TERMINOLOGIE



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Lista termini latini e non in giurisprudenza di Wikipedia  https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_termini_legali_latini

altro sito http://www.comirap.it/antiburocratese/472-le-formule-giuridiche-nel-cassetto-conoscere-il-latino-ed-i-latinismi-degli-avvocati-di-alberto-bordi.html


ad infinitum

Verso l'infinito

AB INITIO

Ab initio è un'espressione in latino con lo stesso significato di ab ovo, la cui dizione completa era presso i romani Ab ovo usque ad mala, "Dall'uovo alle mele", con cui si aprivano e chiudevano i banchetti. L'espressione viene usata quando chi ci parla comincia il suo discorso alla lontana ovvero ab ovo, dando l'impressione di non arrivare mai alla conclusione del discorso.

Poiché i latini erano molto precisi, usavano anche la locuzione Ab imis, che significava "dalle fondamenta" se riferita ad edifici, "dalle radici" in senso lato o figurato. Quando poi era impossibile determinare temporalmente l'initium, ricorrevano all'espressione Ab immemorabili, "da tempo immemorabile", persistente nel linguaggio giuridico.

A CAPO DI / IN CAPO A etc  es: in capo alla classe dei soggetti… / in capo alla comunità degli stati… etc Nel linguaggio giuridico e burocratico-amministrativo, la locuzione preposizionale in capo a vale “con riferimento diretto a, relativamente a”. Più noto il valore temporale della locuzione, col significato di “entro”:  in capo a tre giorni.


CAPACITA' GIURIDICA

La capacità giuridica, nell'ordinamento giuridico, indica la suscettibilità di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive.

Non va confusa con la capacità di agire, che è l'idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici validi, esercitando in questo modo i suoi diritti e adempiendo ai suoi doveri. La capacità giuridica, in quanto modo d'essere del soggetto giuridico, rientra tra le qualità giuridiche.

La capacità giuridica delle persone fisiche

Nell'ordinamento giuridico italiano, le persone fisiche acquistano la capacità giuridica con la nascita: è, infatti, riconosciuta a tutti i consociati per il solo fatto della nascita (art. 1 del Codice civile), cioè per il solo fatto del distacco del nato dal grembo materno, quand'anche immediatamente dopo la nascita segua la morte o il nato sia destinato a morte sicura. 

Sovente si è posto il problema della cosiddetta capacità giuridica anticipata all'evento della nascita, giacché a volte sembrerebbe che la capacità giuridica sia da attribuire anche al nascituro. In capo al nascituro è infatti riconosciuta una particolare capacità giuridica, che distingue se si tratti di nascituro concepito o nascituro non concepito. La questione, che interessa diversi aspetti della definizione del soggetto giuridico e diverse concezioni della rilevanza giuridica della vita, è fonte di nutrite disquisizioni dottrinali e di qualche incertezza applicativa pratica. Il nascituro concepito, cioè il feto nel grembo materno (si discute da quale momento della suddivisione embrionale), ha titolo a concorrere alla successione mortis causa ed a ricevere donazioni; è inoltre discusso se per questa ragione possa anch'esso stesso dare origine ad un'eventuale linea successoria (le classiche ipotesi di scuola prevedono sia un feto divenuto erede per la premorienza del padre e successivamente morto ancora in fase fetale, sia il feto in grembo a madre morta e morto dopo di questa, prima di un parto ancorché forzoso). Questo concetto si basa sul brocardo medievale Conceptus pro iam nato habetur si de eius commodo agitur (il concepito è considerato nato quando trattasi dei suoi interessi). Il nascituro non concepito, ovvero l'ipotetico figlio che potrebbe nascere ad un dato potenziale genitore, ha la capacità di ricevere successioni e donazioni, come nel classico caso di disposizioni testamentarie che dispongano l'attribuzione di beni a condizione della nascita; le disposizioni per questo tipo particolarissimo di soggetto giuridico sono quindi sottoposte al vincolo dell'avveramento della condizione di venuta ad esistenza. 

