SOVRANTIA’ INDIVIDUALE il percorso

L’ESSERE UMANO SPIRITUALE – Video



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articolo in composozione

Di Ivano Naiely

«La differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza» (Lev Tolstoj)



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Lo strano mondo dei Sovrani.

Un giornalista, ops, intendevo dire giornalaio, tempo fa, scrisse che i sovranisti vivono in un mondo tutto loro! Allora vediamo di analizzare questo mondo particolare e fuori dalle righe che si rifà agli ideali sovrani, confrontato con quello dove vegetano i giornalai di cui sopra, unitamente a tutti i propri lettori da strapazzo della domenica.

I sovrani intendono un mondo vissuto nel pieno rispetto di madre terra e degli esseri che la popolano, evitando ogni sorta di inquinamento, preservando le risorse, rispettando il prossimo e i patti stretti con esso. Vive in armonia e collabora coi propri simili, con pari responsabilità. In poche parole ragionano e agiscono secondo il proprio pensare. Così semplice direte voi! Beh in realtà è proprio così, è davvero molto semplice. Libertà o anarchia (termine usato spesso in maniera spregiativa dal sistema), che dir si voglia, non significa senza regole ma senza padroni.

Ora vediamo il mondo conformato della società attuale. Il cittadino nasce e cresce all’interno di una gabbia della quale non vede le sbarre, viene indottrinato per avere un pensiero standardizzato unico, così da non poterne avere uno proprio, e lo difende strenuamente. Cresce con propensioni alla competizione piuttosto che alla collaborazione, scalcia per essere sempre avanti senza badare a prevaricazioni di sorta e a qualunque costo. Lavora strenuamente per 2/3 della propria vita per guadagnare pochi denari coi quali innanzitutto acquistare un mezzo di trasporto che gli servirà, per il 95% del tempo, a recarsi al posto di lavoro per guadagnare altri soldi, tramite i quali acquisterà tanti oggetti inutili, per la felicità delle multinazionali, per trastullarsi nelle poche ore libere rimanenti e occorrenti a scaricare lo stress accumulato in centinaia di giornate lavorative trascorse tra litigi coi colleghi, prevaricazioni dei superiori, e sfoghi verso gli utenti.

S’indebiterà all’inverosimile pur di assecondare i propri capricci e quando capirà che non può onorare i debiti, perché caduto nella trappola della truffa, farà una spietata guerra ai propri simili con l’intento di accaparrare quanto più denaro possibile per saldare i conti in sospeso.

Si consumerà nella sua condizione di schiavitù per poter “godere” di un giorno alla settimana e, se gli va bene, di un mese di ferie, per ricarica le batterie ed essere di nuovo in forma per servire il proprio padrone.

Penserà ogni giorno che il sacrificio è comunque finalizzato alla tanto agognata pensione, sempre se ci arriverà, sempre che non sarà in condizioni decrepite per godersela e sempre che gliela concederanno.

Allora diciamocela tutta…, meglio vivere in un mondo tutto nostro e sovrano!

Responsabilità civile dei magistrati: La riforma in Gazzetta Legge, 27/02/2015 n° 18, G.U. 04/03/2015



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Pubblicato il 25-05-2017


Responsabilità civile dei magistrati:
La riforma in Gazzetta Legge, 27/02/2015 n° 18, G.U. 04/03/2015
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2015, n. 52 la Legge 27 febbraio 2015, n. 18 sulla disciplina della responsabilità civile dei magistrati, che riforma la legge Vassalli (Legge 13 aprile 1988, n. 117) a favore di un raccordo con il diritto dell’Unione Europea.
La precedente disciplina era stata oggetto infatti di una condanna dell’Italia con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 24 novembre 2011 (C-379/10), e aveva provocato l’apertura di due procedure di contenzioso con la Commissione europea.
Con le nuove disposizioni il danno patrimoniale e non patrimoniale sarà da asserire in conseguenza di un atto o provvedimento giudiziario di un magistrato agente con “dolo” o “colpa grave” nell’esercizio delle sue funzioni, ovvero di un “diniego di giustizia”, “il rifiuto, l’omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell’atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell’istanza volta ad ottenere il provvedimento” (art. 3, comma 1, L. 117/88).
Le fattispecie di colpa grave del magistrato con le nuove disposizioni prevede le seguenti ipotesi:

► La “violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea” (tale formulazione segue le tracce della sentenza della CGUE Traghetti del mediterraneo);

► Il travisamento del fatto o delle prove (ipotesi del tutto nuova);

► L’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

► La negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

► L’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dei casi previsti dalla legge oppure senza motivazione.
Altra importante novità riguarda la c. d. clausola di salvaguardia. Secondo il nuovo articolo

2 – che conferma comunque le norme preesistenti – il magistrato rimane inerme se, durante l’attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove, agisce con dolo o colpa grave (come configurata dal nuovo articolo

3), ovvero se egli viola manifestamente la legge e il diritto dell’Unione Europea.



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Art. 6 c.c. Codice Civile

Articolo 6. Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.



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CEDU – CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO Roma 4.XI.1950




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CEDU – CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali

Roma, 4.XI.1950

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o CEDU (in francese: “Convention européenne des droits de l’Homme“) è una Convenzione internazionale redatta e adottata nell’ambito del Consiglio d’Europa (Il Consiglio d’Europa (CdE) è un’organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani)

Non bisogna confonderla con la Corte di giustizia dell’Unione europea – CGUE (La CGUE ha il compito di garantire l’osservanza del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati fondativi (insieme di trattati internazionali tra gli stati membri dell’Unione europea, che pongono le basi dell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea. Essi istituiscono le varie istituzioni dell’Unione, le loro procedure e gli obiettivi dell’Unione) dell’Unione europea). Istituzione effettiva dell’Unione europea con sede in LUSSEMBURGO.

La CEDU è considerata il testo centrale in materia di protezione dei diritti fondamentali dell’uomo perché è l’unico dotato di un meccanismo giurisdizionale permanente che consenta a ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti, attraverso il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo(La Corte europea dei diritti dell’uomo (abbreviata in CEDU o Corte EDU) è un organo giurisdizionale internazionale, istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950, per assicurarne l’applicazione e il rispetto), con sede a Strasburgo.

Il documento è stato elaborato in due lingue, francese e inglese, i cui due testi fanno egualmente fede.

La CEDU è stata poi integrata e modificata da 14 Protocolli aggiuntivi.




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PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI – NEW YORK 16 dicembre 1966 – Ratificato dall’Italia con legge 881/77 del 25 ottobre 1977




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Concluso a Nuova York il 16 dicembre 1966 Approvato dall’Assemblea federale il 13 dicembre 19912 Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 18 giugno 1992 Entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992

La Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (meglio noto come PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI – NEW YORK 16 DICEMBRE 1966), è un trattato internazionale delle Nazioni Unite (O.N.U.) nato dall’esperienza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottato nel 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo del 1976.

Le nazioni firmatarie sono tenute a rispettarla.

