Convenzione di Roma, n. 5 del 1950 – Legge 4 agosto 1955, n. 848 – Roma, 4 novembre 1950



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Convenzione di Roma, n. 5 del 1950

Legge 4 agosto 1955, n. 848

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocollo suddetti, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

emendata dal protocollo n. 11

Roma, 4 novembre 1950

Il testo della Convenzione era stato modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo n° 3, entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo n° 5, entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo n° 8, entrato in vigore il 1° gennaio 1990. Esso comprendeva inoltre il testo del Protocollo n° 2 che, conformemente al suo articolo 5, paragrafo 3, era divenuto parte integrante della Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in vigore. Tutte le disposizioni che erano state modificate o aggiunte dai suddetti Protocolli sono sostituite dal Protocollo n° 11 a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 1° novembre 1998. Inoltre, a partire da questa stessa data, il Protocollo n° 9, entrato in vigore il 1° ottobre 1994, è abrogato.

(Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio dell’Europa, considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l’applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati; considerato che il fine del consiglio dell’Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; riaffermato il loro profondo attaccamento a queste libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall’altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell’uomo a cui essi si appellano;

risoluti, in quanto Governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza di diritto, a prendere le prime misure adatte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.

Titolo I

Diritti e libertà

Articolo 2

Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:

a. per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;

b. per effettuare un regolare arresto o per impedire l’evasione di una persona legalmente detenuta;

c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

Articolo 3

Divieto di tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.

Articolo 4

Divieto di schiavitù e lavori forzati

1. Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. Non è considerato “lavoro forzato o obbligatorio ” nel senso di questo articolo:

a) ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di libertà condizionata;

b) ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l’obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

c) ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

d) ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici.

Articolo 5

Diritto alla libertà e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

b. se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l’esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;

c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;

d. se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente;

e. se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f. se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.

2. Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell’arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l’istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

Articolo 6

Diritto ad un processo equo

1. Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. Ogni accusato ha segnatamente diritto a:

a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;

b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;

c. difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;

d. interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell’udienza.

Articolo 7

Nessuna pena senza legge

1. Nessuno può essere condannato per un’azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale.

Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una persona colpevole d’una azione o d’una omissione che, al momento in cui fu commessa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10

Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e la imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11

Libertà di riunione ed associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L’esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.

Articolo 12

Diritto al matrimonio

Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto.

Articolo 13

Diritto ad un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14

Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Articolo 15

Deroga in caso di emergenze

1. In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere delle misure in deroga alle obbligazioni previste nella presente Convenzione nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con le altre obbligazioni derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2 salvo che per il caso di decesso risultante da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.

3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene pienamente informato il Segretario Generale del Consiglio d’Europa delle misure prese e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve parimenti informare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure hanno cessato d’esser in vigore e le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16

Restrizione all’attività politica degli stranieri

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come vietante alle Alte Parti Contraenti di porre limitazioni all’attività politica degli stranieri.

Articolo 17

Divieto dell’abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare una attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.

Articolo 18

Limitazioni dell’uso di restrizioni ai diritti

Le limitazioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà non possono essere applicate che per lo scopo per il quale sono state previste.

Titolo II

Corte europea dei diritti dell’uomo

Articolo 19

Istituzione della Corte

Al fine di assicurare il rispetto degli impegni derivanti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli alle Alte Parti contraenti, viene istituita una Corte europea dei diritti dell’uomo, dappresso denominata “la Corte”. Essa opera in modo permanente.

Articolo 20

Numero dei giudici

La Corte si compone di un numero di giudici eguale a quello delle Alte Parti contraenti.

Articolo 21

Condizioni per l’esercizio delle funzioni

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l’esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o essere giuristi di riconosciuta competenza.

2. I giudici siedono in Corte a titolo individuale.

3. Durante il loro mandato, i giudici non possono svolgere alcuna attività incompatibile con le esigenze di autonomia, di imparzialità o di disponibilità richieste per un’attività esercitata a tempo pieno; tutte le controversie derivanti dall’applicazione del presente paragrafo vengono decise dalla Corte.