La capacità giuridica si perde per morte (anche per morte presunta), e vi sono casi particolari che la limitano in caso di assenza o scomparsa (rileva talvolta se volontarie). 

L'articolo 22 della Costituzione pone una garanzia a tale posizione del soggetto, statuendo che «nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica». 

La capacità giuridica di diritto privato è riconosciuta in capo non solo ai cittadini, ma anche allo straniero, col solo limite del principio di reciprocità, sancito dall'articolo 16 delle preleggi. «Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino» italiano nella misura in cui il cittadino italiano è ammesso al godimento dei medesimi diritti nel Paese dello straniero. Tale principio di reciprocità, giacché può comportare stringenti limitazioni alla capacità dello straniero, è stato intelligentemente escluso dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato col decreto delegato n. 286 del 1998. Difatti, l'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo statuisce che «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti». 

La capacità giuridica delle persone giuridiche 

La persona giuridica è titolare della capacità giuridica generale, col solo limite della compatibilità del rapporto con le caratteristiche immateriali dell'ente. Il criterio seguito è quello secondo il quale la posizione dell'ente è equiparata a quella della persona fisica, salvo il caso in cui l'esercizio del diritto presupponga l'esistenza corporea della vita umana (per esempio nel caso di matrimonio). Ergo la persona giuridica, anche se non riconosciuta, gode di tutti i diritti che non sono legati alla fisicità della persona fisica. Ad esempio, la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 12929 del 2007, ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. patito dalla persona giuridica in conseguenza della lesione dei diritti della personalità

La locuzione latina deminutio capitis, tradotta letteralmente, significa diminuzione di diritti. Per gli antichi romani la deminutio capitis comportava un prioris status permutatio ossia un mutamento nel precedente status della persona. I giuristi romani distinguevano tre specie di capitis deminutio: maxima, minor o media, e minima.

  • La capitis deminutio maxima riguarda lo status libertatis e si aveva quando taluno perdeva sia la cittadinanza sia la libertà (per es. nel caso in cui taluno fosse catturato dal nemico). Famosa è la definizione del giurista romano Gaio nelle sue Istituzioni:
G.1.160: «Maxima est capitis deminutio, cum aliquis simul et civitatem et libertatem amittit» La capitis deminutio è massima allorché qualcuno perde contemporaneamente sia la cittadinanza sia la libertà.
  • La capitis deminutio minor o media riguarda lo status civitatis e si aveva quando taluno perdeva solo la cittadinanza ma non la libertà (è il caso dei coloni). Il giurista romano Gaio nelle sue Istituzioni così definisce tale specie di deminutio:
G.1.161: «Minor sive media est capitis deminutio, cum civitas amittitur,: libertas retinetur; quod accidit ei, cui aqua et igni interdictum fuerit» La capitis deminutio è minore o media allorquando taluno perde la cittadinanza ma mantiene la libertà. Ciò che accade a colui il quale subisce il provvedimento dell’aquae et ignis interdictio.
  • La capitis deminutio minima riguarda lo status familiae e si aveva quando taluno subiva un mutamento di status, non riguardante la cittadinanza o la libertà. Come nel caso in cui taluno veniva adottato. Gaio ne dà la seguente definizione:
G. 162: «Minima est capitis deminutio, cum et civitas et libertas retinetur, sed status hominis commutatur; quod accidit in his qui adoptantur» La capitis deminutio è minima quando si mantiene sia la libertà sia la cittadinanza, ma si modifica uno status della persona; ciò che accade quando taluno sia stato adottato.

Oggi si usa questa espressione per indicare il cambiamento, in peggio, delle condizioni di una persona, o una riduzione di potere sia sul posto di lavoro sia in politica.


CURATORI o SIMILI: sta per parenti più prossimi, madri e figli o sorelle e fratelli. Il nucleo familiare. Infatti potrei difendere solo i miei parenti/simili.