Ratificato dall’Italia con la legge 881/77 del 25 ottobre 1977

Parte Prima – Articolo 1.
Tutti i popoli hanno diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali …



Contenuti della Convenzione

La Convenzione definisce cinque categorie di diritti umani:

  1. La protezione dell’integrità fisica dell’individuo (contro la detenzione arbitraria, la tortura e l’uccisione).
  2. L’imparzialità del giudizio (osservanza della legge, diritti del detenuto, procedura giudiziaria, standard minimi di detenzione per i prigionieri, diritto alla difesa, diritto ad un giusto processo).
  3. La protezione contro le discriminazioni basate sul sesso, l’etnia o la religione, e quelle di altro genere.
  4. La libertà di pensiero, di religione, di coscienza, di parola, di associazione, di stampa e di riunione.
  5. Il diritto di partecipazione politica (cioè di fondare o aderire a partiti politici, di voto, di critica delle autorità di governo).

Stati non membri

168 nazioni.

La maggioranza delle nazioni nel mondo ha aderito alla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, vi sono tuttora nazioni che, per diversi motivi, non l’hanno firmata o notificata. Altri vari Stati non erano ancora membri della Convenzione nel luglio del 2007, tra cui CITTA’ DEL VATICANO

La Convenzione Internazionale veniva monitorata dalla Commissione per i Diritti Umani ed oggi dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite con sede a Ginevra) che esamina periodicamente relazioni inviate dagli Stati membri riguardanti la loro osservanza del trattato. I 18 membri del Comitato vengono eletti dagli Stati membri delle Nazioni unite, ma non rappresentano alcuno Stato. La Convenzione contiene due “protocolli facoltativi”. Il primo protocollo facoltativo pone un regolamento per i reclami individuali in base al quale i singoli cittadini degli Stati membri possono sottoporre reclami, denominati comunicazioni, all’attenzione del Comitato per i Diritti Umani. Le decisioni del Comitato prese ai sensi del primo protocollo facoltativo hanno creato la più estesa e complessa giurisprudenza nel sistema ONU del diritti umani.

Il secondo protocollo facoltativo alla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici abolisce la pena di morte. Tuttavia è data facoltà agli Stati firmatari di aggiungere una riserva riguardante l’uso della pena di morte per gravi reati di natura militare commessi in tempo di guerra

organo sussidiario dell’Assemblea generale

« L’Assemblea generale può esaminare i principi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i principi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all’altro. […] »
(Statuto delle Nazioni Unite, capitolo IV, articolo 11)

, lavora a stretto contatto con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani. (L’ Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umaniUNHCHR o OHCHR, è l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere e proteggere i diritti umani che sono garantiti dal diritto internazionale e previsti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948) Dal 15 marzo 2006 ha sostituito la Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. Il Consiglio per i diritti umani costituisce uno dei tre organi per i diritti umani basati sulla Carta delle Nazioni Unite, assieme all’Esame Periodico Universale e alle Procedure Speciali




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4° CONVENZIONE DI GINEVRA PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CIVILI IN TEMPO DI GUERRA 12-AGOSTO-1949 – ratificata in Italia con legge 27 ottobre 1951 n. 1739 in Suppl. alla. Gazz. Uff. 1 marzo n. 53




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4° CONVENZIONE DI GINEVRA PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CIVILI IN TEMPO DI GUERRA 12-AGOSTO-1949 versione PDF scaricabile con Cartolina per richiesta

A pag 57 della convenzione di Ginevra scaricabile in formato PDF troverete la Cartolina per la richiesta (da compilare)

La Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra fu firmata a Ginevra il 12 agosto 1949. Insieme ad altri tre trattati, che costituiscono il Diritto di Ginevra (Diritto Internazionale), è l’esito di una Conferenza Diplomatica svoltasi nella città svizzera dal 21 aprile al 12 agosto 1949.

Ha come oggetto le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri di forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento, garantendo agli stessi dei diritti. Tra questi vi è quello di non essere utilizzato come scudo umano (Scudo umano è un termine utilizzato, in ambito militare e politico, per descrivere l’utilizzo di civili a protezione di possibili obiettivi militari al fine di dissuadere il nemico ad attaccare tali siti. Tale condotta è vietata dalla quarta convenzione di Ginevra).

ratificata in Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1739 in Suppl. alla. Gazz. Uff., 1° marzo, n. 53



Procedura per il riconoscimento della Protezione internazionale:

In Italia sono previste tre forme di protezione, consistenti rispettivamente nello

status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra 1951 relativa allo status di rifugiato,

la protezione sussidiaria ex art 14 D.Lgs 251/07 e una terza forma di protezione, nazionale,

la protezione umanitaria, disciplinata agli art 19, art 5 co. 6 D.Lgs 286/98 e art 32 legge 189/2002.

La procedura prevede una prima fase amministrativa ed una seconda di tipo giurisdizionale, nel caso in cui la fase amministrativa si sia conclusa con una decisione negativa. La legge prevede una procedura unificata per tutte le forme di protezione.

Art. 15 Diritto d’associazione
Per ciò che concerne le associazioni a scopo non politico e non lucrativo e in sindacati professionali, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole concesso, nelle stesse circostanze, ai cittadini di un paese estero.
Art. 16 Diritto di adire i tribunali
1. Ciascun rifugiato può, sul territorio degli Stati Contraenti, adire liberamente in tribunali.
2. Nello Stato Contraente in cui ha la sua residenza abituale, ciascun rifugiato fruisce dello stesso trattamento concesso ai cittadini di detto Stato, per ciò che concerne il diritto di adire i tribunali, comprese l’assistenza giudiziaria e l’esenzione dalla cautio judicatum solvi.
3. Negli Stati Contraenti in cui il rifugiato non ha la sua residenza abituale, egli fruisce, per quanto concerne i diritti previsti nel paragrafo 2, dello stesso trattamento che i cittadini dei paese in cui ha la sua residenza abituale.



Infine e solo infine vi pongo una sorta di valutazione/riflessione:

Lo Stato è un’entità giuridica temporanea, che governa ed esercita il potere sovrano su un determinato territorio e sui soggetti a esso appartenenti.

Quindi è corretto considerare “stato” le persone umane/esseri umani che si dichiarano senza nazionalità ma “apolide”, con qualità di Personalità giuridica in quanto essi esercitano il potere sovrano su un territorio (s’intende quello calpestato nel cammino o stazionamento quotidiano, compreso la Dimora abituale o saltuaria, in quanto proprietà propria o temporanea, ma sempre proprietà). Uno stato con tanto di Governo (infatti Governo = prendere in mano il timone, e loro i sovrani lo fanno, per la loro vita governandola), e con tanto di leggi, naturali o universali.

Questo lo approfondirò in un altro articolo, in quanto ora vorrei potarvi ad una riflessione. Per ora inserisco alcune riflessioni che mi porteranno via del tempo per approfondirle e che anche voi nel mentre potreste suggerirmi materiale di studio;

  1. Uno stato attaccato da un esercito si può considerare in guerra?
  2. Chi decreta o decide se l’italia deve essere considerata in guerra?
  3. come funziona la decisione? in base a quali parametri vengono valutati?
  4. Quali sono le tre forme di protezione che offre la convenzione di ginevra?
  5. Sono solo tre?
  6. Esattamente ciascuna di loro cosa comporta?
  7. In base a quali parametri vengono attivate?
  8. Una volta attuate cosa comportano? Es: Si va in Svizzera o si rimane in Italia?
  9. Si può avere un documento come persona protetta.
  10. sapiamo che qualcuno lo ha ottenuto, quindi com’è stato possibile?
  11. Nel caso di violazioni di guerra alla convenzione di Ginevra come ci si comporta, chi interviene e come ed in base a cosa decide?
  12. Quali conseguenze comportano violare la convenzione?



