSO decade anche nel caso in cui i medici o il Sindaco o il Giudice Tutelare non abbiano specificato nel provvedimento le motivazioni che hanno reso attuabile il Trattamento Sanitario Obbligatorio.
  6. Il paziente ha il diritto di comunicare nella sua cartella clinica tutte le informazioni concernenti il suo stato di salute e i trattamenti a cui viene sottoposto.
  7. Il paziente ha inoltre il diritto di sapere i nominativi e le qualifiche di chi opera nel reparto. Ogni infermiere deve avere sul camice un cartellino di riconoscimento.

Video e articoli


O TI FAI PROGRAMMARE O TI BECCHI IL TSO NON HAI SCELTA di GIORGIO VITALI

https://www.youtube.com/watch?v=h8ahCZGWLzE

https://www.youtube.com/watch?v=MSqDn7OzWmg

TSO – Ecco come il Sistema toglie di mezzo gli ‘scomodi’

https://www.youtube.com/watch?v=qf2WLzZclJE

https://www.youtube.com/watch?v=heq3VC07mbM

TSO, OSSIA TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO E CENSURA DELLE PERSONE SCOMODE

Pubblicato da marta saponaro in data marzo 23, 2017

https://lettorenonpercaso.blogspot.it/2017/03/tso-ossia-trattamento-sanitario.html

Questo scritto avrà ulteriori aggiornamenti……



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TITOLI DI STATO

I titoli di Stato sono obbligazioni emesse periodicamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per conto dello Stato con lo scopo di finanziare (coprire) il proprio debito pubblico (del popolo individualmente) o direttamente il deficit pubblico (o Disavanzo Pubblico (sempre del popolo e non dello stato azienda), quando le Spese superano l’Entrate). I diritti di credito incorporati nel titolo possono essere corrisposti al sottoscrittore del prestito sia mediante lo scarto di emissione, ossia la differenza tra il Valore Nominale (di un bene, di un titolo o di una valuta, è indicato il valore “teorico” o “cartaceo” del medesimo bene, titolo o valuta, in contrapposizione al Valore Reale o “di mercato”) e il prezzo di emissione o di acquisto, sia mediante il pagamento di cedole (fisse o variabili) durante la vita del titolo. Alla scadenza dell’obbligazione lo Stato rimborsa il capitale iniziale.

BOT, CTZ, CCT, BTP, e BTP€i sono Titoli di Stato emessi in Italia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. I Titoli di Stato sono strumenti finanziari considerati estremamente sicuri. In realtà, contengono inevitabilmente elementi di rischio, che però sono molto minori rispetto agli investimenti azionari o obbligazionari: infatti, il rischio che l’emettitore non sia in grado di saldare il debito alla scadenza sono relativamente bassi. Vi sono comunque rischi collegati all’ investimento in Titoli di Stato: innanzi tutto legati al fatto che il rendimento del titolo non “batta” l’inflazione, oppure che il cambio nel tempo diventi sfavorevole (se si parla di titoli di stato esteri).

In Italia sono presenti cinque tipi di titoli di Stato:

  • BOT – Buoni Ordinari del Tesoro
  • CTZ – Certificati del Tesoro Zero Coupon
  • CCT – Certificati di Credito del Tesoro
  • BTP – Buoni del Tesoro Poliennali
  • BTP€iBuoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione Europea

BOT, CTZ, CCT, BTP, BTP€i si contraddistinguono in base ad alcune caratterisitche

  • durata
  • tipo di remunerazine per l’investitore
  • eventuale indicizzazione all’inflazione

I BOT (Buoni Ordinari del Tesoro), sono Titoli di Stato a breve scadenza (3, 6 o 12 mesi), dove non è prevista alcuna cedola intermedia: il guadagno per l’investitore deriva unicamente dallo scarto di emissione – la differenza tra il prezzo d’acquisto e quello che lo Stato si impegna a pagare alla scadenza. Con un esempio, compro a 98 un BOT di 100: alla scadenza ho guadagnato 2.

Molto simili ai BOT sono i CTZ (Certificati del Tesoro Zero Coupon): il meccanismo di remunerazione è infatti esattamente lo stesso (basato sullo scarto di emissione), e differiscono dai BOT solamente per la durata, che per i CTZ è di 2 anni.

I CCT (Certificati di Credito del Tesoro) hanno una durata di 7 anni, e si caratterizzano perché oltre allo scarto di emissione, e al contrario di BOT e CCT “staccano” semestralmente delle cedole il cui valore è indicizzato al rendimento dei BOT (l’indicizzazione è calcolata attualmente sulla base del rendimento dei BOT semestrali più lo 0,15%).

I BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) invece hanno attualmente durata di 3, 5, 10, 15 o 30 anni, e prevedono anch’essi una cedola. Al contrario dei CCT, però, i BTP prevedono cedole fisse.

Molto simili ai BTP sono i BTP€i (Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione Europea): hanno durata di 5, 10, o 30 anni e differiscono dai BTP per il fatto che sia capitale che cedole vengono rivalutate moltiplicandone il valore per un “coefficiente di indicizzazione” basato sull’indice Eurostat, che misura l’inflazione nei Paesi dell’area Euro.

Riepilogando il tutto in una tabellina sintetica:

Titolo

Durata

Remunerazione

BOT

3, 6 e 12 mesi

  • Scarto d’emissione

CTZ

24 mesi

  • Scarto d’emissione

CCT

7 anni

  • Cedole variabili semestrali
  • scarto d’emissione

BTP

3, 5, 10, 15 e 30 anni

  • Cedole fisse semestrali
  • scarto d’emissione

BTP€i

5, 10 e 30 anni

  • Cedole “reali” (indicizzate all’inflazione) semestrali
  • scarto d’emissione
  • rivalutazione del capitale

Pubblicato 02-05-2017



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RACCOLTA DI LEGGI E DIRITTI UMANI UTILI, EURO/MONETA SCRITTURALE a SOVRANI




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Per ora metterò un po di roba e poi la raccoglierò per settori:

DIRITTO UNIVERSALE NATURALE

Nel ordine NATURALE delle LEGGI il DIRITTO NATURALE è al di sopra di tutti i DIRITTI, da dove gli stessi altri DIRITTI prendono spunto per esistere. Tutto il DIRITTO si fonda su quello NATURALE. DIRITTO DELL’AMMIRAGLIATO – DIRITTO COMMERCIALE – DIRITTO POSITIVO, è accettata come INCONTROVERTIBILE, IMMODIFICABILE e sono alla base del creato.

Per l’essere umano le LEGGI sotto il Diritto Naturale, rappresentano alla pari di NORMATIVE AZIENDALI



https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_universale_dei_diritti_umani



https://www.facebook.com/pg/WLVS-132589063443068/notes/?ref=page_internal



EURO/MONETA SCRITTURALE



PREMESSA:

1) Lo Stato, come pure BRI, BCE, EBA e KMPG, ammettono e accettano la prassi con cui le banche di credito, creano moneta scritturale nell’erogare prestiti e pagamenti (realizzando così un ricavo, seppur non contabilizzato e pertanto sottratto all’imposizione tributaria per circa 540 miliardi l’anno in Italia); recentemente abbiamo avuto anche l’ammissione da parte della Banca d’Italia, in persona di Carmelo Barbagallo, capo della Vigilanza; l’ammissione è avvenuta come risposta scritta a un’interrogazione dell’on.le Alessio Mattia Villarosa, nella Commissione Finanze congiunta Camera-Senato, del 17.01.17 – vedi il video: https://www.youtube.com/watch?v=WPmObU-V4lk

vedi il documento: https://www.scribd.com/document/340805543/Prova-forense-Banca-d-Italia-su-creazione-di-moneta-e-di-depositi

la prassi della creazione di “euro”, allo scoperto, mediante mera registrazione contabile fiat, è verità ufficiale.

2) Questa facoltà delle banche non centrali di creare e depositare euro digitali in assenza di qualsiasi norma di legge che conferisca loro questa facoltà, è riconosciuta in base al principio che ciò che non è proibito o riservato, è lecito.

3) In forza del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, il predetto principio si applica a tutti i soggetti; dunque tutti, non solo le banche, possono creare danaro fiduciario denominato in euro (la semplice emissione contro denaro preesistente è invece normata e limitata ai possidenti i requisiti di legge)

4) Il Tribunale di Bolzano, con l’ordinanza 06/09/16 resa nella pendente esecuzione forzata rg 216/14, afferma: “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del sistema aureo…”.

5) Il Tribunale di Cremona, con l’ordiannza 31 marzo 2017, causa: RG2144 del 2016:“……parificabilità della moneta scritturale a quella avente corso legale ai fini dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie: si è affermato, in tal senso, che il debitore ha facoltà di offrire, quando la legge non ponga specifiche limitazioni, moneta scritturale in luogo di quella legale, ”



CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE



Art. 37 c.p.p. (Ricusazione)
1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:
a) nei casi previsti dall’articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);
b) se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.
2. Il giudice ricusato non può pronunciare ne concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

Note:
Ratio Legis
Come l’astensione, la ricusazione è uno strumento previsto dal legislatore per assicurare il regolare andamento del procedimento, con un giudice terzo ed imparziale. Differentemente dalla prima, tuttavia, non spetta al giudice l’obbligo di dichiarare causa di ricusazione, ma questa spetta alle parti: esse possono infatti decidere se, ritenedendo sussistenti i presupposti della ricusazione, sollevare la questione o affidarsi alla sua terzietà.

(1) La ricusazione è un meccanismo che si rivolge esclusivamente verso un giudice nella sua accezione fisica di persona, non anche in quella di organo. Pertanto, anche in caso di collegi, la ricusazione può riguardare un solo componente dello stesso e non l’intero collegio. Quando, invece, si rigetti l’intero ufficio, dovrà essere applicato l’istituto della rimessione di cui agli artt. ex artt. 45 c.p.p. e ss.Il legislatore ha stabilito che i casi di ricusazione siano previsti tassativamente proprio poichè incidono limitando sia l’attività del giudice persona quale titolare dell’ufficio giudiziario sia l’esercizio del potere giurisdizionale; si tratta di casi disciplinati proprio per garantire l’attendibilità del lavoro dei magistrati e pertanto non può essere effettuata alcuna applicazione analogica o estensiva dei casi predetti.
(2) Sono escluse dalle cause di ricusazione le «altre gravi ragioni di convenienza», di cui all’art. 36 c.p.p. lett. h); ciò in quanto il legislatore ha voluto scongiurare casi di ricusazioni strumentali. Circa l’ipotesi della grave inimicizia di cui alla lett. d) del citato articolo, questa deve attenere esclusivamente ai casi di rapporti personali preesistenti al processo non essendo sufficiente una asserita “antipatia” dovuta all’animosità del processo.
(3) E’ stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di tale comma con sent. 14 luglio 2000, n. 283 “nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto”.
(4) E’ il caso di quando un giudice senza giustificato motivo e fuori dal contesto processuale e giurisdizionale manifesti una propria opinione sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato (indiziato, indagato).
(5) Si segnala però che non corrisponde alcuna sanzione alla violazione di tale divieto.
(6) Con sentenza n. 10 del 23 gennaio 1997, la corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale comma “nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione”.
(7) Circa i procedimenti innanzi al giudice di pace, si veda l’art. 10 del decreto legislativo attuativo della legge delega n. 468/99



SENTENZA N. 89 ANNO 1970 CORTE COSTITUZIONALE

Nel caso di arresto da cittadino, lo stesso si ritiene un agente di polizia momentaneo.



108 del 7 marzo 1996

L’attuale legge “anti-usura” : n° 108 del 7 marzo 1996 ( in vigore a tutti gli effetti il 3/4/1997) sostituisce definitivamente gli artt.644 e 644 bis del cod. pen. ( riguardanti rispettivamente l’usura vera e propria e quella impropria: la prima quando l’usurato versa in stato di bisogno e l’altra quando l’usurato svolge attività imprenditoriale o professionale e si trova in condizioni di difficoltà economiche – finanziarie.

L’art.1 della predetta legge è il seguente:

Chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.
Alla stesse pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: (1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare, (2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni in quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; (3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; (4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; (5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
Nel caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell’art.444 CPP, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.


241 legge 7-8-1990 n. 241-agg.2015 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI - FOIA - LA NUOVA CONFERENZA DEI SERVIZI - SILENZIO-ASSENSO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 
Se noi notifichiamo un documento, o viene confutato, oppure il silenzio-assenso accetta in ogni sua parte il documento da noi prodotto.

