SOVRANTIA’ INDIVIDUALE il percorso

Articolo 494 Codice Penale: sostituzione di persona



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Articolo 494 Codice Penale: sostituzione di persona

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.



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PERCHE’ SIAMO SCHIAVI? Una storia



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BOLLE PAPALI:

1° UNAM SANCTAM Bonifacio VIII 18 NOVEMBRE 1302 (testo)

storico su accordo franco-tedesco con l’asse Roma Berlino nel 1936

STATO /REPUBLIC of ITALY, nel 1981 effettuò la separazione tra banca d’Italia e Ministero
del Tesoro
senza alcuna discussione e legittimazione, sia parlamentare ne popolare, sottraendone dunque
la propria sovranità monetaria.!!
Il tutto infatti trovò sfogo politico nello scontro del Ministro Formica, che nel 1982 portò alla crisi il
governo Spadolini.
Con l’asta dei BoT del luglio 1981 iniziava cosi, un nuovo regime di politica monetaria. Si inaugurava
infatti, il cosiddetto “divorzio” fra Tesoro e Banca d’ Italia: una “separazione dei beni” che esimeva la
seconda dal garantire in asta il collocamento integrale dei titoli emessi a nome del Popolo Italiano ed offerti dal primo, e con questa azione lo Stato inizio’ ad indebitarsi sempre di piu’ a favore delle Banche e
del FMI, per l’impossibilita’ di ripagare capitale con interessi ai creditori che avevano acquistato i titoli
del debito… (coloro che detenevano il potere del credito).
Ancor più DISONOREVOLE è che tutto questo malaffare, e’ stato riconfermato in seguito da altri politici
collusi con l’alta finanza privata, a discapito del Popolo Sovrano, perseguendo esclusivamente i propri
interessi.
Ecco il promemoria dei documenti comprovanti lo scambio di lettere intercorso fra il Ministero del
tesoro ed il dirigente della Banca d’Italia:

1981: due lettere ed il divorzio tra Tesoro e Banca d’Italia è realtà. 

Si voglia vedere ancoraDocumenti storici:

https://fraser.stlouisfed.org

CONVENZIONE, UNITED STATE (US) – ITALIA, SUL PATRIMONIO e REDDITO FISCALE
UNITED STATE-ITALY INCOME AND CAPITAL TAX CONVENTION



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DOCUMENTI VARI HEATHER E CHARLES -sovranita’ individuale



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SITO HEATHER http://www.heatheranntuccijarraf.info

INTERVISTA RADIO: http://www.blogtalkradio.com/thecollectiveimagination/2014/02/24/the-one-people-2425-feb-2014

Presa da http://ioeternaessenza.blogspot.co.ke/2016/02/dichiarazione-di-rigetto-senza-disonore.html

Il lettore che già conosce questo blog si chiederà per quale ragione sia nata in noi oggi la necessità di modificare la DICHIARAZIONE DI RIGETTO fatta da Heather che noi stessi avevamo fedelmente tradotto e utilizzato. Sinteticamente possiamo affermare che suddetta dichiarazione, pur nella sua indiscutibile utilità ed efficacia, contiene una serie di inesattezze che riteniamo oggi necessario correggere, sottigliezze forse non così percepibili per il novizio ma invece importanti per chi come molti di noi, usa questa documentazione non solo per affrancarsi dalla morsa della schiavitù presunta “istituzionale” ma anche per riconquistare una sua sovranità individuale franca anche da nuove e più sottili forme di controllo che una parola o una affermazione errata potrebbero avvallare ricacciando il malcapitato in una nuova forma di schiavitù, meno dura forse, meno apparente ma non meno dannosa.
Nei prossimi post andremo più nel dettaglio dell’argomento, per ora ecco il link al documento e annessi.

RIGETTO TEMPLATE 2016 SECONDO HEATHER.odt

RIGETTO TEMPLATE 2016 MODIFICATO V16.odt

LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO RIGETTO TEMPLATE V6.odt

TRADUZIONE DELLA DECLARATION OF ETERNAL ESSENCE DOC N. 2013032035

INTESTAZIONE E PIÈ DI PAGINA RIGETTO TEMPLATE

DICHIARAZIONE DELLA ETERNA ESSENZA V1

DECLARATION OF ETERNAL ESSENCE V2

DICHIARAZIONE DELL’ORIGINALE DEPOSITARIO E DEPOSITO DELLA ETERNA ESSENZA V5

Documenti da allegare

UCC Doc. # 2000043135

UCC Doc. # 2013032035

UCC Doc # 2012114776

UCC DOC # 2012127914



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AGENZIA DELLE ENTRATE

 

BOLLE PAPALI

 

EURO/MONETE SCRITTURALI

 

T.S.O. TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

 

TERMINOLOGIE

 

DIRITTO NATURALE – LEGGE NATURALE

 

DOCUMENTI MORTI

 

FATTI STORICI

 

ITALIA ISTITUZIONI

—– NOTARILI

 

LEGGI ITALIANE

—– CODICE PENALE e PROCEDURA PENALE

 

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SEC.ORG

 

SOVRANO/SOVRANITA’ INDIVIDUALE

 

VIDEO VARI



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TSO TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO. Come e quando è possibile.



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Ciò che leggerai è stato frutto di una mia personale ricerca che comunque potrebbe contenere errori di forma o altro tipo. Per questo la lettura dovrà essere intesa solamente come apprendimento preliminare di informazione base e non come certezza o verità assoluta. Per questo non mi assumo e declino qualsiasi responsabilità da un tuo inadeguato approfondimento. Non sono responsabile delle tue azioni ne ora ne mai. Sappi approfondire con saggezza qualsiasi tema, questo compreso, prima di qualsiasi tua azione verso qualsiasi proposito. Che questo concetto sia chiaro fin d’ora!!!

Innanzi tutto dobbiamo ricordare sempre:

Nessun ESSERE UMANO può essere al di sopra di un altro ESSERE UMANO se non tramite accettazione Volontaria Scritta da parte dello stesso ESSERE UMANO che intende assoggettarsi VOLONTARIAMENTE ad altro ESSERE UMANO, diversamente da ciò trattasi di forme di riduzione in schiavitù.

NESSUNA legge scritta da un essere umano può essere superiore ad un altro essere umano (QUALSIASI ESSERE UMANO può rigettarla, modificarla o riscriverla) ciò significa che, per assoggettare un Essere Umano alle leggi/regolamenti di altri esseri umani, occorre una piena e CONSAPEVOLE accettazione scritta da parte di un Essere Umano che INTENDA assoggettarsi VOLONTARIAMENTE a tali leggi/regolamenti (diversamente trattasi di forme di riduzione in schiavitù).

Come prima cosa sarà necessario stabilire il significato di salute in materia giuridica.

Come tutti sappiamo il medico non può impedirci di fumare un pacchetto di sigarette al giorno, sebbene a lungo andare le conseguenze di questo vizio possano essere pericolose. Si deve ritenere invariata la procedura se la nostra scelta neghi un intervento medico fondamentale per la nostra vita il cui rifiuto porti con ogni probabilità alla morte?

Secondo l’ OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) la salute è definita come :“ uno stato di benessere fisico,mentale, sociale e non consiste soltanto nell’assenza di malattie o infermità”.

Invece per “i limiti imposti dal rispetto della persona umana” bisogna precisare che tutti i diritti della persona sono accomunati da varie caratteristiche: non patrimoniali, assoluti (erga omnes), inalienabili, intrasmissibili, imprescrittibili e irrinunziabili.

Il diritto alla vita e all’integrità fisica è in stretto rapporto con l’ art.32 costituzione

In nessun punto compare l’Individuo o l’Essere Umano ma unicamente la Persona (Maschera nell’etimologia)

Quindi a mio personale avviso, indipendentemente dal risultato del T.S.O., se la persona si dichiara essere un ESSERE UMANO per poter effettuare il T.S.O. , lo stesso deve accettarlo volontariamente o diversamente sarebbe Riduzione in Schiavitù. Ribadisco, a mio personale avviso.

TSO è un crimine contro l’umanità.

TSO ha intrinseco il sequestro di persona

TSO ha intrinseco la violazione dei diritti umani

TSO ha intrinseco il controllo sociale, fisico e psichico.

TSO ha intrinseco violenza fisica e psichica.

TSO ha intrinseco l’istigazione al suicidio e al omicidio.

TSO è una violazione dei più elementari diritti riconosciuti ad ogni cittadino, Essere Umano, che ha a che fare col sistema sanitario.

TSO non solo impone cure invasive e spesso distruttive dell’integrità fisica e psichica di chi le subisce.

TSO impone alle persone che ne sono sottoposte lo stigma di malato di mente con tutte le implicazioni giuridiche e sociali che questo comporta (inabilitazione, interdizione, perdita di credibilità e di piena autonomia sociale …).

Molte persone vengono dichiarate matte e pericolose per la società per svariati motivi quando molti di queste persone in realtà non sono più pericolosi di quelli che sono considerati persone sane di mente come i delinquenti abituali, o perché no… tanti giudici che infrangono quotidianamente Procedure, Morali Soggettive, Diritti Umani etc.

Infatti quasi il totale degli omicidi, la stragrande maggioranza degli omicidi nel mondo avvengono per mano di persone che sono considerate sane di mente.

E’ senza alcun dubbio meno peggio andare in carcere per qualche delitto anziché avere a che fare con la psichiatria.