Quindi se voglio difendere un amico o conoscente che sia, non posso farlo come Legale perché è lui che si deve difendere, ma posso farlo dichiarando di essere il suo Consigliere Consulente. Questo dopo aver presentato in cancelleria i miei documenti come Legale Rappresentante Sovrano (quindi non interdetto), dichiaro di essere il suo Consigliere Consulente (ne difensore ne avvocato ne il suo Legale), e visto che non c'è delega io parlo (dichiarandolo prima naturalmente), che se "anche se parlo anche a nome suo, comunque e come se fosse lui che parla" (perché non c'è delega).

De jure = nella legge

DIRITTO

Il diritto è l'insieme delle norme che uno Stato esercita, ma anche un sinonimo di potere, facoltà.

Il termine diritto è usato con accezioni differenti: 

- l'insieme e il complesso (in genere sistematico) delle norme che regolano la vita dei membri della comunità di riferimento; 

- la scienza giuridica, che studia i suddetti sistemi; 

- una facoltà garantita dall'ordinamento a ciascuna persona od organizzazione; 

- il giudizio sulla legalità e legittimità delle azioni proprie dello Stato e delle personalità fisiche e giuridiche con cui si rapporta; 

- un contributo economico legato a un tipo di tributo od onere fiscale, oppure a una controprestazione della Pubblica Amministrazione (ad esempio il "diritto di copia" corrisponde al rimborso forfettario del costo della copia di un atto in possesso dell'amministrazione)

ECONOMIA = Legge/Norma di Casa = Norme Familiari = La parola economia deriva dall'unione delle parole greche οἴκος (oikos), "casa" e νόμος (nomos), "norma" o "legge", letteralmente significa quindi "gestione della casa"

ENTE

Il termine ente (dal latino ens, participio presente del verbo esse, 'essere') nel linguaggio giuridico viene utilizzato talora come sinonimo di persona giuridica, altre volte con un significato più ampio.

Nel linguaggio giuridico moderno si preferisce dare al termine ente un significato più ampio di quello di persona giuridica, riferendosi in generale a un'organizzazione di persone o di beni che assume una qualche rilevanza per l'ordinamento giuridico. L'organizzazione di persone o di beni è il cosiddetto elemento materiale della persona giuridica, necessario ma non sufficiente per la sua esistenza, dovendo anche sussistere il cosiddetto elemento formale, ossia il riconoscimento. Peraltro, anche un'organizzazione priva di tale elemento formale può essere presa in considerazione dall'ordinamento, che gli può in particolare attribuire una certa autonomia patrimoniale, ossia una separazione, anche se non completa, tra il patrimonio a essa riferibile e quello di altri soggetti del diritto.

In quest'ultima accezione possono essere fatti rientrare nel concetto di ente: 

le persone giuridiche; 

le organizzazioni private che non hanno ottenuto il riconoscimento e quindi non sono persone giuridiche (i cosiddetti enti di fatto); 

le organizzazioni pubbliche, prive di personalità giuridica e parti di un ente pubblico più ampio, alle quali l'ordinamento riconosce una certa autonomia. 

Quando l'ordinamento attribuisce a enti, pur privi di personalità giuridica, un certo grado di autonomia patrimoniale essi, secondo una diffusa teoria, possono comunque essere considerati soggetti di diritto.

ENTI DI FATTO

In diritto, s'intende per ente di fatto un complesso organizzato di persone e di beni diretto alla realizzazione di uno scopo (economico o meno) che non ha ottenuto il riconoscimento ed è quindi privo di personalità giuridica ma che ha tuttavia soggettività giuridica secondo le teorie che distinguono i due concetti.

Questi enti hanno acquistato col passare del tempo notevole importanza sul piano giuridico e in quello sociale: basti pensare che organizzazioni come i partiti politici e i sindacati hanno normalmente tale natura giuridica. In effetti, se il mancato riconoscimento priva questi enti della capacità giuridica, li sottrae però anche ai vincoli che l'ordinamento pone agli enti riconosciuti, consentendogli una maggiore libertà di scelta delle modalità organizzative e di azione.