241 legge 241 del 1990 Documento PDF completo di spiegazioni etc.

vedere anche: 241 17-bis SILENZIO-ASSENSO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
241 art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124.


Art. 383 cod. proc. penale: Facoltà di arresto da parte dei privati

1. Nei casi previsti dall’articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.
2. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

Nota
Facoltà di arresto da perte dei privati

Integra il tentativo di rapina impropria la condotta dell’agente che, dopo aver sottratto merce dai banchi di vendita di un supermercato ed averla occultata sulla propria persona, al fine di allontanarsi, usa violenza nei confronti dei dipendenti dell’esercizio commerciale che lo hanno colto in flagranza e trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione della consegna agli organi di Polizia, poiché anche i privati cittadini hanno, in simili circostanze, il potere di procedere all’arresto, ai sensi del combinato disposto degli art. 380, comma 2, lett. f), e 383, comma 1, c.p.p., e, pertanto, la reazione violenta dell’autore del fatto non può configurarsi come difesa da un’azione illecita a norma dell’art. 52 c.p. (Dichiara inammissibile, App. Messina, 12/03/2014 )

Cassazione penale sez. II 18 novembre 2014 n. 50662

L’ordinanza di convalida dell’arresto redatta mediante rinvio “per relationem” al verbale della polizia giudiziaria con l’aggiunta di clausole meramente di stile non può ritenersi motivata e va conseguentemente annullata (fattispecie relativa a convalida effettuata su modulo prestampato, mediante rinvio al verbale di arresto e con la frase: “l’arresto risulta legittimamente eseguito ai sensi degli art. 380-383 c.p.p., ricorrendone tutti i presupposti”).

Cassazione penale sez. V 22 aprile 2005 n. 23457

L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p., si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicazione delle attività procedimentali propri degli organi di polizia giudiziaria normalmente destinati a esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 383 cit., ma è semplice denuncia, consentita a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione della legge penale.

Cassazione penale sez. V 17 febbraio 2005 n. 10958

Il privato, pur se non ricorrono le condizioni previste dal combinato disposto degli art. 383 e 380 c.p.p., e quindi anche se non ha la facoltà di procedere all’arresto in flagranza dell’autore dei reati per i quali è solo previsto l’arresto facoltativo da parte della polizia giudiziaria, ha tuttavia il diritto di difendere la sua proprietà e quella dei terzi degli attacchi dei malfattori; e quindi di inseguire un ladro al fine di recuperare la refurtiva e di consentire l’identificazione e l’eventuale arresto da parte della polizia giudiziaria.

Cassazione penale sez. II 07 luglio 2004 n. 37960

L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p. si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicitazione delle attività procedimentali propri dell’organo di polizia giudiziaria normalmente destinato ad esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 383 c.p.p., ma in semplice comportamento di denuncia consentito a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione di legge penale.

Cassazione penale sez. IV 20 gennaio 2000 n. 4751

L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p., si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicazione delle attività procedimentali propri dell’organo di polizia giudiziaria normalmente destinato ad esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 383 cit., ma in semplice comportamento di denuncia consentito a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione di legge penale. (Fattispecie in cui dal testo del provvedimento impugnato risultava che il proprietario di un negozio si era limitato ad invitare il presunto ladro a fermarsi e attendere l’arrivo della polizia, senza esplicare alcuna forma di coazione; la Corte ha osservato che l’arresto in flagranza da parte del privato richiede un comportamento concludente che esprima l’intento di eseguire l’arresto, quale l’accompagna mento coattivo del soggetto presso un ufficio di polizia, ovvero l’apprensione mediante esercizio della coazione previa dichiarazione dell’intento di eseguire l’arresto).

Cassazione penale sez. IV 15 dicembre 1999 n. 4751

È manifestamente inammissibile la q.l.c., in riferimento all’art. 76 cost. per violazione, rispettivamente, dei numeri 32 e 43 dell’art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81, degli art. 383 e 566 comma 2 c.p.p., in quanto, per il caso di imputato arrestato ad opera di privati condotto davanti al giudice per la convalida e per il contestuale giudizio direttissimo, non prevedono alcuna conseguenza quando la presentazione non avvenga ad opera degli stessi ufficiali o agenti di p.g. che hanno proceduto all’arresto o hanno avuto in consegna l’arrestato, e prevedono che anche la p.g. e non solo il p.m., possano presentare l’imputato al giudice per il giudizio direttissimo.

Corte Costituzionale 20 novembre 1998 n. 374

La “ratio” del comma 2 dell’art. 383 c.p.p., che prevede la facoltà di arresto da parte dei privati, è che questi consegnino l’arrestato alla polizia giudiziaria senza ritardo, e cioè nel più breve tempo possibile, in modo da evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona dell’arrestato. Determinante ai fini della legittimità dell’arresto è la circostanza che la persona arrestata non sia trattenuta dai privati, intervenuti nell’operazione, oltre il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della consegna agli organi di polizia. (La S.C. ha annullato l’ordinanza con la quale il pretore non aveva convalidato l’arresto, assumendo che il triplice “passaggio di mano” dell’imputato faceva dubitare della flagranza).

Cassazione penale sez. V 04 maggio 1993



445 DPR del 28 dicembre 2000
DPR_445-2000_TESTO_COORDINATO_CON_LE_MODIFICHE_APPORTATE_DALLA_LEGGE_183-2011 in PDF

DPR n°445 DEL 28 dicembre 2000

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

 Che più interessa a noi è l'art. 46 lettera “u” e lettera “g”.
Invece di andare in procura etc a chiedere un documento, noi l'autocertifichiamo;
Poi 
Attesta che si può fare sia l'esistenza in vita che la Legale Rappresentante
nel sito: http://www.sulumeu.net/2017/07/30/dpr-445-2000-testo-coordinato-con-le-modifiche-apportate-dalla-legge-183-2011/


Art. 586 c.p.c. Codice di Procedura Civile - TRASFERIMENTO DEL BENE ESPROPRIATO - PIGNORAMENTO ASTA


ART. 651 codice penale: Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.

Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale

Integra l'ipotesi di cui all'art. 651 c.p. la condotta dell'imputato che non solo si astiene dall'esibire i suoi documenti d'identità, ma si rifiuta di declinare le proprie generalità ai Carabinieri a fronte di un controllo, atteso che la fattispecie di cui all'art. 651 c.p. ha come scopo quello di evitare che la Pubblica amministrazione sia intralciata nell'identificazione della persona cui le generalità sono richieste nell'esercizio dei potere discrezionale attribuito al pubblico ufficiale (nella specie, l'imputato era un agente di polizia, fermato per un controllo perché alla guida di uno scooter senza casco, e la Corte ha sottolineato come a nulla rilevasse il fatto che l'imputato aveva poi fornito le sue generalità a dei colleghi).

Cassazione penale sez. I 14 novembre 2014 n. 9957

Ai fini della consumazione del reato di cui all' art. 651 c.p. è necessario il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano successivamente fornite o che l'identità del soggetto sia facilmente accertata per la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione. Inoltre, il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali, che integra la condotta dell'omonima contravvenzione, non presuppone che il soggetto richiesto sia responsabile di un reato o di un illecito amministrativo.

Tribunale Roma sez. X 24 maggio 2014 n. 9158

In assenza di reali motivi di pericolo, non corrisponde all'esercizio delle funzioni pubbliche, perché arbitrario e violento, il comportamento dei pubblici ufficiali teso a far uscire coattivamente un privato dall'auto sulla quale è trasportato. Tale comportamento inoltre, è da ritenersi sproporzionato qualora sia motivato dal fine di identificare un uomo le cui generalità sono già note, non costituendosi dunque il reato ex art. 651 c.p., il quale si configura con il semplice rifiuto di fornire indicazioni circa la propria identità personale.

Cassazione penale sez. VI 06 novembre 2013 n. 4392

Il reato di cui all'art. 651 c.p. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c.p., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto. (Fattispecie relativa a minacce rivolte da più persone per evitare di essere identificate dal pubblico ufficiale che, a tal fine, aveva vanamente chiesto loro i documenti). Dichiara inammissibile, App. Bologna, 13/04/2012

Cassazione penale sez. VI 30 maggio 2013 n. 39227

Deve escludersi, ai sensi dell'art. 5 c.p., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 651 c.p. (rifiuto di generalità) in capo ad un soggetto il quale, appartenendo egli alla minoranza di lingua slovena residente nella regione Friuli-Venezia Giulia, abbia potuto nutrire il legittimo convincimento che, alla stregua della normativa che tutela detta minoranza, la richiesta di declinare le proprie generalità dovesse essere rivolta, contrariamente a quanto avvenuto, in lingua slovena.

Cassazione penale sez. VI 17 maggio 2012 n. 30778

Non sussiste l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 651 cod. pen. se il rifiuto dell'imputato di declinare le proprie generalità sia determinato dalla convinzione che, in base alla normativa regolante i diritti delle minoranze linguistiche, sussista il diritto di ricevere qualsiasi comunicazione, anche verbale, nella propria lingua. (Fattispecie relativa ad un cittadino italiano di lingua slovena). Annulla in parte senza rinvio, App. Trieste, 30 settembre 2010

Cassazione penale sez. VI 17 maggio 2012 n. 30778

Il rifiuto di fornire le proprie generalità al pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni può non costituire reato (art. 651 c.p.) se rientra nell'esercizio di un diritto. (Nel caso di specie l'imputato reclamava ai vigili di aver subito ingiustamente una sanzione al codice della strada poiché l'auto era parcheggiata dove non vi era alcuna segnalazione di divieto e, alla richiesta dei vigili di fornire le generalità per una contestazione immediata, egli si rifiutava scattando le foto con il proprio telefono cellulare e dicendo che si sarebbe rivolto alla polizia).

Tribunale Roma sez. X 12 dicembre 2011 n. 24520

In tema di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, il giudice penale può sindacare la legittimità della richiesta del pubblico ufficiale soltanto sotto il duplice profilo della qualifica soggettiva e della competenza del richiedente, ma non può investire anche la discrezionalità della concreta iniziativa del pubblico ufficiale, in relazione alla causa della richiesta.

Cassazione penale sez. VI 24 marzo 2011 n. 13402

E’ soggetto alla sanzione dell’ammenda il cittadino che si sia rifiutato di fornire le proprie generalità a due carabinieri in borghese, a nulla rilevando la circostanza di essersi recato in caserma, in un secondo momento, per adempiere alla richiesta degli agenti in borghese. Ai fini del reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale è sufficiente infatti, la semplice rappresentabilità da parte di chi rifiuta di obbedire all’ordine della sussistenza della qualifica del richiedente.

Cassazione penale sez. I 15 aprile 2010 n. 31684


DIRITTI CIVILI

Legge 689-81 – stato di necessita – gli articoli di interesse per il sistema sanzionatorio

La legge n. 689/81 ha introdotto un sistema organico di depenalizzazione e ha posto norme generali in materia di procedimento sanzionatorio amministrativo. Costituisce il riferimento normativo principale per l’applicazione delle sanzioni amministrative. E’ la legge corrispondente al codice penale nella parte dove prevede i principi che disciplinano il reato ed al codice di procedura penale che disciplina il procedimento per l’applicazione delle pene previste dalle leggi penali

DICHIARAZIONI, TRATTATI, PATTI, CONVENZIONI

1945

PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI.
Detto principio è stato accettato e iscritto nell’articolo 1.2 della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945). Detto principio attiene ai soggetti internazionali, quali i Movimenti di Liberazione Nazionale, e quindi al loro assetto e alla loro legittimazione giuridica sul piano internazionale.
Viene riconosciuto a tre categorie di popoli: 1) ai popoli soggetti a potenza coloniale 2) ai popoli soggetti a dominio straniero 3) ai popoli soggetti a regime razzista, ovvero che attua una discriminazione razziale. Il diritto all’autodeterminazione è un diritto erga omnes, che quindi si può far valere nei confronti di tutti gli altri stati

1948

DUDU DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 10-DICEMBRE-1948

Il 10 dicembre 1948 a Parigi, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l’Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell’Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

 

1949

4° CONVENZIONE DI GINEVRA PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CIVILI IN TEMPO DI GUERRA 12-AGOSTO-1949

ratificata in Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1739 in Suppl. alla. Gazz. Uff., 1° marzo, n. 53

1950

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali

Roma, 4.XI.1950

 1966

— NEW YORK 16 DICEMBRE 1966 O.N.U. NEW YORK 16 DICEMBRE 1966
O.N.U.

PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI – NEW YORK 16 DICEMBRE 1966 (Ratificato dall’Italia con la legge 881/77 del 25 ottobre 1977) Parte Prima – Articolo 1.
Tutti i popoli hanno diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali …

1970

Dichiarazione relativa alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra stati del 1970

1977

LEGGE 25 ottobre 1977, n. 881 LA GAZZETTA UFFICIALE L. 25 ottobre 1977, n. 881 03_all_legge1977881
Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966. (GU Serie Generale n.333 del 7-12-1977 – Suppl. Ordinario)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare i
seguenti atti internazionali, adottati e aperti alla firma a New York
rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966:
a) patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e
culturali;
b) patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
c) protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai
diritti civili e politici.


LEGGI

Legge 689-81 – stato di necessita – gli articoli di interesse per il sistema sanzionatorio




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EURO, MONETA SCRITTURALE come si dovrebbe agire



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Moneta Scritturale.

Tanto si parla ma tanto non si conosce.

Come dovrebbe funzionare?

Sotto riporto quanto credo di aver capito.

Come prima precisazione vi consiglio la pagina di facebook MONETA NOSTRA, dove potreste domandare sempre l’ultimo documento aggiornato per la vostra MONETA SCRITTURALE e dove troverete una informazione più precisa su tale argomento. La pagina è fondata e seguita dagli avvocati che hanno creato tale documentazione.

Detto questo andiamo avanti…

Le banche creano moneta per vari scopi, dal nulla e secondo varie sentenze, anche noi Sovrani, LR, o Cittadini possiamo farlo.
Questo non è un reato ad oggi 01-05-2017 in quanto non regolamentato.

Cos’e la MONETA e cos’è il DENARO in definitiva?
La differenza fra denaro e moneta? Il primo è realtà, la seconda convenzione
Il DENARO è un concetto che affonda le sue radici nella REALTA’, la MONETA è un OGGETTO SOCIALE, creato da individui privati, contrariamente agli oggetti naturali che trovano in natura la loro origine.
La MONETA ha quattro funzioni essenziali: è un mezzo di pagamento, ha una funzione numeraria, è mezzo di scambio ed è riserva di valore. È solo come riserva di valore che denaro e moneta si toccano e rischiano di coincidere.
Entrambe devono rispettare due condizioni: la MONETA è che sia dotata di una traccia, la firma del Governatore della Banca che la emette, o che sia un bit elettronico, come nel caso delle carte di credito; il DENARO è l’uso collettivo che di questa moneta viene fatto attraverso il suo riconoscimento sociale.
Alla MONETA gli si attribuisce un valore, es: 50 euro, e per convenzione tutti gli individui ne accettano il valore, indipendentemente al fatto che sia una produzione privata e non PUBBLICA. Sono MONETA gli EURO, BITCOIN, SARDEX e tante altre che si utilizzano normalmente compreso le tessere per i punti dei supermarket che hanno un valore convenzionale. La moneta non è però un oggetto fisico, ma un oggetto sociale, ovvero un oggetto a cui una comunità attribuisce una funzione e questa funzione è attestata da un segno.
Al DENARO invece ha un controvalore che ne garantisce la sua sostanza, es: PATRIMONIO, ORO etc.
Capirete che c’è una sostanziale differenza tra le due.
Ma entrambe alla fine sono un BARATTO. Un semplice BARATTO che noi dovremmo fare non con il DENARO o MONETA che sia, ma con il nostro operato/LAVORO. In questo modo si capisce il perché siamo diventati SCHIAVI MODERNI. Corriamo dietro a della CARTA CONVENZIONALE e non riconosciamo più le nostre capacità.
Comunque non perdiamoci dal tema principale…

Noi CREIAMO MONETA (EURO SCRITTURALI) EX NOVO come le banche EX NIHILO.
Il pagamento non è un “BONIFICO” in senso bancario, ovvero non è un trasferimento di passività, ma un SALDO per CONTANTE. E così va registrato contabilmente.
E quando ci contattano per chiarimenti importante sapere cosa rispondere: SALDO PER CONTANTI.
Per capire un po meglio vi consiglio questi due video
1) Senza Filtro Ep23 – Marco Saba – Moneta Nostra – Senza Filtro
2) Moneta Nostra: è sovranità istantanea? Intervista con Marco Saba. Versione BREVE.

Sappi che non ti accreditano senza tante storie, dipende a chi ti rivolgi: le banche e le finanziarie sono certamente per ovvi motivi molto restie ad accettare… perché non vogliono perdere la prerogativa che hanno nel creare moneta contante dal nulla…. comportamento che sviluppano, un po come i bambini…. basta comunque fargli capire con fermezza che noi siamo peggio dei bambini con il loro giochetto in mano.
Per esempio: in un caso la finanziaria ha incaricato due agenzie di recupero crediti, che sono state semplicemente respinte.
Se fanno gli finta di nulla è un loro problema, non nostro.
Esiste una legge che cercherò ed inserirò in questo articolo dove recita il fatto che per legge non si può affidare a terzi il recupero debiti.
Per questo loro ci scrivono nella speranza che noi accettiamo il contratto nel TACITO ASSENSO.
Poi diamo i tempi tecnici , almeno 30 giorni, ma nel frattempo scrivette una comunicazione molto precisa alla finanziaria/banca/agenzia entrate etc. nella quale la si invita a contabilizzare il denaro inviatale.
Ribadendo che sia la Banca d’italia sia il MEF sono parti informate…
Mentre per le utenze è molto più semplice.
Comunque è importante fare senza paura. La legge è dalla parte di chi le emette.
Saba lo spiega molto bene nei video.

La stessa può essere inviata per PEC@ o per RACCOMANDATA A/R.
Personalmente lo inviata in entrambi i modi.

Sentenze a favore dell’ EURO SCRITTURALI:

  1. Il Tribunale di Bolzano, con l’ordinanza 06/09/16 resa nella pendente esecuzione forzata rg 216/14, afferma: “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del sistema aureo…”.

  2. IllTribunale di Cremona, con l’ordiannza 31 marzo 2017, causa: RG2144 del 2016:“……parificabilità della moneta scritturale a quella avente corso legale ai fini dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie: si è affermato, in tal senso, che il debitore ha facoltà di offrire, quando la legge non ponga specifiche limitazioni, moneta scritturale in luogo di quella legale, “

    PREMESSO CHE:

  3. Lo Stato, come pure BRI, BCE, EBA e KMPG, ammettono e accettano la prassi con cui le banche di credito, creano moneta scritturale nell’erogare prestiti e pagamenti (realizzando così un ricavo, seppur non contabilizzato e pertanto sottratto all’imposizione tributaria per circa 540 miliardi l’anno in Italia); recentemente abbiamo avuto anche l’ammissione da parte della Banca d’Italia, in persona di Carmelo Barbagallo, capo della Vigilanza; l’ammissione è avvenuta come risposta scritta a un’interrogazione dell’on.le Alessio Mattia Villarosa, nella Commissione Finanze congiunta Camera-Senato, del 17.01.17 – vedi il video: https://www.youtube.com/watch?v=WPmObU-V4lk

    vedi il documento: https://www.scribd.com/document/340805543/Prova-forense-Banca-d-Italia-su-creazione-di-moneta-e-di-depositi

    la prassi della creazione di “euro”, allo scoperto, mediante mera registrazione contabile fiat, è verità ufficiale.

  4. Questa facoltà delle banche non centrali di creare e depositare euro digitali in assenza di qualsiasi norma di legge che conferisca loro questa facoltà, è riconosciuta in base al principio che ciò che non è proibito o riservato, è lecito.

  5. In forza del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, il predetto principio si applica a tutti i soggetti; dunque tutti, non solo le banche, possono creare danaro fiduciario denominato in euro (la semplice emissione contro denaro preesistente è invece normata e limitata ai possidenti i requisiti di legge);

Di seguito vi inserisco due documenti.
Uno per le UTENZE varie come AUTOSTRADE, e l’altra per le BANCHE.
Per la società AUTOSTRADE sembra funzionare visti i riscontri di qualcuno…
La seconda pure ma più complessa.

1) Modulo per AZIENDE EURO SCRITTURALI

NOME COGNOME

VIA GIUSEPPE, 122

CAP CITTA’

C.F: ………..

PEC: …….. 

Spett.le

AUTOSTRADE PEDEMONTANA LOMBARDA

Via DEL BOSCO LOMBARDA, 4/A

PALAZZO U9 – 20090 ASSAGO (MI)

P.IVA: 07516911000

PEC: ………………………

E. P. C.

 

Spett.le BANCA D’ITALIA

PEC: bologna@pec.bancaditalia.it

bancaditalia@pec.bancaditalia.it

Spett.le M.E.F, Dipartimento del tesoro

PEC: dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

mef@pec.mef.gov.it


Si comunica che in data odierna 22.03.2017

Oggetto:

In relazione al vostro presunto e preteso credito di ………….,

ATTESO

Che la somma indicata nelle Vs. è pari a un totale di Euro XXXXXXX e che in data 22.03.2017 vi è stato bonificato l’importo di € XXXXXX rif. PEC: ……………………………………

PREMESSO CHE:

1 – Lo Stato, come pure BRI, BCE, EBA e KMPG, ammettono e accettano la prassi con cui le banche di credito, creano moneta scritturale nell’erogare prestiti e pagamenti (realizzando così un ricavo, seppur non contabilizzato e pertanto sottratto all’imposizione tributaria per circa 540 miliardi l’anno in Italia); recentemente abbiamo avuto anche l’ammissione da parte della Banca d’Italia, in persona di Carmelo Barbagallo, capo della Vigilanza; l’ammissione è avvenuta come risposta scritta a un’interrogazione dell’on.le Alessio Mattia Villarosa, nella Commissione Finanze congiunta Camera-Senato, del 17.01.17 – vedi il video: https://www.youtube.com/watch?v=WPmObU-V4lk

vedi il documento: https://www.scribd.com/document/340805543/Prova-forense-Banca-d-Italia-su-creazione-di-moneta-e-di-depositi

la prassi della creazione di “euro”, allo scoperto, mediante mera registrazione contabile fiat, è verità ufficiale.

2 – Il Tribunale di Bolzano, con l’ordinanza 06/09/16 resa nella pendente esecuzione forzata rg 216/14, afferma: “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del sistema aureo…”.

3 – IllTribunale di Cremona, con l’ordiannza 31 marzo 2017, causa: RG2144 del 2016:“……parificabilità della moneta scritturale a quella avente corso legale ai fini dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie: si è affermato, in tal senso, che il debitore ha facoltà di offrire, quando la legge non ponga specifiche limitazioni, moneta scritturale in luogo di quella legale, “

4 – Questa facoltà delle banche non centrali di creare e depositare euro digitali in assenza di qualsiasi norma di legge che conferisca loro questa facoltà, è riconosciuta in base al principio che ciò che non è proibito o riservato, è lecito.

5 -In forza del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, il predetto principio si applica a tutti i soggetti; dunque tutti, non solo le banche, possono creare danaro fiduciario denominato in euro (la semplice emissione contro denaro preesistente è invece normata e limitata ai possidenti i requisiti di legge);

Tutto ciò premesso,

Con la presente, e con scritturazione contabile di cui allego copia, in applicazione del principio enunciato dal Tribunale, cioè al medesimo titolo e al medesimo modo in cui non è vietato creare euro scritturali, CREO XXXXXXX euro digitali che qui vi invio, invitandovi a contabilizzarli correttamente, subito, ad estinzione del debito.

Avvertenza: La ricevuta elettronica di consegna vale per quietanza d’effettuato pagamento. Qualora il pagamento non venisse accettato, il debito si considererà comunque estinto poiché non è consentito rifiutare l’euro come mezzo di pagamento finale. Richiedo e dispongo che venga data prova, in risposta alla presente, di avvenuta archiviazione.