TSO spesso ha intrinseco il controllo mentale attraverso sostanze chimiche ovvero contenzione chimica che è una specie di prigionia e tortura mentale.

Ogni elemento sulla terra lo si può osservare sempre da almeno 4 punti differenti. Differenti punti di vista e differenti soluzioni naturalmente.

Questo non accade quasi mai (se non mai) nei TSO. Questo si spiega sicuramente nel accordo intrinseco tra Tribunali e Psichiatria (sono vari i documenti o i video che ne parlano in rete). Gli operatori del settore si relazionano nei confronti dell’Essere Umano solo da un punto di Vista nella loro cecità, dimenticandone per esempio la parte Quantica dell’Essere Umano ed altre. Per ciò intervengono sempre con il sistema più distruttivo di tutti, droghe, che manipolano la mente, la danneggiano spesso irrimediabilmente etc.

I farmaci notoriamente, sono da una parte “inibitori” (non curativi. Si sa e anche ampiamente dimostrato in campo scientifico che il farmaco inibisce i segnali del corpo ma non cura in quanto non ha il potere di rigenerare o ricostruire, e questo lo si deve sapere.) e dall’altra creano controindicazioni che fanno scaturire nuove malattie (Commercio puro per le aziende farmaceutiche).

Per chi crede che noi siamo “Eterne Essenze Incarnate”, Esseri Multidimensionali, come tutte le religioni e scritture antiche ci raccontano, potrà, meglio dare, un senso a questa rete di connessione che connette questi differenti corpi. Il dividere il corpo fisico da quello Anemico e Spirituale rientra nella normale procedura di indebolimento e manipolazione della volontà dell’Essere Umano ben identificata dalla consapevolezza di ciascuno.

La forte spinta al cambiamento che l’Essere Umano/Animale, da alcuni millenni, sta portando avanti grazie alla conoscenza e rispetto delle “Leggi Universali” basate sul rispetto profondo della Vita di Ciascun Essere, non cadranno nuovamente nell’identificare profondamente “non Amici”, semmai “Allenatori”, comprendendone veste di scuola nel nostro percorso quotidiano. Qua si viene per libera scelta, per imparare, e che l’assimilazione avviene attraverso le varie esperienze (mi piace pensare alla Speciazione).

Tornando al tema principale, secondo me:

si può dire senza sbagliare che avere a che fare con la psichiatria è il peggior guaio che un essere umano, possa subire.

Si è comunque a stretto contatto con individui, Medici, Infermieri che per il mantenimento del loro Status Sociale (Stipendio, lavoro), sono disposti anche a Rovinare le menti delle persone con elettroshock, droghe chimiche, (psicofarmaci).

Parliamo di distruggere le persone, farle soffrire per tutto il tempo che gli resta da vivere e perciò arrecare danni anche ai familiari.

Queste persone riescono addirittura a chiamarlo lavoro. “E’ il mio lavoro!” esclamano, spesso senza reazioni di sensi di colpa, eliminati da qualche rinvio di responsabilità a qualcuno gerarchicamente al di sopra di loro nella struttura lavorativa psichiatrica. Come se la responsabilità Umana nell’agire in prima persona e risponderne! in quanto tale si potesse trasferire ad altri in modalità astratta.

Tu agisci, tu fai e tu ne risponderai prima o poi!

Domandati sempre!!! Chi mi da questo diritto? Chi mi elegge Uomo al di sopra di un altro?

Con una scienza che fa acqua da tutte le parti chi può garantire l’esame psichico che un Essere Umano fa ad un altro Essere Umano con la presunzione che la sua sia la verità assoluta per la quale si debba intervenire distruggendone per sempre le sue rimanenti proprietà di pensiero o di presenza con farmaci distruttivi.

Io esamino per sanare e per completarne la totale distruzione mentale con la forte collaborazione della mia consapevolezza?!

Ed infine io che leggo ma non faccio nulla, sono integro?

TSO E LA NORMATIVA


In Italia II° comma della Legge 180 (Legge Basaglia) che regola il T.S.O. .

TSO Legge 13 maggio 1978 n 180 -C_17_normativa_888_allegato

La legge 180 in realtà si occupa di regolare l’istituto del ricovero coatto in psichiatria, stabilendo i limiti legali ai quali sono sottoposti gli psichiatri e indicando quali diritti di autodifesa e autotutela i cittadini possono usare per difendersi da loro.

La legge è del maggio 1978. A dicembre dello stesso anno, con l’uscita della legge 833 di riforma del sistema sanitario, essa ne fu inglobata costituendone gli articoli 33, 34, 35 e l’articolo 64.

Art. 33 – Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari

Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti dalle leggi dello Stato, possono essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l’articolo 32 della Costituzione

[art. 32 Costituzione “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”],

nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.

Il T.S.O. lo decide il Sindaco del comune di residenza dell’individuo che dispone ai carabinieri di prelevare l’individuo e portarlo presso un istituto ospedaliero, dopo la presenza di due certificazioni mediche, che sono la proposta di T.S.O. “stilata da qualsiasi medico e convalida, stilata questa invece da specialista psichiatra di un Presidio Psichiatrico Pubblico (territorio o Servizio Psichiatrico di Cura e Riabilitazione o Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) che attestino che:

  1. La persona si trova in una situazione di alterazione tale da necessitare urgenti interventi terapeutici;
  2. gli interventi proposti vengono rifiutati; (La persona rifiuta la terapia e quindi viene gli viene sottoposta obbligatoriamente).
  3. non è possibile adottare tempestive misure extraospedaliere.

In tale istituto viene fatta un A.S.O. Accertamento Sanitario Obbligatorio e il T.S.O. Trattamento Sanitario Obbligatorio.

Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio che decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.

Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata, deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco.

In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

Se il provvedimento disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell’infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo
ultimo comune. Se il provvedimento è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di APOLIDI, ne va data comunicazione al Ministero dell’interno e al
consolato competente, tramite il prefetto.

Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.

Nei casi di trattamento sanitario obbligatorio, può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall’infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere.


NOTE:

Accertamento e trattamento sanitario obbligatorio di  Michele Zagra , Antonina Argo

Le carceri invisibili di Mednat

TSO E SOVRANITA’


Questo tipo di informazione potrebbe essere considerata un “pensiero distorto” se non fosse possibile reperire tale definizione dell’Italia in questo indice della Commissione della Sicurezza (degli scambi commerciali). Purtroppo invece è vero ciò che viene esposto e purtroppo “NON E’ UN DELIRIO, NE UNA ALLUCINAZIONE”. Questa verità afferma invece un elemento essenziale del Mental Health Act 2007, che viene riprodotto con poche variazioni, nel mondo. Da un punto di vista medico “il dire” alcune cose, affermarle e renderle concrete nella vita di tutti i giorni in maniera congrua e coerente, non possono essere considerati come “patologia psichiatrica”, ma solo come aspetti di personalità che non inducono una diagnosi specifica.

La coazione terapeutica uno studio comparato

Ed ancora: Nel caso il medico diagnosticasse l’argomento della Sovranità e dell’asservimento dell’Italia come un elemento di “pensiero distorto”, dovrebbe prima verificare la veridicità di tali affermazioni che raggiungono tutte un nodo assiomatico comune:, “L’Italia è un’azienda registrata al S.E.C.”

Questa informazione si potrebbe considerare come “pensiero distorto” se non fosse possibile reperire tale definizione dell’Italia in questo indice della Commissione della Sicurezza [degli scambi commerciali]. Purtroppo invece è vero ciò che viene esposto e purtroppo “NON E’ UN DELIRIO, NE UNA ALLUCINAZIONE”. Questa verità afferma invece un elemento essenziale Mental Health Act 2007: “the interest of the client”: l’interesse del paziente.

Il comportamento o un pensiero distorto [non corrispondendo alla realtà è interpretato male/ o non considerato nella eccezione giusta] che induce successivamente un comportamento alterato (ovvero un comportamento che danneggia se stessi o gli altri in maniera diretta).

In questo caso informare , in questo che si suppone essere un delirio, che Repubblic of Italy abbia un codice CIK 0000052782 come una qualsiasi azienda S.P.A. (ES. Nestlè – Fiat – Barilla, etc) e che possa delegare S.p.A. multiple, come Equitalia, al recupero crediti, come qualsiasi altra azienda commerciale, non si può credere corrisponda alla accezione comune del termine “Convincimento Distorto”.

Anzi si sottolinea che l’ingegno che si dimostra nell’insieme della ricerca in campo di Diritto Commerciale Internazionale, e di Diritto Civile e Privato, propriamente non è passibile di trattamento psichiatrico.

Per contro si può dire che (secondo vari psicologi e psichiatri), un libero professionista o un imprenditore che viene minacciato alla privazione del 80% di ciò che guadagna, è sottoposto ad un abuso psicologico e fisico, perché quasi tutto ciò che guadagna deve essere devoluto ad Equitalia.

Equitalia si comporta come un padre abusante nei confronti del contribuente facendogli subire un vero e proprio Disturbo Post Traumatico da Stress, nel senso che ogni contribuente che non è in grado di pagare le tasse a lui ascritte, è ossessionato dai momenti di colloquio con i funzionari che pretendono da lui denari mai posseduti o pretendono parte di guadagni mai incassati, poiché solo “nominali”. Essere accusati ingiustamente come “Evasori Fiscali” induce da un lato ad un assottigliamento delle possibili occasioni di guadagno (hai un atteggiamento “Freeze” come un animale di fronte al suo predatore).