Articolo 22

Elezione dei giudici

1. I giudici vengono eletti dall’Assemblea parlamentare per ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall’Alta Parte contraente.

2. La stessa procedura viene applicata per completare la Corte in caso di adesione di nuove Alte Parti contraenti e per coprire i seggi divenuti vacanti.

Articolo 23

Durata del mandato

1. I giudici vengono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di una metà dei giudici eletti nella prima elezione scade al termine di tre anni.

2. I giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario generale del Consiglio d’Europa, immediatamente dopo la loro elezione.

3. Al fine di assicurare, per quanto possibile, il rinnovo del mandato di una metà dei giudici ogni tre anni, l’Assemblea parlamentare può decidere, prima di procedere ad ulteriori elezioni, che uno o più mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che questa possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.

4. Nel caso in cui sia necessario conferire più mandati e l’Assemblea parlamentare applichi il precedente paragrafo, la ripartizione dei mandati viene effettuata mediante estrazione a sorte dal Segretario generale del Consiglio d’Europa immediatamente dopo l’elezione.

5. Il giudice eletto in sostituzione di un giudice il cui mandato non sia terminato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

6. Il mandato dei giudici termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età.

7. I giudici restano in carica sino alla loro sostituzione. Gli stessi continuano tuttavia ad occuparsi delle cause di cui sono già investiti.

Articolo 24

Revoca

Nessun giudice può essere revocato dall’incarico se non quando gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che lo stesso non soddisfa più le condizioni richieste.

Articolo 25

Cancelleria e referendari

La Corte dispone di una cancelleria le cui funzioni ed organizzazione sono stabilite dal regolamento della Corte. La Corte è assistita da referendari.

Articolo 26

Assemblea plenaria della Corte

La Corte riunita in Assemblea plenaria:

a. elegge, per una durata di tre anni, il suo presidente ed uno o due vice-presidenti: possono essere rieletti;

b. istituisce le sezioni per un periodo di tempo determinato;

c. elegge i presidenti delle sezioni della Corte; questi possono essere rieletti;

d. adotta il regolamento della Corte;

e. elegge il cancelliere e uno o più vice-cancellieri.

Articolo 27

Comitati, sezioni e sezione allargata

1. Per l’esame dei casi ad essa rimessi, la Corte siede in comitati composti da tre giudici, in sezioni composte da sette giudici ed in una sezione allargata composta da diciassette giudici. Le sezioni della Corte istituiscono i comitati per un periodo di tempo determinato.

2. Il giudice eletto a titolo di uno Stato parte alla procedura è membro di diritto della sezione e della sezione allargata; in caso di assenza di detto giudice o se è impossibilitato a sedere, tale Stato parte designa una persona che siede in qualità di giudice.

3. Fanno parte della sezione allargata anche il presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle sezioni ed altri giudici designati conformemente al regolamento della Corte.

Quando viene rimessa alla sezione allargata una questione in virtù dell’articolo 43, nessun giudice della sezione che ha emesso il giudizio può sedere, ad eccezione del presidente della sezione e del giudice che abbia partecipato al giudizio a titolo dello Stato parte interessato.

Articolo 28

Dichiarazione di irricevibilità da parte dei comitati

Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame. La decisione è definitiva.

Articolo 29

Decisioni delle sezioni sulla ricevibilità e il merito

1. Se non viene presa alcuna decisione in virtù dell’articolo 28, una sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi individuali presentati in virtù dell’articolo 34.

2. Una sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi interstatali presentati in virtù dell’articolo 33.

3. Salvo decisione contraria della Corte per casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità viene adottata separatamente.

Articolo 30

Trasferimento di competenza alla sezione allargata

Se la causa pendente innanzi ad una sezione solleva una questione grave relativa all’interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la soluzione di una questione può portare ad una contraddizione rispetto ad una sentenza precedentemente emessa dalla Corte, la sezione in qualsiasi momento precedente all’emissione della sua sentenza può trasferire la competenza alla sezione allargata, a meno che una delle Parti non si opponga.

