SENTENZA N. 89 ANNO 1970 CORTE COSTITUZIONALE – In caso di arresto da parte di cittadino, lo stesso è agente di polizia



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SENTENZA N. 89 ANNO 1970 CORTE COSTITUZIONALE – In caso di arresto da parte di cittadino, lo stesso è agente di polizia

SENTENZA N. 89

ANNO 1970

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZI’

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

AVV. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 242 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1969 dal pretore di Monopoli nel procedimento penale a carico di Greco Giovanni, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 2 aprile 1969.

Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 aprile 1970 il Giudice relatore Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso del procedimento penale contro Greco Giovanni, arrestato dal direttore dei magazzini “Gamma” di Monopoli perché colto in flagranza del reato di furto di oggetti esposti in vendita, il pretore di quella città ha sollevato – con l’ordinanza in data 3 febbraio 1969 – questione di legittimità costituzionale dell’art. 242 del codice di procedura penale, il quale consente l’arresto ad opera dei privati, in presenza di determinate condizioni, in riferimento all’art. 13 della Costituzione.

Nell’ordinanza il pretore argomenta innanzi tutto per dimostrare la propria legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità e la rilevanza della specifica questione rispetto al processo in corso.

Sul primo punto, dopo aver richiamato la conforme giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare le sentenze n. 13 e 52 del 1965, il pretore osserva che, pur prescindendo dal rilievo che serie ragioni suggerirebbero di riconoscere la legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità anche al pubblico ministero nel corso dell’istruzione sommaria, é comunque indubbio che il pretore, anche nell’esercizio delle corrispondenti funzioni, resta sempre e soltanto un organo giurisdizionale.

Sul secondo punto egli osserva che, se la norma impugnata risultasse incostituzionale, l’arresto dell’imputato dovrebbe ritenersi illegittimo perché avvenuto fuori dei casi consentiti dalla legge e dovrebbe conseguentemente emanarsi un decreto di scarcerazione ai sensi dell’art. 246, primo comma, del codice di procedura penale. La questione é perciò rilevante e tale rilevanza non viene meno neppure per effetto della concessione della libertà provvisoria, (peraltro condizionata al divieto di dimorare nel comune di Monopoli), disposta col provvedimento stesso, in quanto siffatto beneficio comporta soltanto la conversione di una forma di soggezione in altra, assai più attenuata, ma non una vera e propria liberazione come quella che conseguirebbe all’eventuale decreto di scarcerazione ex art. 246, primo comma, del codice di procedura penale.

Dopo aver disatteso così il contrario indirizzo accolto nella sentenza di questa Corte n. 13 del 1965, il pretore di Monopoli aggiunge che la rilevanza della questione emerge anche dal fatto che la legittimità o meno dell’avvenuto arresto potrebbe condizionare la valutazione, sul piano probatorio, delle dichiarazioni e della condotta dell’imputato nel periodo in cui egli é rimasto in potere del privato.

Passando a dimostrare la non manifesta infondatezza della questione, il pretore muove dalla considerazione che l’art. 13 della Costituzione riserva all’autorità giudiziaria e, in circostanze eccezionali e con determinate limitazioni all’autorità di pubblica sicurezza, il potere di disporre restrizioni della libertà personale dei cittadini e non prevede invece un analogo potere del privato che si trovi presente alla commissione di un reato. Il riconoscimento a favore di questo di un tale potere concreta pertanto una violazione del precetto costituzionale e non può trovare giustificazione in alcuna delle teorie che sono state a questo scopo formulate dalla dottrina.

Respinta la tesi che vede nel privato che procede all’arresto un negotiorum gestor o un organo occasionale dell’autorità di pubblica sicurezza, quella secondo cui l’attività del privato realizzerebbe una semplice fase preliminare rispetto alla presa in consegna dell’arrestato da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, la quale rappresenterebbe l’arresto vero e proprio, e quella secondo cui l’art. 242 del codice di procedura penale, più che fondare un potere di arresto, conterrebbe essenzialmente una causa di giustificazione della condotta del privato che la rende non perseguibile, il pretore osserva che l’arresto ex art. 242 del codice di procedura penale, oltre alla fisica coazione della persona altrui, incide notevolmente sulla personalità morale e sulla dignità sociale del colpito, producendo così quelle altre conseguenze che, secondo un recente orientamento dottrinale, costituirebbero i sicuri connotati distintivi di ogni provvedimento concernente la libertà personale.