Nell'ordinamento italiano, sono enti di fatto le associazioni non riconosciute ed i comitati. Possono essere enti di fatto, così come persone giuridiche, le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni senza scopo di lucro di utilità sociale (ONLUS).

erga omnes 
locuzione  
“Nei confronti di tutti”, spec. nel linguaggio giuridico-amministrativo. "contratti validi erga omnes"

Nel linguaggio giuridico, si usa dire che ha efficacia erga omnes una norma applicabile a intere categorie di persone. Il significato risulta quindi essere l'opposto del detto inter partes, cioè avente efficacia solo per le parti (di un giudizio, di un contratto, ecc.

IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT: E’ uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, in base al quale nessun cittadino può invocare, con particolare riferimento al diritto penale, la non conoscenza di una legge o di una prescrizione, per eluderne l’applicazione. Il rigore di tale principio è stato temperato dalla storica sentenza della Corte Costituzionale n.364 del 1988, che ha considerato tale ignoranza scusabile in presenza di un difetto di adeguata pubblicizzazione della legge, che risulterebbe pertanto non applicata perché non conosciuta. Questo antico brocardo si ricollega al dibattito circa la validità degli strumenti posti a disposizione del cittadino per conoscere adeguatamente la legislazione vigente.

inter partes
Fra le parti 
cioè avente efficacia solo per le parti (di un giudizio, di un contratto,ecc.).

ius cogens, cioè diritto cogente, diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.

("diritto cogente") indica, nel diritto internazionale, le norme consuetudinarie che sono poste a tutela di valori considerati fondamentali e a cui non si può in nessun modo derogare.

Motu proprio è una locuzione latina (tradotta letteralmente significa "di propria iniziativa") che indica un documento, una nomina o in generale una decisione presa di "propria iniziativa" da chi ne ha il potere o la facoltà. Ai tempi dello Stato pontificio lo strumento del motu proprio era spesso usato per regolare materie di carattere economico. Anche alcuni monarchi facevano uso del Motu proprio. Ad esempio il Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo I, con Motu Proprio 21 marzo 1785, trasformò alcuni monasteri in CONSERVATORI, ovvero educandati femminili.

NAZIONE

Una nazione (dal latino natio, in italiano «nascita») si riferisce ad una comunità di individui che condividono alcune caratteristiche comuni come la lingua, il luogo geografico, la storia, le tradizioni, la cultura, l'etnia ed eventualmente un governo.

Un'altra definizione considera la nazione come uno "stato sovrano" che può far riferimento a un popolo, a un'etnia, a una tribù con una discendenza, una lingua e magari una storia in comune.

Una differente corrente di pensiero, che fa riferimento all'idea di nazione in quanto realtà oggettiva e legata a pensatori riconducibili a diverse espressioni politico-culturali, include tra le caratteristiche necessarie di una nazione il concetto di sangue (Herder) o di «consanguineità» (Meinecke).

Un'altra definizione vede la nazione come una «comunità di individui di una o più nazionalità con un suo proprio territorio e governo» o anche «una tribù o una federazione di tribù (come quella degli indiani nord-americani)». È appoggiandosi a tali nozioni che si è sviluppato negli anni '70 il concetto di micronazione.

Alcuni autori, come Jürgen Habermas, considerando obsoleta la nozione tradizionale di nazione, si riferiscono a essa come a un libero contratto sociale tra popoli che si riconoscono in una Costituzione comune. Tale concetto, in questo caso, si estenderebbe anche a quello di patria e il patriottismo nazionale verrebbe così rimpiazzato dal «patriottismo costituzionale».o grazie al concetto di "gruppo di appartenenza": la nazione è tale dal punto di vista politico. Ciò prevede un profondo senso del "noi", pace e ordine al suo interno, una serie di simboli e miti comuni, la garanzia di protezione e la consapevolezza della durevolezza nel tempo della nazione rispetto ai singoli individui.

negozio giuridico -  è l'atto mediante il quale il privato è autorizzato dall'ordinamento giuridico a regolare interessi individuali nei rapporti con altri soggetti. ... Caratteri essenziali del negozio giuridico sono quindi la tipicità, l'autonomia privata e la causalità.