Articolo 31

Poteri della sezione allargata

La sezione allargata:

a. si pronuncia sui ricorsi presentati in virtù dell’articolo 33 o dell’articolo 34 allorquando la causa le è stata deferita da una sezione in virtù dell’articolo 30 o quando la causa le è stata rimessa in virtù dell’articolo 43; e

b. esamina le richieste di parere presentate in virtù dell’articolo 47.

Articolo 32

Competenza della Corte

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che le verranno sottoposte nei termini previsti dagli articoli 33, 34 e 47.

2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, la decisione sul punto spetta alla Corte.

Articolo 33

Cause interstatali

Ciascuna Alta Parte contraente può adire la Corte in ordine ad ogni presunta violazione delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli da parte di un’altra Alta Parte contraente.

Articolo 34

Ricorsi individuali

La Corte può essere adita per ricorsi presentati da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di individui che pretenda di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non impedire in alcun modo l’esercizio effettivo di questo diritto.

Articolo 35

Criteri di ricevibilità

1. Una questione può essere rimessa alla Corte solo dopo l’esaurimento di tutte le vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, ed entro un periodo di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva.

2. La Corte non prende in considerazione alcun ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 quando:

a. è anonimo, o

b. è sostanzialmente uguale ad un ricorso precedentemente esaminato dalla Corte o è già stato sottoposto ad un’altra istanza internazionale di inchiesta o di composizione e non contiene fatti nuovi.

3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 qualora lo ritenga incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, o manifestamente infondato o abusivo.

4. La Corte respinge tutti i ricorsi irricevibili ai sensi del presente articolo. Può procedere in tal senso in ogni fase della procedura.

Articolo 36

Intervento di terzi

1. Per tutte le cause rimesse ad una sezione o alla sezione allargata, un’Alta Parte contraente il cui cittadino sia un ricorrente ha il diritto di presentare osservazioni scritte e di prendere parte alle udienze.

2. Nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare un’Alta Parte contraente che non è parte o ogni altra persona interessata che non sia il ricorrente a presentare osservazioni scritte o a prendere parte alle udienze.

Articolo 37

Cancellazione dei ricorsi dal ruolo

1. In qualsiasi momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo qualora le circostanze portino alla conclusione che:

a. il ricorrente non intenda più mantenerlo; o

b. la controversia sia stata risolta; o

c. per ogni altra ragione accertata dalla Corte, non sia più giustificato continuare l’esame

La Corte continua tuttavia ad esaminare il ricorso se il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo richiede.

2. La Corte può decidere di reiscrivere un ricorso nel ruolo allorquando ritenga che le circostanze lo giustifichino.

Articolo 38

Esame del caso e procedura di composizione amichevole

1. Se la Corte dichiara un ricorso ricevibile, essa:

a. effettua l’esame del caso con i rappresentanti delle parti e, nel caso in cui sia necessario, procede ad un’indagine, per la cui conduzione efficace gli Stati interessati forniranno tutte le agevolazioni necessarie;

b. si mette a disposizione delle parti interessate al fine di giungere ad una composizione amichevole della questione che si ispiri al rispetto dei diritti dell’uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

2. La procedura ai sensi del paragrafo 1 lettera b è riservata.

Articolo 39

Conclusione di una composizione amichevole

In caso di composizione amichevole, la Corte cancella la causa dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

Articolo 40

Udienze pubbliche ed accesso ai documenti

1. Le udienze sono pubbliche, a meno che la Corte non decida diversamente in circostanze eccezionali.

2. I documenti depositati in archivio sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

Articolo 41

Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un’equa soddisfazione.

Articolo 42

Sentenze delle sezioni

Le sentenze delle sezioni divengono definitive conformemente alle disposizioni dell’articolo 44 paragrafo 2.

Articolo 43

Rinvio alla sezione allargata

1. Entro il termine di tre mesi dalla data in cui la sezione ha pronunciato la sentenza, le parti possono, in casi eccezionali, chiedere il deferimento della causa alla sezione allargata.

2. Un collegio di cinque giudici della sezione allargata accoglie la richiesta se il caso solleva una questione grave relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o una questione grave di carattere generale.

