Film per il Risveglio

 

THE TRUMAN SHOW
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V PER VENDETTA
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PEACEFUL WARRIOR
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THE MATRIX
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IL MAGO DI OZ
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ARRIVATO FINO A QUI DOVRESTI GIA’ ESSERTI FATTO UN IDEA DI COME TANTI AUTORI E REGISTRI COMUNICHINO IL LORO SAPERE, CONOSCENZA O SENSAZIONI SU COSA STIA ACCADENDO O DOVE POTREMMO ANDARE A FINIRE NEL TEMPO OPPURE ANCORA, SU COME RIMEDIARE CIASCUNO DI NOI INDIVIDUALMENTE.

AVRAI ANCHE INTUITO CHE ALCUNI SONO RACCONTI GNOSTICI CHE NECESSITANO DI UNA LETTURA A PIU’ LIVELLI: SPIRITUALI, GNOSTICI, ESOTERICI ETC, CHE VANNO BEN OLTRE LA STORIA SUPERFICIALE CHE CHIUNQUE POTREBBE PERCEPIRE MA CHE DIFFERISCE SEMPRE DA UNA INTERPRETAZIONE PROFONDA A PIU’ LIVELLI DI LETTURA.

Libero da leggi e i sistemi di potere, per essere “uomo”




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Il Tribunale popolare della Sardegna organizza un evento a dir poco interessante: Libero da leggi e i sistemi di potere, per essere “uomo”.

Tutti dovrebbero conoscere certi meccanismi che ci tengono legati a un soggiogo infernale senza via di scampo.

IMPARA come:
– creare la TUA ancestrale organizzazione privata estera SENZA personalità giuridica;
– autenticare il TUO certificato di Esistenza in Vita e il TUO certificato di venuta alla luce;
– registrare il TUO collaterale;
– creare una Dichiarazione di Titolarità;
– e molto altro ancora.

Passi fondamentali per chi vuole iniziare a prendersi in mano le proprie Redini di vita.

acquisire la capacità di Negoziare che una persona qualunque non ha.

Svincolarsi o accettare liberamente i contratti con le varie amministrazioni e istituzioni di stati etc. (es. agenzia entrate, Comuni locali, Organi giudiziari vari etc.).

Non essere più vittima di abusi e ricatti da parte di forze di polizia, agenzie di riscossione e altri organi vari statali.

Insomma non puoi proprio perderti questa conferenza.

Una occasione per capire dove vivi, invece di dove credi di vivere.

CAMBIA IL TUO STATUS
seminario intensivo con Johnny Guzman
quando: 3-5 luglio ore 09:30 – 18:30 🤔
luogo: Alghero – Sardegna

FINALITÀ DEL SEMINARIO:
Johnny, uomo dalla profonda saggezza e intramontabile tenacia sulla ricerca della Verità, con l’umiltà che gli è propria ci porterà alla scoperta dell’affascinante mondo del diritto naturale applicato. L’obiettivo primario è illuminare la ns. esistenza e portarci a conoscere le dinamiche perverse del sistema per creare un nuovo paradigma con le risorse insite in ogni indivi-duo.
KNOW HOW:
Il meeting fornirà ai partecipanti gli strumenti pratici per concretizzare una posizione di immunità individuale che, a proprio libero arbitrio, lascerà spazio anche all’interazione con il vecchio sistema rimanendo comunque in onore, poiche nell’ ambito del diritto commerciale (entità statali, corporative e internazionali), verranno istituite delle interfacce giuridiche efficaci, mai riconducibili all’ uomo naturale titolare di diritti.

MODALITA’ iscrizione


Direttamente sul sito: TRIBUNALEPOPOLARE.ORG

BIOGRAFIA Johnny Guzman
Uomo di origine equadoregna abitante negli Stati Uniti, da 15 anni studia le leggi e i sistemi di potere.
Commercialista e astrologo affermato.
Con il suo gruppo di studio esamina gli antichi manuali di Equity Law (Legge dell’equità), Black law, Roman Law del 1700 e 1800 in inglese antico che sono a tutt’oggi validi fondamenti delle Corti Superiori.
Ha aiutato con successo popolazioni originarie quali nativi nord americani, indios e indigeni sud americani nella rivendicazione dei propri territori e la riacquisizione dei diritti fondamentali di comunità come dei singoli.

Metatron




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TRIBUNALE POPOLARE poteri e doveri




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Il Diritto Internazionale è prevalente rispetto ai Diritti Positivi interni degli Stati che sottoscrivono una Convenzione internazionale soggetta a ratifica.