Il disturbo Post Traumatico da Stress è la situazione psichiatrica che di solito segue a rapimenti, violenza fisica e sessuale, segue ad essere superstite di azioni di guerra in cui i tuoi commilitoni sono tutti periti, o hanno reliquato ferite con danno invalidante permanente grave, è la diagnosi effettuata su bambini che hanno subito violenza sessuale da pedofili. Quindi privare una azienda, un imprenditore del guadagno effettuato onestamente è effettivamente un abuso psicologico che ha gli stessi effetti di eventi stressanti della vita, come quelli elencati. C’è chi regge a tale stress, c’è chi invece non regge e si suicida, come molti bambini che abusati, da adulti non possono avere rapporti sessuali normali e sereni, come molti che subiscono violenza fisica e minacce, come di solito succede ai testimoni di giustizia, etc… Gli imprenditori si, vanno curati, ma a protezione verso uno stato senza più scrupoli. C’è un “Hunger Game” che è già iniziato nel 1934… e ognuno di noi è chiamato a dare il suo contributo “Umano”: padri e figli, tutti, sono indebitati con l’azienda 0000052782: Dobbiamo fornirli di “Ghiandaie Imitatrici”.

Diritti della persona durante il TSO: come farli valere

Quando la persona viene ricoverata in Trattamento Sanitario Obbligatorio presso il servizio psichiatrico, i suoi diritti (primo tra tutti quello alla libertà di movimento e di scelta) vengono limitati ed è obbligata a subire passivamente i trattamenti a lei somministrati.

Ma una serie di diritti inalienabili vengono mantenuti:

  1. La persona può fare ricorso al Sindaco contro il TSO. Anche gli amici, i familiari, chiunque.
  2. Benché la persona non possa rifiutare le cure, questa ha il diritto di essere informata sulle terapie a cui viene sottoposta e di scegliere anche tra una serie di proposte alternative. Comunque, nel caso le terapie somministrate siano particolarmente invasive, sarebbe opportuno presentare al responsabile del reparto una dichiarazione di diffida ai sanitari nei confronti delle terapie che dalla persona vengono considerate lesive e può chiedere ed ottenere di inserire tale comunicazione all’interno della cartella clinica.
  3. Il TSO non giustifica necessariamente la contenzione; mai comunque la violenza fisica. Qualora venga usata la contenzione fisica, questa dovrebbe essere applicata solo in via eccezionale e per un periodo di tempo non superiore alla somministrazione della terapia. L’art 1 della legge 833 del 23 Dic 78 afferma che “la tutela fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e libertà della persona”. L’utilizzo punitivo della contenzione, eventuali violenze verbali e fisiche degli operatori, fatti questi non ammissibili legalmente, sono reati perseguibili penalmente
  4. Durante il TSO il paziente ha il sacrosanto diritto di comunicare con chi vuole, anche attraverso telefonate e non è ammissibile, da parte degli infermieri, selezionare le persone che loro ritengono autorizzate ad entrare nel reparto (art.33 legge 833/78)
  5. Terminato il periodo di TSO, non sono necessari né una firma per uscire dal reparto, né la presenza di qualcuno che venga a prendere il paziente, assumendosene la responsabilità, in quanto la persona che viene ricoverata in un reparto psichiatrico non è né incapace né interdetta e conserva tutti i diritti e doveri di chiunque altro. Quindi può chiedere di essere dimessa in qualsiasi momento (legge 180, legge Basaglia del 1978) e questa richiesta deve essere immediatamente esaudita, altrimenti ci si trova di fronte al reato di sequestro di persona. Il TSO decade anche nel caso in cui i medici o il Sindaco o il Giudice Tutelare non abbiano specificato nel provvedimento le motivazioni che hanno reso attuabile il Trattamento Sanitario Obbligatorio.
  6. Il paziente ha il diritto di comunicare nella sua cartella clinica tutte le informazioni concernenti il suo stato di salute e i trattamenti a cui viene sottoposto.
  7. Il paziente ha inoltre il diritto di sapere i nominativi e le qualifiche di chi opera nel reparto. Ogni infermiere deve avere sul camice un cartellino di riconoscimento.

Video e articoli


O TI FAI PROGRAMMARE O TI BECCHI IL TSO NON HAI SCELTA di GIORGIO VITALI

https://www.youtube.com/watch?v=h8ahCZGWLzE

https://www.youtube.com/watch?v=MSqDn7OzWmg

TSO – Ecco come il Sistema toglie di mezzo gli ‘scomodi’

https://www.youtube.com/watch?v=qf2WLzZclJE

https://www.youtube.com/watch?v=heq3VC07mbM

TSO, OSSIA TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO E CENSURA DELLE PERSONE SCOMODE

Pubblicato da marta saponaro in data marzo 23, 2017

https://lettorenonpercaso.blogspot.it/2017/03/tso-ossia-trattamento-sanitario.html

Questo scritto avrà ulteriori aggiornamenti……



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TITOLI DI STATO

I titoli di Stato sono obbligazioni emesse periodicamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per conto dello Stato con lo scopo di finanziare (coprire) il proprio debito pubblico (del popolo individualmente) o direttamente il deficit pubblico (o Disavanzo Pubblico (sempre del popolo e non dello stato azienda), quando le Spese superano l’Entrate). I diritti di credito incorporati nel titolo possono essere corrisposti al sottoscrittore del prestito sia mediante lo scarto di emissione, ossia la differenza tra il Valore Nominale (di un bene, di un titolo o di una valuta, è indicato il valore “teorico” o “cartaceo” del medesimo bene, titolo o valuta, in contrapposizione al Valore Reale o “di mercato”) e il prezzo di emissione o di acquisto, sia mediante il pagamento di cedole (fisse o variabili) durante la vita del titolo. Alla scadenza dell’obbligazione lo Stato rimborsa il capitale iniziale.

BOT, CTZ, CCT, BTP, e BTP€i sono Titoli di Stato emessi in Italia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. I Titoli di Stato sono strumenti finanziari considerati estremamente sicuri. In realtà, contengono inevitabilmente elementi di rischio, che però sono molto minori rispetto agli investimenti azionari o obbligazionari: infatti, il rischio che l’emettitore non sia in grado di saldare il debito alla scadenza sono relativamente bassi. Vi sono comunque rischi collegati all’ investimento in Titoli di Stato: innanzi tutto legati al fatto che il rendimento del titolo non “batta” l’inflazione, oppure che il cambio nel tempo diventi sfavorevole (se si parla di titoli di stato esteri).

In Italia sono presenti cinque tipi di titoli di Stato:

  • BOT – Buoni Ordinari del Tesoro
  • CTZ – Certificati del Tesoro Zero Coupon
  • CCT – Certificati di Credito del Tesoro
  • BTP – Buoni del Tesoro Poliennali
  • BTP€iBuoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione Europea

BOT, CTZ, CCT, BTP, BTP€i si contraddistinguono in base ad alcune caratterisitche

  • durata
  • tipo di remunerazine per l’investitore
  • eventuale indicizzazione all’inflazione

I BOT (Buoni Ordinari del Tesoro), sono Titoli di Stato a breve scadenza (3, 6 o 12 mesi), dove non è prevista alcuna cedola intermedia: il guadagno per l’investitore deriva unicamente dallo scarto di emissione – la differenza tra il prezzo d’acquisto e quello che lo Stato si impegna a pagare alla scadenza. Con un esempio, compro a 98 un BOT di 100: alla scadenza ho guadagnato 2.

Molto simili ai BOT sono i CTZ (Certificati del Tesoro Zero Coupon): il meccanismo di remunerazione è infatti esattamente lo stesso (basato sullo scarto di emissione), e differiscono dai BOT solamente per la durata, che per i CTZ è di 2 anni.

I CCT (Certificati di Credito del Tesoro) hanno una durata di 7 anni, e si caratterizzano perché oltre allo scarto di emissione, e al contrario di BOT e CCT “staccano” semestralmente delle cedole il cui valore è indicizzato al rendimento dei BOT (l’indicizzazione è calcolata attualmente sulla base del rendimento dei BOT semestrali più lo 0,15%).

I BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) invece hanno attualmente durata di 3, 5, 10, 15 o 30 anni, e prevedono anch’essi una cedola. Al contrario dei CCT, però, i BTP prevedono cedole fisse.

Molto simili ai BTP sono i BTP€i (Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione Europea): hanno durata di 5, 10, o 30 anni e differiscono dai BTP per il fatto che sia capitale che cedole vengono rivalutate moltiplicandone il valore per un “coefficiente di indicizzazione” basato sull’indice Eurostat, che misura l’inflazione nei Paesi dell’area Euro.