Ricordate quindi le ragioni di opportunità che militano a favore dell’introduzione della norma nell’ordinamento positivo, il pretore conclude notando che esse potrebbero trovare accoglimento da parte del legislatore mediante la formulazione di una diversa norma la quale salvaguardi il diritto di libertà personale, mentre se ciò risultasse impossibile non resterebbe che rinunciare alla soddisfazione di tali esigenze di sicurezza e di difesa sociale.

Dopo che l’ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 2 aprile 1969, é intervenuto nel processo costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato come per legge dall’Avvocatura generale dello Stato con deduzioni depositate il 22 aprile 1969.

In esse l’Avvocatura, dopo avere diffusamente illustrato i motivi che hanno indotto il legislatore a riconoscere al privato il potere di arresto in flagranza, mette particolarmente in evidenza come il rispetto della libertà personale non si può spingere fino al punto da consentire l’annullamento della libertà altrui, impedendo quelle forme di autodifesa che sono consentite in tutti gli ordinamenti giuridici.

Rifacendosi all’orientamento dottrinale e giurisprudenziale che vede nel privato che procede all’arresto ai sensi dell’articolo 242 del codice di procedura penale, un organo dell’amministrazione della pubblica sicurezza, l’Avvocatura illustra quindi come tale costruzione logico – giuridica consenta di superare il denunciato contrasto con l’art. 13 della Costituzione e conclude quindi chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

 

Considerato in diritto

 

La questione sollevata dal pretore di Monopoli – con cui si eccepisce la illegittimità costituzionale dell’art. 242 del codice di procedura penale, nella considerazione che l’arresto ivi previsto, per opera di un privato, di chi sia colto in flagranza di reato si pone in contrasto con l’art. 13, terzo comma, della Costituzione il quale consente l’adozione di siffatti provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale solo all’autorità di pubblica sicurezza -, non appare fondata.

É esatto che i provvedimenti in parola, costituendo deroga al principio consacrato nel citato articolo, che incentra nella sola autorità giudiziaria ogni potere di disporre misure incidenti sulla libertà delle persone, devono ritenersi di stretta interpretazione, e quindi non suscettibili di applicazione estensiva. Tuttavia é da ritenere che la facoltà conferita al privato dalla norma in contestazione non opera una vera estensione della portata propria della disposizione costituzionale, in quanto il privato, allorché agisce in presenza delle condizioni e rimane nei limiti stabiliti dalla norma stessa, assume la veste di organo di polizia, sia pure straordinario e temporaneo, ed in conseguenza viene a godere, nell’esercizio delle funzioni pubbliche assunte, della stessa speciale posizione giuridica conferita agli ufficiali di polizia giudiziaria, come risulta dal n. 2 dell’art. 357 del codice penale. Ciò non diversamente da quanto avviene nell’ipotesi prevista dall’art. 652 del codice penale che impone al privato, sotto comminatoria di sanzioni penali, di prestare, se richiesto, il proprio aiuto o la propria opera nella flagranza di un reato. Il fatto che in quest’ultima ipotesi il privato obbedisca ad un ordine, conseguente all’accertamento della flagranza stessa da parte di una pubblica autorità, mentre nell’altra agisce di propria iniziativa e sulla base della constatazione della flagranza da lui stesso effettuata, non muta sostanzialmente il tipo di attività giuridica che egli viene ad esplicare nelle due ipotesi, diversificabili pertanto fra loro solo sotto l’aspetto quantitativo della durata del tempo di apprensione del colpevole fino al momento dell’intervento dell’autorità ordinaria di polizia.

