TRIBUNALE POPOLARE poteri e doveri




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Il Diritto Internazionale è prevalente rispetto ai Diritti Positivi interni degli Stati che sottoscrivono una Convenzione internazionale soggetta a ratifica.

In Italia:

Art. 10 della Costituzione: L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Il Tribunale Popolare si pone contro i crimini alla persona umana/essere umano (di cui il diritto positivo non ha alcuna giurisdizione), le ingiustizie, gli abusi di potere e i soprusi.
Il tribunale popolare in nome e per conto del popolo (persone umane/esseri umani in carne, ossa, sangue e spirito) e per effetto diretto emanerà sentenze irreversibili nei confronti di avvocati, giudici, magistrati, enti e organo di stato, istituzioni, forze dell'ordine, associazioni a delinquere, società assicurativi, banche, etc...
Il tribunale popolare è al-disopra delle parti, è autonomo con potere assoluto.
E' presente là dove, la legge naturale e internazionale, non viene applicata, o interpretata a scapito o vantaggio di qualcuno...
Il tribunale popolare ha il potere di emettere sentenza nei confronti di giudici, magistrati, avvocati e nei confronti di chi deve far rispettare i diritti internazionali e universali!
La sentenza sempre irreversibile può portare fino l'impiccagione in pubblica piazza (va precisato che pochi tribunali applicano tale pena).

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti . Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.” Art. 1 DUDU “DICHIARAZIONE UNIVERSALE DIRITTI UMANI ratificata dello Stato Italiano con legge 881/77 .

La Costituzione italiana recita all’art. XVIII delle disposizioni transitorie e finali che “deve essere fedelmente osservata come LEGGE FONDAMENTALE della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato

LEGGE FONDAMENTALE: La Costituzione Italiana è un modello che contiene dei principi che devono essere gradualmente applicati con leggi specifiche e dettagliate (leggi ordinarie).

Le Costituzioni seguono i principi arbitrari del Diritto Naturale.

Diritto Naturale: l’insieme di precetti, di norme, che la collettività sente indubitabilmente proprio (che sta scritto nel cuore degli uomini).

Sempre in Italia, l’organo legislatore, ha funzione di fare le leggi (art. 70 Cost.), legiferando in armonia con i principi esposti nella Costituzione. Le leggi in contrasto con essa sarebbero illegittime, e per verificare e decretare l’illegittimità di una legge ordinaria emanata dal parlamento esiste un organo specifico (art. 134 Cost.). Se tale legge incriminata viene decretata
illegittima dalla Corte Costituzionale questa viene cancellata e perde ogni effetto (art. 136 Cost.). Questo perché altrimenti i diritti del popolo sovrano (il popolo è sempre sovrano) non sarebbero garantiti.

Quindi uno Stato che ratifica una Convenzione Internazionale, che rientra nel diritto internazionale, ha prevalenza nel senso che gli Stati DEVONO, a loro volta attuare i principi esposti nella Convenzione con leggi proprie interne (Diritto Positivo).

Uno Stato che non adempie legiferando in armonia con la Convenzione internazionale sottoscritta e ratificata, viene sanzionato dalle apposite Commissioni di controllo per ciascuna Convenzione o Trattato o ancora Patto.

Prima di rivolgersi a tali Commissioni di controllo, bisogna rivolgersi ai Tribunali interni degli stessi Stati.

Gli Stati non riconoscono la persona umana/essere umano, ma solo il Cittadino.

Quest’ultimo viene visto dallo stesso in soli tre modi:

Mario Rossi = Personalità Giuridica, colui che esercita la capacità giuridica. Persona umana/essere umano.

Mario ROSSI = Persona Fisica ( usato nel penale, colui che paga la pena volontariamete ) Il suo ruolo è quello di debitore.

MARIO ROSSI = Soggetto Giuridico o Finzione Giuridica o Uomo di Paglia (modi diversi  che definiscono la stessa cosa). Il suo ruolo è quello di debitore e pagatore. Possiede la capacità Giuridica ma non può esercitarla, in quanto “SOGGETTO GIURIDICO” quindi sottoposto alla “soggettività giuridica”. Lo stato italiano decide se concederla o meno in via Straordinaria e solo nel contesto scelto. Quindi il Soggetto Giuridico ha l’incapacità di Agire.

Dimmi come è scritto il tuo nome e ti dirò chi sei e cosa sei”

L’essere umano non esiste per l’ordinamento giuridico e rischia seriamente un TSO se si identifica come tale.