In Italia:

Art. 10 della Costituzione: L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Il Tribunale Popolare si pone contro i crimini alla persona umana/essere umano (di cui il diritto positivo non ha alcuna giurisdizione), le ingiustizie, gli abusi di potere e i soprusi.
Il tribunale popolare in nome e per conto del popolo (persone umane/esseri umani in carne, ossa, sangue e spirito) e per effetto diretto emanerà sentenze irreversibili nei confronti di avvocati, giudici, magistrati, enti e organo di stato, istituzioni, forze dell'ordine, associazioni a delinquere, società assicurativi, banche, etc...
Il tribunale popolare è al-disopra delle parti, è autonomo con potere assoluto.
E' presente là dove, la legge naturale e internazionale, non viene applicata, o interpretata a scapito o vantaggio di qualcuno...
Il tribunale popolare ha il potere di emettere sentenza nei confronti di giudici, magistrati, avvocati e nei confronti di chi deve far rispettare i diritti internazionali e universali!
La sentenza sempre irreversibile può portare fino l'impiccagione in pubblica piazza (va precisato che pochi tribunali applicano tale pena).

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti . Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.” Art. 1 DUDU “DICHIARAZIONE UNIVERSALE DIRITTI UMANI ratificata dello Stato Italiano con legge 881/77 .

La Costituzione italiana recita all’art. XVIII delle disposizioni transitorie e finali che “deve essere fedelmente osservata come LEGGE FONDAMENTALE della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato

LEGGE FONDAMENTALE: La Costituzione Italiana è un modello che contiene dei principi che devono essere gradualmente applicati con leggi specifiche e dettagliate (leggi ordinarie).

Le Costituzioni seguono i principi arbitrari del Diritto Naturale.

Diritto Naturale: l’insieme di precetti, di norme, che la collettività sente indubitabilmente proprio (che sta scritto nel cuore degli uomini).

Sempre in Italia, l’organo legislatore, ha funzione di fare le leggi (art. 70 Cost.), legiferando in armonia con i principi esposti nella Costituzione. Le leggi in contrasto con essa sarebbero illegittime, e per verificare e decretare l’illegittimità di una legge ordinaria emanata dal parlamento esiste un organo specifico (art. 134 Cost.). Se tale legge incriminata viene decretata
illegittima dalla Corte Costituzionale questa viene cancellata e perde ogni effetto (art. 136 Cost.). Questo perché altrimenti i diritti del popolo sovrano (il popolo è sempre sovrano) non sarebbero garantiti.

Quindi uno Stato che ratifica una Convenzione Internazionale, che rientra nel diritto internazionale, ha prevalenza nel senso che gli Stati DEVONO, a loro volta attuare i principi esposti nella Convenzione con leggi proprie interne (Diritto Positivo).

Uno Stato che non adempie legiferando in armonia con la Convenzione internazionale sottoscritta e ratificata, viene sanzionato dalle apposite Commissioni di controllo per ciascuna Convenzione o Trattato o ancora Patto.

Prima di rivolgersi a tali Commissioni di controllo, bisogna rivolgersi ai Tribunali interni degli stessi Stati.

Gli Stati non riconoscono la persona umana/essere umano, ma solo il Cittadino.

Quest’ultimo viene visto dallo stesso in soli tre modi:

Mario Rossi = Personalità Giuridica, colui che esercita la capacità giuridica. Persona umana/essere umano.

Mario ROSSI = Persona Fisica ( usato nel penale, colui che paga la pena volontariamete ) Il suo ruolo è quello di debitore.

MARIO ROSSI = Soggetto Giuridico o Finzione Giuridica o Uomo di Paglia (modi diversi  che definiscono la stessa cosa). Il suo ruolo è quello di debitore e pagatore. Possiede la capacità Giuridica ma non può esercitarla, in quanto “SOGGETTO GIURIDICO” quindi sottoposto alla “soggettività giuridica”. Lo stato italiano decide se concederla o meno in via Straordinaria e solo nel contesto scelto. Quindi il Soggetto Giuridico ha l’incapacità di Agire.

Dimmi come è scritto il tuo nome e ti dirò chi sei e cosa sei”

L’essere umano non esiste per l’ordinamento giuridico e rischia seriamente un TSO se si identifica come tale.

 

Personalità Giuridica e Fisica la Conoscenza base del Sovrano e Legale Rappresentante

Conoscenza base del Sovrano e Legale Rappresentante




Metatron

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Ciò che leggerai è stato frutto di una mia personale ricerca, e comunque potrebbe contenere errori di forma o altro tipo, per questo la lettura dovrà essere intesa solamente come apprendimento preliminare di informazione base e non come certezza o verità assoluta.