In entrambi i casi esaminati si fa applicazione del principio generale della “collaborazione civica” in base al quale ogni cittadino é, secondo i casi, obbligato o facultato a svolgere attività richieste, con carattere di assoluta e urgente necessità, nel comune interesse, per far fronte ad eventi rispetto ai quali, data la loro eccezionalità o imprevedibilità, le autorità costituite non siano in grado di intervenire con la necessaria tempestività, oppure in misura sufficiente al bisogno. Il ricorso al privato nel caso denunciato deve farsi derivare dal richiamo che l’art. 2 della Costituzione fa all’osservanza dei “doveri di solidarietà sociale”, e che trova nel diritto vigente numerose specie di applicazione.

La circostanza che il campo di azione consentito al privato dall’art. 242 sia più limitato di quello in cui si muove l’autorità costituita e si limiti alla sola apprensione materiale del reo (e all’eventuale custodia delle cose costituenti il corpo del reato), non comprendendo la compilazione del processo verbale dell’arresto o qualunque comunicazione all’autorità giudiziaria (mentre egli può pretendere dagli uffici di polizia il certificato del fermo da lui operato), discende dalla veste che viene ad assumere di organo straordinario, fornito, come tale, dei soli poteri strettamente necessari ad evitare il pericolo della fuga, e limitatamente al tempo anch’esso strettamente necessario ad operare la consegna dell’arrestato alla più vicina autorità. Analogamente la facoltatività del potere ex art. 242 trova la sua ovvia spiegazione nell’esigenza di evitare al privato l’assunzione dell’obbligo di iniziative che, oltre a presentare pericoli alla propria integrità fisica, possono far sorgere in lui ragioni di dubbio circa la sussistenza dei requisiti che, ai sensi dell’articolo stesso, sono necessari a legittimare l’arresto.

Le considerazioni che precedono conducono a far concludere che la disposizione denunciata non contrasta con il terzo comma dell’art. 13, non facendo a ciò ostacolo né il fatto che quest’ultimo non ricordi espressamente il privato fra gli abilitati all’adozione delle attività ivi menzionate, né la considerazione che alla potestà consentita al privato non si adegui la qualifica di provvedimento, adottata dall’articolo stesso (in realtà detto termine non assume un significato tecnico, e pertanto é da interpretare come includente qualsivoglia misura, comunque adottata dal cittadino nella veste di titolare straordinario di una pubblica funzione, assunta sotto la propria responsabilità). Ciò sempreché l’attività esercitata si mantenga nei limiti derivanti dalla natura stessa del potere consentito, e che inoltre rimanga fermo il rispetto del limite massimo di vigenza di ogni provvedimento provvisorio qual é stabilito dall’art. 13, con la conseguenza che l’inizio del termine di 48 ore prescritto per la comunicazione all’autorità giudiziaria venga sempre fatto decorrere dal momento dell’arresto operato dal privato e non già da quello della consegna da parte sua all’autorità di polizia.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 242 del codice di procedura penale, proposta con l’ordinanza del pretore di Monopoli, in riferimento all’art. 13, terzo comma, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970.

Giuseppe BRANCA  –  Michele FRAGALI  –  Costantino MORTATI  –  Giuseppe CHIARELLI  –  Giuseppe VERZÌ  –  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  –  Francesco PAOLO BONIFACIO  –  Luigi OGGIONI  –  Angelo DE MARCO  –  Ercole ROCCHETTI  –  Enzo CAPALOZZA  –  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  –  Vezio CRISAFULLI  –  Nicola REALE  –  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1970.



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Per ora metterò un po di roba e poi la raccoglierò per settori:

DIRITTO UNIVERSALE NATURALE

Nel ordine NATURALE delle LEGGI il DIRITTO NATURALE è al di sopra di tutti i DIRITTI, da dove gli stessi altri DIRITTI prendono spunto per esistere. Tutto il DIRITTO si fonda su quello NATURALE. DIRITTO DELL’AMMIRAGLIATO – DIRITTO COMMERCIALE – DIRITTO POSITIVO, è accettata come INCONTROVERTIBILE, IMMODIFICABILE e sono alla base del creato.