3. Se il collegio accoglie la richiesta, la sezione allargata si pronuncia sulla causa con sentenza.

Articolo 44

Sentenze definitive

1. La sentenza della sezione allargata è definitiva.

2. La sentenza di una sezione diviene definitiva:

a. quando le parti dichiarano di non voler deferire la causa alla sezione allargata; o

b. tre mesi dopo la data della sentenza, se non è richiesto il deferimento della causa alla sezione allargata; o

c. quando il collegio della sezione allargata respinge la richiesta di rinvio formulata in applicazione dell’articolo 43.

3. La sentenza definitiva viene pubblicata.

Articolo 45

Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1. Le sentenze, nonché le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili, sono motivate.

2. Se una sentenza non esprime, nella sua totalità o in parte, l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.

Articolo 46

Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alla sentenza definitiva della Corte per le controversie di cui sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte viene trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione.

Articolo 47

Pareri

1. La Corte, su richiesta del Comitato dei Ministri, può rilasciare pareri su questioni giuridiche concernenti l’interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

2. Tali pareri non possono riguardare questioni relative al contenuto o alla portata dei diritti e delle libertà di cui al titolo I della Convenzione e dei suoi Protocolli, né altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero dover esaminare a seguito dell’introduzione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

3. Le decisioni del Comitato dei Ministri di richiedere un parere della Corte sono prese a maggioranza dei voti dei rappresentanti aventi diritto a sedere nel Comitato.

Articolo 48

Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la richiesta di parere presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza, secondo quanto stabilito dall’articolo 47.

Articolo 49

Motivazione dei pareri

1. I pareri della Corte devono essere motivati.

2. Se il parere non esprime, nella sua totalità o in parte, l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.

3. I pareri della Corte vengono trasmessi al Comitato dei Ministri.

Articolo 50

Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d’Europa.

Articolo 51

Privilegi e immunità dei giudici

I giudici, durante l’esercizio delle loro funzioni, godono dei privilegi e delle immunità previsti dall’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa e dagli accordi conclusi in virtù di detto articolo.

Titolo III

Disposizioni diverse

Articolo 52

Richieste del Segretario generale

Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio dell’Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura la effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 53

Salvaguardia

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai Diritti dell’uomo e alle libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base a leggi di qualunque Stato Contraente o ad altri Accordi internazionali di cui tale Stato sia parte.

Articolo 54

Poteri del Comitato dei Ministri

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d’Europa.

Articolo 55 –

Rinuncia ad altri mezzi di risoluzione delle controversie

Le Alte Parti Contraenti rinunziano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, convenzioni o dichiarazioni fra di loro esistenti, in vista di sottomettere, per via di ricorso, una controversia nata dall’interpretazione o dall’applicazione della presente Convenzione ad una procedura di regolamento diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Articolo 56

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che la presente Convenzione troverà applicazione salvo quanto previsto al paragrafo 4 del presente articolo in tutti i territori o in determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali.

2. La Convenzione si applicherà al territorio o ai territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d’Europa avrà ricevuto tale notifica.

3. In detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conforme al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a conoscere dei ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative, o di gruppi di privati come previsto dall’articolo 34 della Convenzione.

Articolo 57

Riserve

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate in base al presente articolo.

2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.

Articolo 58

Denuncia

1. Un’Alta Parte Contraente non può denunciare la presente Convenzione che dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data d’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che ne informa le Alte Parti Contraenti.

2. Tale denuncia non può avere l’effetto di svincolare l’Alta Parte Contraente interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione in ciò che concerne qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste obbligazioni, fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.

3. Con la medesima riserva cessa d’esser Parte della presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d’essere membro del Consiglio d’Europa.

4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi relativamente a ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all’articolo 56.

Articolo 59

Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.

3. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

4. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti i membri del Consiglio d’Europa l’entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l’avranno ratificata, come anche il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.

5. Fatto a Roma, il 4 novembre 1950 in francese e in inglese,

le due versioni facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa.

Il Segretario Generale ne comunicherà copie certificate conformi a tutti i firmatari.



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