Art. 586 c.p.c. Codice di Procedura Civile – TRASFERIMENTO DEL BENE ESPROPRIATO – PIGNORAMENTO ASTA




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Articolo 586. Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell’ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall’aggiudicatario a norma dell’articolo 508 1.

Il decreto contiene altresì l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto.

Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.

1 Comma così modificato dall’Articolo 19 bis, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.



Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a “Art. 586”

  • Art. 1207
  • Art. 1393
  • Art. 1888
  • Art. 68
  • Art. 2567



Arrivederci 

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articolo in aggiornamento

TRATTATI E DICHIARAZIONI


ALL’INTERNO DEL DIRITTO POSITIVO

Il sovrano e il legale rappresentante sovrano è PERSONALITA’ GIURIDICA A CARATTERE PRIVATO su nostra espressa dichiarazione e notifica.

1) Abbiamo UNO SCOPO
2) Rivendichiamo la nostra Personalità Giuridica

con capacita di azione giuridica
3) Ne abbiamo IL RICONOSCIMENTO

DIRITTI UMANI
“Articolo 6 – Nessuno è sconosciuto”
(Commento del prof. Antonio Papisca, Cattedra UNESCO “Diritti umani, democrazia e pace” presso il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova, sull’Articolo 6 della Dichiarazione universale dei diritti umani)

Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Avere personalità giuridica significa “esistere” per un ordinamento giuridico, naturalmente con diritti, doveri e responsabilità.
Il riconoscimento del fatto che la persona umana, in quanto tale, è soggetto, non oggetto di diritto, è atto dovuto. Quale ritolare di diritti che ineriscono alla dignità umana, la persona nasce come soggetto giuridico. Gli ordinamenti giuridici non esisterebbero senza la persona umana, poiché questa ne è il fondamento.
L’immigrato irregolare o il Rom o i cosiddetti homeless (senza dimora) o sans-papiers non sono “sconosciuti” al diritto, tanto meno “inesistenti” per esso.
La “soggettività giuridica” è distinta dalla “cittadinanza”, come d’altronde stabilisce la Dichiarazione universale che dedica specificamente alla seconda l’articolo 15. Essa è uno status primordiale della persona, le cui modalità o articolazioni operative – per l’esercizio di diritti e di doveri – sono specificate appunto nello statuto di cittadinanza: questo avviene, storicamente, all’interno dei singoli ordinamenti statuali.
La personalità giuridica dell’essere umano va distinta dalla personalità giuridica di strutture organizzate che sono create per il conseguimento di determinati fini: gli stati, i comuni, le organizzazioni intergovernative, le camere di commercio, le università, le associazioni. Per queste entità “derivate” si parla di “persone giuridiche” per distinguerle appunto dalle persone umane la cui soggettività giuridica, ripeto, ha carattere “originario”. E’ appena il caso di segnalare che la personalità giuridica degli enti derivati può essere di diritto pubblico o di diritto privato.
Nel caso degli enti e delle associazioni all’interno degli stati la personalità giuridica è “attribuita” o “concessa”, diversamente che per le persone umane la cui soggettività giuridica, preesistendo al diritto positivo, è, deve essere semplicemente ‘riconosciuta’. Nei tempi, non propriamente preistorici, in cui studiavo il Diritto internazionale, nei relativi manuali trovavo un capitolo o, addirittura, un paragrafo intitolato: “L’individuo, oggetto del Diritto internazionale”. L’assunto era che soltanto gli Stati ne erano i soggetti, unici ed esclusivi: le persone umane erano ‘cosa loro’, come dire un affare interno alla rispettiva giurisdizione domestica. La dogmatica giuridica che argomentava sulla persona umana ‘oggetto’ è stata ampiamente usata ed abusata dalle ideologie che esaltavano, o addirittura deificavano, lo Stato come soggetto giuridico iperumano.
Con l’avvento del Diritto internazionale dei diritti umani, la persona umana viene liberata nella sua soggettività giuridica originaria e trionfa dunque sulla perniciossima idolatria statualistica. Quella della persona umana è personalità giuiridica di diritto universale, un diritto super-costituzionale per sua intrinseca natura.

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Quella della persona umana è personalità giuridica di diritto universale, un diritto super-costituzionale per sua intrinseca natura.


DIFFERENZA TRA IL DIRITTO POSITIVO E NATURALE


DOCUMENTAZIONI DA EFFETTUARE.

ETC



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