Per l’essere umano le LEGGI sotto il Diritto Naturale, rappresentano alla pari di NORMATIVE AZIENDALI



https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_universale_dei_diritti_umani



https://www.facebook.com/pg/WLVS-132589063443068/notes/?ref=page_internal



EURO/MONETA SCRITTURALE



PREMESSA:

1) Lo Stato, come pure BRI, BCE, EBA e KMPG, ammettono e accettano la prassi con cui le banche di credito, creano moneta scritturale nell’erogare prestiti e pagamenti (realizzando così un ricavo, seppur non contabilizzato e pertanto sottratto all’imposizione tributaria per circa 540 miliardi l’anno in Italia); recentemente abbiamo avuto anche l’ammissione da parte della Banca d’Italia, in persona di Carmelo Barbagallo, capo della Vigilanza; l’ammissione è avvenuta come risposta scritta a un’interrogazione dell’on.le Alessio Mattia Villarosa, nella Commissione Finanze congiunta Camera-Senato, del 17.01.17 – vedi il video: https://www.youtube.com/watch?v=WPmObU-V4lk

vedi il documento: https://www.scribd.com/document/340805543/Prova-forense-Banca-d-Italia-su-creazione-di-moneta-e-di-depositi

la prassi della creazione di “euro”, allo scoperto, mediante mera registrazione contabile fiat, è verità ufficiale.

2) Questa facoltà delle banche non centrali di creare e depositare euro digitali in assenza di qualsiasi norma di legge che conferisca loro questa facoltà, è riconosciuta in base al principio che ciò che non è proibito o riservato, è lecito.

3) In forza del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, il predetto principio si applica a tutti i soggetti; dunque tutti, non solo le banche, possono creare danaro fiduciario denominato in euro (la semplice emissione contro denaro preesistente è invece normata e limitata ai possidenti i requisiti di legge)

4) Il Tribunale di Bolzano, con l’ordinanza 06/09/16 resa nella pendente esecuzione forzata rg 216/14, afferma: “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del sistema aureo…”.

5) Il Tribunale di Cremona, con l’ordiannza 31 marzo 2017, causa: RG2144 del 2016:“……parificabilità della moneta scritturale a quella avente corso legale ai fini dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie: si è affermato, in tal senso, che il debitore ha facoltà di offrire, quando la legge non ponga specifiche limitazioni, moneta scritturale in luogo di quella legale, ”



CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE



Art. 37 c.p.p. (Ricusazione)
1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:
a) nei casi previsti dall’articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);
b) se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.
2. Il giudice ricusato non può pronunciare ne concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

Note:
Ratio Legis
Come l’astensione, la ricusazione è uno strumento previsto dal legislatore per assicurare il regolare andamento del procedimento, con un giudice terzo ed imparziale. Differentemente dalla prima, tuttavia, non spetta al giudice l’obbligo di dichiarare causa di ricusazione, ma questa spetta alle parti: esse possono infatti decidere se, ritenedendo sussistenti i presupposti della ricusazione, sollevare la questione o affidarsi alla sua terzietà.