Ne consegue che non mi assumo e declino qualsiasi responsabilità da un tuo inadeguato approfondimento.

Non sono responsabile delle tue azioni ne ora ne mai. Sappi approfondire con saggezza qualsiasi tema, questo compreso, prima di qualsiasi tua azione verso qualsiasi proposito.

Che questo concetto sia chiaro fin d’ora!!!

L’intero articolo e il materiale in esso può essere scaricato liberamente e pubblicato liberamente, anche in altri blog etc. Il materiale come anche i video, che però non potranno essere modificati in alcun modo.

Ricordate sempre: Nessun ESSERE UMANO può essere al di sopra di un altro ESSERE UMANO se non tramite accettazione Volontaria Scritta da parte dello stesso ESSERE UMANO che intende assoggettarsi VOLONTARIAMENTE ad altro ESSERE UMANO.

Diversamente da ciò trattasi di forme di riduzione in schiavitù.

NESSUNA legge scritta da un essere umano può essere superiore a un altro essere umano (QUALSIASI ESSERE UMANO può rigettarla, modificarla o riscriverla). Ciò significa che, per assoggettare un Essere Umano alle leggi / regolamenti di altri esseri umani, occorre una piena e CONSAPEVOLE accettazione scritta da parte di un Essere Umano, che INTENDA assoggettarsi VOLONTARIAMENTE a tali leggi / regolamenti (diversamente trattasi di forme di riduzione in schiavitù).

È sacrosanto nei confronti di TUTTE le normative / LEGGI, pensate, e scritte da POCHI, spesso abusivi e autoproclamati, e per di PIÙ senza chiederne il CONSENSO ad alcuno…

AGGIORNAMENTO 3 03-09-2017 – Inserito con carattere in VIOLA

CONOSCENZA BASILARE


Iniziamo dalla conoscenza BASILARE, dove tutto questo sistema ruota attorno a ciascuno di noi, la “persona” e quindi “l’io” o “essenza divina”.

Per la gente non informata che normalmente popola le nazioni o gli stati etc. non si trova differenza tra “persona”, “Uomo” e “Essere Umano”.

Alla nascita con il Atto di Nascita (quindi dopo il concepimento e il manifestarsi alla luce, in quanto noi nasciamo liberi e non sotto una ragione sociale o contratto, quindi schiavi debitori), si crea un codice fiscale e una serie di ragioni sociali, quali (carta d’identità, patente, etc) …

Sono 4 i SOGGETTI della Conoscenza BASILARE (TRUST “contratti sulla fiducia”);


1) COGNOME NOME

2) COGNOME Nome

che entrambi dovrebbero appartenere alla DEMINUTIO CAPITIS MAXIMA

Poi oltre le due sopra, create dal nulla (EX NIHILO), ci sono altre due forme che rappresentano il proprio nome e discendenza, quali…

3) Nome e Cognome

che dovrebbe appartenere alla DEMINUTIO CAPITIS MAXIMA

4) nome e cognome.

Che dovrebbe essere fuori dalla DEMINUTIO CAPITIS. Non vista dall’ordinamento giuridico. Uomo naturale o Essere Umano.

Sembrano semplicemente, stili diversi di scrittura, modi indifferenti, soggettivi, al piacere personale di vedere, glifato il proprio nome e traccia della raccolta genetica virtuale della discendenza del mio corpo ospitante.

Scriverne i vari modi varie volte e capirne totalmente la differenza vi darà la sicurezza, la libertà, la serenità nel movimento, all’interno del labirinto di trappole facente parte del mondo giuridico.

Persona Umana nel diritto positivo viene rappresentato dalla figura del LEGALE RAPPRESENTANTE (L. R.), Amministratore, Curatore etc. che gli dà la possibilità di comunicare con l’ordinamento giuridico, questo dopo aver notificato una “Esistenza in vita”.

Impareremo già da questi pochi concetti, quanto, i reali significati delle parole, siano l’intuizione stessa, di un reale significato, del tutto.

Primi concetti (significati delle parole) :


Persona:

Sostantivo femminile;

In greco significa “maschera”, deriva dall’Etrusco (Phersu) “maschera”, che utilizzavano gli attori, quando impersonavano qualche personaggio.