Riepilogando il tutto in una tabellina sintetica:

Titolo

Durata

Remunerazione

BOT

3, 6 e 12 mesi

  • Scarto d’emissione

CTZ

24 mesi

  • Scarto d’emissione

CCT

7 anni

  • Cedole variabili semestrali
  • scarto d’emissione

BTP

3, 5, 10, 15 e 30 anni

  • Cedole fisse semestrali
  • scarto d’emissione

BTP€i

5, 10 e 30 anni

  • Cedole “reali” (indicizzate all’inflazione) semestrali
  • scarto d’emissione
  • rivalutazione del capitale

Pubblicato 02-05-2017



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383 cod. proc. penale Art.: Facoltà di arresto da parte dei privati



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Art. 383 cod. proc. penale: Facoltà di arresto da parte dei privati

1. Nei casi previsti dall’articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.
2. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

Nota
Facoltà di arresto da perte dei privati

Integra il tentativo di rapina impropria la condotta dell’agente che, dopo aver sottratto merce dai banchi di vendita di un supermercato ed averla occultata sulla propria persona, al fine di allontanarsi, usa violenza nei confronti dei dipendenti dell’esercizio commerciale che lo hanno colto in flagranza e trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione della consegna agli organi di Polizia, poiché anche i privati cittadini hanno, in simili circostanze, il potere di procedere all’arresto, ai sensi del combinato disposto degli art. 380, comma 2, lett. f), e 383, comma 1, c.p.p., e, pertanto, la reazione violenta dell’autore del fatto non può configurarsi come difesa da un’azione illecita a norma dell’art. 52 c.p. (Dichiara inammissibile, App. Messina, 12/03/2014 )

Cassazione penale sez. II 18 novembre 2014 n. 50662

L’ordinanza di convalida dell’arresto redatta mediante rinvio “per relationem” al verbale della polizia giudiziaria con l’aggiunta di clausole meramente di stile non può ritenersi motivata e va conseguentemente annullata (fattispecie relativa a convalida effettuata su modulo prestampato, mediante rinvio al verbale di arresto e con la frase: “l’arresto risulta legittimamente eseguito ai sensi degli art. 380-383 c.p.p., ricorrendone tutti i presupposti”).

Cassazione penale sez. V 22 aprile 2005 n. 23457

L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p., si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicazione delle attività procedimentali propri degli organi di polizia giudiziaria normalmente destinati a esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 383 cit., ma è semplice denuncia, consentita a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione della legge penale.

Cassazione penale sez. V 17 febbraio 2005 n. 10958

Il privato, pur se non ricorrono le condizioni previste dal combinato disposto degli art. 383 e 380 c.p.p., e quindi anche se non ha la facoltà di procedere all’arresto in flagranza dell’autore dei reati per i quali è solo previsto l’arresto facoltativo da parte della polizia giudiziaria, ha tuttavia il diritto di difendere la sua proprietà e quella dei terzi degli attacchi dei malfattori; e quindi di inseguire un ladro al fine di recuperare la refurtiva e di consentire l’identificazione e l’eventuale arresto da parte della polizia giudiziaria.

Cassazione penale sez. II 07 luglio 2004 n. 37960

L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p. si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicitazione delle attività procedimentali propri dell’organo di polizia giudiziaria normalmente destinato ad esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 383 c.p.p., ma in semplice comportamento di denuncia consentito a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione di legge penale.

Cassazione penale sez. IV 20 gennaio 2000 n. 4751

L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p., si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicazione delle attività procedimentali propri dell’organo di polizia giudiziaria normalmente destinato ad esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 383 cit., ma in semplice comportamento di denuncia consentito a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione di legge penale. (Fattispecie in cui dal testo del provvedimento impugnato risultava che il proprietario di un negozio si era limitato ad invitare il presunto ladro a fermarsi e attendere l’arrivo della polizia, senza esplicare alcuna forma di coazione; la Corte ha osservato che l’arresto in flagranza da parte del privato richiede un comportamento concludente che esprima l’intento di eseguire l’arresto, quale l’accompagna mento coattivo del soggetto presso un ufficio di polizia, ovvero l’apprensione mediante esercizio della coazione previa dichiarazione dell’intento di eseguire l’arresto).

Cassazione penale sez. IV 15 dicembre 1999 n. 4751

È manifestamente inammissibile la q.l.c., in riferimento all’art. 76 cost. per violazione, rispettivamente, dei numeri 32 e 43 dell’art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81, degli art. 383 e 566 comma 2 c.p.p., in quanto, per il caso di imputato arrestato ad opera di privati condotto davanti al giudice per la convalida e per il contestuale giudizio direttissimo, non prevedono alcuna conseguenza quando la presentazione non avvenga ad opera degli stessi ufficiali o agenti di p.g. che hanno proceduto all’arresto o hanno avuto in consegna l’arrestato, e prevedono che anche la p.g. e non solo il p.m., possano presentare l’imputato al giudice per il giudizio direttissimo.

Corte Costituzionale 20 novembre 1998 n. 374

La “ratio” del comma 2 dell’art. 383 c.p.p., che prevede la facoltà di arresto da parte dei privati, è che questi consegnino l’arrestato alla polizia giudiziaria senza ritardo, e cioè nel più breve tempo possibile, in modo da evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona dell’arrestato. Determinante ai fini della legittimità dell’arresto è la circostanza che la persona arrestata non sia trattenuta dai privati, intervenuti nell’operazione, oltre il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della consegna agli organi di polizia. (La S.C. ha annullato l’ordinanza con la quale il pretore non aveva convalidato l’arresto, assumendo che il triplice “passaggio di mano” dell’imputato faceva dubitare della flagranza).

Cassazione penale sez. V 04 maggio 1993



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Per ora metterò un po di roba e poi la raccoglierò per settori:

DIRITTO UNIVERSALE NATURALE

Nel ordine NATURALE delle LEGGI il DIRITTO NATURALE è al di sopra di tutti i DIRITTI, da dove gli stessi altri DIRITTI prendono spunto per esistere. Tutto il DIRITTO si fonda su quello NATURALE. DIRITTO DELL’AMMIRAGLIATO – DIRITTO COMMERCIALE – DIRITTO POSITIVO, è accettata come INCONTROVERTIBILE, IMMODIFICABILE e sono alla base del creato.

Per l’essere umano le LEGGI sotto il Diritto Naturale, rappresentano alla pari di NORMATIVE AZIENDALI



https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_universale_dei_diritti_umani



https://www.facebook.com/pg/WLVS-132589063443068/notes/?ref=page_internal



EURO/MONETA SCRITTURALE



PREMESSA:

1) Lo Stato, come pure BRI, BCE, EBA e KMPG, ammettono e accettano la prassi con cui le banche di credito, creano moneta scritturale nell’erogare prestiti e pagamenti (realizzando così un ricavo, seppur non contabilizzato e pertanto sottratto all’imposizione tributaria per circa 540 miliardi l’anno in Italia); recentemente abbiamo avuto anche l’ammissione da parte della Banca d’Italia, in persona di Carmelo Barbagallo, capo della Vigilanza; l’ammissione è avvenuta come risposta scritta a un’interrogazione dell’on.le Alessio Mattia Villarosa, nella Commissione Finanze congiunta Camera-Senato, del 17.01.17 – vedi il video: https://www.youtube.com/watch?v=WPmObU-V4lk

vedi il documento: https://www.scribd.com/document/340805543/Prova-forense-Banca-d-Italia-su-creazione-di-moneta-e-di-depositi

la prassi della creazione di “euro”, allo scoperto, mediante mera registrazione contabile fiat, è verità ufficiale.

2) Questa facoltà delle banche non centrali di creare e depositare euro digitali in assenza di qualsiasi norma di legge che conferisca loro questa facoltà, è riconosciuta in base al principio che ciò che non è proibito o riservato, è lecito.

3) In forza del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, il predetto principio si applica a tutti i soggetti; dunque tutti, non solo le banche, possono creare danaro fiduciario denominato in euro (la semplice emissione contro denaro preesistente è invece normata e limitata ai possidenti i requisiti di legge)

4) Il Tribunale di Bolzano, con l’ordinanza 06/09/16 resa nella pendente esecuzione forzata rg 216/14, afferma: “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del sistema aureo…”.

5) Il Tribunale di Cremona, con l’ordiannza 31 marzo 2017, causa: RG2144 del 2016:“……parificabilità della moneta scritturale a quella avente corso legale ai fini dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie: si è affermato, in tal senso, che il debitore ha facoltà di offrire, quando la legge non ponga specifiche limitazioni, moneta scritturale in luogo di quella legale, ”



CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE



Art. 37 c.p.p. (Ricusazione)
1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:
a) nei casi previsti dall’articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);
b) se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.
2. Il giudice ricusato non può pronunciare ne concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

Note:
Ratio Legis
Come l’astensione, la ricusazione è uno strumento previsto dal legislatore per assicurare il regolare andamento del procedimento, con un giudice terzo ed imparziale. Differentemente dalla prima, tuttavia, non spetta al giudice l’obbligo di dichiarare causa di ricusazione, ma questa spetta alle parti: esse possono infatti decidere se, ritenedendo sussistenti i presupposti della ricusazione, sollevare la questione o affidarsi alla sua terzietà.