Salvis Juribus

Cordiali saluti,

città, 21.03.2017

NOME E COGNOME

Scrittura contabile di creazione di euro digitali

NOME COGNOME

C.F: ………………………………………

Esercizio giornale 2017
Esercizio bilancio 2017
Data registrazione 22 MARZO 2017
Causale: Pagamento
XXXXXXXX,

Agente creatore: NOME COGNOME

Data di ultima modifica: 22 MARZO 2017

Valuta scritturale: EUR

MASTRINO MONETARIO (DEL CREANTE L’EURO ELETTRONICO)

DATA

IMPORTO CREATO

a cassa

IMPORTO VERSATO A

SALDO

21.03.2017

+ XXXX, XX EURO

Poste Italiane

viale Europa 175 00144, Roma

IBAN:

IT44J0760101600000090070947

CAUSALE BONIFICO:

XXXXXXXXXX

0,00 EURO

CASSA

DEBITI

Saldo iniziale

0,00 EURO

Saldo iniziale

XXX,XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

XX,XX

Creazione monetaria

+ XX,XX

 

 

Poste Italiane

viale Europa 175 – 00144, Roma,

IT44J0760101600000090070947

– XX,XX

Versato alla

Banca XXXXX

+ XX,XX

Saldo finale   

0,00

Saldo finale   

0,00

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

2) EURO, MONETA SCRITTURALE per BANCHE, ENTI STATALI (INPS, AGENZIA DELLE ENTRATE) etc.  modulodacompilare14042017 da moneta nostra

Spett.le Banca Popolare di Sostegno

Filiale di Sostegno

99999-Sostegno-via Diotaiuti, 2017

Sostegno-URBE – PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx

e p.c.

– Banca d’Italia

Pec: bancaditalia@pec.bancaditalia.it

– A.G.C.M. (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

Pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it

 

VIA PEC

 

In relazione al vostro preteso credito di € 6.582,00

Io sottoscritto Mario Rossi

PREMESSO CHE:

1 – Lo Stato, come pure BRI, BCE, EBA e KMPG, ammette e accetta la prassi con cui le banche sommerciali creano moneta scritturale nell’erogare prestiti e pagamenti (realizzando così un ricavo, seppur non contabilizzato e pertanto sottratto all’imposizione tributaria); recentemente abbiamo avuto anche l’ammissione da parte della Banca d’Italia, in persona di Carmelo Barbagallo, ispettore capo della Vigilanza, avvenuta come risposta scritta a un’interrogazione dell’On. Alessio Mattia Villarosa, nella Commissione Finanze congiunta Camera-Senato, del 17.01.17;

vedere il video: https://www.youtube.com/watch?v=WPmObU-V4lk

– vedere il documento:

https://www.scribd.com/document/340805543/Prova-forense-Banca-d-Italia-su-creazione-di-moneta-e-di-depositi

– quindi la prassi della creazione di “euro”, allo scoperto, è verità ufficiale.

2 – Il Tribunale di Bolzano, con l’ordinanza 06/09/16 resa nella pendente esecuzione forzata rg 216/14, ha affermato: “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del sistema aureo…”.

3 – Questa facoltà delle banche non centrali di creare e depositare euro digitali in assenza di qualsiasi norma di legge che conferisca loro questa facoltà, è riconosciuta in base al principio che ciò che non è proibito o riservato, è lecito.

4 – In forza del principio di uguaglianza (par condicio) sancito dall’art. 3 della Costituzione, il predetto principio si applica a tutti i soggetti; dunque tutti, non solo le banche, possono creare denaro scritturale denominato in euro, mentre la semplice “emissione contro fondi preesistenti è normata e limitata agli autorizzati secondo i requisiti di legge;

Tutto ciò premesso,

Con la presente, e con la contabile di cui allego copia, in applicazione del principio enunciato dal Tribunale, cioè al medesimo titolo e al medesimo modo in cui anche le banche creano il denaro scritturale che utilizzano, CREO 6.582,00 euro scritturali che qui vi invio, invitandovi a contabilizzarli correttamente come incasso immediato, ad estinzione del mio debito pregresso e con azzeramento delle corrispondenti segnalazioni in CRIF ed in CENTRALE RISCHI, a Loro cura.

Avvertenza: Non è necessario che rispondiate alla presente , la ricevuta della PEC vale per quietanza d’effettuato pagamento. Qualora il pagamento non venisse accettato, il debito si considererà comunque estinto poiché non è consentito al creditore rifiutare moneta scritturale senza giustificato motivo (Cass. S.U. sentenza n. 26617 del 18 dicembre 2007, ribadita da Tribunale di Cremona con ordinanza 31 marzo 2017, causa RG 2144/2016).

Cordiali saluti,

Mario Rossi

Scrittura contabile di creazione di euro digitali

Mario Rossi C.F. ABCDES58E27H501B- P.I. 023456789

Esercizio giornale 2017
Esercizio bilancio 2017
Data registrazione
3 marzo 2017
Causale: Pagamento
residuo debito, interessi, spese a Banca Popolare di Sostegno
Agente creatore:
Mario Rossi

Data di ultima modifica: 3 marzo 2017

Valuta scritturale: EUR

CONTI
Conto Descrizione Dare Avere
Cassa moneta scritturale 6.582,00
Ricavi da creazione di moneta scritturale 6.582,00
CONTI
Debito verso xxxxxx 6.582,00
Cassa moneta scritturale 6.582,00

 

DATA IMPORTO CREATO a cassa VERSATO A SALDO

16.02.17 6.582,00 Banca Popolare di Sostegno

 

CASSA DEBITI VERSO BANCA

Saldo iniziale 0,00

CREAZIONE EURO + 6.582,00 PAGAM. BANCA – 6.582,00

Saldo finale 0,00

 

( N.B. Bilancio: nel caso di società che crea gli euro virtuali, le scritture corrette in partita doppia sono le seguenti:

  1. Creazione di moneta scritturale:

Cassa (attivo di Stato Patrimoniale) a Ricavi da creaz. Mon. (Ricavi di Conto Economico) € 6.582

  1. Pagamento al creditore del debito esistente pari ad € 6.582 )
  2. Debito Vs. CREDITORE a Cassa € 6.582 ——————————————————————————-

articolo aggiornato al 01-05-2017

Ulteriori aggiornamenti con i prossimi dati.



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BOLLE PAPALI 1°



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LE TRE “3” BOLLE PAPALI

1° BOLLA PAPALE Bonifacio VIII Unam sanctam 18-11-1302 – curr681026

Bonifacio VIII

Unam sanctam

(del 18. 11. 1302)

il testo del documento

Unam sanctam ecclesiam catholicam et ipsam apostolicam urgente fide credere cogimur et tenere, nosque hanc firmiter credimus et simpliciter confitemur, extra quam nec salus est, nec remissio peccatorum, sponso in Canticis proclamante: “Una est columba mea, perfecta mea. Una est matri(s) suæ, electa genetrici suæ;” quæ unum corpus mysticum repræsentat, cuius caput Christus Christi vero Deus. In qua unus Dominus, una fides, unum baptisma. Una nempe fuit diluvii tempore arca Noe, unam ecclesiam præfigurans, quæ in uno cubito consummata unum, Noe videlicet, gubernatorem habuit et rectorem, extra quam omnia subsistentia super
terram legimus fuisse deleta. Hanc autem veneramur et unicam, dicente Domino in Propheta: « Erue a framea, Deus, animam meam, et de manu canis unicam meam.” Pro anima enim, id est pro se ipso, capite simul oravit et corpore, quod corpus unicam scilicet ecclesiam nominavit, propter sponsi, fidei, sacramentorum et caritatis ecclesiæ unitatem. Hæc est tunica illa Domini inconsutilis , quæ scissa non fuit, sed sorte provenit. Igitur ecclesiæ unius et unicæ unum corpus, unum caput, non duo capita, quasi monstrum, Christus videlicet et Christi vicarius Petrus, Petrique successor, dicente Domino ipsi Petro: « Pasce oves meas.” Meas, inquit, et generaliter, non singulariter has vel illas: per quod commisisse sibi intelligitur universas.

TRAD: Per imperativo della fede noi siamo costretti a credere ed a ri tenere, che vi è una sola Santa Chiesa Cattolica ed Apostolica, e noi fermamente la crediamo e professiamo con semplici tà, e non c’è né salvezza né remissione dei peccati fuori di lei – come lo Sposo proclama nel Cantico: “Unica è la mia colomba, la mia perfetta; unica alla madre sua, senza pari per la sua genitrice”. Essa rappresenta l’unico corpo mist ico, il cui capo è Cristo, e il capo di Cristo è Dio, e in esso c´è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Una sola infatti fu l’arca di Noè al tempo del diluvio, che prefigurava l’unica Chiesa; ed era stata costruita da un solo braccio, ebbe un solo timoniere e un solo comandante, ossia Noè, e noi leggiamo che fuori di essa furono sterminati tut ti gli esseri esistenti sulla terra.
Questa (Chiesa) noi veneriamo, e questa sola, come dice il Signore per mezzo del Profeta: “Libera, o Signore, la mia anima dal la lancia e dal furore del cane,
l’unica mia”. Egli pregava per l’anima, cioè per Se stesso – per la testa e i l corpo nello stesso tempo – il quale corpo precisamente Egli chiamava l’unica Chiesa, a causa dell’unità dello Sposo , del la fede, dei sacramenti e della carità ecclesiale.
Questa è quella veste senza cuciture del Signore, che non fu tagliata, ma data in sorte. Dunque la Chiesa sola e unica ha un solo corpo, un solo capo, non due teste come se fosse un mostro, cioè Cristo e Pietro, vicario di Cristo e il successore di Pietro, perché il Signore disse a Pietro: “Pasci le mie pecorelle”. “Le mie”, Egli disse, parlando in generale e non in particolare di queste o quelle, dal che si capisce, che gliele affidò tutte.

Sive ergo Græci sive alii se dicant Petro eiusque successoribus non esse
commissos: fateantur necesse se de ovibus Christi non esse, dicente Domino in Ioanne, unum ovile et unicum esse pastorem. In hac eiusque potestate duos esse gladios, spiritualem videlicet et temporalem, evangelicis dictis instruimur. Nam dicentibus Apostolis: « Ecce gladii duo hic,” in ecclesia scilicet, quum apostoli loquerentur, non respondit Dominus, nimis esse, sed satis. Certe qui in potestate Petri temporalem gladium esse negat, male verbum attendit Domini proferentis .
“Converte gladium tuum in vaginam.” Uterque ergo in potestate ecclesiæ,
spiritualis scilicet gladius et materialis. Sed is quidem pro ecclesia, ille vero ab
ecclesia exercendus. Ille sacerdotis, is manu regum et militum, sed ad nutum et patientiam sacerdotis. Oportet autem gladium esse sub gladio, et temporalem auctoritatem spirituali subiici potestati. Nam quum dicat Apostolus: “Non est potestas nisi a Deo; quæ autem sunt, a Deo ordinata sunt,” non autem ordinata essent, nisi gladius esset sub gladio, et tanquam inferior reduceretur per alium in suprema. Nam secundum B. Dionysium lex divinitatis est infima per media in suprema reduci. Non ergo secundum ordinem universi omnia æque ac immediate, sed infima per media et inferiora per superiora ad ordinem reducuntur. Spiritualem autem et dignitate et nobilitate terrenam quamlibet præcellere potestatem, oportet tanto clarius nos fateri, quanto spiritualia temporalia antecellunt. Quod etiam ex decimarum datione, et benedictione, et sanctificatione, ex ipsius potestatis acceptione, ex ipsarum rerum gubernatione claris oculis intuemur.

TRAD: Se quindi i greci o altri dicono di non essere stati affidati a Pietro e ai
suoi successori , devono per forza confessare di non essere tra le pecorelle di
Cristo, perché il Signore dice in Giovanni che c’è un solo gregge e un (solo e)
unico pastore. Proprio le parole del vangelo ci insegnano che in questa Chiesa e nella sua potestà ci sono due spade, cioè la spirituale e la temporale, perché, quando gli Apostoli dissero: “Ecco qui due spade” – che significa nella Chiesa, dato che erano gli Apostoli a parlare – i l Signore non rispose che erano troppe, ma che erano sufficienti . E chi nega che la spada temporale appartenga a Pietro, ha malamente interpretato le parole del Signore, quando dice: “Rimetti la tua spada nel fodero”. Quindi ambedue sono nel potere della Chiesa, la spada spirituale e quella materiale. Però quest’ultima deve essere esercitata in favore della Chiesa, l’altra direttamente dalla Chiesa; la prima dal sacerdote, l’altra dalle mani dei re e dei soldati, ma agl i ordini e sotto il controllo del sacerdote.
Poi é necessario che una spada sia sot to l’altra e che l’autorità temporale sia soggetta a quella spirituale. Perché quando l’Apostolo dice: “Non c’è potere che non venga da Dio e quelli che sono, sono disposti da Dio”, essi non sarebbero disposti se una spada non fosse sottoposta all’al tra, e, appunto come inferiore, non fosse dall’al tra ricondotta a nobilissime imprese. Poiché secondo san Dionigi è legge da Dio, che l ‘inferiore sia ricondotto per l’intermedio al superiore. Dunque le cose non sono ricondotte al loro ordine alla pari e immediatamente, secondo la legge dell ‘universo, ma le inf ime attraverso le intermedie e le inferiori attraverso le superiori. Che il potere spirituale supera in dignità e nobiltà tutti quelli terreni dobbiamo proclamarlo tanto più apertamente quanto lo spirituale eccelle sul temporale. Il che, invero, noi possiamo chiaramente constatare con i nostri occhi dal versamento delle decime, dalla benedizione e santificazione, dal riconoscimento di tale potere e dall’esercitare il governo sopra le medesime.