STATUS:

Sostantivo maschile;

Usato nel linguaggio politico-giuridico. Esprime la posizione/condizione giuridica di una persona all’interno di una struttura sociale, o la situazione politica e giuridica di uno stato o di parte di esso. Ne sancisce il suo livello/attribuzione dei diritti che a lui riguardano.

Etimologia: Dal lat. status -us ‘condizione, posizione, stabilità’, der. di stare ‘star fermo’ •. Dal grego “statos”, e dal sanscritto “sthitàs”, “stato”, “che veramente è”.

Sanscritto “ Sthàna” “situazione, sito, punto, condizione o grado, in cui trovasi una persona o una cosa”.

STATO:

Sostantivo maschile;

  1. La condizione che presenta una cosa o una persona rispetto alle sue caratteristiche contingenti, specialmente dell’aspetto e della funzionalità, e, nel caso di persone, anche delle capacità e del livello di vita sociale ed economica: stato di conservazione; è ridotto in uno stato pietoso; popolazioni che vivono allo stato selvaggio; persona di umile stato.

  2. L’idea di un carattere contingente può determinarsi come ‘consistenza o entità attuale’.

Wikipedia: Lo Stato è un’”entità giuridica”, che governa ed esercita il “potere sovrano” su un “determinato territorio e sui soggetti a esso appartenenti”. La delega e la trasmissione della responsabilità sulla propria esistenza umana sono la base su cui ogni Stato ha fondamento.

Lo Stato si compone di tre elementi caratterizzanti:

  • Il territorio, cioè un’area geografica ben definita, su cui si esercita la sovranità;

  • I cittadini, su cui si esercita la sovranità;

  • Un ordinamento politico e un ordinamento giuridico, insieme delle norme giuridiche che regolano la vita dei cittadini all’interno del territorio

Etimologia: Dal lat. status -us ‘condizione, posizione, stabilità’, der. di stare ‘star fermo’ •sec. XIII. Dal greco “statos” dal sanscritto “sthitàs”, “stato, che veramente è”. Participio passato di “stare” star saldo, rimanere: ciò che stà fermo. “Stato” dicesi pure la società civile retta da un governo, in quanto la si reputa salda e ferma; e poi il territorio che essa occupa.

GIURIDICO:

Aggettivo;

  1. del diritto, pertinente al diritto: norma, questione giuridica; conforme al diritto

 Sinonimo: Legittimo: atto giuridico.

  1. che è soggetto di diritto, che è contemplato dal diritto: negozio giuridico; persona giuridica.

Ente giuridica, ente morale con personalità e capacità giuridica.

Avverbio frasale giuridicamente, dal punto di vista giuridico.

SOGGETTO:

Nel Diritto – Persona o ente che ha diritti e doveri e può agire giuridicamente

Aggettivo;

1 Sottoposto a un’autorità, a obblighi e simili: paese soggetto a regime dittatoriale

2 Esposto a un’azione proveniente dall’esterno: zona soggetta a inondazioni; di persona, che soffre facilmente di determinati disturbi o malattie: individuo soggetto a mal di testa

Sostantivo Maschile;

1 Tema, materia: soggetto di una discussione || catalogo per soggetti, in una biblioteca, elenco dei libri per argomento

2 teat., cine. Canovaccio, trama: il soggetto di un film 

3 mus. Tema principale della fuga

4 gramm. In molte lingue, tra cui l’italiano, il soggetto (o soggetto sintattico) è l’elemento della frase cui si riferisce primariamente il verbo, che con esso concorda: p.e. i giocatori sono scesi in campo || soggetto logico, il principale interessato rispetto all’evento descritto, distinto dal soggetto grammaticale: p.e. nella frase mi piacciono i gelati, il soggetto grammaticale è i gelati, mentre il soggetto logico è la persona che parla (segnalata dal pronome mi)

5 Individuo nella sua singolarità; nel l. med., persona che presenta certe caratteristiche clinico-patologiche: s. anemico; in diritto, persona o ente che ha diritti e doveri e può agire giuridicamente

  • sec. XIV

CAPACITA’:

Sostantivo Femminile;

1 Possibilità di contenere qlco. Sinonimo: capienzala damigiana ha una capacità di cinquanta litri

  • 2 Attitudine, abilità a fare qlco.: capacità di lavorarela c. di uno studente

  • 3 diritto L’essere soggetto di diritti e doveri || capacità d’intendere e di volere, piena padronanza e consapevolezza dei propri atti | capacità contributiva, reddito o patrimonio in base al quale si stabiliscono le imposte

  • 4 fis. c. di un accumulatore, quantità di elettricità che è in grado di erogare prima che la tensione scenda sotto un minimo stabilito | c. termica, quantità di calore necessaria a innalzare di un grado la temperatura di un corpo.