(1) La ricusazione è un meccanismo che si rivolge esclusivamente verso un giudice nella sua accezione fisica di persona, non anche in quella di organo. Pertanto, anche in caso di collegi, la ricusazione può riguardare un solo componente dello stesso e non l’intero collegio. Quando, invece, si rigetti l’intero ufficio, dovrà essere applicato l’istituto della rimessione di cui agli artt. ex artt. 45 c.p.p. e ss.Il legislatore ha stabilito che i casi di ricusazione siano previsti tassativamente proprio poichè incidono limitando sia l’attività del giudice persona quale titolare dell’ufficio giudiziario sia l’esercizio del potere giurisdizionale; si tratta di casi disciplinati proprio per garantire l’attendibilità del lavoro dei magistrati e pertanto non può essere effettuata alcuna applicazione analogica o estensiva dei casi predetti.
(2) Sono escluse dalle cause di ricusazione le «altre gravi ragioni di convenienza», di cui all’art. 36 c.p.p. lett. h); ciò in quanto il legislatore ha voluto scongiurare casi di ricusazioni strumentali. Circa l’ipotesi della grave inimicizia di cui alla lett. d) del citato articolo, questa deve attenere esclusivamente ai casi di rapporti personali preesistenti al processo non essendo sufficiente una asserita “antipatia” dovuta all’animosità del processo.
(3) E’ stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di tale comma con sent. 14 luglio 2000, n. 283 “nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto”.
(4) E’ il caso di quando un giudice senza giustificato motivo e fuori dal contesto processuale e giurisdizionale manifesti una propria opinione sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato (indiziato, indagato).
(5) Si segnala però che non corrisponde alcuna sanzione alla violazione di tale divieto.
(6) Con sentenza n. 10 del 23 gennaio 1997, la corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale comma “nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione”.
(7) Circa i procedimenti innanzi al giudice di pace, si veda l’art. 10 del decreto legislativo attuativo della legge delega n. 468/99



SENTENZA N. 89 ANNO 1970 CORTE COSTITUZIONALE

Nel caso di arresto da cittadino, lo stesso si ritiene un agente di polizia momentaneo.



108 del 7 marzo 1996

L’attuale legge “anti-usura” : n° 108 del 7 marzo 1996 ( in vigore a tutti gli effetti il 3/4/1997) sostituisce definitivamente gli artt.644 e 644 bis del cod. pen. ( riguardanti rispettivamente l’usura vera e propria e quella impropria: la prima quando l’usurato versa in stato di bisogno e l’altra quando l’usurato svolge attività imprenditoriale o professionale e si trova in condizioni di difficoltà economiche – finanziarie.

L’art.1 della predetta legge è il seguente:

Chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.
Alla stesse pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: (1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare, (2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni in quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; (3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; (4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; (5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
Nel caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell’art.444 CPP, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.


241 legge 7-8-1990 n. 241-agg.2015 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI - FOIA - LA NUOVA CONFERENZA DEI SERVIZI - SILENZIO-ASSENSO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 
Se noi notifichiamo un documento, o viene confutato, oppure il silenzio-assenso accetta in ogni sua parte il documento da noi prodotto.

241 legge 241 del 1990 Documento PDF completo di spiegazioni etc.

vedere anche: 241 17-bis SILENZIO-ASSENSO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
241 art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124.


Art. 383 cod. proc. penale: Facoltà di arresto da parte dei privati

1. Nei casi previsti dall’articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.
2. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

Nota
Facoltà di arresto da perte dei privati

Integra il tentativo di rapina impropria la condotta dell’agente che, dopo aver sottratto merce dai banchi di vendita di un supermercato ed averla occultata sulla propria persona, al fine di allontanarsi, usa violenza nei confronti dei dipendenti dell’esercizio commerciale che lo hanno colto in flagranza e trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione della consegna agli organi di Polizia, poiché anche i privati cittadini hanno, in simili circostanze, il potere di procedere all’arresto, ai sensi del combinato disposto degli art. 380, comma 2, lett. f), e 383, comma 1, c.p.p., e, pertanto, la reazione violenta dell’autore del fatto non può configurarsi come difesa da un’azione illecita a norma dell’art. 52 c.p. (Dichiara inammissibile, App. Messina, 12/03/2014 )

Cassazione penale sez. II 18 novembre 2014 n. 50662

L’ordinanza di convalida dell’arresto redatta mediante rinvio “per relationem” al verbale della polizia giudiziaria con l’aggiunta di clausole meramente di stile non può ritenersi motivata e va conseguentemente annullata (fattispecie relativa a convalida effettuata su modulo prestampato, mediante rinvio al verbale di arresto e con la frase: “l’arresto risulta legittimamente eseguito ai sensi degli art. 380-383 c.p.p., ricorrendone tutti i presupposti”).

Cassazione penale sez. V 22 aprile 2005 n. 23457

L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p., si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicazione delle attività procedimentali propri degli organi di polizia giudiziaria normalmente destinati a esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 383 cit., ma è semplice denuncia, consentita a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione della legge penale.

Cassazione penale sez. V 17 febbraio 2005 n. 10958

Il privato, pur se non ricorrono le condizioni previste dal combinato disposto degli art. 383 e 380 c.p.p., e quindi anche se non ha la facoltà di procedere all’arresto in flagranza dell’autore dei reati per i quali è solo previsto l’arresto facoltativo da parte della polizia giudiziaria, ha tuttavia il diritto di difendere la sua proprietà e quella dei terzi degli attacchi dei malfattori; e quindi di inseguire un ladro al fine di recuperare la refurtiva e di consentire l’identificazione e l’eventuale arresto da parte della polizia giudiziaria.

Cassazione penale sez. II 07 luglio 2004 n. 37960

L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p. si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicitazione delle attività procedimentali propri dell’organo di polizia giudiziaria normalmente destinato ad esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 383 c.p.p., ma in semplice comportamento di denuncia consentito a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione di legge penale.

Cassazione penale sez. IV 20 gennaio 2000 n. 4751

L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p., si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicazione delle attività procedimentali propri dell’organo di polizia giudiziaria normalmente destinato ad esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 383 cit., ma in semplice comportamento di denuncia consentito a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione di legge penale. (Fattispecie in cui dal testo del provvedimento impugnato risultava che il proprietario di un negozio si era limitato ad invitare il presunto ladro a fermarsi e attendere l’arrivo della polizia, senza esplicare alcuna forma di coazione; la Corte ha osservato che l’arresto in flagranza da parte del privato richiede un comportamento concludente che esprima l’intento di eseguire l’arresto, quale l’accompagna mento coattivo del soggetto presso un ufficio di polizia, ovvero l’apprensione mediante esercizio della coazione previa dichiarazione dell’intento di eseguire l’arresto).

Cassazione penale sez. IV 15 dicembre 1999 n. 4751

È manifestamente inammissibile la q.l.c., in riferimento all’art. 76 cost. per violazione, rispettivamente, dei numeri 32 e 43 dell’art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81, degli art. 383 e 566 comma 2 c.p.p., in quanto, per il caso di imputato arrestato ad opera di privati condotto davanti al giudice per la convalida e per il contestuale giudizio direttissimo, non prevedono alcuna conseguenza quando la presentazione non avvenga ad opera degli stessi ufficiali o agenti di p.g. che hanno proceduto all’arresto o hanno avuto in consegna l’arrestato, e prevedono che anche la p.g. e non solo il p.m., possano presentare l’imputato al giudice per il giudizio direttissimo.

Corte Costituzionale 20 novembre 1998 n. 374

La “ratio” del comma 2 dell’art. 383 c.p.p., che prevede la facoltà di arresto da parte dei privati, è che questi consegnino l’arrestato alla polizia giudiziaria senza ritardo, e cioè nel più breve tempo possibile, in modo da evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona dell’arrestato. Determinante ai fini della legittimità dell’arresto è la circostanza che la persona arrestata non sia trattenuta dai privati, intervenuti nell’operazione, oltre il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della consegna agli organi di polizia. (La S.C. ha annullato l’ordinanza con la quale il pretore non aveva convalidato l’arresto, assumendo che il triplice “passaggio di mano” dell’imputato faceva dubitare della flagranza).

Cassazione penale sez. V 04 maggio 1993



445 DPR del 28 dicembre 2000
DPR_445-2000_TESTO_COORDINATO_CON_LE_MODIFICHE_APPORTATE_DALLA_LEGGE_183-2011 in PDF

DPR n°445 DEL 28 dicembre 2000

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

 Che più interessa a noi è l'art. 46 lettera “u” e lettera “g”.
Invece di andare in procura etc a chiedere un documento, noi l'autocertifichiamo;
Poi 
Attesta che si può fare sia l'esistenza in vita che la Legale Rappresentante
nel sito: http://www.sulumeu.net/2017/07/30/dpr-445-2000-testo-coordinato-con-le-modifiche-apportate-dalla-legge-183-2011/


Art. 586 c.p.c. Codice di Procedura Civile - TRASFERIMENTO DEL BENE ESPROPRIATO - PIGNORAMENTO ASTA


ART. 651 codice penale: Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.

Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale

Integra l'ipotesi di cui all'art. 651 c.p. la condotta dell'imputato che non solo si astiene dall'esibire i suoi documenti d'identità, ma si rifiuta di declinare le proprie generalità ai Carabinieri a fronte di un controllo, atteso che la fattispecie di cui all'art. 651 c.p. ha come scopo quello di evitare che la Pubblica amministrazione sia intralciata nell'identificazione della persona cui le generalità sono richieste nell'esercizio dei potere discrezionale attribuito al pubblico ufficiale (nella specie, l'imputato era un agente di polizia, fermato per un controllo perché alla guida di uno scooter senza casco, e la Corte ha sottolineato come a nulla rilevasse il fatto che l'imputato aveva poi fornito le sue generalità a dei colleghi).

Cassazione penale sez. I 14 novembre 2014 n. 9957

Ai fini della consumazione del reato di cui all' art. 651 c.p. è necessario il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano successivamente fornite o che l'identità del soggetto sia facilmente accertata per la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione. Inoltre, il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali, che integra la condotta dell'omonima contravvenzione, non presuppone che il soggetto richiesto sia responsabile di un reato o di un illecito amministrativo.