nunc pro tunc: ora come allora

nunc pro tunc , praeterea praeterea: ora come allora, inoltre, inoltre

PACTA SUNT SERVANDA -  I patti devono essere rispettati - per indicare anche l'obbligatorietà dei trattati

PACTA SEMPER SERVENDA SUNT: i patti, gli accordi, devono sempre essere rispettati, sia che riguardino gli individui e sia che si riferiscano alle relazioni tra Paesi diversi. Il principio, nel sottolineare la rilevanza della parola data e del consenso manifestato tra le parti, rappresenta altresi' un sostegno fondamentale alla certezza dei rapporti giuridici quale bene di prima grandezza nella vita di una comunità.

PERSONALITA’ GIURIDICA

In diritto, una persona giuridica (o ente morale) è un ente cui l’ordinamento giuridico attribuisce la cosiddetta capacità giuridica, rendendolo quindi soggetto di diritto.

In generale la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica/NON PERSONA (personalità giuridica) è meno estesa di quella riconosciuta all’essere umano, in quanto soggetto di diritto, ossia alla persona fisica, poiché la persona giuridica non può essere parte di quei rapporti giuridici che, per loro natura, possono intercorrere solo tra persone fisiche (l’esempio tipico è rappresentato dai rapporti familiari)

La persona giuridica è costituita da:

  • un elemento materiale (o substrato sostanziale) che può a sua volta consistere in un insieme di individui (nelle corporazioni) o un patrimonio (nelle fondazioni) ordinati a uno scopo;
  • un elemento formale, il riconoscimento. Questo può essere attribuito dall’ordinamento:
    • con una norma generale che riconosce tutte le persone giuridiche in possesso di determinati requisiti;
    • con una norma posta appositamente per una determinata persona giuridica;
    • con un apposito provvedimento, posto in essere per una determinata persona giuridica.

Mentre le persone fisiche o giuridiche riunite in una corporazione (gli associati) sono un elemento costitutivo della stessa, il fondatore, ossia la persona fisica o giuridica che destina un patrimonio a uno scopo, creando così una fondazione, rimane estraneo a quest’ultima. Le persone giuridiche hanno un’organizzazione, con una struttura organizzativa articolata in uffici; tra gli uffici si distinguono quelli che hanno come titolari (o, secondo altra ricostruzione teorica, sono) organi della persona giuridica e compiono gli atti giuridici imputati alla stessa. Un’organizzazione, tuttavia, è posseduta anche da altri enti, privi dell’elemento formale del riconoscimento: se l’ordinamento attribuisce a questi enti un certo grado di autonomia patrimoniale, secondo una diffusa teoria, si deve ritenere che essi, pur non essendo persone giuridiche, siano comunque soggetti di diritto.

Si suol dire che le corporazioni sono organizzazioni di persone, mentre le fondazioni sono organizzazioni di beni. In realtà è difficile immaginare una corporazione che possa raggiungere i suoi scopi senza avvalersi di un patrimonio, così come una fondazione che non si avvalga di persone: tutti gli enti, in quanto organizzazioni, sono complessi di persone e beni, la differenza sta nel fatto che per l’ordinamento nelle corporazioni è essenziale la presenza dalle persone (gli associati) mentre nelle fondazioni è essenziale la presenza di un patrimonio; questo a prescindere dalla constatazione che, nella pratica, il rilievo di tali componenti può essere diverso (si pensi a una società per azioni, persona giuridica di tipo corporativo nella quale, tuttavia, la componente patrimoniale finisce di solito per avere un rilievo ben maggiore di quella personale)


PERSONA

Si è PERSONA/SOGGETTO GIURIDICO quando l'ordinamento giuridico attribuisce la PERSONALITA' GIURIDICA è cioè la idoneità alla titolarità di situazioni giuridiche. Per le PERSONE FISICHE la capacità giuridica la si acquista al momento della nascita.