(1) La ricusazione è un meccanismo che si rivolge esclusivamente verso un giudice nella sua accezione fisica di persona, non anche in quella di organo. Pertanto, anche in caso di collegi, la ricusazione può riguardare un solo componente dello stesso e non l’intero collegio. Quando, invece, si rigetti l’intero ufficio, dovrà essere applicato l’istituto della rimessione di cui agli artt. ex artt. 45 c.p.p. e ss.Il legislatore ha stabilito che i casi di ricusazione siano previsti tassativamente proprio poichè incidono limitando sia l’attività del giudice persona quale titolare dell’ufficio giudiziario sia l’esercizio del potere giurisdizionale; si tratta di casi disciplinati proprio per garantire l’attendibilità del lavoro dei magistrati e pertanto non può essere effettuata alcuna applicazione analogica o estensiva dei casi predetti.
(2) Sono escluse dalle cause di ricusazione le «altre gravi ragioni di convenienza», di cui all’art. 36 c.p.p. lett. h); ciò in quanto il legislatore ha voluto scongiurare casi di ricusazioni strumentali. Circa l’ipotesi della grave inimicizia di cui alla lett. d) del citato articolo, questa deve attenere esclusivamente ai casi di rapporti personali preesistenti al processo non essendo sufficiente una asserita “antipatia” dovuta all’animosità del processo.
(3) E’ stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di tale comma con sent. 14 luglio 2000, n. 283 “nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto”.
(4) E’ il caso di quando un giudice senza giustificato motivo e fuori dal contesto processuale e giurisdizionale manifesti una propria opinione sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato (indiziato, indagato).
(5) Si segnala però che non corrisponde alcuna sanzione alla violazione di tale divieto.
(6) Con sentenza n. 10 del 23 gennaio 1997, la corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale comma “nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione”.
(7) Circa i procedimenti innanzi al giudice di pace, si veda l’art. 10 del decreto legislativo attuativo della legge delega n. 468/99



SENTENZA N. 89 ANNO 1970 CORTE COSTITUZIONALE

Nel caso di arresto da cittadino, lo stesso si ritiene un agente di polizia momentaneo.



108 del 7 marzo 1996

L’attuale legge “anti-usura” : n° 108 del 7 marzo 1996 ( in vigore a tutti gli effetti il 3/4/1997) sostituisce definitivamente gli artt.644 e 644 bis del cod. pen. ( riguardanti rispettivamente l’usura vera e propria e quella impropria: la prima quando l’usurato versa in stato di bisogno e l’altra quando l’usurato svolge attività imprenditoriale o professionale e si trova in condizioni di difficoltà economiche – finanziarie.

L’art.1 della predetta legge è il seguente:

Chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.
Alla stesse pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: (1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare, (2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni in quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; (3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; (4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; (5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
Nel caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell’art.444 CPP, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.


241 legge 7-8-1990 n. 241-agg.2015 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI - FOIA - LA NUOVA CONFERENZA DEI SERVIZI - SILENZIO-ASSENSO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 
Se noi notifichiamo un documento, o viene confutato, oppure il silenzio-assenso accetta in ogni sua parte il documento da noi prodotto.

241 legge 241 del 1990 Documento PDF completo di spiegazioni etc.

vedere anche: 241 17-bis SILENZIO-ASSENSO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
241 art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124.


Art. 383 cod. proc. penale: Facoltà di arresto da parte dei privati

1. Nei casi previsti dall’articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.
2. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

Nota
Facoltà di arresto da perte dei privati

Integra il tentativo di rapina impropria la condotta dell’agente che, dopo aver sottratto merce dai banchi di vendita di un supermercato ed averla occultata sulla propria persona, al fine di allontanarsi, usa violenza nei confronti dei dipendenti dell’esercizio commerciale che lo hanno colto in flagranza e trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione della consegna agli organi di Polizia, poiché anche i privati cittadini hanno, in simili circostanze, il potere di procedere all’arresto, ai sensi del combinato disposto degli art. 380, comma 2, lett. f), e 383, comma 1, c.p.p., e, pertanto, la reazione violenta dell’autore del fatto non può configurarsi come difesa da un’azione illecita a norma dell’art. 52 c.p. (Dichiara inammissibile, App. Messina, 12/03/2014 )

Cassazione penale sez. II 18 novembre 2014 n. 50662

L’ordinanza di convalida dell’arresto redatta mediante rinvio “per relationem” al verbale della polizia giudiziaria con l’aggiunta di clausole meramente di stile non può ritenersi motivata e va conseguentemente annullata (fattispecie relativa a convalida effettuata su modulo prestampato, mediante rinvio al verbale di arresto e con la frase: “l’arresto risulta legittimamente eseguito ai sensi degli art. 380-383 c.p.p., ricorrendone tutti i presupposti”).