Memorizzate bene tutti, i termini sopra elencati con cui si costruiranno altri elementi della FINZIONE GIURIDICA.

DEMINUTIO CAPITIS:


La latina locuzione deminutio capitis, tradotta letteralmente, significa diminuzione di diritti.

Per gli antichi romani la deminutio capitis comportava un prioris status permutatio ossia un mutamento nel precedente status della persona.

I giuristi romani distinguevano tre specie di capitis deminutio: maxima, minor o media, e minima.

E’ Basilare, distinguere, tra il carattere minuscolo, maiuscolo e corsivo.

Minuscolo stampatello è sempre considerato maiuscolo, quindi per minuscolo bisogna scrivere in corsivo.

Al computer si seleziona la parte in minuscolo trasformandola con l’apposito tasto “C” per il corsivo.

In questo momento, immaginate di essere;

Nudi in un caso, quindi già ospite del corpo;

Luce Divina/Anima/Pura Coscienza etc., nell’altro caso, che per comodità, indicherò in punto “A” e punto “B”.

A: NUDI = ospite del corpo;

Immagina di svegliarti al mattino nudo. Poi, dopo una doccia, prima del tuo solito vissuto quotidiano, devi vestirti. Indossare / vestire le tue rappresentazioni, maschere / persone a partire dalle più subdole, talmente, da non sapere, fino ad ora, di averle mai portate prima.

Talmente insidiose da farti dimenticare che anche tu, esisti.

Talmente malfidi da averti fatto vivere fino a oggi la vita di un’altra persona, come se per tutto questo tempo avessi vissuto con una maschera anche per te stesso.

Talmente fallaci dal ritrovarti a doverti confrontare con te stesso e iniziare a domandarti, “chi sono “io” nella realtà!?”.

A questo punto che fate?! Prendete il vestito che più V’identifica e lo indossate… giusto?!

1) il primo vestito è la PERSONA FISICA.

Vestito, di PERSONA Fisica (che naturalmente indossate senza sapere che in realtà non siete voi, e che quando vorrete, potrete tranquillamente togliere), dopo di che immaginate di indossare pure degli accessori come cintura etc. quindi, FINZIONE GIURIDICA/PERSONA GIURIDICA / SOGGETTO GIURIDICO.

Ci siamo!? Queste persone / maschere sono indossate dalla persona umana che quando vorrà potrà togliere, spogliandosene semplicemente (naturalmente se ne sarà a conoscenza, di questa scelta, che difficilmente qualcuno gliene darà a conoscenza).

In pratica devi capire che la PERSONA GIURIDICA (carta di identità etc) e la PERSONA Fisica sono semplicemente maschere e non sei tu, anche se i dati che contengono sono omonimi ai tuoi.

NON SEI TU… STOP!

B: Luce Divina / Anima / Pura Coscienza

Ora siete Luce di Coscienza Infinita / Anima: La differenza con il precedente è che Anima etc entra nella “persona / corpo / contenitore”, che poi Nuda al mattino si sveglierà … etc etc.

Questo è il SOVRANO con status CAPITIS DEMINUTIO MINIMA.

In diritto “persona umana naturale”.

Detto questo, iniziamo:

  1. PERSONA GIURIDICA / SOGGETTO GIURIDICO quindi FINZIONE GIURIDICA:


COGNOME NOME – NOME COGNOME

(Tutto in caratteri stampatello maiuscolo, sia nel nome che nel cognome).

Ragione sociale “S.P.A.”

TRUST (contratto sulla fiducia)

Questo Status equivale a “essere interdetto” = Turbato, stupito, sbigottito. Etimologia: Proibizione, Divieto da interdictum.

La Carta di Identità, L’Atto di Nascita sono INTERDETTI, poiché le FINZIONI GIURIDICHE sono interdette e QUINDI rappresentandosi / identificandosi con una Carta di Identità, patente di guida etc, si è considerati INTERDETTI.

INTERDETTO: Sciocco, Stupido, Confuso, Disorientato.

1. In senso ampio e generico, proibizione, divieto posto da un’autorità: La giustizia di Dione l’interdettoConosceresti a l’arbor moralmente (Dante), riconosceresti dall’albero, nel suo valore morale, la giustizia di Dio, che proibì di togliere alla pianta alcuna sua parte.