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DUDU – DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 10-DICEMBRE-1948




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DUDU DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 10-DICEMBRE-1948

Il 10 dicembre 1948 a Parigi, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l’Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell’Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

Documento storico, prodotto in risposta agli importanti danni subiti nella Seconda guerra mondiale e fa parte dei documenti di base delle Nazioni Unite insieme al suo stesso Statuto.

La Dichiarazione dei Diritti Umani è un codice etico di importanza storica fondamentale: è stato il primo documento a sancire universalmente, in ogni epoca storica e in ogni parte del mondo, i diritti che spettano all’essere umano.

Frutto di una elaborazione umana centenaria, che dai primi principi etici classico-europei arriva fino al Bill of Rights

documento

(1689, letteralmente un progetto di legge (bill) sui diritti (rights)), alla Dichiarazione d’indipendenza statunitense (4 luglio 1776), ma soprattutto la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 

stesa nel 1789 durante la Rivoluzione Francese, i cui elementi di fondo (i diritti civili e politici dell’individuo) sono confluiti in larga misura in questa carta.

Molto rilevanti infine, nel percorso che ha portato alla realizzazione della Dichiarazione, sono i Quattordici punti (del presidente Woodrow Wilson, 1918) e i pilastri delle Quattro Libertà enunciati da Franklin Delano Roosevelt nella Carta Atlantica del 1941.

I milioni di morti della Seconda guerra mondiale hanno ricoperto un ruolo fondamentale per sbloccare quella coscienza etica che è alla base della Dichiarazione.

Alla Dichiarazione, tra gli altri, da René Cassin, sono poi seguiti la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, elaborati dalla Commissione per i Diritti Umani ed entrambi adottati all’unanimità dall’ONU il 16 dicembre 1966



DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno
portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che
l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti
amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in
cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei
diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L’ASSEMBLEA GENERALE proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.



La Dichiarazione può essere suddivisa in 7 argomenti:

  1. il preambolo enuncia le cause storiche e sociali che hanno portato alla necessità della stesura della Dichiarazione;
  2. gli articoli 1-2 stabiliscono i concetti basilari di libertà ed eguaglianza (già sanciti dalla Rivoluzione francese)
  3. gli articoli 3-11 stabiliscono altri diritti individuali;
  4. gli articoli 12-17 stabiliscono i diritti dell’individuo nei confronti della comunità (anche qui rifacendosi a un dibattito filosofico che va da Platone ad Hannah Arendt);
  5. gli articoli 18-21 sanciscono le cosiddette “libertà costituzionali”, quali libertà di pensiero, opinione, fede e coscienza, parola, associazione pacifica dell’individuo;
  6. gli articoli 22-27 sanciscono i diritti economici, sociali e culturali dell’individuo;
  7. i conclusivi articoli 28-30 stabiliscono le modalità generali di utilizzo di questi diritti, gli ambiti in cui tali diritti dell’individuo non possono essere applicati, e che essi non possono essere ritorti contro l’individuo.


Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella
presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico,
giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la
schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a
punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente
Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti
tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e
pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la
sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico
processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la
sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo
od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non
costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto
internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore
a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad
essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i
confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e
di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle
persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia
realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai
principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare
una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione.
Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e
all’atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno
consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto
ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in
comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
proprietà.

Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere.

Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.

Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai
pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale
volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni,
effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza
sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a
giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione
per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da
altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi.

Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la
salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare
riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure
mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in
caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in
altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza.
Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della
stessa protezione sociale.

Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita
almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e
professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione
superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del
merito.
2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza,
l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire
l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso
scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli
sia autore.

Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente
realizzati.

Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è
possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge
per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà
degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine
pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere
esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di
implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare
un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.




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Convenzione di Roma, n. 5 del 1950 – Legge 4 agosto 1955, n. 848 – Roma, 4 novembre 1950



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Convenzione di Roma, n. 5 del 1950

Legge 4 agosto 1955, n. 848

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocollo suddetti, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

emendata dal protocollo n. 11

Roma, 4 novembre 1950

Il testo della Convenzione era stato modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo n° 3, entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo n° 5, entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo n° 8, entrato in vigore il 1° gennaio 1990. Esso comprendeva inoltre il testo del Protocollo n° 2 che, conformemente al suo articolo 5, paragrafo 3, era divenuto parte integrante della Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in vigore. Tutte le disposizioni che erano state modificate o aggiunte dai suddetti Protocolli sono sostituite dal Protocollo n° 11 a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 1° novembre 1998. Inoltre, a partire da questa stessa data, il Protocollo n° 9, entrato in vigore il 1° ottobre 1994, è abrogato.

(Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio dell’Europa, considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l’applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati; considerato che il fine del consiglio dell’Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; riaffermato il loro profondo attaccamento a queste libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall’altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell’uomo a cui essi si appellano;

risoluti, in quanto Governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza di diritto, a prendere le prime misure adatte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.

Titolo I

Diritti e libertà

Articolo 2

Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:

a. per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;

b. per effettuare un regolare arresto o per impedire l’evasione di una persona legalmente detenuta;

c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

Articolo 3

Divieto di tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.

Articolo 4

Divieto di schiavitù e lavori forzati

1. Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. Non è considerato “lavoro forzato o obbligatorio ” nel senso di questo articolo:

a) ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di libertà condizionata;

b) ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l’obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

c) ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

d) ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici.

Articolo 5

Diritto alla libertà e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

b. se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l’esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;

c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;

d. se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente;

e. se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f. se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.

2. Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell’arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l’istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

Articolo 6

Diritto ad un processo equo

1. Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. Ogni accusato ha segnatamente diritto a:

a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;

b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;

c. difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;

d. interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell’udienza.

Articolo 7

Nessuna pena senza legge

1. Nessuno può essere condannato per un’azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale.

Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una persona colpevole d’una azione o d’una omissione che, al momento in cui fu commessa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10

Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e la imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11

Libertà di riunione ed associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L’esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.

Articolo 12

Diritto al matrimonio

Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto.

Articolo 13

Diritto ad un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14

Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Articolo 15

Deroga in caso di emergenze

1. In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere delle misure in deroga alle obbligazioni previste nella presente Convenzione nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con le altre obbligazioni derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2 salvo che per il caso di decesso risultante da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.

3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene pienamente informato il Segretario Generale del Consiglio d’Europa delle misure prese e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve parimenti informare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure hanno cessato d’esser in vigore e le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16

Restrizione all’attività politica degli stranieri

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come vietante alle Alte Parti Contraenti di porre limitazioni all’attività politica degli stranieri.

Articolo 17

Divieto dell’abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare una attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.