PERSONA FISICA

In diritto, una persona fisica è un essere umano dotato di capacità giuridica, quindi soggetto di diritto.

Si possono definire persone fisiche tutti gli esseri umani nati vivi, cioè che hanno respirato almeno una volta. Negli ordinamenti statali attuali la soggettività giuridica è riconosciuta a tutti gli esseri umani; in ordinamenti del passato, invece, esistevano esseri umani ai quali non era attribuita alcuna soggettività giuridica: gli schiavi.

La soggettività giuridica delle persone fisiche non è sempre presente negli ordinamenti diversi da quelli statali: ad esempio, nell'ordinamento internazionale sono soggetti di diritto gli stati e le organizzazioni internazionali, ma non le persone fisiche (anche se, secondo alcuni autori, lo sarebbero divenute nei tempi più recenti, in considerazione del fatto che molte norme del diritto internazionale umanitario sembrano avere come destinatari non soltanto gli stati ma anche le persone fisiche).

Nell'ordinamento italiano sono persone fisiche gli esseri umani che con la loro nascita diventano soggetti rilevanti ai fini del diritto, in quanto secondo l'articolo 1 del codice civile divengono titolari di diritti e doveri, cioè acquisiscono la capacità giuridica.

Con il raggiungimento della maggiore età, 18 anni per l'ordinamento italiano, la persona fisica acquisisce la capacità di agire, cioè la possibilità di porre in essere atti rilevanti ai fini giuridici. Al momento della morte dell'individuo si estingue anche la sua soggettività giuridica.

PERSONA GIURIDICA/SOGGETTO GIURIDICO

Sono entità astratte (enti) cui l'ordinamento giuridico attribuisce la personalità giuridica se presentano determinati requisiti.

Gli elementi essenziali delle persone giuridiche:

A) un organizzazione di persone e di mezzi

B) uno scopo per cui tale organizzazione si costituisce

C) il riconoscimento da parte dell'ordinamento a richiesta degli interessati (p.g. privata) o per legge (p.g. pubblica).

praeterea praeterea: inoltre, inoltre 

REBUS SIC STANTIBUS - locuzione latina (propr., così stando le cose)('stando così le cose').

Nel linguaggio giuridico, con valore giuridico, "La possibilità di trarre una conclusione dopo un attento esame". La formuletta indica un dato provvedimento giudiziale (sentenza c.d. determinativa) o un negozio giuridico, che in tanto hanno valore in quanto fanno riferimento ad una data situazione di fatto che ne costituisce il presupposto: se, pertanto, la situazione iniziale muta, viene a cadere anche l'atto (tipico esempio di atto di questo tipo è la sentenza che determina la misura degli alimenti). L'espressione si usa inoltre in diritto internazionale, per indicare la clausola di un patto o di un trattato che vige allo stato attuale, finché la situazione di fatto rimane invariata. Il latinetto è usato anche nel linguaggio comune, per dire "stando così le cose". Secondo alcuni autori tale clausola sarebbe tacita, ma implicita all'accordo; per altri invece agirebbe in tal caso la consuetudine invalsa d'intendere la norma generale pacta sunt servanda con una certa elasticità, per cui non si potrebbe negare valore risolutivo alla clausola rebus sic stantibus In ogni caso però la clausola non opera automaticamente, ma ha valore solo se accettata dall'altra parte contraente e non esclude la possibilità di composizione arbitrale o giudiziaria.

REBUS SIC STANTIBUS: essendo le cose cosi. La frase, un ablativo assoluto, fotografa la situazione giuridica esistente oppure, in senso più ampio la stato attuale delle cose.

Il Regressus in infinitum 

è un problema logico derivante dall'analisi della causalità naturale relativa ad un reato. Nell'analisi ex post delle cause di reato, ci si ritrova a dover far fronte al problema dato dal fatto che ogni evento è condizione di un evento successivo tanto che, per assurdo, si potrebbe ricondurre l'evento "omicidio" alla causa "nascita dell'assassino" o ad eventi ancora più lontani nel tempo.