Nam, veritate testante, spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet, et iudicare , si bona non fuerit. Sic de ecclesia et ecclesiastica potestate verificatur vaticinium Hieremiæ . “Ecce constitui te hodie super gentes et regna” et cetera, quæ sequuntur. Ergo, si deviat terrena potestas, iudicabitur a potestate spirituali; sed, si deviat spiritualis minor, a suo superiori; si vero suprema, a solo Deo, non ab homine poterit iudicari, testante Apostolo: “Spiritualis homo iudicat omnia, ipse autem a nemine iudicatur.” Est autem hæc auctoritas, et si data sit homini, et exerceatur per hominem, non humana, sed potius divina, ore divino Petro data, sibique suisque successoribus in ipso, quem confessus fuit petra, firmata, dicente Domino ipsi Petro: “Quodcunque ligaveris etc.” Quicunque igitur huic potestati a Deo sic ordinatæ resistit, Dei ordinatione resistit , nisi duo, sicut Manichæus, fingat esse principia, quod falsum et hæreticum iudicamus, quia testante Moyse, non in principiis, sed in principio coelum Deus creavit et terram. Porro subesse Romano Pontifici omni humanæ creaturæ declaramus, dicimus, diffinimus et pronunciamus omnino esse de necessitate salutis.

TRAD: Poiché la Verità attesta che la potestà spirituale ha il compito di istituire il potere terreno e, se non si dimostrasse buono, di giudicarlo. Così si avvera la profezia di Geremia riguardo la Chiesa e il potere della Chiesa: “Ecco, oggi Io ti ho posto sopra le nazioni e sopra i regni” e le altre cose che seguono. Se dunque i l potere terreno devia, sarà giudicato dall’autorità spirituale; se poi il potere spirituale inferiore degenera, sarà giudicato dal suo superiore; ma se è quello spirituale supremo, potrà essere giudicato solamente da Dio e non dal l’uomo, come afferma l’Apostolo: “L’uomo spirituale giudica tutte le cose; ma egli stesso non viene giudicato da nessuno.” Questa autorità infatti, benché conferita ad un uomo ed esercitata da un uomo, non è umana, ma piuttosto divina, attribuita per bocca di Dio a Pietro, e resa intangibile per lui e per i suoi successori in colui che egli , la pietra, aveva confessato, quando i l Signore disse allo stesso Pietro: “Qualunque cosa tu legherai ecc.” Perciò chiunque si oppone a questo potere istituito da Dio, si oppone all’ordine di Dio, a meno che non pretenda come i manichei che ci sono due principi , il che noi giudichiamo falso ed eretico, perché – come dice Mosè – non nei principi, ma nel principio Dio creò il cielo e la terra. Di conseguenza noi dichiariamo, stabiliamo, definiamo ed affermiamo che è assolutamente necessario alla salvezza di ogni creatura umana che essa sia sottomessa al Romano Pontefice.

 

 



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TESSERA SANITARIA, Bond, Codici Militari Americani etc.



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La TESSERA SANITARIA dovrebbe essere collegata solo alla sanità italiana ed invece tanto esoterismo si cela tra codici e bande magnetiche.
Perché?
La motivazione è semplice da spiegare ma complicata e intricata da capire per via di vari passaggi di appartenenza delle ex nazioni, attualmente società S.P.A., registrate all’organo borsistico Americano SEC (Equivalente CONSOB Italiana).
A riguardo dei codici militari poi bisogna ricordare chi gestisce il patrimonio in caso di guerra, in America.
Etc. etc. etc.

Incominciamo con il DOCUMENTO TECNICO del ministero della sanità.
Puoi scaricartelo anche da solo.
Vai sul sito “MINISTERO della SALUTE” italiano, nella casella “cerca” digita “DOCUMENTO TECNICO TESSERA SANITARIA”. Scoprirai con sorpresa che non è presente nel sito in cui dovrebbe essere o forse passandoci dei giorni potresti pure trovarlo.

Quindi vai su Google e digita “sito tessera sanitaria” e poi clicca sul risultato “PORTALE PROGETTO TESSERA SANITARIA“, qua cerca e scarica l’ALLEGATO TECNICO TS-CNS
Ora leggilo. (nel caso lo puoi scaricare anche da questo collegamento. ALLEGATO TECNICO TS-CNS UFFICIALE SANITA).

LATO “A”

Nota il tuo nome indicato in lettere maiuscole.

Come in tutti i documenti anche la Tessera Sanitaria non fa eccezione nel rappresentare il vostro nome e cognome in lettere MAIUSCOLE (capitis deminutio maxima “diminuzioni dei diritti”).

Secondo la LEGGE AMMIRAGLIATO:

La merce e gli schiavi vengono identificati in sole lettere MAIUSCOLE.

Queste sono le leggi ad oggi in vigore.

In effetti la Tessera Sanitaria che ti porti dietro non sei tu ma un tuo omonimo che rappresenta l’UOMO DI PAGLIA (termine LEGGE AMMIRAGLIATO) con cui pero voi vi rappresentate. Il solo possesso lo prova.

LATO “B”

Parte con i vari codici

Nel LATO B abbiamo tutta la parte di tracciamento della merce o schiavi.

Più precisamente.

Potreste anche leggervelo dal punto 1-3 del documento tecnico tessera sanitaria.

Questo punto indica la prima descrizione del lato B ed i suoi codici.

PUNTO 1.4 Bar Code

“Il codice fiscale in modalità “BAR CODE” è riportato sul retro della tessera
secondo lo standard di codifica 39 che risponde alle norme MIL-STD-1189 e ANSI MH 10.8M-1983.”

Questo codice ha un grande impiego, oltre che nell’ambito militare, anche nell’ambito Industriale e commerciale. –CODICI A BARRE Sito Ufficiale

Sempre di merce parliamo… MAIUSCOLE!

Nel mio per esempio indica lo stesso codice fiscale tradotto in codice barre.

Fallo anche tu – prendi il tuo tesserino fai una foto in primissimo piano al codice a barre e poi ritaglialo bene. Dopodiché caricalo su questa pagina on line e saprai cosa nasconde, (sicuramente anche tu come risultato avrai il tuo stesso Codice Fiscale.

Nella tessera sanitaria è presente per il fatto che rientra nelle norme MIL-STD, Militare Standard U-S-A .

Perché? Semplice. In tempo di guerra la FEDERAL RESERVE banca U.S.A. è gestita dall’esercito americano. Visto che l’america è perennemente in guerra, capirete il perché dei loro codici nella nostra tessera sanitaria.

Non dimenticate mai che l’italia non è una nazione ma una colonia americana che a sua volta è una colonia Britannica (della Corona Britannica) che ancora a sua volta e sotto il controllo del Vaticano. Più precisamente del potere politico del papa “FRANCISCOS” e non quello del potere temporale “papa francesco”. Ecco il perché dei due nomi dei papi.

Sono loro che influenzano e decidono le sorti più importanti riguardo gli aspetti politici mondiali. Non DIO! (Demiurgo), che sia chiaro!

Più precisamente non è neppure uno stato, ma una semplice Società per Azioni S.P.A. , come la FIAT o la BARILLA etc. etc. etc. per intenderci. E coi siete la merce che come società essa tratta. Il suo nome registrato è REPUBLIC OF ITALY numero di iscrizione 0000052782 e standard industrial code 8888, iscritta nel 1934. Eravamo S.P.A. già con la famiglia SAVOIA (La nostra più grande disgrazia). Secondo me la peggior famiglia REALE del mondo. In effetti cosa aspettarsi da un re che era asino già in V Elementare. Dall’ignoranza può sbocciare di tutto, ma condito sempre con l’ignoranza in abbondanza (pensiero personale).

PUNTO 1.7. Banda magnetica presente sul retro delle TS-CNS

“La banda magnetica, di tipo HiCo con altezza mm. 12,75, rispetta le norme ISO
Standard 7811-4: 1995 e 7811-7: 1995 e prevede le prime due tracce per codifica
IATA/ABA e la terza traccia standard ISO 7811-5: 1995.

Sulla traccia 1 della banda magnetica sono registrate le seguenti informazioni, secondo la codifica IATA (International Air Transport Association). IATA Sito Ufficiale. IATA su Wikipedia (è un’organizzazione internazionale di compagnie aeree con sede a Montréal, nella provincia del Quebec, Canada etc. etc. etc.).

Sulla traccia 2 della banda magnetica delle TS-CNS è registrato con codifica ABA (American Bankers Association).” etc. etc. etc. ABA Sito Ufficiale. ABA Wikipedia (associazioni di banche private).

Interessante vero!? Anche le simbologie che compongono i loro loghi lo sono. Messaggi che voi non capite ma che il vostro inconscio non solo capisce ma ci vi fa ragionare nei momenti di scelta senza che voi possiate capire.

Siete solamente della merce/schiavi. Che vi piaccia o meno.

Parlo di voi perché personalmente sono uscito da questo sistema.

Ho restituito TESSERA ELETTORALE ricusando REPUBLIC OF ITALY.

Cosi per i documenti. Giro senza, compresa la patente di guida pur guidando.

Ho sganciato la persona giuridica e non pago più le tasse. Tutte le tasse. E non faccio che dirlo pure apertamente ovunque capiti. Anche davanti a finanzieri in divisa. Due volte al bar mentre prendevano un caffè.

Comunque….

si dice che alla vostra nascita vengano creati dei BOND a nostra insaputa grazie alla vendita che i nostri genitori fanno di noi figli verso lo stato con la frode del certificato di nascita. Non per niente si chiama Certific-atto .

BOND.

Sempre nel lato B della tessera sanitaria in basso a sinistra al punto 8, come ultima riga trovate un numero lunghissimo,

prime due cifre 80 citano l’assistenza sanitaria. Le tre successive 380 indicano il codice Italia. Le seguenti tre ancora indicano, questa volta le regioni 000 ognuna un codice differente dall’altra, naturalmente. Infatti si chiama Carta Regionale dei Servizi.

Infine gli ultimi 10 numeri che identificano univocamente ciascuna persona giuridica. Cioè omonimo in vita dell’uomo di paglia. Il portatore e Beneficiario della stessa carta. (cioè tu che c’è l’hai in mano e la utilizzi). Vediamo di capire se potrebbe essere possibile.

Scegliete un qualsiasi sito che si occupa di Trading Online come il sole 24 ore per esempio o qualsiasi altro al mondo. Vedete voi.

In questo esempio utilizzerò FIDELITY.COM, ed all’interno della casella “cerca” digitare i primi 4 numeri deglì ultimi 10 sopracitati, poi inserire uno spazio, ed ancora scrivere il proprio anno di nascita ed infine inserire dopo un altro spazio i restanti 6 numeri. Premete QUOTES e vedrete comparire alcuni fondi.

Questi potrebbero essere un indizio del come sono tracciabili i tuoi. Comunque io ho provato anche cambiando il mio anno di nascita e ne trovava sempre. Per questo mi pare una enorme sciocchezza. Mentre mi sembra seria l’ipotesi che lega il BOND con quello del numero del certificato di nascita foglio 3C. Infatti l’esempio che gira in rete a riguardo di BARACK OBAMA riguarda proprio l’identificativo del codice del certificato di nascita.

da cui risulterebbe un conto vecchio intestato a personaggi VIP. E lui lo è sicuramente. Se siete curiosi cliccatemi sopra e vedetelo anche voi. (il numero è 00151 1961 010641).

Riguardo alla tessera sanitaria per ora è tutto.

Riguardo al BOND questo si vedrà prima o poi.

Visto e letto tutto, non dimenticatevi che per i vostri servi (governanti) voi siete merce/schiavi, e lo stesso CLINTON in un suo Ordine Esecutivo: Definisce l’essere umano come Capitale. Executive Order No. 13037 March 4, 1997 (specificatamente section 2 subsection (b). (copia nel sito).