Articolo 18

Limitazioni dell’uso di restrizioni ai diritti

Le limitazioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà non possono essere applicate che per lo scopo per il quale sono state previste.

Titolo II

Corte europea dei diritti dell’uomo

Articolo 19

Istituzione della Corte

Al fine di assicurare il rispetto degli impegni derivanti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli alle Alte Parti contraenti, viene istituita una Corte europea dei diritti dell’uomo, dappresso denominata “la Corte”. Essa opera in modo permanente.

Articolo 20

Numero dei giudici

La Corte si compone di un numero di giudici eguale a quello delle Alte Parti contraenti.

Articolo 21

Condizioni per l’esercizio delle funzioni

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l’esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o essere giuristi di riconosciuta competenza.

2. I giudici siedono in Corte a titolo individuale.

3. Durante il loro mandato, i giudici non possono svolgere alcuna attività incompatibile con le esigenze di autonomia, di imparzialità o di disponibilità richieste per un’attività esercitata a tempo pieno; tutte le controversie derivanti dall’applicazione del presente paragrafo vengono decise dalla Corte.

Articolo 22

Elezione dei giudici

1. I giudici vengono eletti dall’Assemblea parlamentare per ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall’Alta Parte contraente.

2. La stessa procedura viene applicata per completare la Corte in caso di adesione di nuove Alte Parti contraenti e per coprire i seggi divenuti vacanti.

Articolo 23

Durata del mandato

1. I giudici vengono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di una metà dei giudici eletti nella prima elezione scade al termine di tre anni.

2. I giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario generale del Consiglio d’Europa, immediatamente dopo la loro elezione.

3. Al fine di assicurare, per quanto possibile, il rinnovo del mandato di una metà dei giudici ogni tre anni, l’Assemblea parlamentare può decidere, prima di procedere ad ulteriori elezioni, che uno o più mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che questa possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.

4. Nel caso in cui sia necessario conferire più mandati e l’Assemblea parlamentare applichi il precedente paragrafo, la ripartizione dei mandati viene effettuata mediante estrazione a sorte dal Segretario generale del Consiglio d’Europa immediatamente dopo l’elezione.

5. Il giudice eletto in sostituzione di un giudice il cui mandato non sia terminato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

6. Il mandato dei giudici termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età.

7. I giudici restano in carica sino alla loro sostituzione. Gli stessi continuano tuttavia ad occuparsi delle cause di cui sono già investiti.

Articolo 24

Revoca

Nessun giudice può essere revocato dall’incarico se non quando gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che lo stesso non soddisfa più le condizioni richieste.

Articolo 25

Cancelleria e referendari

La Corte dispone di una cancelleria le cui funzioni ed organizzazione sono stabilite dal regolamento della Corte. La Corte è assistita da referendari.

Articolo 26

Assemblea plenaria della Corte

La Corte riunita in Assemblea plenaria:

a. elegge, per una durata di tre anni, il suo presidente ed uno o due vice-presidenti: possono essere rieletti;

b. istituisce le sezioni per un periodo di tempo determinato;

c. elegge i presidenti delle sezioni della Corte; questi possono essere rieletti;

d. adotta il regolamento della Corte;

e. elegge il cancelliere e uno o più vice-cancellieri.

Articolo 27

Comitati, sezioni e sezione allargata

1. Per l’esame dei casi ad essa rimessi, la Corte siede in comitati composti da tre giudici, in sezioni composte da sette giudici ed in una sezione allargata composta da diciassette giudici. Le sezioni della Corte istituiscono i comitati per un periodo di tempo determinato.

2. Il giudice eletto a titolo di uno Stato parte alla procedura è membro di diritto della sezione e della sezione allargata; in caso di assenza di detto giudice o se è impossibilitato a sedere, tale Stato parte designa una persona che siede in qualità di giudice.

3. Fanno parte della sezione allargata anche il presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle sezioni ed altri giudici designati conformemente al regolamento della Corte.

Quando viene rimessa alla sezione allargata una questione in virtù dell’articolo 43, nessun giudice della sezione che ha emesso il giudizio può sedere, ad eccezione del presidente della sezione e del giudice che abbia partecipato al giudizio a titolo dello Stato parte interessato.

Articolo 28

Dichiarazione di irricevibilità da parte dei comitati

Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame. La decisione è definitiva.

Articolo 29

Decisioni delle sezioni sulla ricevibilità e il merito

1. Se non viene presa alcuna decisione in virtù dell’articolo 28, una sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi individuali presentati in virtù dell’articolo 34.

2. Una sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi interstatali presentati in virtù dell’articolo 33.

3. Salvo decisione contraria della Corte per casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità viene adottata separatamente.

Articolo 30

Trasferimento di competenza alla sezione allargata

Se la causa pendente innanzi ad una sezione solleva una questione grave relativa all’interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la soluzione di una questione può portare ad una contraddizione rispetto ad una sentenza precedentemente emessa dalla Corte, la sezione in qualsiasi momento precedente all’emissione della sua sentenza può trasferire la competenza alla sezione allargata, a meno che una delle Parti non si opponga.

Articolo 31

Poteri della sezione allargata

La sezione allargata:

a. si pronuncia sui ricorsi presentati in virtù dell’articolo 33 o dell’articolo 34 allorquando la causa le è stata deferita da una sezione in virtù dell’articolo 30 o quando la causa le è stata rimessa in virtù dell’articolo 43; e

b. esamina le richieste di parere presentate in virtù dell’articolo 47.

Articolo 32

Competenza della Corte

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che le verranno sottoposte nei termini previsti dagli articoli 33, 34 e 47.

2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, la decisione sul punto spetta alla Corte.

Articolo 33

Cause interstatali

Ciascuna Alta Parte contraente può adire la Corte in ordine ad ogni presunta violazione delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli da parte di un’altra Alta Parte contraente.

Articolo 34

Ricorsi individuali

La Corte può essere adita per ricorsi presentati da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di individui che pretenda di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non impedire in alcun modo l’esercizio effettivo di questo diritto.

Articolo 35

Criteri di ricevibilità

1. Una questione può essere rimessa alla Corte solo dopo l’esaurimento di tutte le vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, ed entro un periodo di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva.

2. La Corte non prende in considerazione alcun ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 quando:

a. è anonimo, o

b. è sostanzialmente uguale ad un ricorso precedentemente esaminato dalla Corte o è già stato sottoposto ad un’altra istanza internazionale di inchiesta o di composizione e non contiene fatti nuovi.

3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 qualora lo ritenga incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, o manifestamente infondato o abusivo.

4. La Corte respinge tutti i ricorsi irricevibili ai sensi del presente articolo. Può procedere in tal senso in ogni fase della procedura.

Articolo 36

Intervento di terzi

1. Per tutte le cause rimesse ad una sezione o alla sezione allargata, un’Alta Parte contraente il cui cittadino sia un ricorrente ha il diritto di presentare osservazioni scritte e di prendere parte alle udienze.

2. Nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare un’Alta Parte contraente che non è parte o ogni altra persona interessata che non sia il ricorrente a presentare osservazioni scritte o a prendere parte alle udienze.