2. Nel diritto canonico, censura o pena ecclesiastica spirituale, con cui sono vietati ai fedeli i divini uffici, l’uso di taluni sacramenti e la sepoltura ecclesiastica, senza che con ciò s’intenda sciolta la comunione con la Chiesa, come avviene con la scomunica: interdetto personalelocale, secondo che colpisca i fedeli direttamente nelle loro persone, o indirettamente mediante l’imposizione del divieto in determinati luoghi, agendo nei confronti di un territorio e non di una persona. ; lanciarecomminarefulminare l’ia una diocesicontro una comunità o uno statoincorrere nell’i.; levaretogliererevocare l’i.

Sinonimo maschile [dal lat. interdictum, der. di interdicĕre «interdire»].

Anche per questo non potevamo andare in tribunale senza avvocato in quanto, interdetto.

Ovvio, che una Carta di Identità non è in grado di parlare o di agire, in quanto è solo un pezzo di carta.

La PERSONA GIURIDICA è una rappresentazione astratta che deve assolutamente rimanere all’interno di precise regole dettate (leggi, normative etc.) o comportamenti, mentalità, istruzione (Asilo, Elementari, fino alle Università e i loro Master), Religioni etc.

Tutto questo è anche conosciuto in psicologia come l’“Autos”, rappresentato da una simbologia precisa, nella Carta di Identità (ovvero la cornice all’interno di ciascun lato con al proprio interno i dati relativi omonimia per la FINZIONE GIURIDICA).

Questo simbolo rappresenta l’interdizione dall’uscire, oltre il proprio Autos, che non è per tutti uguale… ma in dipendenza del proprio Status della propria Personalità giuridica.

Il Quadrato simboleggia un recinto, o meglio una zona non visibile su cui normalmente lo schiavo (senza catene ne sbarre ne mura, visibili) si deve muovere o meglio, esercita la propria libertà (all’interno della stessa libertà ricevuta, senza mai andare oltre ovviamente).

  1. PERSONA FISICA:


COGNOME Nome – Nome COGNOME;

(Nome in alternato; prima lettera maiuscola e le altre con minuscolo corsivo, e cognome tutto maiuscolo; tutte le lettere in maiuscolo)

Colui che si identifica nella PERSONA GIURIDICA e ne risponde come tale.

  1. Legale (senza rappresentante o altro):


Nome Cognome – Cognome Nome;

(sia il nome che il cognome in alternato corsivo)

Colui che gestisce la FINZIONE GIURIDICA (Uno fra gli artifici della tecnica giuridica, largamente praticato da tutti gli ordinamenti, è quello per cui si dà come esistente o come inesistente un fatto, indipendentemente dalla preoccupazione dell’accertamento della verità), la PERSONA GIURIDICA

  1. persona umana naturale:


nome cognome – cognome nome (tutto in minuscolo corsivo).

Soggetto, Non SOGGETTO di Diritto

Il diritto positivo nel suo intero ordinamento giuridico, non può relazionarsi con la “persona umana naturale”, non è visibile dallo stesso, in quanto non è prevista al suo interno.

Mai nessuno vi dirà o firmerà qualcosa, con cui ammette di notificare, o altro, a una persona umana naturale.

Avrete più o meno diritti in base alla persona in cui Vi identificherete, secondo la CAPITIS DEMINUTIO (acquisizione / diminuzione dei diritti dell’”essere umano naturale”). Oppure in base al proprio status riconosciuto.

Ecco uno dei motivi per cambiare il nostro Status Anagrafico / ragione sociale, da S.P.A. a persona umana naturale con tutti i diritti di questo universo verso la persona umana.

Chi può gestire questo nuovo Status? L’unico che può, è il Legale Rappresentante (LR o L.R.).

Nel Diritto Positivo previsto dal: DPR n°445 DEL 28 dicembre 2000

Questo è possibile con l’autocertificazione di “esistenza in vita”, che ridà la CAPACITA’ GIURIDICA, ossia sarebbe la CAPACITA’ DI AGIRE (con il secondo documento dopo l’esistenza in vita???) e la CAPACITA’ DI NOTIFICA. Quindi per meglio capire, Io cambio REGIME, STATUS oppure RAGIONE SOCIALE (da S.P.A. a persona umana).

Cosa c’è di cosi importante e BASILARE in tutta questa parte, del nome e del cognome, o le sue rappresentazioni tra MAIUSCOLE e minuscole?


Perché bisogna sempre sapere con chi, si stanno relazionando … su una qualsiasi notifica, debito, contratto o altro (compreso società come SRL, SPA etc..), farà in modo che avrete maggiore comunicazione nel relazionarvi.