Tribunale Roma sez. X 24 maggio 2014 n. 9158

In assenza di reali motivi di pericolo, non corrisponde all'esercizio delle funzioni pubbliche, perché arbitrario e violento, il comportamento dei pubblici ufficiali teso a far uscire coattivamente un privato dall'auto sulla quale è trasportato. Tale comportamento inoltre, è da ritenersi sproporzionato qualora sia motivato dal fine di identificare un uomo le cui generalità sono già note, non costituendosi dunque il reato ex art. 651 c.p., il quale si configura con il semplice rifiuto di fornire indicazioni circa la propria identità personale.

Cassazione penale sez. VI 06 novembre 2013 n. 4392

Il reato di cui all'art. 651 c.p. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c.p., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto. (Fattispecie relativa a minacce rivolte da più persone per evitare di essere identificate dal pubblico ufficiale che, a tal fine, aveva vanamente chiesto loro i documenti). Dichiara inammissibile, App. Bologna, 13/04/2012

Cassazione penale sez. VI 30 maggio 2013 n. 39227

Deve escludersi, ai sensi dell'art. 5 c.p., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 651 c.p. (rifiuto di generalità) in capo ad un soggetto il quale, appartenendo egli alla minoranza di lingua slovena residente nella regione Friuli-Venezia Giulia, abbia potuto nutrire il legittimo convincimento che, alla stregua della normativa che tutela detta minoranza, la richiesta di declinare le proprie generalità dovesse essere rivolta, contrariamente a quanto avvenuto, in lingua slovena.

Cassazione penale sez. VI 17 maggio 2012 n. 30778

Non sussiste l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 651 cod. pen. se il rifiuto dell'imputato di declinare le proprie generalità sia determinato dalla convinzione che, in base alla normativa regolante i diritti delle minoranze linguistiche, sussista il diritto di ricevere qualsiasi comunicazione, anche verbale, nella propria lingua. (Fattispecie relativa ad un cittadino italiano di lingua slovena). Annulla in parte senza rinvio, App. Trieste, 30 settembre 2010

Cassazione penale sez. VI 17 maggio 2012 n. 30778

Il rifiuto di fornire le proprie generalità al pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni può non costituire reato (art. 651 c.p.) se rientra nell'esercizio di un diritto. (Nel caso di specie l'imputato reclamava ai vigili di aver subito ingiustamente una sanzione al codice della strada poiché l'auto era parcheggiata dove non vi era alcuna segnalazione di divieto e, alla richiesta dei vigili di fornire le generalità per una contestazione immediata, egli si rifiutava scattando le foto con il proprio telefono cellulare e dicendo che si sarebbe rivolto alla polizia).

Tribunale Roma sez. X 12 dicembre 2011 n. 24520

In tema di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, il giudice penale può sindacare la legittimità della richiesta del pubblico ufficiale soltanto sotto il duplice profilo della qualifica soggettiva e della competenza del richiedente, ma non può investire anche la discrezionalità della concreta iniziativa del pubblico ufficiale, in relazione alla causa della richiesta.

Cassazione penale sez. VI 24 marzo 2011 n. 13402

E’ soggetto alla sanzione dell’ammenda il cittadino che si sia rifiutato di fornire le proprie generalità a due carabinieri in borghese, a nulla rilevando la circostanza di essersi recato in caserma, in un secondo momento, per adempiere alla richiesta degli agenti in borghese. Ai fini del reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale è sufficiente infatti, la semplice rappresentabilità da parte di chi rifiuta di obbedire all’ordine della sussistenza della qualifica del richiedente.

Cassazione penale sez. I 15 aprile 2010 n. 31684


DIRITTI CIVILI

Legge 689-81 – stato di necessita – gli articoli di interesse per il sistema sanzionatorio

La legge n. 689/81 ha introdotto un sistema organico di depenalizzazione e ha posto norme generali in materia di procedimento sanzionatorio amministrativo. Costituisce il riferimento normativo principale per l’applicazione delle sanzioni amministrative. E’ la legge corrispondente al codice penale nella parte dove prevede i principi che disciplinano il reato ed al codice di procedura penale che disciplina il procedimento per l’applicazione delle pene previste dalle leggi penali

DICHIARAZIONI, TRATTATI, PATTI, CONVENZIONI

1945

PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI.
Detto principio è stato accettato e iscritto nell’articolo 1.2 della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945). Detto principio attiene ai soggetti internazionali, quali i Movimenti di Liberazione Nazionale, e quindi al loro assetto e alla loro legittimazione giuridica sul piano internazionale.
Viene riconosciuto a tre categorie di popoli: 1) ai popoli soggetti a potenza coloniale 2) ai popoli soggetti a dominio straniero 3) ai popoli soggetti a regime razzista, ovvero che attua una discriminazione razziale. Il diritto all’autodeterminazione è un diritto erga omnes, che quindi si può far valere nei confronti di tutti gli altri stati

1948

DUDU DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 10-DICEMBRE-1948

Il 10 dicembre 1948 a Parigi, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l’Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell’Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

 

1949

4° CONVENZIONE DI GINEVRA PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CIVILI IN TEMPO DI GUERRA 12-AGOSTO-1949

ratificata in Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1739 in Suppl. alla. Gazz. Uff., 1° marzo, n. 53

1950

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali

Roma, 4.XI.1950

 1966

— NEW YORK 16 DICEMBRE 1966 O.N.U. NEW YORK 16 DICEMBRE 1966
O.N.U.

PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI – NEW YORK 16 DICEMBRE 1966 (Ratificato dall’Italia con la legge 881/77 del 25 ottobre 1977) Parte Prima – Articolo 1.
Tutti i popoli hanno diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali …

1970

Dichiarazione relativa alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra stati del 1970

1977

LEGGE 25 ottobre 1977, n. 881 LA GAZZETTA UFFICIALE L. 25 ottobre 1977, n. 881 03_all_legge1977881
Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966. (GU Serie Generale n.333 del 7-12-1977 – Suppl. Ordinario)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare i
seguenti atti internazionali, adottati e aperti alla firma a New York
rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966:
a) patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e
culturali;
b) patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
c) protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai
diritti civili e politici.


LEGGI

Legge 689-81 – stato di necessita – gli articoli di interesse per il sistema sanzionatorio




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651 codice penale: Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale



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Art. 651 codice penale: Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.

Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale

Integra l’ipotesi di cui all’art. 651 c.p. la condotta dell’imputato che non solo si astiene dall’esibire i suoi documenti d’identità, ma si rifiuta di declinare le proprie generalità ai Carabinieri a fronte di un controllo, atteso che la fattispecie di cui all’art. 651 c.p. ha come scopo quello di evitare che la Pubblica amministrazione sia intralciata nell’identificazione della persona cui le generalità sono richieste nell’esercizio dei potere discrezionale attribuito al pubblico ufficiale (nella specie, l’imputato era un agente di polizia, fermato per un controllo perché alla guida di uno scooter senza casco, e la Corte ha sottolineato come a nulla rilevasse il fatto che l’imputato aveva poi fornito le sue generalità a dei colleghi).

Cassazione penale sez. I 14 novembre 2014 n. 9957

Ai fini della consumazione del reato di cui all’ art. 651 c.p. è necessario il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini dell’integrazione dell’illecito, che tali indicazioni vengano successivamente fornite o che l’identità del soggetto sia facilmente accertata per la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione. Inoltre, il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali, che integra la condotta dell’omonima contravvenzione, non presuppone che il soggetto richiesto sia responsabile di un reato o di un illecito amministrativo.

Tribunale Roma sez. X 24 maggio 2014 n. 9158

In assenza di reali motivi di pericolo, non corrisponde all’esercizio delle funzioni pubbliche, perché arbitrario e violento, il comportamento dei pubblici ufficiali teso a far uscire coattivamente un privato dall’auto sulla quale è trasportato. Tale comportamento inoltre, è da ritenersi sproporzionato qualora sia motivato dal fine di identificare un uomo le cui generalità sono già note, non costituendosi dunque il reato ex art. 651 c.p., il quale si configura con il semplice rifiuto di fornire indicazioni circa la propria identità personale.

Cassazione penale sez. VI 06 novembre 2013 n. 4392

Il reato di cui all’art. 651 c.p. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 c.p., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l’una all’altra, se considerate in concreto. (Fattispecie relativa a minacce rivolte da più persone per evitare di essere identificate dal pubblico ufficiale che, a tal fine, aveva vanamente chiesto loro i documenti). Dichiara inammissibile, App. Bologna, 13/04/2012

Cassazione penale sez. VI 30 maggio 2013 n. 39227

Deve escludersi, ai sensi dell’art. 5 c.p., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988, la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 651 c.p. (rifiuto di generalità) in capo ad un soggetto il quale, appartenendo egli alla minoranza di lingua slovena residente nella regione Friuli-Venezia Giulia, abbia potuto nutrire il legittimo convincimento che, alla stregua della normativa che tutela detta minoranza, la richiesta di declinare le proprie generalità dovesse essere rivolta, contrariamente a quanto avvenuto, in lingua slovena.