Articolo 37

Cancellazione dei ricorsi dal ruolo

1. In qualsiasi momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo qualora le circostanze portino alla conclusione che:

a. il ricorrente non intenda più mantenerlo; o

b. la controversia sia stata risolta; o

c. per ogni altra ragione accertata dalla Corte, non sia più giustificato continuare l’esame

La Corte continua tuttavia ad esaminare il ricorso se il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo richiede.

2. La Corte può decidere di reiscrivere un ricorso nel ruolo allorquando ritenga che le circostanze lo giustifichino.

Articolo 38

Esame del caso e procedura di composizione amichevole

1. Se la Corte dichiara un ricorso ricevibile, essa:

a. effettua l’esame del caso con i rappresentanti delle parti e, nel caso in cui sia necessario, procede ad un’indagine, per la cui conduzione efficace gli Stati interessati forniranno tutte le agevolazioni necessarie;

b. si mette a disposizione delle parti interessate al fine di giungere ad una composizione amichevole della questione che si ispiri al rispetto dei diritti dell’uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

2. La procedura ai sensi del paragrafo 1 lettera b è riservata.

Articolo 39

Conclusione di una composizione amichevole

In caso di composizione amichevole, la Corte cancella la causa dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

Articolo 40

Udienze pubbliche ed accesso ai documenti

1. Le udienze sono pubbliche, a meno che la Corte non decida diversamente in circostanze eccezionali.

2. I documenti depositati in archivio sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

Articolo 41

Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un’equa soddisfazione.

Articolo 42

Sentenze delle sezioni

Le sentenze delle sezioni divengono definitive conformemente alle disposizioni dell’articolo 44 paragrafo 2.

Articolo 43

Rinvio alla sezione allargata

1. Entro il termine di tre mesi dalla data in cui la sezione ha pronunciato la sentenza, le parti possono, in casi eccezionali, chiedere il deferimento della causa alla sezione allargata.

2. Un collegio di cinque giudici della sezione allargata accoglie la richiesta se il caso solleva una questione grave relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o una questione grave di carattere generale.

3. Se il collegio accoglie la richiesta, la sezione allargata si pronuncia sulla causa con sentenza.

Articolo 44

Sentenze definitive

1. La sentenza della sezione allargata è definitiva.

2. La sentenza di una sezione diviene definitiva:

a. quando le parti dichiarano di non voler deferire la causa alla sezione allargata; o

b. tre mesi dopo la data della sentenza, se non è richiesto il deferimento della causa alla sezione allargata; o

c. quando il collegio della sezione allargata respinge la richiesta di rinvio formulata in applicazione dell’articolo 43.

3. La sentenza definitiva viene pubblicata.

Articolo 45

Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1. Le sentenze, nonché le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili, sono motivate.

2. Se una sentenza non esprime, nella sua totalità o in parte, l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.

Articolo 46

Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alla sentenza definitiva della Corte per le controversie di cui sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte viene trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione.

Articolo 47

Pareri

1. La Corte, su richiesta del Comitato dei Ministri, può rilasciare pareri su questioni giuridiche concernenti l’interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

2. Tali pareri non possono riguardare questioni relative al contenuto o alla portata dei diritti e delle libertà di cui al titolo I della Convenzione e dei suoi Protocolli, né altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero dover esaminare a seguito dell’introduzione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

3. Le decisioni del Comitato dei Ministri di richiedere un parere della Corte sono prese a maggioranza dei voti dei rappresentanti aventi diritto a sedere nel Comitato.

Articolo 48

Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la richiesta di parere presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza, secondo quanto stabilito dall’articolo 47.

Articolo 49

Motivazione dei pareri

1. I pareri della Corte devono essere motivati.

2. Se il parere non esprime, nella sua totalità o in parte, l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.

3. I pareri della Corte vengono trasmessi al Comitato dei Ministri.

Articolo 50

Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d’Europa.

Articolo 51

Privilegi e immunità dei giudici

I giudici, durante l’esercizio delle loro funzioni, godono dei privilegi e delle immunità previsti dall’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa e dagli accordi conclusi in virtù di detto articolo.

Titolo III

Disposizioni diverse

Articolo 52

Richieste del Segretario generale

Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio dell’Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura la effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 53

Salvaguardia

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai Diritti dell’uomo e alle libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base a leggi di qualunque Stato Contraente o ad altri Accordi internazionali di cui tale Stato sia parte.

Articolo 54

Poteri del Comitato dei Ministri

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d’Europa.

Articolo 55 –

Rinuncia ad altri mezzi di risoluzione delle controversie

Le Alte Parti Contraenti rinunziano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, convenzioni o dichiarazioni fra di loro esistenti, in vista di sottomettere, per via di ricorso, una controversia nata dall’interpretazione o dall’applicazione della presente Convenzione ad una procedura di regolamento diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Articolo 56

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che la presente Convenzione troverà applicazione salvo quanto previsto al paragrafo 4 del presente articolo in tutti i territori o in determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali.

2. La Convenzione si applicherà al territorio o ai territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d’Europa avrà ricevuto tale notifica.

3. In detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conforme al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a conoscere dei ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative, o di gruppi di privati come previsto dall’articolo 34 della Convenzione.

Articolo 57

Riserve

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate in base al presente articolo.

2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.

Articolo 58

Denuncia

1. Un’Alta Parte Contraente non può denunciare la presente Convenzione che dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data d’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che ne informa le Alte Parti Contraenti.

2. Tale denuncia non può avere l’effetto di svincolare l’Alta Parte Contraente interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione in ciò che concerne qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste obbligazioni, fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.

3. Con la medesima riserva cessa d’esser Parte della presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d’essere membro del Consiglio d’Europa.

4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi relativamente a ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all’articolo 56.

Articolo 59

Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.

3. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

4. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti i membri del Consiglio d’Europa l’entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l’avranno ratificata, come anche il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.

5. Fatto a Roma, il 4 novembre 1950 in francese e in inglese,

le due versioni facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa.

Il Segretario Generale ne comunicherà copie certificate conformi a tutti i firmatari.



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Un nuovo caso CUCCHI? – 3 TSO Carlo della discendenza Carta – LODE’ NUORO racconto dall’interno 14/14-maggio-2017



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articolo in aggiornamento.


Sappiatelo sempre:

Nessun ESSERE UMANO può essere al di sopra di un altro ESSERE UMANO se non tramite accettazione Volontaria Scritta da parte dello stesso ESSERE UMANO che intende assoggettarsi VOLONTARIAMENTE ad altro ESSERE UMANO, diversamente da ciò trattasi di forme di riduzione in schiavitù.

NESSUNA legge scritta da un essere umano può essere superiore ad un altro essere umano (QUALSIASI ESSERE UMANO può rigettarla, modificarla o riscriverla) ciò significa che, per assoggettare un Essere Umano alle leggi/regolamenti di altri esseri umani, occorre una piena e CONSAPEVOLE accettazione scritta da parte di un Essere Umano che INTENDA assoggettarsi VOLONTARIAMENTE a tali leggi/regolamenti (diversamente trattasi di forme di riduzione in schiavitù).