E’ importante se non fondamentale capire con chi si relazionano i documenti.

Se domandano, dei documenti, a chi gli domandano?

Se domandano, dei soldi o pignorano, a chi stanno domandando o pignorando?

Alla PERSONA GIURIDICA / SOGGETTO GIURIDICO / FINZIONE GIURIDACA oppure alla PERSONA Fisica o al Legale?

Se non saprete individuare e distinguere bene questo punto come potreste relazionarvi con l’ordinamento giuridico?

CONOSCERE e identificare le persona / maschera è quindi importante.

Non dimenticate mai che tutte queste forme, sono solamente maschere e per questo “astratte”.

Le prime tre in particolare in quanto si riferiscono a un ente astrato, mentre la 4° all’ essere umano naturale (fatto di carne, ossa etc), su cui il Diritto positivo e gli altri (a esclusione del diritto naturale) non hanno giurisdizione. Non possono interagirci in quanto sono identificazioni dell’astrato sulla carta, e non della carne come l’uomo naturale.

La carta di identità / FINZIONE GIURIDICA – TRUST (Contratto sulla fiducia) è ente astratta, stampata sulla carta.

Le carte di identità sarebbero i soci dell’azienda ITALY REPUBLIC OF con numero identificativo n° 0000052782 (CORPORATION o meglio S.P.A. Società per Azioni), registrata regolarmente alla www.sec.gov (organo di controllo della borsa americana, equivalente della CONSOB italiana per intenderci meglio.

A questo indirizzo internet

https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782&owner=include&count=40

e non hanno nulla a che fare con le persone umane anche se hanno gli stessi dati delle medesime (nome, cognome, data di nascita, residenza etc). E’ da intendersi come una omonimia, ma non assolutamente noi stessi, esseri umani naturali.

Per essere ancora più precisi: Immaginate di avere un orsacchiotto. Lo chiamerete con il vostro nome e cognome gli darete la vostra data di nascita come lo stesso vostro luogo e stessa vostra residenza nonché il vostro codice fiscale. Esattamente come con la vostra Carta di Identità. Ora ditemi?!

Siete voi l’orsacchiotto? Certamente che no! Voi non potete essere un orsacchiotto né una carta di identità. L’unica differenza tra i due è solo una. A l’orsacchiotto i dati, omonimi, gli avete dati voi stessi. Alla carta di identità questi dati, omonimi, sono stati dati da una azienda di nome ITALY REPUBBLIC OF con insegna nel territorio italiano “REPUBBLICA ITALIANA”.

Naturalmente ci possiamo riconoscere e identificare in questa finzione solo volontariamente.

Importante conoscere che questa ragione sociale non ha niente a che vedere con l’utile e altro della società “ITALY REPUBLIC OF”, ma solo con dei diritti riconosciuti dalla stessa (ITALY REPUBLIC OF) e con i suoi debiti (naturalmente 🙂 ).

Da ciò si evince che ITALY REPUBBLIC OF è a tutti gli effetti una società privata appartenente a degli azionisti, come per esempio; FIAT che è degli Agnelli etc. La ITALY REPUBBLIC OF apparterrebbe alla famiglia Rotchschild, e non a l’essere umano naturale di Carne etc (ignaro di tutto).

Da ora, fatte sempre attenzione al modo in cui sono scritti i vostri nomi e cognomi nelle aziende S.n.c, S.r.l., S.P.A. etc cosi capirete meglio il perché in alcune, gli amministratori ne rispondono personalmente con i loro beni ed in altre no.

Oppure nelle bollette o contratti vari.

La prima finzione giuridica viene creata EX NIHILO cioè dal nulla.

Queste forme giuridiche di identificazioni sono importanti anche per le varie esenzioni, come Ticket, IVA, etc. Quindi con l’esistenza in vita o dichiarazione di sovranità si passa da società per azioni a persona umana. Cambiando così il nostro status. Che sarà gestita dal Legale Rappresentante o dall’amministratore.

A questo punto non saremmo più dispersi in mare (in base alla legge dell’ammiragliato etc), ma ritornati in vita. Ora rimane un rapporto importante.

Come può l’essere umano naturale / persona umana naturale interagire con il diritto positivo se dallo stesso non viene visto né concepito?

Questo è possibile grazie alla Personalità Giuridica che indica lo status.

La persona umana ha per status: Personalità Giuridica di diritto Universale e quindi gestita dalle Dichiarazioni / Trattati / Tribunali internazionali.