Sveglia gente. Nessun uomo può prevaricare su un altro essere umano. A meno che non sia consenziente come nel caso dei vostri documenti. l’UOMO DI PAGLIA



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SOVRANITA’ INDIVIDUALE



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Articolo in aggiornamento.

Ciò che leggerai è stato frutto di una mia personale ricerca che comunque potrebbe contenere errori di forma o altro tipo. Per questo la lettura dovrà essere intesa solamente come apprendimento preliminare di informazione base e non come certezza o verità assoluta. Per questo non mi assumo e declino qualsiasi responsabilità da un tuo inadeguato approfondimento. Non sono responsabile delle tue azioni ne ora ne mai. Sappi approfondire con saggezza qualsiasi tema, questo compreso, prima di qualsiasi tua azione verso qualsiasi proposito. Che questo concetto sia chiaro fin d’ora!!!

NESSUNA legge scritta da un essere umano può essere superiore ad un altro essere umano (QUALSIASI ESSERE UMANO può rigettarla, modificarla o riscriverla) ciò significa che, per assoggettare un Essere Umano alle leggi/regolamenti di altri esseri umani, occorre una piena e CONSAPEVOLE accettazione scritta da parte di un Essere Umano che INTENDA assoggettarsi VOLONTARIAMENTE a tali leggi/regolamenti (diversamente trattasi di forme di riduzione in schiavitù).

È sacrosanto nei confronti di TUTTE le normative, pensate, e scritte da POCHI, spesso abusivi ed Autoproclamati, e per di PIÙ senza chiederne il CONSENSO ad alcuno…

Parlo, per primo punto, del mio personale percorso per poi spaziare in altri possibili.

Essere Sovrani è prima di tutto un percorso interno al proprio IO.

Una continua ricerca ai soggettivi perché.

La mia ricerca su me nel tempo mi ha portato a imboccare tante strade compresa questa.

In primo luogo, per non divergere troppo, ho dovuto metabolizzare bene il fatto che essere Sovrani significa affrontare la vita con l’unica propria consapevolezza su questo piano virtuale (Terra). Governare il proprio contenitore con un solo timone e un solo comandante “Io”.

(Pian piano modificherò quest’articolo nel precisare tutto il mio cammino, a partire dell’essere stato un Seminarista, un credente CATTOLICO etc. Un individuo del passato).

A riguardo delle documentazioni i passi sono vari.

Per alcuni individui, puoi non documentarlo affatto. Da un determinato momento in poi, semplicemente, ti identifichi come essere umano. Personalmente non lo trovo un metodo in onore con chi ha vissuto con te ad oggi. Quindi le notifiche del cambiamento del tuo Status vanno fatte (da capitis deminutio maxima a capitis deminutio minum). Io le ho fatte tutte.

Ricordatevi che qualsiasi cosa facciate vi ritroverete a interagire almeno di tanto in tanto con gli stati, anche se preclusi. Per questo dovete essere pronti con una guida dei punti più importanti da sapere. Per esempio in tribunale, che basta poco per finirci. Es. un posto di controllo con elementi senza conoscenze di diritto internazionale compreso il magistrato che verrebbe sentito per conoscenza. Quindi i vostri diritti li dovete conoscere voi se volete essere sereni. Vademecum/Guida/Documenti del positivo/diritti di un sovrano o legale rappresentante.

Anche nella costituzione si riconosce che il popolo è sovrano nella sua singolarità naturalmente “la sovranità appartiene al popolo”. Vi siete mai domandati perché nelle costituzioni è sempre specificato?…

Essendo già sovrano dentro, arriva il momento di portarlo fuori notificandolo al sistema. Da ora prendo la mia esperienza di vita totalmente tra le mie mani, governandomi da solo in base a quello che è il mio percorso individuale che mi ha portato ad oggi. Abbandono la persona giuridica cosi come mi è stata incollata con l’inganno, rendendola invece una mia proprietà da amministrare in questa convivenza con chi ancora non ha scoperto la propria consapevolezza. Rifiuto e non riconosco più la mia persona in un pezzo di carta qualsiasi (documenti di identità, concessi da uno stato maschera che si rivela una Società Per Azioni S.P.A., iscritta regolarmente come tutte le altre aziende all’indice borsistico americano S.E.C., l’equivalente italiano CONSOB), ma mi riconosco in ciò che sono ” essenza/essere incarnata in un corpo virtuale di carne ossa sangue e spirito” inalienabile e indivisibile da IO SONO. Con il totale diritto di libero arbitrio nelle mie azioni e di movimento in tutto il pianeta “virtuale”, per diritto naturale universale per il fatto stesso di essere venuto alla luce e che respiro.

Nei prossimi documenti troverai il collegamento internet del sito con la precisa iscrizione REPUBLIC OF ITALY ed il suo relativo codice d’iscrizione.

1.

IL MIO PRIMO DOCUMENTO INVIATO E LE RELATIVE ISTRUZIONI:

Il mio primo documento inviato, una volta deciso di prendere la mia vita nelle mie mani, ed unicamente le mie, in un percorso di individualità e dopo una forte consapevolezza dei rischi e non dei pregi, in quanto prendere la mia vita sotto la mia ala era ovvio fosse uno dei motivi per cui vengo alla luce su questo pianeta (altrimenti me ne stavo a casa ‘ovunque, mia casa sia’ senza tante rotture di PALLE…. Non credete anche voi!!?? 🙂 ), è stato la
DICHIARAZIONE DI SOVRANITA’ INDIVIDUALE allego documento NEUTRO 4 copie Dichiarazione di Sovranita individuale

mentre alla corte dei diritti umani gli inviate quest’altro documento in inglese

2-copie-Declaration-of-Individual-Sovereignty allegandogli pure una copia di “NEUTRO 4 copie Dichiarazione di Sovranità Individuale”, precedentemente scaricato.

Di entrambe le documentazioni tenetevene una copia.

La sua compilazione è semplice.
Scaricare il documento e compilarlo, rispettando l’ordine delle maiuscole del nome e cognome.
Lungo il documento troverete ripetuto più volte i sostantivi “Nome e Cognome”. Questi vanno sostituiti con il proprio nome e cognome rispettando l’esatto ordine Maiuscole e minuscole rappresentata dallo stesso sostantivo.
(es: se il vostro nome fosse Roberto e trovando la scritta “NOME” voi scriverete ROBERTO; mentre per “nome” scriverete roberto e per “Nome” scriverete Roberto).
Direi piuttosto semplice.
A questo punto non vi resta che spedirlo per RACCOMANDATA DI RITORNO agli attuali indirizzi che troverete su internet.
Nel documento non sono elencati in maniera completa in quanto da zona o da anno possono variare.
Accertatevene via internet e compilateli con quelli esatti.

Fatto questo attendete i 28 giorni più i tempi classici di un eventuale risposta (circa 10giorni dei tempi di viaggio di una raccomandata), che non arriverà mai e che quindi creerà il contratto con quanto scritto per il TACITO ASSENSO che ha la stessa validità di un contratto accettato con una firma in umido (Nome esteso leggibile con inchiostro “penna”, e timbro). E a questo punto voi avete notificato la vostra Sovranità Individuale.
In concreto non siete più DISPERSI IN MARE secondo la Giurisprudenza e gli stati etc mondiali.
Da questo momento siete solo voi e la vostra vita/esperienza.

Fatto questo vi consiglierei di fare altre poche cose.

2.

Ricusare lo STATO ITALIANO restituendogli la TESSERA ELETTORALE

2 copie RESTITUZZIONE CERTIFICATO ELETORALE .

Una copia è per voi.

Per il protocollo fatte come sotto:

Protocollo Sovrano: (iniziali sovrano, per Mario Discendenza Rossi, sarà “mdr” in minuscolo naturalmete)-MU-01-(data senza punteggiatura es: 05052017) del Giorno-Mese-Anno. Quindi in questo caso verrebbe: “Protocollo Sovrano: mdr-MU-01-05052017” .

Aspettate i 28 giorni più 10 giorni dall’invio delle raccomandate A/R del documento inviato in precedenza, prima di Ricusare, Restituendo il Certificato Elettorale (anche se io non ho aspettato in quanto non l’ho ritenuto importante. Ormai avevo deciso che sarei comunque andato fino in fondo 🙂 ).
3.

Fargli protocollare, presso l’ufficio Protocollo (sono obbligati a protocollare qualsiasi cosa gli portate compreso questo), nel vostro comune di appartenenza un altro documento “NEUTRA 2-copie-Dichiarazione-sostitutiva-di-atto-di-notorieta” che va ad annullare tutti i vostri ufficiali (Carta di Identità, Patente etc), sostituendoli con il vostro depositato e che va ad informare qualora non lo sapessero già, tutte le vicende di pignoramento di Stati e quanto altro (UCC, SEC, OPPT ETC).

Una copia protocollata tenetela come originale per voi. Possibilmente fatevi una fotocopia ed esibite quella se volete esibirla (personalmente la uso solo quando devo amministrare i miei trust: Carta di Identità etc; magari per farmi una carta di credito in cui esibisco la carta di identità per poi firmare in viola come amministratore del trust).

Rispettate i colori.

Firmate nel riquadro della prima pagina in viola con Nome, Discendenza e Cognome in Viola. Il sovrano firma sempre ed esclusivamente in viola perché gli altri colori vi riporterebbero nel diritto positivo (persona giuridica e non persona fisica).

fatto tutto questo avete percorso il primo passo.

Poi il resto: Trust delle vostre proprietà, Agenzia delle Entrate nel caso di partita iva o dipendenti aziende che si vogliono trattenere le tasse in quanto non vi spetta pagarle o versarle etc.

Queste ultime sono comprese nel vostro titolo azionario di cui parlerò in seguito.

Più avanti inserirò gli altri documenti che potete utilizzare da sovrani.

Attenzione ai colori.

Non dimenticate che da questo momento tutti i documenti ufficiali vanno firmati da sovrano in colore viola o glicine.

Articolo scritto al 05-05-2017



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TERMINOLOGIE



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Lista termini latini e non in giurisprudenza di Wikipedia  https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_termini_legali_latini

altro sito http://www.comirap.it/antiburocratese/472-le-formule-giuridiche-nel-cassetto-conoscere-il-latino-ed-i-latinismi-degli-avvocati-di-alberto-bordi.html


ad infinitum

Verso l'infinito

AB INITIO

Ab initio è un'espressione in latino con lo stesso significato di ab ovo, la cui dizione completa era presso i romani Ab ovo usque ad mala, "Dall'uovo alle mele", con cui si aprivano e chiudevano i banchetti. L'espressione viene usata quando chi ci parla comincia il suo discorso alla lontana ovvero ab ovo, dando l'impressione di non arrivare mai alla conclusione del discorso.

Poiché i latini erano molto precisi, usavano anche la locuzione Ab imis, che significava "dalle fondamenta" se riferita ad edifici, "dalle radici" in senso lato o figurato. Quando poi era impossibile determinare temporalmente l'initium, ricorrevano all'espressione Ab immemorabili, "da tempo immemorabile", persistente nel linguaggio giuridico.

A CAPO DI / IN CAPO A etc  es: in capo alla classe dei soggetti… / in capo alla comunità degli stati… etc Nel linguaggio giuridico e burocratico-amministrativo, la locuzione preposizionale in capo a vale “con riferimento diretto a, relativamente a”. Più noto il valore temporale della locuzione, col significato di “entro”:  in capo a tre giorni.


CAPACITA' GIURIDICA

La capacità giuridica, nell'ordinamento giuridico, indica la suscettibilità di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive.

Non va confusa con la capacità di agire, che è l'idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici validi, esercitando in questo modo i suoi diritti e adempiendo ai suoi doveri. La capacità giuridica, in quanto modo d'essere del soggetto giuridico, rientra tra le qualità giuridiche.

La capacità giuridica delle persone fisiche

Nell'ordinamento giuridico italiano, le persone fisiche acquistano la capacità giuridica con la nascita: è, infatti, riconosciuta a tutti i consociati per il solo fatto della nascita (art. 1 del Codice civile), cioè per il solo fatto del distacco del nato dal grembo materno, quand'anche immediatamente dopo la nascita segua la morte o il nato sia destinato a morte sicura. 