SALVIS IURIBUS: é la formula d’uso che si utilizza di norma in calce ad una lettera quando si vuole manifestare l’intendimento di avvalersi di ogni mezzo e procedura per tutelare i propri diritti. La postilla latina corrispondente a “fatti salvi i diritti” che solitamente i legali accompagnano ad un invito o ad un atto di significazione dai toni moderati, spesso viene trascritta, anche da avvocati blasonati, erroneamente “salvis Juribus”, dimenticando che il diritto, la giustizia e la norma, erano indicati nell’antica Roma con il termine ius, dal quale derivano i termini di giurisprudenza, giurisperito ed altro ancora.
Non si tratta di un’espressione di contenuto tecnico (come, ad esempio, ‘petitum’ o ‘causa pretendi’), probalilmente va solo ad appesantire o addirittura ridicolizzare il linguaggio giuridico ed i suoi utilizzatori, in quanto ovvietà.
Mentre utilizzato da profani potrebbe trasmettere determinazione.
Discernine tu l'utilizzo.

SIMILI o CURATORI: sta per parenti più prossimi, madri e figli o sorelle e fratelli. Il nucleo familiare. Infatti potrei difendere solo i miei parenti/simili.

Quindi se voglio difendere un amico o conoscente che sia, non posso farlo come Legale perché è lui che si deve difendere, ma posso farlo dichiarando di essere il suo Consigliere Consulente. Questo dopo aver presentato in cancelleria i miei documenti come Legale Rappresentante Sovrano (quindi non interdetto), dichiaro di essere il suo Consigliere Consulente (ne difensore ne avvocato ne il suo Legale), e visto che non c'è delega io parlo (dichiarandolo prima naturalmente), che se "anche se parlo anche a nome suo, comunque e come se fosse lui che parla" (perché non c'è delega).

SOGGETTO DI DIRITTO

Il soggetto di diritto (o soggetto giuridico o, secondo alcuni autori, figura soggettiva) è, nel diritto, un essere o entità che in un determinato ordinamento giuridico può essere parte di rapporti giuridici ed è quindi destinatario delle norme dello stesso ordinamento.

L'insieme dei rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica di cui è parte un soggetto giuridico costituisce il suo patrimonio.

La soggettività giuridica è correlata alla capacità giuridica, intesa come idoneità a essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive. Tuttavia, una diffusa teoria vede una forma di soggettività giuridica, seppur di grado minore, anche in quei casi in cui l'ordinamento attribuisce a un'entità la titolarità di certe situazioni giuridiche soggettive, come quando gli riconosce una certa autonomia patrimoniale, ossia la separazione, anche se non completa, tra il patrimonio a essa riferibile e quello di altre entità.

Non è invece essenziale alla soggettività giuridica la capacità di agire, intesa come idoneità di un soggetto giuridico a porre in essere atti giuridici validi. Possono esserci, infatti, soggetti di diritto privi di capacità di agire, sicché per essi gli atti giuridici devono essere posti in essere da altri soggetti (si pensi ai figli minorenni per i quali agiscono, di regola, i genitori).

Va rilevato che l'ordinamento giuridico preesiste ai soggetti di diritto, nel senso che è l'ordinamento stesso a stabilire quali sono gli esseri o le entità del mondo reale cui è attribuita la soggettività.

STATO

Lo Stato (diverso da Nazione, o Stato-Nazione) è un’entità giuridica temporanea, che governa ed esercita il potere sovrano su un determinato territorio e sui soggetti a esso appartenenti. La delega e la trasmissione della responsabilità sulla propria esistenza umana – attraverso il voto democratico o l’imposizione violenta – sono la base su cui ogni Stato ha fondamento.

Lo Stato si compone di tre elementi caratterizzanti:

  • Il territorio, cioè un’area geografica ben definita, su cui si esercita la sovranità;
  • I cittadini, su cui si esercita la sovranità;
  • Un ordinamento politico e un ordinamento giuridico, insieme delle norme giuridiche che regolano la vita dei cittadini all’interno del territorio.


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