Cassazione penale sez. V 22 aprile 2005 n. 23457

L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p., si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicazione delle attività procedimentali propri degli organi di polizia giudiziaria normalmente destinati a esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 383 cit., ma è semplice denuncia, consentita a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione della legge penale.

Cassazione penale sez. V 17 febbraio 2005 n. 10958

Il privato, pur se non ricorrono le condizioni previste dal combinato disposto degli art. 383 e 380 c.p.p., e quindi anche se non ha la facoltà di procedere all’arresto in flagranza dell’autore dei reati per i quali è solo previsto l’arresto facoltativo da parte della polizia giudiziaria, ha tuttavia il diritto di difendere la sua proprietà e quella dei terzi degli attacchi dei malfattori; e quindi di inseguire un ladro al fine di recuperare la refurtiva e di consentire l’identificazione e l’eventuale arresto da parte della polizia giudiziaria.

Cassazione penale sez. II 07 luglio 2004 n. 37960

L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p. si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicitazione delle attività procedimentali propri dell’organo di polizia giudiziaria normalmente destinato ad esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 383 c.p.p., ma in semplice comportamento di denuncia consentito a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione di legge penale.

Cassazione penale sez. IV 20 gennaio 2000 n. 4751

L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p., si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicazione delle attività procedimentali propri dell’organo di polizia giudiziaria normalmente destinato ad esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 383 cit., ma in semplice comportamento di denuncia consentito a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione di legge penale. (Fattispecie in cui dal testo del provvedimento impugnato risultava che il proprietario di un negozio si era limitato ad invitare il presunto ladro a fermarsi e attendere l’arrivo della polizia, senza esplicare alcuna forma di coazione; la Corte ha osservato che l’arresto in flagranza da parte del privato richiede un comportamento concludente che esprima l’intento di eseguire l’arresto, quale l’accompagna mento coattivo del soggetto presso un ufficio di polizia, ovvero l’apprensione mediante esercizio della coazione previa dichiarazione dell’intento di eseguire l’arresto).

Cassazione penale sez. IV 15 dicembre 1999 n. 4751

È manifestamente inammissibile la q.l.c., in riferimento all’art. 76 cost. per violazione, rispettivamente, dei numeri 32 e 43 dell’art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81, degli art. 383 e 566 comma 2 c.p.p., in quanto, per il caso di imputato arrestato ad opera di privati condotto davanti al giudice per la convalida e per il contestuale giudizio direttissimo, non prevedono alcuna conseguenza quando la presentazione non avvenga ad opera degli stessi ufficiali o agenti di p.g. che hanno proceduto all’arresto o hanno avuto in consegna l’arrestato, e prevedono che anche la p.g. e non solo il p.m., possano presentare l’imputato al giudice per il giudizio direttissimo.

Corte Costituzionale 20 novembre 1998 n. 374

La “ratio” del comma 2 dell’art. 383 c.p.p., che prevede la facoltà di arresto da parte dei privati, è che questi consegnino l’arrestato alla polizia giudiziaria senza ritardo, e cioè nel più breve tempo possibile, in modo da evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona dell’arrestato. Determinante ai fini della legittimità dell’arresto è la circostanza che la persona arrestata non sia trattenuta dai privati, intervenuti nell’operazione, oltre il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della consegna agli organi di polizia. (La S.C. ha annullato l’ordinanza con la quale il pretore non aveva convalidato l’arresto, assumendo che il triplice “passaggio di mano” dell’imputato faceva dubitare della flagranza).

