Responsabilità civile dei magistrati: La riforma in Gazzetta Legge, 27/02/2015 n° 18, G.U. 04/03/2015



Salve e benvenuto.

Ti ricordo che questo sito vive grazie alle sole offerte. Se credi che possa valere almeno, più di 0,01€ ti ringraziamo, e nel caso vorresti, lasciarci, l’offerta a tua scelta, ti lascio il link qui sotto. Ti condurrà direttamente al nostro conto OFFERTA.

link: paypal.me/sulumeunet oppure nome utente PAYPAL seddag

Se potrai darci una mano faremo ancora meglio. Grazie 🙂

LINK DIRETTO AL NOSTRO CONTO PAYPAL



Pubblicato il 25-05-2017


Responsabilità civile dei magistrati:
La riforma in Gazzetta Legge, 27/02/2015 n° 18, G.U. 04/03/2015
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2015, n. 52 la Legge 27 febbraio 2015, n. 18 sulla disciplina della responsabilità civile dei magistrati, che riforma la legge Vassalli (Legge 13 aprile 1988, n. 117) a favore di un raccordo con il diritto dell’Unione Europea.
La precedente disciplina era stata oggetto infatti di una condanna dell’Italia con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 24 novembre 2011 (C-379/10), e aveva provocato l’apertura di due procedure di contenzioso con la Commissione europea.
Con le nuove disposizioni il danno patrimoniale e non patrimoniale sarà da asserire in conseguenza di un atto o provvedimento giudiziario di un magistrato agente con “dolo” o “colpa grave” nell’esercizio delle sue funzioni, ovvero di un “diniego di giustizia”, “il rifiuto, l’omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell’atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell’istanza volta ad ottenere il provvedimento” (art. 3, comma 1, L. 117/88).
Le fattispecie di colpa grave del magistrato con le nuove disposizioni prevede le seguenti ipotesi:

► La “violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea” (tale formulazione segue le tracce della sentenza della CGUE Traghetti del mediterraneo);

► Il travisamento del fatto o delle prove (ipotesi del tutto nuova);

► L’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

► La negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

► L’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dei casi previsti dalla legge oppure senza motivazione.
Altra importante novità riguarda la c. d. clausola di salvaguardia. Secondo il nuovo articolo

2 – che conferma comunque le norme preesistenti – il magistrato rimane inerme se, durante l’attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove, agisce con dolo o colpa grave (come configurata dal nuovo articolo

3), ovvero se egli viola manifestamente la legge e il diritto dell’Unione Europea.



Salve e benvenuto.

Ti ricordo che questo sito vive grazie alle sole offerte. Se credi che possa valere almeno, più di 0,01€ ti ringraziamo, e nel caso vorresti, lasciarci, l’offerta a tua scelta, ti lascio il link qui sotto. Ti condurrà direttamente al nostro conto OFFERTA.

link: paypal.me/sulumeunet oppure nome utente PAYPAL seddag

Se potrai darci una mano faremo ancora meglio. Grazie 🙂

LINK DIRETTO AL NOSTRO CONTO PAYPAL