 

CEDU – CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO Roma 4.XI.1950




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CEDU – CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali

Roma, 4.XI.1950

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o CEDU (in francese: “Convention européenne des droits de l’Homme“) è una Convenzione internazionale redatta e adottata nell’ambito del Consiglio d’Europa (Il Consiglio d’Europa (CdE) è un’organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani)

Non bisogna confonderla con la Corte di giustizia dell’Unione europea – CGUE (La CGUE ha il compito di garantire l’osservanza del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati fondativi (insieme di trattati internazionali tra gli stati membri dell’Unione europea, che pongono le basi dell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea. Essi istituiscono le varie istituzioni dell’Unione, le loro procedure e gli obiettivi dell’Unione) dell’Unione europea). Istituzione effettiva dell’Unione europea con sede in LUSSEMBURGO.

La CEDU è considerata il testo centrale in materia di protezione dei diritti fondamentali dell’uomo perché è l’unico dotato di un meccanismo giurisdizionale permanente che consenta a ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti, attraverso il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo(La Corte europea dei diritti dell’uomo (abbreviata in CEDU o Corte EDU) è un organo giurisdizionale internazionale, istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950, per assicurarne l’applicazione e il rispetto), con sede a Strasburgo.

Il documento è stato elaborato in due lingue, francese e inglese, i cui due testi fanno egualmente fede.

La CEDU è stata poi integrata e modificata da 14 Protocolli aggiuntivi.




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DUDU – DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 10-DICEMBRE-1948




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DUDU DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 10-DICEMBRE-1948

Il 10 dicembre 1948 a Parigi, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l’Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell’Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

Documento storico, prodotto in risposta agli importanti danni subiti nella Seconda guerra mondiale e fa parte dei documenti di base delle Nazioni Unite insieme al suo stesso Statuto.

La Dichiarazione dei Diritti Umani è un codice etico di importanza storica fondamentale: è stato il primo documento a sancire universalmente, in ogni epoca storica e in ogni parte del mondo, i diritti che spettano all’essere umano.

Frutto di una elaborazione umana centenaria, che dai primi principi etici classico-europei arriva fino al Bill of Rights

documento

(1689, letteralmente un progetto di legge (bill) sui diritti (rights)), alla Dichiarazione d’indipendenza statunitense (4 luglio 1776), ma soprattutto la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 

stesa nel 1789 durante la Rivoluzione Francese, i cui elementi di fondo (i diritti civili e politici dell’individuo) sono confluiti in larga misura in questa carta.

Molto rilevanti infine, nel percorso che ha portato alla realizzazione della Dichiarazione, sono i Quattordici punti (del presidente Woodrow Wilson, 1918) e i pilastri delle Quattro Libertà enunciati da Franklin Delano Roosevelt nella Carta Atlantica del 1941.

I milioni di morti della Seconda guerra mondiale hanno ricoperto un ruolo fondamentale per sbloccare quella coscienza etica che è alla base della Dichiarazione.

Alla Dichiarazione, tra gli altri, da René Cassin, sono poi seguiti la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, elaborati dalla Commissione per i Diritti Umani ed entrambi adottati all’unanimità dall’ONU il 16 dicembre 1966



DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno
portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che
l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti
amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in
cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei
diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L’ASSEMBLEA GENERALE proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.



La Dichiarazione può essere suddivisa in 7 argomenti:

  1. il preambolo enuncia le cause storiche e sociali che hanno portato alla necessità della stesura della Dichiarazione;
  2. gli articoli 1-2 stabiliscono i concetti basilari di libertà ed eguaglianza (già sanciti dalla Rivoluzione francese)
  3. gli articoli 3-11 stabiliscono altri diritti individuali;
  4. gli articoli 12-17 stabiliscono i diritti dell’individuo nei confronti della comunità (anche qui rifacendosi a un dibattito filosofico che va da Platone ad Hannah Arendt);
  5. gli articoli 18-21 sanciscono le cosiddette “libertà costituzionali”, quali libertà di pensiero, opinione, fede e coscienza, parola, associazione pacifica dell’individuo;
  6. gli articoli 22-27 sanciscono i diritti economici, sociali e culturali dell’individuo;
  7. i conclusivi articoli 28-30 stabiliscono le modalità generali di utilizzo di questi diritti, gli ambiti in cui tali diritti dell’individuo non possono essere applicati, e che essi non possono essere ritorti contro l’individuo.


Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella
presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico,
giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la
schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a
punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente
Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti
tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e
pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la
sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico
processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la
sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo
od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non
costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto
internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore
a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad
essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i
confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e
di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle
persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia
realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai
principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare
una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione.
Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e
all’atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno
consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto
ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in
comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
proprietà.

Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere.

Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.

Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai
pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale
volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni,
effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza
sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a
giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione
per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da
altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi.

Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la
salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare
riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure
mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in
caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in
altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza.
Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della
stessa protezione sociale.

Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita
almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e
professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione
superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del
merito.
2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza,
l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire
l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso
scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli
sia autore.

Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente
realizzati.

Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è
possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge
per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà
degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine
pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere
esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di
implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare
un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.




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