Cassazione penale sez. V 04 maggio 1993



445 DPR del 28 dicembre 2000
DPR_445-2000_TESTO_COORDINATO_CON_LE_MODIFICHE_APPORTATE_DALLA_LEGGE_183-2011 in PDF

DPR n°445 DEL 28 dicembre 2000

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

 Che più interessa a noi è l'art. 46 lettera “u” e lettera “g”.
Invece di andare in procura etc a chiedere un documento, noi l'autocertifichiamo;
Poi 
Attesta che si può fare sia l'esistenza in vita che la Legale Rappresentante
nel sito: http://www.sulumeu.net/2017/07/30/dpr-445-2000-testo-coordinato-con-le-modifiche-apportate-dalla-legge-183-2011/


Art. 586 c.p.c. Codice di Procedura Civile - TRASFERIMENTO DEL BENE ESPROPRIATO - PIGNORAMENTO ASTA


ART. 651 codice penale: Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.

Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale

Integra l'ipotesi di cui all'art. 651 c.p. la condotta dell'imputato che non solo si astiene dall'esibire i suoi documenti d'identità, ma si rifiuta di declinare le proprie generalità ai Carabinieri a fronte di un controllo, atteso che la fattispecie di cui all'art. 651 c.p. ha come scopo quello di evitare che la Pubblica amministrazione sia intralciata nell'identificazione della persona cui le generalità sono richieste nell'esercizio dei potere discrezionale attribuito al pubblico ufficiale (nella specie, l'imputato era un agente di polizia, fermato per un controllo perché alla guida di uno scooter senza casco, e la Corte ha sottolineato come a nulla rilevasse il fatto che l'imputato aveva poi fornito le sue generalità a dei colleghi).

Cassazione penale sez. I 14 novembre 2014 n. 9957

Ai fini della consumazione del reato di cui all' art. 651 c.p. è necessario il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano successivamente fornite o che l'identità del soggetto sia facilmente accertata per la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione. Inoltre, il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali, che integra la condotta dell'omonima contravvenzione, non presuppone che il soggetto richiesto sia responsabile di un reato o di un illecito amministrativo.

Tribunale Roma sez. X 24 maggio 2014 n. 9158

In assenza di reali motivi di pericolo, non corrisponde all'esercizio delle funzioni pubbliche, perché arbitrario e violento, il comportamento dei pubblici ufficiali teso a far uscire coattivamente un privato dall'auto sulla quale è trasportato. Tale comportamento inoltre, è da ritenersi sproporzionato qualora sia motivato dal fine di identificare un uomo le cui generalità sono già note, non costituendosi dunque il reato ex art. 651 c.p., il quale si configura con il semplice rifiuto di fornire indicazioni circa la propria identità personale.

Cassazione penale sez. VI 06 novembre 2013 n. 4392

Il reato di cui all'art. 651 c.p. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c.p., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto. (Fattispecie relativa a minacce rivolte da più persone per evitare di essere identificate dal pubblico ufficiale che, a tal fine, aveva vanamente chiesto loro i documenti). Dichiara inammissibile, App. Bologna, 13/04/2012

Cassazione penale sez. VI 30 maggio 2013 n. 39227

Deve escludersi, ai sensi dell'art. 5 c.p., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 651 c.p. (rifiuto di generalità) in capo ad un soggetto il quale, appartenendo egli alla minoranza di lingua slovena residente nella regione Friuli-Venezia Giulia, abbia potuto nutrire il legittimo convincimento che, alla stregua della normativa che tutela detta minoranza, la richiesta di declinare le proprie generalità dovesse essere rivolta, contrariamente a quanto avvenuto, in lingua slovena.

Cassazione penale sez. VI 17 maggio 2012 n. 30778

Non sussiste l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 651 cod. pen. se il rifiuto dell'imputato di declinare le proprie generalità sia determinato dalla convinzione che, in base alla normativa regolante i diritti delle minoranze linguistiche, sussista il diritto di ricevere qualsiasi comunicazione, anche verbale, nella propria lingua. (Fattispecie relativa ad un cittadino italiano di lingua slovena). Annulla in parte senza rinvio, App. Trieste, 30 settembre 2010

Cassazione penale sez. VI 17 maggio 2012 n. 30778

Il rifiuto di fornire le proprie generalità al pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni può non costituire reato (art. 651 c.p.) se rientra nell'esercizio di un diritto. (Nel caso di specie l'imputato reclamava ai vigili di aver subito ingiustamente una sanzione al codice della strada poiché l'auto era parcheggiata dove non vi era alcuna segnalazione di divieto e, alla richiesta dei vigili di fornire le generalità per una contestazione immediata, egli si rifiutava scattando le foto con il proprio telefono cellulare e dicendo che si sarebbe rivolto alla polizia).