È sacrosanto nei confronti di TUTTE le normative/LEGGI, pensate, e scritte da POCHI, spesso abusivi ed Autoproclamati, e per di PIÙ senza chiederne il CONSENSO ad alcuno…


L’intero articolo ed il materiale in esso può essere scaricato liberamente e pubblicato liberamente, anche in altri blog etc. Il materiale come anche i video, ma non possono essere modificati in alcun modo.


Un nuovo caso CUCCHI? Ma quante persone dovranno essere danneggiate prima che tu, che stai leggendo ti possa svegliare e reagire come tanti già hanno iniziato a fare?

3!!! dico 3!!! TSO!!! Ma siamo tutti pazzi!!!

Oltre 40gg SEQUESTRATO in un reparto di Psichiatria da Essere Umano totalmente SANO, compreso di intendere e di volere.

Ti sei mai domandato quanto potere ha un Magistrato nelle sue mani, se può decidere di toglierti dal mondo indisturbato, facendoti rinchiudere senza una ragione e facendoti fare un trattamento sanitario in vena che ti rende un quasi vegetale a vita? !!!!! Ma siamo tutti PAZZI!!!

Guardatevi i video su you tube de TSO per capire bene.

SVEGLIAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GENTE!!!!!!!!!!!!!!

SIETE SOLO SCHIAVIIIIIIII!!!!!!!!

CREDETE DI DECIDERE E DI ESSERE LIBERI MA NON DECIDETE NULLA SE NON ALL’INTERNO DI UN RECINTO DELLA VITA IN CUI SIETE STATI MESSI DALLO STESSO SISTEMA CHE VI FA CREDERE DI ESSERE LIBERI DI DECIDEREEEEE!!!!! SCHIAVI!!!!! QUESTO SIETE! NIENTE DI PIU’ CHE SCHIAVI!!!!!


Prima di iniziare vi ricordo l’importanza nel sostenere un TRIBUNALE POPOLARE dove il popolo sovrano, anche secondo le costituzioni principali, esercita il proprio POTERE con la SOVRANITA’ che ha per Diritto Naturale. E’ importante sapere che le Cariche ricoperte nel tribunale non sono Retribuite. I singoli Individui/Esseri Umani si sostengono con le proprie forze. Per questo è importante anche il nostro contributo.

E’ evidente l’importanza nel fare una donazione di qualsiasi cifra per sostenerlo. Il TRIBUNALE POPOLARE è lo stesso popolo. Per donazioni andare su www.cortesovrana.it e fate una donazione. Poi proseguite la lettura del seguente articolo.

Sarete grati a voi stessi, sostenendo i vostri Diritti e la vostra Sovranità.


INDICE:

-A: Riferimenti a PATTI, CONVENZIONI e articoli consigliati TSO

-B: Accadimenti di carlo della discendenza carta contu, con Video e Audio che stiamo raccogliendo e pubblicando come appunti/riscontro di quanto raccontato.

-C: Intervento del TRIBUNALE POPOLARE CORTESOVRANA.IT con relativo racconto dell’Assedio/Sequestro dello stesso da parte delle Forze Dell’Ordine, di Ivano Naiely (Guardia Popolare del Tribunale Popolare Cortesovrana.it), con Video e Audio che stiamo raccogliendo e pubblicando come appunti/riscontro di quanto raccontato.

-D: Potenziali reati infranti da parte di forze dell’ordine e magistratura.

-E: Comunicato Stampa del TRIBUNALE POPOLARE CORTESOVRANA.IT

-F: Notifiche di Reato Ascritti dal TRIBUNALE POPOLARE CORTESOVRANA.IT

-G: Video e articoli di TV, GIORNALI e SERVIZI VARI

-H: Documentazioni REPUBLIC OF ITALY (Azianda iscritta al Sec.gov)

A


Interessante:

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948

PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI – NEW YORK 1966

Convenzione di Roma, n. 5 del 1950 – Legge 4 agosto 1955, n. 848 – Roma, 4 novembre 1950

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo

Ed anche:

TSO TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO. Come e quando è possibile.

B


Partiamo dal fatto che Carlo in precedenza era già conosciuto dai Carabinieri del suo paese, per via del fatto che si riconosceva nello Status di Essere Umano senza Finzione Giuridica, per questo fuori dalla loro giurisdizione ma sotto le leggi internazionali come da trattati e dichiarazioni firmate dalla Repubblica Italiana.

Poi nel proseguire del tempo ecco che arriva una situazione che porta carlo ancora a contatto con i Carabinieri della stessa caserma nel suo comune LODE’ (NU) Sardegna.

Voglio sottoporvi una serie di telefonate tra il Comandante dei Carabinieri di Lodè e Carlo della discendenza Carta. In queste emerge chiaramente che il Maresciallo GIGLIOLI STEFANO conosce la legge sull’essere umano e che lo identifica come tale ma anche una serie di poca competenza etc.

audio 1 2017 04 30

audio 2 2017 04 30

audio 3 2017 04 30 Testimone alla telefonata il Procuratore del Tribunale Popolare

audio 4 2017 05 01

audio 6 Il maresciallo comandante dei carabinieri diventa molto volgare con mamma IOLANDA per poi parlare dei SUPER POTERI che gli ha dato lo stato. SUPER POTERI che gli permettono di privare le persone di varie…..

La sera del 9 febbraio 2017 carlo si trovava, insieme alla mamma iolanda, all’interno della propria abitazione a Lodè, piccolo centro del nuorese, in seguito di una delusione sentimentale (fin qui una situazione normale capitata a tantissimi).

Durante questa condizione si provocava una piccola ferita al collo tramite un oggetto tagliente. La mamma a seguito di ciò chiamava il medico di famiglia, che però non rispondeva subito, perché impegnato in un’altra visita medica. Successivamente giungeva sul posto un’autoambulanza del 118 e una addetta entrava all’interno dell’abitazione per verificare le condizioni di carlo.

Egli, a questo punto, invitava la donna ad uscire perché, a suo giudizio, non necessitava del suo intervento e le riferiva, altresì, di non averne chiesto l’assistenza. Durante questo episodio carlo teneva un archetto e una freccia di resina e alluminio in una mano, precedentemente prelevati dalla sua stanza, quindi ancor prima che l’addetta del 118 entrasse nell’abitazione, questo è vero, ma non è altrettanto vero che abbia minacciato il sanitario, come riferitoci dallo stesso e confermato dalla mamma, tanto meno i carabinieri che si trovavano all’esterno, diversamente da ciò che, presumibilmente, dichiaravano gli stessi, ma, come già detto, invitava solamente l’addetta del soccorso medico a uscire dall’abitazione. Poco dopo giungeva sul posto il medico di famiglia, dott. Giovanni Maria Serra che provvedeva a medicare carlo. Durante il suo intervento suggeriva a carlo di far entrare i carabinieri, al comando del maresciallo GIGLIOLI STEFANO, perché all’esterno pioveva. Carlo, di conseguenza, affacciatosi dalla finestra, invitava i carabinieri a entrare all’interno, con anche l’intenzione di offrire loro il caffè, bevanda che la mamma provvedeva a preparare.