Sovente si è posto il problema della cosiddetta capacità giuridica anticipata all'evento della nascita, giacché a volte sembrerebbe che la capacità giuridica sia da attribuire anche al nascituro. In capo al nascituro è infatti riconosciuta una particolare capacità giuridica, che distingue se si tratti di nascituro concepito o nascituro non concepito. La questione, che interessa diversi aspetti della definizione del soggetto giuridico e diverse concezioni della rilevanza giuridica della vita, è fonte di nutrite disquisizioni dottrinali e di qualche incertezza applicativa pratica. Il nascituro concepito, cioè il feto nel grembo materno (si discute da quale momento della suddivisione embrionale), ha titolo a concorrere alla successione mortis causa ed a ricevere donazioni; è inoltre discusso se per questa ragione possa anch'esso stesso dare origine ad un'eventuale linea successoria (le classiche ipotesi di scuola prevedono sia un feto divenuto erede per la premorienza del padre e successivamente morto ancora in fase fetale, sia il feto in grembo a madre morta e morto dopo di questa, prima di un parto ancorché forzoso). Questo concetto si basa sul brocardo medievale Conceptus pro iam nato habetur si de eius commodo agitur (il concepito è considerato nato quando trattasi dei suoi interessi). Il nascituro non concepito, ovvero l'ipotetico figlio che potrebbe nascere ad un dato potenziale genitore, ha la capacità di ricevere successioni e donazioni, come nel classico caso di disposizioni testamentarie che dispongano l'attribuzione di beni a condizione della nascita; le disposizioni per questo tipo particolarissimo di soggetto giuridico sono quindi sottoposte al vincolo dell'avveramento della condizione di venuta ad esistenza. 

La capacità giuridica si perde per morte (anche per morte presunta), e vi sono casi particolari che la limitano in caso di assenza o scomparsa (rileva talvolta se volontarie). 

L'articolo 22 della Costituzione pone una garanzia a tale posizione del soggetto, statuendo che «nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica». 

La capacità giuridica di diritto privato è riconosciuta in capo non solo ai cittadini, ma anche allo straniero, col solo limite del principio di reciprocità, sancito dall'articolo 16 delle preleggi. «Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino» italiano nella misura in cui il cittadino italiano è ammesso al godimento dei medesimi diritti nel Paese dello straniero. Tale principio di reciprocità, giacché può comportare stringenti limitazioni alla capacità dello straniero, è stato intelligentemente escluso dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato col decreto delegato n. 286 del 1998. Difatti, l'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo statuisce che «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti». 

La capacità giuridica delle persone giuridiche 

La persona giuridica è titolare della capacità giuridica generale, col solo limite della compatibilità del rapporto con le caratteristiche immateriali dell'ente. Il criterio seguito è quello secondo il quale la posizione dell'ente è equiparata a quella della persona fisica, salvo il caso in cui l'esercizio del diritto presupponga l'esistenza corporea della vita umana (per esempio nel caso di matrimonio). Ergo la persona giuridica, anche se non riconosciuta, gode di tutti i diritti che non sono legati alla fisicità della persona fisica. Ad esempio, la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 12929 del 2007, ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. patito dalla persona giuridica in conseguenza della lesione dei diritti della personalità

La locuzione latina deminutio capitis, tradotta letteralmente, significa diminuzione di diritti. Per gli antichi romani la deminutio capitis comportava un prioris status permutatio ossia un mutamento nel precedente status della persona. I giuristi romani distinguevano tre specie di capitis deminutio: maxima, minor o media, e minima.

  • La capitis deminutio maxima riguarda lo status libertatis e si aveva quando taluno perdeva sia la cittadinanza sia la libertà (per es. nel caso in cui taluno fosse catturato dal nemico). Famosa è la definizione del giurista romano Gaio nelle sue Istituzioni:
G.1.160: «Maxima est capitis deminutio, cum aliquis simul et civitatem et libertatem amittit» La capitis deminutio è massima allorché qualcuno perde contemporaneamente sia la cittadinanza sia la libertà.
  • La capitis deminutio minor o media riguarda lo status civitatis e si aveva quando taluno perdeva solo la cittadinanza ma non la libertà (è il caso dei coloni). Il giurista romano Gaio nelle sue Istituzioni così definisce tale specie di deminutio:
G.1.161: «Minor sive media est capitis deminutio, cum civitas amittitur,: libertas retinetur; quod accidit ei, cui aqua et igni interdictum fuerit» La capitis deminutio è minore o media allorquando taluno perde la cittadinanza ma mantiene la libertà. Ciò che accade a colui il quale subisce il provvedimento dell’aquae et ignis interdictio.
  • La capitis deminutio minima riguarda lo status familiae e si aveva quando taluno subiva un mutamento di status, non riguardante la cittadinanza o la libertà. Come nel caso in cui taluno veniva adottato. Gaio ne dà la seguente definizione:
G. 162: «Minima est capitis deminutio, cum et civitas et libertas retinetur, sed status hominis commutatur; quod accidit in his qui adoptantur» La capitis deminutio è minima quando si mantiene sia la libertà sia la cittadinanza, ma si modifica uno status della persona; ciò che accade quando taluno sia stato adottato.

Oggi si usa questa espressione per indicare il cambiamento, in peggio, delle condizioni di una persona, o una riduzione di potere sia sul posto di lavoro sia in politica.


CURATORI o SIMILI: sta per parenti più prossimi, madri e figli o sorelle e fratelli. Il nucleo familiare. Infatti potrei difendere solo i miei parenti/simili.

Quindi se voglio difendere un amico o conoscente che sia, non posso farlo come Legale perché è lui che si deve difendere, ma posso farlo dichiarando di essere il suo Consigliere Consulente. Questo dopo aver presentato in cancelleria i miei documenti come Legale Rappresentante Sovrano (quindi non interdetto), dichiaro di essere il suo Consigliere Consulente (ne difensore ne avvocato ne il suo Legale), e visto che non c'è delega io parlo (dichiarandolo prima naturalmente), che se "anche se parlo anche a nome suo, comunque e come se fosse lui che parla" (perché non c'è delega).

De jure = nella legge

DIRITTO

Il diritto è l'insieme delle norme che uno Stato esercita, ma anche un sinonimo di potere, facoltà.

Il termine diritto è usato con accezioni differenti: 

- l'insieme e il complesso (in genere sistematico) delle norme che regolano la vita dei membri della comunità di riferimento; 

- la scienza giuridica, che studia i suddetti sistemi; 

- una facoltà garantita dall'ordinamento a ciascuna persona od organizzazione; 

- il giudizio sulla legalità e legittimità delle azioni proprie dello Stato e delle personalità fisiche e giuridiche con cui si rapporta; 

- un contributo economico legato a un tipo di tributo od onere fiscale, oppure a una controprestazione della Pubblica Amministrazione (ad esempio il "diritto di copia" corrisponde al rimborso forfettario del costo della copia di un atto in possesso dell'amministrazione)

ECONOMIA = Legge/Norma di Casa = Norme Familiari = La parola economia deriva dall'unione delle parole greche οἴκος (oikos), "casa" e νόμος (nomos), "norma" o "legge", letteralmente significa quindi "gestione della casa"

ENTE

Il termine ente (dal latino ens, participio presente del verbo esse, 'essere') nel linguaggio giuridico viene utilizzato talora come sinonimo di persona giuridica, altre volte con un significato più ampio.

Nel linguaggio giuridico moderno si preferisce dare al termine ente un significato più ampio di quello di persona giuridica, riferendosi in generale a un'organizzazione di persone o di beni che assume una qualche rilevanza per l'ordinamento giuridico. L'organizzazione di persone o di beni è il cosiddetto elemento materiale della persona giuridica, necessario ma non sufficiente per la sua esistenza, dovendo anche sussistere il cosiddetto elemento formale, ossia il riconoscimento. Peraltro, anche un'organizzazione priva di tale elemento formale può essere presa in considerazione dall'ordinamento, che gli può in particolare attribuire una certa autonomia patrimoniale, ossia una separazione, anche se non completa, tra il patrimonio a essa riferibile e quello di altri soggetti del diritto.

In quest'ultima accezione possono essere fatti rientrare nel concetto di ente: 

le persone giuridiche; 

le organizzazioni private che non hanno ottenuto il riconoscimento e quindi non sono persone giuridiche (i cosiddetti enti di fatto); 

le organizzazioni pubbliche, prive di personalità giuridica e parti di un ente pubblico più ampio, alle quali l'ordinamento riconosce una certa autonomia. 

Quando l'ordinamento attribuisce a enti, pur privi di personalità giuridica, un certo grado di autonomia patrimoniale essi, secondo una diffusa teoria, possono comunque essere considerati soggetti di diritto.

ENTI DI FATTO

In diritto, s'intende per ente di fatto un complesso organizzato di persone e di beni diretto alla realizzazione di uno scopo (economico o meno) che non ha ottenuto il riconoscimento ed è quindi privo di personalità giuridica ma che ha tuttavia soggettività giuridica secondo le teorie che distinguono i due concetti.

Questi enti hanno acquistato col passare del tempo notevole importanza sul piano giuridico e in quello sociale: basti pensare che organizzazioni come i partiti politici e i sindacati hanno normalmente tale natura giuridica. In effetti, se il mancato riconoscimento priva questi enti della capacità giuridica, li sottrae però anche ai vincoli che l'ordinamento pone agli enti riconosciuti, consentendogli una maggiore libertà di scelta delle modalità organizzative e di azione.

Nell'ordinamento italiano, sono enti di fatto le associazioni non riconosciute ed i comitati. Possono essere enti di fatto, così come persone giuridiche, le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni senza scopo di lucro di utilità sociale (ONLUS).

erga omnes 
locuzione  
“Nei confronti di tutti”, spec. nel linguaggio giuridico-amministrativo. "contratti validi erga omnes"

Nel linguaggio giuridico, si usa dire che ha efficacia erga omnes una norma applicabile a intere categorie di persone. Il significato risulta quindi essere l'opposto del detto inter partes, cioè avente efficacia solo per le parti (di un giudizio, di un contratto, ecc.

IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT: E’ uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, in base al quale nessun cittadino può invocare, con particolare riferimento al diritto penale, la non conoscenza di una legge o di una prescrizione, per eluderne l’applicazione. Il rigore di tale principio è stato temperato dalla storica sentenza della Corte Costituzionale n.364 del 1988, che ha considerato tale ignoranza scusabile in presenza di un difetto di adeguata pubblicizzazione della legge, che risulterebbe pertanto non applicata perché non conosciuta. Questo antico brocardo si ricollega al dibattito circa la validità degli strumenti posti a disposizione del cittadino per conoscere adeguatamente la legislazione vigente.

inter partes
Fra le parti 
cioè avente efficacia solo per le parti (di un giudizio, di un contratto,ecc.).

ius cogens, cioè diritto cogente, diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.

("diritto cogente") indica, nel diritto internazionale, le norme consuetudinarie che sono poste a tutela di valori considerati fondamentali e a cui non si può in nessun modo derogare.

Motu proprio è una locuzione latina (tradotta letteralmente significa "di propria iniziativa") che indica un documento, una nomina o in generale una decisione presa di "propria iniziativa" da chi ne ha il potere o la facoltà. Ai tempi dello Stato pontificio lo strumento del motu proprio era spesso usato per regolare materie di carattere economico. Anche alcuni monarchi facevano uso del Motu proprio. Ad esempio il Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo I, con Motu Proprio 21 marzo 1785, trasformò alcuni monasteri in CONSERVATORI, ovvero educandati femminili.

NAZIONE

Una nazione (dal latino natio, in italiano «nascita») si riferisce ad una comunità di individui che condividono alcune caratteristiche comuni come la lingua, il luogo geografico, la storia, le tradizioni, la cultura, l'etnia ed eventualmente un governo.

Un'altra definizione considera la nazione come uno "stato sovrano" che può far riferimento a un popolo, a un'etnia, a una tribù con una discendenza, una lingua e magari una storia in comune.

Una differente corrente di pensiero, che fa riferimento all'idea di nazione in quanto realtà oggettiva e legata a pensatori riconducibili a diverse espressioni politico-culturali, include tra le caratteristiche necessarie di una nazione il concetto di sangue (Herder) o di «consanguineità» (Meinecke).

Un'altra definizione vede la nazione come una «comunità di individui di una o più nazionalità con un suo proprio territorio e governo» o anche «una tribù o una federazione di tribù (come quella degli indiani nord-americani)». È appoggiandosi a tali nozioni che si è sviluppato negli anni '70 il concetto di micronazione.