Tribunale Roma sez. X 12 dicembre 2011 n. 24520

In tema di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, il giudice penale può sindacare la legittimità della richiesta del pubblico ufficiale soltanto sotto il duplice profilo della qualifica soggettiva e della competenza del richiedente, ma non può investire anche la discrezionalità della concreta iniziativa del pubblico ufficiale, in relazione alla causa della richiesta.

Cassazione penale sez. VI 24 marzo 2011 n. 13402

E’ soggetto alla sanzione dell’ammenda il cittadino che si sia rifiutato di fornire le proprie generalità a due carabinieri in borghese, a nulla rilevando la circostanza di essersi recato in caserma, in un secondo momento, per adempiere alla richiesta degli agenti in borghese. Ai fini del reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale è sufficiente infatti, la semplice rappresentabilità da parte di chi rifiuta di obbedire all’ordine della sussistenza della qualifica del richiedente.

Cassazione penale sez. I 15 aprile 2010 n. 31684


DIRITTI CIVILI

Legge 689-81 – stato di necessita – gli articoli di interesse per il sistema sanzionatorio

La legge n. 689/81 ha introdotto un sistema organico di depenalizzazione e ha posto norme generali in materia di procedimento sanzionatorio amministrativo. Costituisce il riferimento normativo principale per l’applicazione delle sanzioni amministrative. E’ la legge corrispondente al codice penale nella parte dove prevede i principi che disciplinano il reato ed al codice di procedura penale che disciplina il procedimento per l’applicazione delle pene previste dalle leggi penali

DICHIARAZIONI, TRATTATI, PATTI, CONVENZIONI

1945

PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI.
Detto principio è stato accettato e iscritto nell’articolo 1.2 della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945). Detto principio attiene ai soggetti internazionali, quali i Movimenti di Liberazione Nazionale, e quindi al loro assetto e alla loro legittimazione giuridica sul piano internazionale.
Viene riconosciuto a tre categorie di popoli: 1) ai popoli soggetti a potenza coloniale 2) ai popoli soggetti a dominio straniero 3) ai popoli soggetti a regime razzista, ovvero che attua una discriminazione razziale. Il diritto all’autodeterminazione è un diritto erga omnes, che quindi si può far valere nei confronti di tutti gli altri stati

1948

DUDU DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 10-DICEMBRE-1948

Il 10 dicembre 1948 a Parigi, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l’Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell’Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

 

1949

4° CONVENZIONE DI GINEVRA PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CIVILI IN TEMPO DI GUERRA 12-AGOSTO-1949

ratificata in Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1739 in Suppl. alla. Gazz. Uff., 1° marzo, n. 53

1950

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali

Roma, 4.XI.1950

 1966

— NEW YORK 16 DICEMBRE 1966 O.N.U. NEW YORK 16 DICEMBRE 1966
O.N.U.

PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI – NEW YORK 16 DICEMBRE 1966 (Ratificato dall’Italia con la legge 881/77 del 25 ottobre 1977) Parte Prima – Articolo 1.
Tutti i popoli hanno diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali …

1970

Dichiarazione relativa alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra stati del 1970

1977

LEGGE 25 ottobre 1977, n. 881 LA GAZZETTA UFFICIALE L. 25 ottobre 1977, n. 881 03_all_legge1977881
Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966. (GU Serie Generale n.333 del 7-12-1977 – Suppl. Ordinario)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare i
seguenti atti internazionali, adottati e aperti alla firma a New York
rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966:
a) patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e
culturali;
b) patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
c) protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai
diritti civili e politici.


LEGGI

Legge 689-81 – stato di necessita – gli articoli di interesse per il sistema sanzionatorio




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