Nel frattempo i carabinieri, senza mandato ne autorizzazione alcuna, prelevavano diversi attrezzi da lavoro e sportivi dal cortile e da un altro appartamento della mamma di carlo, non collegato all’abitazione dove si stavano svolgendo i fatti, dopo averne forzato la porta d’ingresso e successivamente traendoli sotto sequestro, mentre il personale del 118 consumava delle bevande all’interno della casa confinante con quella di carlo, ospiti dello zio, tale Contu Vitale.

Dopo di ché i militari chiedevano a carlo di seguirli in caserma per sentirlo a verbale. Carlo acconsentiva e dopo un paio d’ore di colloquio presso la caserma di Lodè veniva sequestrato (senza avere giurisdizione sull’individuo/essere umano) e, senza il proprio consenso, portato al reparto psichiatrico dell’ospedale San Francesco di Nuoro, dove veniva trattenuto sino alla domenica successiva, senza per altro somministrazione di alcun genere di farmaci. La sera stessa, due carabinieri, ancora senza mandato, entravano in casa di carlo e, in presenza della mamma, dopo aver rovistato gli ambienti, asportavano il videoregistratore dell’impianto di videosorveglianza e lo riportavano un paio di giorni dopo. Dopo il rilascio, la domenica successiva, carlo constatava che i file del videoregistratore erano danneggiati e le immagini del giorno 9 non erano più disponibili. Successivamente, giorni appresso, i carabinieri della locale stazione notificavano a carlo un provvedimento di apertura d’inchiesta in base all’articolo 612, 2° C. del C.P. (minaccia) in relazione agli articoli 339 (aggravanti) e 336 (violenza e minaccia a P.U.) .

Il giorno venerdì 12 maggio, quindi tre mesi dopo, carlo veniva prelevato con la forza da una decina di carabinieri dalla propria abitazione, con l’affermazione che i medici del reparto psichiatrico avevano sbagliato la diagnosi (come lo testimonia la registrazione)

e accompagnato nuovamente, contro la sua volontà, presso lo stesso reparto psichiatrico del San Francesco di Nuoro, dove, ad oggi 23 Giugno 2017, è ancora arbitrariamente trattenuto contro la sua volontà.

Prima di essere portato in ospedale, contro la sua volontà, i carabinieri lo identificavano come Essere Umano e non come Persona Giuridica/Fisica. All’interno di questo periodo alcuni individui del Tribunale Popolare si recano presso la caserma dei carabinieri di Bitti (NU) dove intrattengono un dialogo di chiarezza in cui emergono tutti i limiti degli addetti dell’arma dei carabinieri (a mio parere s’intende…). Qui l’audio registrato all’interno della caserma. audio

parte 1

parte 2

Importante anche il fatto che mentre erano all’interno della caserma di Bitti una componente del tribunale popolare (giuseppina), ha chiesto ai carabinieri di poter far parlare carlo con la madre perché era sotto tensione ansiosa altissima, questi individui hanno negato di farla parlare al telefono per tranquillizzarla.

I medici si sono più volte espressi sulla non idoneità al reparto perché sano di mente, quindi non necessitante di nessun trattamento sanitario. Nonostante questo carlo è in stato di detenzione/sequestro.

Prima di questo episodio carlo non si era presentato in udienza innanzi al giudice, come notificatogli dai carabinieri del proprio paese, perché mai identificatosi nella finzione giuridica ascritta nei rispettivi presunti atti. Se questa procedura fosse legale, perché trattenerlo ancora presso un reparto psichiatrico? È vero che il magistrato ne ha facoltà (per la PERSONA GIURIDICA), secondo la legge italiana, ma solo se ci sono i presupposti, cosa che, a nostro avviso, sembrerebbe non esserci.

Crediamo importante sottolineare che i medici abbiano sempre considerato carlo come individuo innocuo e in piena capacità di intendere e volere.

Nonostante ciò il giudice, unitamente al sostituto procuratore e all’avvocato d’ufficio, si presentava, giorni orsono, nel reparto psichiatrico, al seguito di ben una quindicina di agenti. Alla domanda del magistrato sui fatti a lui attribuiti dai carabinieri, carlo ribatteva chiedendo se avesse letto la sua documentazione inviatagli presso la Procura, tramite PEC.

Il giudice, con un atteggiamento, secondo carlo, come disorientato, rispondeva di non averle visionate. Nonostante per ben due volte i medici si sono espressi sulla sanità mentale di carlo, giorni fa è stato sottoposto ad una ulteriore commissione medica, con lo stesso risultato precedente.

Il magistrato, non contento, ha chiesto un ulteriore esame da un medico esterno, mettendo in dubbio la professionalità e la competenza del personale medico del San Francesco.

Il giorno in cui a carlo era stato fissato il colloquio col magistrato, componenti del Tribunale Popolare Cortesovrana.it, di cui carlo della discendenza carta fa parte, occupando una carica di rilievo(Segretario), depositavano presso quella cancelleria l’apertura d’indagine nei riguardi del Pubblico Ministero titolare dell’inchiesta, Dott. Giorgio Bocciarelli, per crimini contro l’umanità.

Questo è un arresto illegale del trust/persona fisica?

Si precisa che, a detta della madre di carlo, il sindaco di Lodè, Graziano Spanu di Lodè, alle 19 circa del 22 maggio dichiarava di non sapere nulla a riguardo della vicenda del figlio e di non aver autorizzato alcun TSO nei suoi riguardi.

Quindi chi avrebbe autorizzato il TSO per legge?…

Sabato 13, intorno alle ore 19:00, una delegazione del Tribunale Popolare Cortesovrana.it si presentava, in orario di visite, al San Francesco di Nuoro per accertamenti sull’accaduto e a sostegno dei diritti umani violati, e dopo un primo confronto con le Forze dell’Ordine, l’intera delegazione del Tribunale popolare veniva rinchiusa, sequestrata, posta sotto assedio da Carabinieri, Polizia con la collaborazione del personale Medico che aveva le chiavi delle porte rinforzate del reparto. Il tutto all’interno del reparto psichiatrico (i video nel racconto del punto C: di ivano naiely).

 

Durante questo arco di tempo, carlo della discendenza carta esprimeva alla delegazione la sua volontà nel dichiararsi prigioniero di guerra (come previsto dalla stessa Convenzione di Ginevra per i paesi in guerra), chiedendo asilo politico all’Ambasciata svizzera di Roma.

Nel proseguo del confronto tra le parti questa situazione veniva a risolversi e proseguiva per circa un paio d’ore sino a concludersi col pacifico e comune accordo di rimandare le trattative al lunedì seguente. Una volta all’esterno della struttura, la delegazione veniva circondata e aggredita da ingenti forze composte da agenti della Polizia di Stato e dei Carabinieri, e costretta, sotto minaccia delle armi e forzatamente condotta presso la locale Questura, dove i componenti del Tribunale popolare venivano forzatamente identificati con dati e dichiarazioni false e atti incompleti, e sequestrati per circa cinque ore.

Importante sapere anche che: la madre di carlo ritrovandosi sola e ansiosa, prende il pullman tutti i giorni per poter vedere, almeno solo per poco più di un’ora, perché non riesce a stare a casa da sola altrimenti va in depressione, oltretutto è cardiopatica, diabetica, ansiosa e le ginocchia al 60% della loro funzione, adesso che la temperatura sta raggiungendo anche i 42 gradi, è a rischio di infarto, questo non è un crimine?