Alcuni autori, come Jürgen Habermas, considerando obsoleta la nozione tradizionale di nazione, si riferiscono a essa come a un libero contratto sociale tra popoli che si riconoscono in una Costituzione comune. Tale concetto, in questo caso, si estenderebbe anche a quello di patria e il patriottismo nazionale verrebbe così rimpiazzato dal «patriottismo costituzionale».o grazie al concetto di "gruppo di appartenenza": la nazione è tale dal punto di vista politico. Ciò prevede un profondo senso del "noi", pace e ordine al suo interno, una serie di simboli e miti comuni, la garanzia di protezione e la consapevolezza della durevolezza nel tempo della nazione rispetto ai singoli individui.

negozio giuridico -  è l'atto mediante il quale il privato è autorizzato dall'ordinamento giuridico a regolare interessi individuali nei rapporti con altri soggetti. ... Caratteri essenziali del negozio giuridico sono quindi la tipicità, l'autonomia privata e la causalità.

nunc pro tunc: ora come allora

nunc pro tunc , praeterea praeterea: ora come allora, inoltre, inoltre

PACTA SUNT SERVANDA -  I patti devono essere rispettati - per indicare anche l'obbligatorietà dei trattati

PACTA SEMPER SERVENDA SUNT: i patti, gli accordi, devono sempre essere rispettati, sia che riguardino gli individui e sia che si riferiscano alle relazioni tra Paesi diversi. Il principio, nel sottolineare la rilevanza della parola data e del consenso manifestato tra le parti, rappresenta altresi' un sostegno fondamentale alla certezza dei rapporti giuridici quale bene di prima grandezza nella vita di una comunità.

PERSONALITA’ GIURIDICA

In diritto, una persona giuridica (o ente morale) è un ente cui l’ordinamento giuridico attribuisce la cosiddetta capacità giuridica, rendendolo quindi soggetto di diritto.

In generale la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica/NON PERSONA (personalità giuridica) è meno estesa di quella riconosciuta all’essere umano, in quanto soggetto di diritto, ossia alla persona fisica, poiché la persona giuridica non può essere parte di quei rapporti giuridici che, per loro natura, possono intercorrere solo tra persone fisiche (l’esempio tipico è rappresentato dai rapporti familiari)

La persona giuridica è costituita da:

  • un elemento materiale (o substrato sostanziale) che può a sua volta consistere in un insieme di individui (nelle corporazioni) o un patrimonio (nelle fondazioni) ordinati a uno scopo;
  • un elemento formale, il riconoscimento. Questo può essere attribuito dall’ordinamento:
    • con una norma generale che riconosce tutte le persone giuridiche in possesso di determinati requisiti;
    • con una norma posta appositamente per una determinata persona giuridica;
    • con un apposito provvedimento, posto in essere per una determinata persona giuridica.

Mentre le persone fisiche o giuridiche riunite in una corporazione (gli associati) sono un elemento costitutivo della stessa, il fondatore, ossia la persona fisica o giuridica che destina un patrimonio a uno scopo, creando così una fondazione, rimane estraneo a quest’ultima. Le persone giuridiche hanno un’organizzazione, con una struttura organizzativa articolata in uffici; tra gli uffici si distinguono quelli che hanno come titolari (o, secondo altra ricostruzione teorica, sono) organi della persona giuridica e compiono gli atti giuridici imputati alla stessa. Un’organizzazione, tuttavia, è posseduta anche da altri enti, privi dell’elemento formale del riconoscimento: se l’ordinamento attribuisce a questi enti un certo grado di autonomia patrimoniale, secondo una diffusa teoria, si deve ritenere che essi, pur non essendo persone giuridiche, siano comunque soggetti di diritto.

Si suol dire che le corporazioni sono organizzazioni di persone, mentre le fondazioni sono organizzazioni di beni. In realtà è difficile immaginare una corporazione che possa raggiungere i suoi scopi senza avvalersi di un patrimonio, così come una fondazione che non si avvalga di persone: tutti gli enti, in quanto organizzazioni, sono complessi di persone e beni, la differenza sta nel fatto che per l’ordinamento nelle corporazioni è essenziale la presenza dalle persone (gli associati) mentre nelle fondazioni è essenziale la presenza di un patrimonio; questo a prescindere dalla constatazione che, nella pratica, il rilievo di tali componenti può essere diverso (si pensi a una società per azioni, persona giuridica di tipo corporativo nella quale, tuttavia, la componente patrimoniale finisce di solito per avere un rilievo ben maggiore di quella personale)


PERSONA

Si è PERSONA/SOGGETTO GIURIDICO quando l'ordinamento giuridico attribuisce la PERSONALITA' GIURIDICA è cioè la idoneità alla titolarità di situazioni giuridiche. Per le PERSONE FISICHE la capacità giuridica la si acquista al momento della nascita.

PERSONA FISICA

In diritto, una persona fisica è un essere umano dotato di capacità giuridica, quindi soggetto di diritto.

Si possono definire persone fisiche tutti gli esseri umani nati vivi, cioè che hanno respirato almeno una volta. Negli ordinamenti statali attuali la soggettività giuridica è riconosciuta a tutti gli esseri umani; in ordinamenti del passato, invece, esistevano esseri umani ai quali non era attribuita alcuna soggettività giuridica: gli schiavi.

La soggettività giuridica delle persone fisiche non è sempre presente negli ordinamenti diversi da quelli statali: ad esempio, nell'ordinamento internazionale sono soggetti di diritto gli stati e le organizzazioni internazionali, ma non le persone fisiche (anche se, secondo alcuni autori, lo sarebbero divenute nei tempi più recenti, in considerazione del fatto che molte norme del diritto internazionale umanitario sembrano avere come destinatari non soltanto gli stati ma anche le persone fisiche).

Nell'ordinamento italiano sono persone fisiche gli esseri umani che con la loro nascita diventano soggetti rilevanti ai fini del diritto, in quanto secondo l'articolo 1 del codice civile divengono titolari di diritti e doveri, cioè acquisiscono la capacità giuridica.

Con il raggiungimento della maggiore età, 18 anni per l'ordinamento italiano, la persona fisica acquisisce la capacità di agire, cioè la possibilità di porre in essere atti rilevanti ai fini giuridici. Al momento della morte dell'individuo si estingue anche la sua soggettività giuridica.

PERSONA GIURIDICA/SOGGETTO GIURIDICO

Sono entità astratte (enti) cui l'ordinamento giuridico attribuisce la personalità giuridica se presentano determinati requisiti.

Gli elementi essenziali delle persone giuridiche:

A) un organizzazione di persone e di mezzi

B) uno scopo per cui tale organizzazione si costituisce

C) il riconoscimento da parte dell'ordinamento a richiesta degli interessati (p.g. privata) o per legge (p.g. pubblica).

praeterea praeterea: inoltre, inoltre 

REBUS SIC STANTIBUS - locuzione latina (propr., così stando le cose)('stando così le cose').

Nel linguaggio giuridico, con valore giuridico, "La possibilità di trarre una conclusione dopo un attento esame". La formuletta indica un dato provvedimento giudiziale (sentenza c.d. determinativa) o un negozio giuridico, che in tanto hanno valore in quanto fanno riferimento ad una data situazione di fatto che ne costituisce il presupposto: se, pertanto, la situazione iniziale muta, viene a cadere anche l'atto (tipico esempio di atto di questo tipo è la sentenza che determina la misura degli alimenti). L'espressione si usa inoltre in diritto internazionale, per indicare la clausola di un patto o di un trattato che vige allo stato attuale, finché la situazione di fatto rimane invariata. Il latinetto è usato anche nel linguaggio comune, per dire "stando così le cose". Secondo alcuni autori tale clausola sarebbe tacita, ma implicita all'accordo; per altri invece agirebbe in tal caso la consuetudine invalsa d'intendere la norma generale pacta sunt servanda con una certa elasticità, per cui non si potrebbe negare valore risolutivo alla clausola rebus sic stantibus In ogni caso però la clausola non opera automaticamente, ma ha valore solo se accettata dall'altra parte contraente e non esclude la possibilità di composizione arbitrale o giudiziaria.

REBUS SIC STANTIBUS: essendo le cose cosi. La frase, un ablativo assoluto, fotografa la situazione giuridica esistente oppure, in senso più ampio la stato attuale delle cose.

Il Regressus in infinitum 

è un problema logico derivante dall'analisi della causalità naturale relativa ad un reato. Nell'analisi ex post delle cause di reato, ci si ritrova a dover far fronte al problema dato dal fatto che ogni evento è condizione di un evento successivo tanto che, per assurdo, si potrebbe ricondurre l'evento "omicidio" alla causa "nascita dell'assassino" o ad eventi ancora più lontani nel tempo.

SALVIS IURIBUS: é la formula d’uso che si utilizza di norma in calce ad una lettera quando si vuole manifestare l’intendimento di avvalersi di ogni mezzo e procedura per tutelare i propri diritti. La postilla latina corrispondente a “fatti salvi i diritti” che solitamente i legali accompagnano ad un invito o ad un atto di significazione dai toni moderati, spesso viene trascritta, anche da avvocati blasonati, erroneamente “salvis Juribus”, dimenticando che il diritto, la giustizia e la norma, erano indicati nell’antica Roma con il termine ius, dal quale derivano i termini di giurisprudenza, giurisperito ed altro ancora.
Non si tratta di un’espressione di contenuto tecnico (come, ad esempio, ‘petitum’ o ‘causa pretendi’), probalilmente va solo ad appesantire o addirittura ridicolizzare il linguaggio giuridico ed i suoi utilizzatori, in quanto ovvietà.
Mentre utilizzato da profani potrebbe trasmettere determinazione.
Discernine tu l'utilizzo.

SIMILI o CURATORI: sta per parenti più prossimi, madri e figli o sorelle e fratelli. Il nucleo familiare. Infatti potrei difendere solo i miei parenti/simili.

Quindi se voglio difendere un amico o conoscente che sia, non posso farlo come Legale perché è lui che si deve difendere, ma posso farlo dichiarando di essere il suo Consigliere Consulente. Questo dopo aver presentato in cancelleria i miei documenti come Legale Rappresentante Sovrano (quindi non interdetto), dichiaro di essere il suo Consigliere Consulente (ne difensore ne avvocato ne il suo Legale), e visto che non c'è delega io parlo (dichiarandolo prima naturalmente), che se "anche se parlo anche a nome suo, comunque e come se fosse lui che parla" (perché non c'è delega).

SOGGETTO DI DIRITTO

Il soggetto di diritto (o soggetto giuridico o, secondo alcuni autori, figura soggettiva) è, nel diritto, un essere o entità che in un determinato ordinamento giuridico può essere parte di rapporti giuridici ed è quindi destinatario delle norme dello stesso ordinamento.

L'insieme dei rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica di cui è parte un soggetto giuridico costituisce il suo patrimonio.

La soggettività giuridica è correlata alla capacità giuridica, intesa come idoneità a essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive. Tuttavia, una diffusa teoria vede una forma di soggettività giuridica, seppur di grado minore, anche in quei casi in cui l'ordinamento attribuisce a un'entità la titolarità di certe situazioni giuridiche soggettive, come quando gli riconosce una certa autonomia patrimoniale, ossia la separazione, anche se non completa, tra il patrimonio a essa riferibile e quello di altre entità.

Non è invece essenziale alla soggettività giuridica la capacità di agire, intesa come idoneità di un soggetto giuridico a porre in essere atti giuridici validi. Possono esserci, infatti, soggetti di diritto privi di capacità di agire, sicché per essi gli atti giuridici devono essere posti in essere da altri soggetti (si pensi ai figli minorenni per i quali agiscono, di regola, i genitori).

Va rilevato che l'ordinamento giuridico preesiste ai soggetti di diritto, nel senso che è l'ordinamento stesso a stabilire quali sono gli esseri o le entità del mondo reale cui è attribuita la soggettività.

STATO

Lo Stato (diverso da Nazione, o Stato-Nazione) è un’entità giuridica temporanea, che governa ed esercita il potere sovrano su un determinato territorio e sui soggetti a esso appartenenti. La delega e la trasmissione della responsabilità sulla propria esistenza umana – attraverso il voto democratico o l’imposizione violenta – sono la base su cui ogni Stato ha fondamento.

Lo Stato si compone di tre elementi caratterizzanti:

  • Il territorio, cioè un’area geografica ben definita, su cui si esercita la sovranità;
  • I cittadini, su cui si esercita la sovranità;
  • Un ordinamento politico e un ordinamento giuridico, insieme delle norme giuridiche che regolano la vita dei cittadini all’interno del territorio.


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