Cassazione penale sez. VI 17 maggio 2012 n. 30778

Non sussiste l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 651 cod. pen. se il rifiuto dell’imputato di declinare le proprie generalità sia determinato dalla convinzione che, in base alla normativa regolante i diritti delle minoranze linguistiche, sussista il diritto di ricevere qualsiasi comunicazione, anche verbale, nella propria lingua. (Fattispecie relativa ad un cittadino italiano di lingua slovena). Annulla in parte senza rinvio, App. Trieste, 30 settembre 2010

Cassazione penale sez. VI 17 maggio 2012 n. 30778

Il rifiuto di fornire le proprie generalità al pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni può non costituire reato (art. 651 c.p.) se rientra nell’esercizio di un diritto. (Nel caso di specie l’imputato reclamava ai vigili di aver subito ingiustamente una sanzione al codice della strada poiché l’auto era parcheggiata dove non vi era alcuna segnalazione di divieto e, alla richiesta dei vigili di fornire le generalità per una contestazione immediata, egli si rifiutava scattando le foto con il proprio telefono cellulare e dicendo che si sarebbe rivolto alla polizia).

Tribunale Roma sez. X 12 dicembre 2011 n. 24520

In tema di rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, il giudice penale può sindacare la legittimità della richiesta del pubblico ufficiale soltanto sotto il duplice profilo della qualifica soggettiva e della competenza del richiedente, ma non può investire anche la discrezionalità della concreta iniziativa del pubblico ufficiale, in relazione alla causa della richiesta.

Cassazione penale sez. VI 24 marzo 2011 n. 13402

E’ soggetto alla sanzione dell’ammenda il cittadino che si sia rifiutato di fornire le proprie generalità a due carabinieri in borghese, a nulla rilevando la circostanza di essersi recato in caserma, in un secondo momento, per adempiere alla richiesta degli agenti in borghese. Ai fini del reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale è sufficiente infatti, la semplice rappresentabilità da parte di chi rifiuta di obbedire all’ordine della sussistenza della qualifica del richiedente.

Cassazione penale sez. I 15 aprile 2010 n. 31684



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EURO, MONETA SCRITTURALE come si dovrebbe agire



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Moneta Scritturale.

Tanto si parla ma tanto non si conosce.

Come dovrebbe funzionare?

Sotto riporto quanto credo di aver capito.

Come prima precisazione vi consiglio la pagina di facebook MONETA NOSTRA, dove potreste domandare sempre l’ultimo documento aggiornato per la vostra MONETA SCRITTURALE e dove troverete una informazione più precisa su tale argomento. La pagina è fondata e seguita dagli avvocati che hanno creato tale documentazione.

Detto questo andiamo avanti…

Le banche creano moneta per vari scopi, dal nulla e secondo varie sentenze, anche noi Sovrani, LR, o Cittadini possiamo farlo.
Questo non è un reato ad oggi 01-05-2017 in quanto non regolamentato.

Cos’e la MONETA e cos’è il DENARO in definitiva?
La differenza fra denaro e moneta? Il primo è realtà, la seconda convenzione
Il DENARO è un concetto che affonda le sue radici nella REALTA’, la MONETA è un OGGETTO SOCIALE, creato da individui privati, contrariamente agli oggetti naturali che trovano in natura la loro origine.
La MONETA ha quattro funzioni essenziali: è un mezzo di pagamento, ha una funzione numeraria, è mezzo di scambio ed è riserva di valore. È solo come riserva di valore che denaro e moneta si toccano e rischiano di coincidere.
Entrambe devono rispettare due condizioni: la MONETA è che sia dotata di una traccia, la firma del Governatore della Banca che la emette, o che sia un bit elettronico, come nel caso delle carte di credito; il DENARO è l’uso collettivo che di questa moneta viene fatto attraverso il suo riconoscimento sociale.
Alla MONETA gli si attribuisce un valore, es: 50 euro, e per convenzione tutti gli individui ne accettano il valore, indipendentemente al fatto che sia una produzione privata e non PUBBLICA. Sono MONETA gli EURO, BITCOIN, SARDEX e tante altre che si utilizzano normalmente compreso le tessere per i punti dei supermarket che hanno un valore convenzionale. La moneta non è però un oggetto fisico, ma un oggetto sociale, ovvero un oggetto a cui una comunità attribuisce una funzione e questa funzione è attestata da un segno.
Al DENARO invece ha un controvalore che ne garantisce la sua sostanza, es: PATRIMONIO, ORO etc.
Capirete che c’è una sostanziale differenza tra le due.
Ma entrambe alla fine sono un BARATTO. Un semplice BARATTO che noi dovremmo fare non con il DENARO o MONETA che sia, ma con il nostro operato/LAVORO. In questo modo si capisce il perché siamo diventati SCHIAVI MODERNI. Corriamo dietro a della CARTA CONVENZIONALE e non riconosciamo più le nostre capacità.
Comunque non perdiamoci dal tema principale…

Noi CREIAMO MONETA (EURO SCRITTURALI) EX NOVO come le banche EX NIHILO.
Il pagamento non è un “BONIFICO” in senso bancario, ovvero non è un trasferimento di passività, ma un SALDO per CONTANTE. E così va registrato contabilmente.
E quando ci contattano per chiarimenti importante sapere cosa rispondere: SALDO PER CONTANTI.
Per capire un po meglio vi consiglio questi due video
1) Senza Filtro Ep23 – Marco Saba – Moneta Nostra – Senza Filtro
2) Moneta Nostra: è sovranità istantanea? Intervista con Marco Saba. Versione BREVE.

Sappi che non ti accreditano senza tante storie, dipende a chi ti rivolgi: le banche e le finanziarie sono certamente per ovvi motivi molto restie ad accettare… perché non vogliono perdere la prerogativa che hanno nel creare moneta contante dal nulla…. comportamento che sviluppano, un po come i bambini…. basta comunque fargli capire con fermezza che noi siamo peggio dei bambini con il loro giochetto in mano.
Per esempio: in un caso la finanziaria ha incaricato due agenzie di recupero crediti, che sono state semplicemente respinte.
Se fanno gli finta di nulla è un loro problema, non nostro.
Esiste una legge che cercherò ed inserirò in questo articolo dove recita il fatto che per legge non si può affidare a terzi il recupero debiti.
Per questo loro ci scrivono nella speranza che noi accettiamo il contratto nel TACITO ASSENSO.
Poi diamo i tempi tecnici , almeno 30 giorni, ma nel frattempo scrivette una comunicazione molto precisa alla finanziaria/banca/agenzia entrate etc. nella quale la si invita a contabilizzare il denaro inviatale.
Ribadendo che sia la Banca d’italia sia il MEF sono parti informate…
Mentre per le utenze è molto più semplice.
Comunque è importante fare senza paura. La legge è dalla parte di chi le emette.
Saba lo spiega molto bene nei video.

La stessa può essere inviata per PEC@ o per RACCOMANDATA A/R.
Personalmente lo inviata in entrambi i modi.

Sentenze a favore dell’ EURO SCRITTURALI:

  1. Il Tribunale di Bolzano, con l’ordinanza 06/09/16 resa nella pendente esecuzione forzata rg 216/14, afferma: “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del sistema aureo…”.

  2. IllTribunale di Cremona, con l’ordiannza 31 marzo 2017, causa: RG2144 del 2016:“……parificabilità della moneta scritturale a quella avente corso legale ai fini dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie: si è affermato, in tal senso, che il debitore ha facoltà di offrire, quando la legge non ponga specifiche limitazioni, moneta scritturale in luogo di quella legale, “

    PREMESSO CHE:

  3. Lo Stato, come pure BRI, BCE, EBA e KMPG, ammettono e accettano la prassi con cui le banche di credito, creano moneta scritturale nell’erogare prestiti e pagamenti (realizzando così un ricavo, seppur non contabilizzato e pertanto sottratto all’imposizione tributaria per circa 540 miliardi l’anno in Italia); recentemente abbiamo avuto anche l’ammissione da parte della Banca d’Italia, in persona di Carmelo Barbagallo, capo della Vigilanza; l’ammissione è avvenuta come risposta scritta a un’interrogazione dell’on.le Alessio Mattia Villarosa, nella Commissione Finanze congiunta Camera-Senato, del 17.01.17 – vedi il video: https://www.youtube.com/watch?v=WPmObU-V4lk

    vedi il documento: https://www.scribd.com/document/340805543/Prova-forense-Banca-d-Italia-su-creazione-di-moneta-e-di-depositi

    la prassi della creazione di “euro”, allo scoperto, mediante mera registrazione contabile fiat, è verità ufficiale.

  4. Questa facoltà delle banche non centrali di creare e depositare euro digitali in assenza di qualsiasi norma di legge che conferisca loro questa facoltà, è riconosciuta in base al principio che ciò che non è proibito o riservato, è lecito.

  5. In forza del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, il predetto principio si applica a tutti i soggetti; dunque tutti, non solo le banche, possono creare danaro fiduciario denominato in euro (la semplice emissione contro denaro preesistente è invece normata e limitata ai possidenti i requisiti di legge);

Di seguito vi inserisco due documenti.
Uno per le UTENZE varie come AUTOSTRADE, e l’altra per le BANCHE.
Per la società AUTOSTRADE sembra funzionare visti i riscontri di qualcuno…
La seconda pure ma più complessa.

1) Modulo per AZIENDE EURO SCRITTURALI

NOME COGNOME

VIA GIUSEPPE, 122

CAP CITTA’

C.F: ………..

PEC: …….. 