In data    —     carlo propone formale DENUNCIA – QUERELA nei confronti di Giglioli Stefano (Com.te Staz. CC di Lodè – NU), Giorgio Bocciarelli (P.M. c/o Procura della Repubblica di Nuoro) Mauro Pusceddu (Magistrato presso il Tribunale di Nuoro) e/o nei confronti delle persone che saranno ritenute responsabili dei reati ravvisabili nei fatti rappresentati, con richiesta di punizione. Con riserva di costituirsi parte civile per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, nonché di indicare ulteriori documenti e mezzi istruttori che si renderanno utili per l’accertamento dei fatti denunciati, si dichiara di opporsi sin da ora ad un’eventuale emissione di decreto penale di condanna.

C


Salute a tutti noi,

Il mio nome è ivano Naiely.

Poche parole per raccontare ciò che è accaduto il giorno 13 /14 maggio 2017 a Nuoro, piccola cittadina del centro Sardegna.

In veste di “Guardia Popolare” del “Tribunale Popolare Cortesovrana.itTribunale di diritto internazionale, istituito in Sardegna nel gennaio 2015.

Mi sono recato a Nuoro in prima mattina dopo l’allerta scattata durante la notte nel piccolo paesino di Lodè dove, (un Sovrano Individuale) carlo della discendenza carta, veniva sequestrato dalla sua abitazione da 10 uomini dell’arma dei carabinieri senza alcun mandato, nonché giusta motivazione e privi di un capo di accusa, con il pretesto che i medici del reparto di psichiatria dell’ospedale San Francesco di Nuoro sbagliarono la perizia che due mesi prima eseguirono su carlo dichiarando che, “l’individuo non necessitava di alcuna cura perché in piena salute e capace di intendere e di volere”.

Giunti a Nuoro abbiamo atteso per tutta la giornata l’arrivo di tutte le Guardie Popolari provenienti da tutta l’isola nonché altre tre Guardie giunte dal continente italico, per difendere i diritti umani, scritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, violati nei confronti di carlo.

Alle ore 19, 12 Il Tribunale Popolare con una rappresentanza delle Guardie Popolari, me compreso, entriamo sereni e con calma nel reparto di psichiatria, dopo che l’infermiere ci ha aperto la porta.

Subito presentati al capo reparto gli notifichiamo un atto legittimo dove carlo della discendenza carta si dichiara prigioniero di guerra e chiede asilo politico allo stato svizzero, custode della Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri del 12-agosto-1949.

tutti noi ci accertiamo che carlo stia bene e lo salutiamo con affetto e rispetto.

Al che, il primario chiama i carabinieri che dopo pochi muniti arrivano in forze accompagnati dai colleghi della polizia, in circa 20 si presentano e in un clima di serenità, inizia una lunga trattativa dove noi spieghiamo la nostra presenza e notifichiamo loro lo stesso atto consegnato al primario stimolandoli a rendere partecipi di questi atti anche i loro superiori nonché il prefetto.

Chiusi a chiave (sequestrati) dentro il reparto da un infermiere, istigato da un carabiniere a commettere un crimine, (sequestro di persona nonché di un Tribunale Popolare), continua la conversazione su più livelli, all’arrivo del dirigente della polizia, dopo varie trattative, si opta nello spostarci fuori dal reparto, nel androne adiacente, giustamente per non disturbare oltremodo la quiete di altri pazienti presenti, tre di noi, me compreso, troviamo l’uscita per recarci in un internet caffè per poter notificare tutti gli atti in questione a tutti gli enti coinvolti in questo tipo procedure.

Nel mentre è arrivato un reporter di Videolina, televisione locale, che intervista il procuratore del Tribunale Popolare, servizio che andrà poi in onda il giorno dopo.

http://www.videolina.it/articolo/tg/2017/05/13/a_nuoro_blitz_della_guardia_popolare_in_ospedale_liberate_il_nost-78-600642.html

http://edizionedigitale.unionesarda.it/unionesarda/books/cagliari/2017/20170514cagliari/#/53

Trascorrono oltre 2 ore prima di terminare questo lavoro, nel mentre riceviamo chiamate da tutta Italia chiedendoci aggiornamenti sulla vicenda.

Verso le 21:30 il resto del gruppo ci informa che si accingeva ad uscire dal ospedale, dopo aver conferito per ore con carabinieri e polizia sullo stato di cose e dopo aver contrattato il rimando delle operazioni per il lunedì successivo.

Ci mettiamo in auto e ci dirigiamo verso l’ospedale dove troviamo l’amara sorpresa, nel vedere da lontano 7-8 volanti tra polizia e carabinieri con lampeggianti accesi di fronte al bar dove il gruppo delle Guardie Popolari appena usciti si rifocillavano con un caffè.

Parcheggiamo appena più avanti ma ci rendiamo subito conto che l’ambiente è diverso da come lo avevamo lasciato, la tensione si taglia a fette, non ci avviciniamo ma osserviamo tutto, diversi sono già stati caricati nelle volanti, altri sono impassibili e gli agenti usano la forza per caricarli sulle auto (di peso come animali).

Il tutto dura circa 20 minuti e termina con il prelevamento forzoso di tutte le Guardie Popolari presso la questura.

Il bar in piena omertà chiude le serrande estraniandosi dai fatti come non riguardasse pure loro.

La notte si fa lunga, in attesa di notizie dall’interno, le comunicazioni tra noi tre e con coloro che ci seguono da lontano si infittiscono.

Siamo tranquilli e consapevoli che non possa accadere niente di grave ma comunque alla ricerca di conforto.

Dopo 3 ore circa riusciamo ad avere il primo contatto dall’interno con giancarlo di tiamat, dice la situazione ora è tranquilla ma prima lo era un po’ meno, gli scambi sono pochi e noi attendiamo.

Si fanno le 3 del mattino di domenica 14 quando li vediamo uscire dalla questura, tratti con la forza per essere, a loro dire, identificati.

Poco dopo saliamo in auto e ci fermiamo per conferire sull’accaduto, altri crimini sono stati commessi contro esseri umani liberi nonché Guardie Popolari di un Istituto internazionale, il Tribunale Popolare.

D


Nei riguardi dei componenti del Tribunale popolare:

DUDU

Art. Costituzione 1, 2, 3, 10, 11, 13, 17, 21
Art. c.p. 3,4,5, 6, 323, 414, 416, 476, 479, 489, 494, 600. 605, 609, 611, 614, 615
Nei confronti di Carlo:
DUDU
Art. Costituzione 14, 22, 24, 27, 32, 101, 107, 111
Art. c.p. 3,4,5, 6, 323, 414, 416, 476, 479, 489, 494, 600. 605, 609, 611, 614, 615
In riferimento a Carlo vedere anche:
At. c.p.p. 274, 292, 301, 303, 305, 308, 358, 326
+ vari ed eventuali.

E


 

F


 

G


TG VIDEOLINA Sardegna

Giornale Sardo UNIONE SARDA

seguirà in allegati le rispettive documentazioni…..

AGGIORNAMENTI:


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