Spett.le

AUTOSTRADE PEDEMONTANA LOMBARDA

Via DEL BOSCO LOMBARDA, 4/A

PALAZZO U9 – 20090 ASSAGO (MI)

P.IVA: 07516911000

PEC: ………………………

E. P. C.

 

Spett.le BANCA D’ITALIA

PEC: bologna@pec.bancaditalia.it

bancaditalia@pec.bancaditalia.it

Spett.le M.E.F, Dipartimento del tesoro

PEC: dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

mef@pec.mef.gov.it


Si comunica che in data odierna 22.03.2017

Oggetto:

In relazione al vostro presunto e preteso credito di ………….,

ATTESO

Che la somma indicata nelle Vs. è pari a un totale di Euro XXXXXXX e che in data 22.03.2017 vi è stato bonificato l’importo di € XXXXXX rif. PEC: ……………………………………

PREMESSO CHE:

1 – Lo Stato, come pure BRI, BCE, EBA e KMPG, ammettono e accettano la prassi con cui le banche di credito, creano moneta scritturale nell’erogare prestiti e pagamenti (realizzando così un ricavo, seppur non contabilizzato e pertanto sottratto all’imposizione tributaria per circa 540 miliardi l’anno in Italia); recentemente abbiamo avuto anche l’ammissione da parte della Banca d’Italia, in persona di Carmelo Barbagallo, capo della Vigilanza; l’ammissione è avvenuta come risposta scritta a un’interrogazione dell’on.le Alessio Mattia Villarosa, nella Commissione Finanze congiunta Camera-Senato, del 17.01.17 – vedi il video: https://www.youtube.com/watch?v=WPmObU-V4lk

vedi il documento: https://www.scribd.com/document/340805543/Prova-forense-Banca-d-Italia-su-creazione-di-moneta-e-di-depositi

la prassi della creazione di “euro”, allo scoperto, mediante mera registrazione contabile fiat, è verità ufficiale.

2 – Il Tribunale di Bolzano, con l’ordinanza 06/09/16 resa nella pendente esecuzione forzata rg 216/14, afferma: “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del sistema aureo…”.

3 – IllTribunale di Cremona, con l’ordiannza 31 marzo 2017, causa: RG2144 del 2016:“……parificabilità della moneta scritturale a quella avente corso legale ai fini dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie: si è affermato, in tal senso, che il debitore ha facoltà di offrire, quando la legge non ponga specifiche limitazioni, moneta scritturale in luogo di quella legale, “

4 – Questa facoltà delle banche non centrali di creare e depositare euro digitali in assenza di qualsiasi norma di legge che conferisca loro questa facoltà, è riconosciuta in base al principio che ciò che non è proibito o riservato, è lecito.

5 -In forza del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, il predetto principio si applica a tutti i soggetti; dunque tutti, non solo le banche, possono creare danaro fiduciario denominato in euro (la semplice emissione contro denaro preesistente è invece normata e limitata ai possidenti i requisiti di legge);

Tutto ciò premesso,

Con la presente, e con scritturazione contabile di cui allego copia, in applicazione del principio enunciato dal Tribunale, cioè al medesimo titolo e al medesimo modo in cui non è vietato creare euro scritturali, CREO XXXXXXX euro digitali che qui vi invio, invitandovi a contabilizzarli correttamente, subito, ad estinzione del debito.

Avvertenza: La ricevuta elettronica di consegna vale per quietanza d’effettuato pagamento. Qualora il pagamento non venisse accettato, il debito si considererà comunque estinto poiché non è consentito rifiutare l’euro come mezzo di pagamento finale. Richiedo e dispongo che venga data prova, in risposta alla presente, di avvenuta archiviazione.

Salvis Juribus

Cordiali saluti,

città, 21.03.2017

NOME E COGNOME

Scrittura contabile di creazione di euro digitali

NOME COGNOME

C.F: ………………………………………

Esercizio giornale 2017
Esercizio bilancio 2017
Data registrazione 22 MARZO 2017
Causale: Pagamento
XXXXXXXX,

Agente creatore: NOME COGNOME

Data di ultima modifica: 22 MARZO 2017

Valuta scritturale: EUR

MASTRINO MONETARIO (DEL CREANTE L’EURO ELETTRONICO)

DATA

IMPORTO CREATO

a cassa

IMPORTO VERSATO A

SALDO

21.03.2017

+ XXXX, XX EURO

Poste Italiane

viale Europa 175 00144, Roma

IBAN:

IT44J0760101600000090070947

CAUSALE BONIFICO:

XXXXXXXXXX

0,00 EURO

CASSA

DEBITI

Saldo iniziale

0,00 EURO

Saldo iniziale

XXX,XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

XX,XX

Creazione monetaria

+ XX,XX

 

 

Poste Italiane

viale Europa 175 – 00144, Roma,

IT44J0760101600000090070947

– XX,XX

Versato alla

Banca XXXXX

+ XX,XX

Saldo finale   

0,00

Saldo finale   

0,00

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

2) EURO, MONETA SCRITTURALE per BANCHE, ENTI STATALI (INPS, AGENZIA DELLE ENTRATE) etc.  modulodacompilare14042017 da moneta nostra

Spett.le Banca Popolare di Sostegno

Filiale di Sostegno

99999-Sostegno-via Diotaiuti, 2017

Sostegno-URBE – PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx

e p.c.

– Banca d’Italia

Pec: bancaditalia@pec.bancaditalia.it

– A.G.C.M. (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

Pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it

 

VIA PEC

 

In relazione al vostro preteso credito di € 6.582,00

Io sottoscritto Mario Rossi

PREMESSO CHE:

1 – Lo Stato, come pure BRI, BCE, EBA e KMPG, ammette e accetta la prassi con cui le banche sommerciali creano moneta scritturale nell’erogare prestiti e pagamenti (realizzando così un ricavo, seppur non contabilizzato e pertanto sottratto all’imposizione tributaria); recentemente abbiamo avuto anche l’ammissione da parte della Banca d’Italia, in persona di Carmelo Barbagallo, ispettore capo della Vigilanza, avvenuta come risposta scritta a un’interrogazione dell’On. Alessio Mattia Villarosa, nella Commissione Finanze congiunta Camera-Senato, del 17.01.17;

vedere il video: https://www.youtube.com/watch?v=WPmObU-V4lk

– vedere il documento:

https://www.scribd.com/document/340805543/Prova-forense-Banca-d-Italia-su-creazione-di-moneta-e-di-depositi

– quindi la prassi della creazione di “euro”, allo scoperto, è verità ufficiale.

2 – Il Tribunale di Bolzano, con l’ordinanza 06/09/16 resa nella pendente esecuzione forzata rg 216/14, ha affermato: “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del sistema aureo…”.

3 – Questa facoltà delle banche non centrali di creare e depositare euro digitali in assenza di qualsiasi norma di legge che conferisca loro questa facoltà, è riconosciuta in base al principio che ciò che non è proibito o riservato, è lecito.

4 – In forza del principio di uguaglianza (par condicio) sancito dall’art. 3 della Costituzione, il predetto principio si applica a tutti i soggetti; dunque tutti, non solo le banche, possono creare denaro scritturale denominato in euro, mentre la semplice “emissione contro fondi preesistenti è normata e limitata agli autorizzati secondo i requisiti di legge;

Tutto ciò premesso,

Con la presente, e con la contabile di cui allego copia, in applicazione del principio enunciato dal Tribunale, cioè al medesimo titolo e al medesimo modo in cui anche le banche creano il denaro scritturale che utilizzano, CREO 6.582,00 euro scritturali che qui vi invio, invitandovi a contabilizzarli correttamente come incasso immediato, ad estinzione del mio debito pregresso e con azzeramento delle corrispondenti segnalazioni in CRIF ed in CENTRALE RISCHI, a Loro cura.

Avvertenza: Non è necessario che rispondiate alla presente , la ricevuta della PEC vale per quietanza d’effettuato pagamento. Qualora il pagamento non venisse accettato, il debito si considererà comunque estinto poiché non è consentito al creditore rifiutare moneta scritturale senza giustificato motivo (Cass. S.U. sentenza n. 26617 del 18 dicembre 2007, ribadita da Tribunale di Cremona con ordinanza 31 marzo 2017, causa RG 2144/2016).

Cordiali saluti,

Mario Rossi

Scrittura contabile di creazione di euro digitali

Mario Rossi C.F. ABCDES58E27H501B- P.I. 023456789

Esercizio giornale 2017
Esercizio bilancio 2017
Data registrazione
3 marzo 2017
Causale: Pagamento
residuo debito, interessi, spese a Banca Popolare di Sostegno
Agente creatore:
Mario Rossi

Data di ultima modifica: 3 marzo 2017

Valuta scritturale: EUR

CONTI
Conto Descrizione Dare Avere
Cassa moneta scritturale 6.582,00
Ricavi da creazione di moneta scritturale 6.582,00
CONTI
Debito verso xxxxxx 6.582,00
Cassa moneta scritturale 6.582,00

 

DATA IMPORTO CREATO a cassa VERSATO A SALDO

16.02.17 6.582,00 Banca Popolare di Sostegno

 

CASSA DEBITI VERSO BANCA

Saldo iniziale 0,00

CREAZIONE EURO + 6.582,00 PAGAM. BANCA – 6.582,00

Saldo finale 0,00

 

( N.B. Bilancio: nel caso di società che crea gli euro virtuali, le scritture corrette in partita doppia sono le seguenti:

  1. Creazione di moneta scritturale:

Cassa (attivo di Stato Patrimoniale) a Ricavi da creaz. Mon. (Ricavi di Conto Economico) € 6.582

  1. Pagamento al creditore del debito esistente pari ad € 6.582 )
  2. Debito Vs. CREDITORE a Cassa € 6.582 ——————————————————————————-

articolo aggiornato al 01-05-2017

Ulteriori aggiornamenti con i prossimi dati.



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