A meno che la persona umana naturale non decida di farsi riconoscere lo status della sua Personalità Giuridica anche nel diritto positivo per qualsiasi suo scopo (fortemente sconsigliato se non si sa esattamente ciò che si sta facendo).

Prima di introdurre la Personalità Giuridica inseriamo due terminologie importanti:

CAPACITA’ GIURIDICA e CAPACITA’ DI AGIRE;

CAPACITA’ GIURIDICA:


-La capacità giuridica, nell’ordinamento giuridico, indica la suscettibilità di un soggetto a essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive. Non va confusa con la capacità di agire, che è l’idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici validi, esercitando in questo modo i suoi diritti e adempiendo ai suoi doveri. La capacità giuridica, in quanto modo d’essere del soggetto giuridico, rientra tra le qualità giuridiche. -La capacità giuridica delle persone fisiche Nell’ordinamento giuridico italiano, le persone fisiche acquistano la capacità giuridica con la nascita: è, infatti, riconosciuta a tutti i consociati (Unito in società, associato), per il solo fatto della nascita (art. 1 del Codice civile), cioè per il solo fatto del distacco del nato dal grembo materno, quand’anche immediatamente dopo la nascita segua la morte o il nato sia destinato a morte sicura. Sovente si è posto il problema della cosiddetta capacità giuridica anticipata all’evento della nascita, ma questa parte a noi adulti non interessa e andiamo oltre. La capacità giuridica si perde per morte (anche per morte presunta), e vi sono casi particolari che la limitano in caso di assenza o scomparsa (rileva talvolta se volontarie). L’articolo 22 della Costituzione pone una garanzia a tale posizione del soggetto, statuendo che «nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica». La capacità giuridica di diritto privato è riconosciuta in capo non solo ai cittadini, ma anche allo straniero, col solo limite del principio di reciprocità, sancito dall’articolo 16 delle preleggi. «Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino» italiano nella misura in cui il cittadino italiano è ammesso al godimento dei medesimi diritti nel Paese dello straniero. Tale principio di reciprocità, giacché può comportare stringenti limitazioni alla capacità dello straniero, è stato intelligentemente escluso dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato col decreto delegato n. 286 del 1998. Difatti, l’articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo statuisce che «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana (http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU185_principi.pdf ) previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti». La capacità giuridica delle persone giuridiche La persona giuridica è titolare della capacità giuridica generale, col solo limite della compatibilità del rapporto con le caratteristiche immateriali dell’ente. Il criterio seguito è quello secondo il quale la posizione dell’ente è equiparata a quella della persona fisica, salvo il caso in cui l’esercizio del diritto presupponga l’esistenza corporea della vita umana (per esempio nel caso di matrimonio). Ergo (dunque, con valore conclusivo, conclusione) la persona giuridica, anche se non riconosciuta, gode di tutti i diritti che non sono legati alla fisicità della persona fisica.  Ad esempio, la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 12929 del 2007, ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. patito dalla persona giuridica in conseguenza della lesione dei diritti della personalità.

CAPACITA’ DI AGIRE:


La capacità di agire, nell’ordinamento giuridico italiano indica l’idoneità del soggetto a porre validamente in essere atti idonei (Atti in diritto = manifestazione, dichiarazione di volontà che produce effetti giuridici: atto legislativo, amministrativo | scrittura che, contenendo una dichiarazione di volontà, produce effetti legali; documento con valore legale: atto notarileatti processuali ), a incidere sulle situazioni giuridiche di cui è titolare, senza l’interposizione (Interposizione in diritto = sostituzione di una persona a un’altra nell’esercizio di attività giuridiche ) di altri soggetti di diritto. Quindi normalmente dopo la maggiore età.

CAPACITA’ NEGOZIALE:


Il possesso della capacità legale d’agire è requisito di validità degli atti negoziali (cosiddetta capacità negoziale), i quali sono annullabili se il soggetto che li ha posti in essere era sprovvisto di tale qualità nel momento in cui ha emesso la propria dichiarazione di volontà (es. minorenne). Adunque, gli atti negoziali stipulati dal soggetto capace d’agire, a prescindere dalla sua effettiva maturità psicofisica, sono validi, salvo il caso in cui questo si trovi in uno stato d’incapacità naturale o di fatto nel momento della manifestazione della volontà negoziale. In tale situazione, l’articolo 428 c.c., con alcune cautele ed entro limiti ivi specificati, consente l’annullamento di atti compiuti da «persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti». Per la validità degli atti giuridici in senso stretto o meri atti, non è necessaria la capacità d’agire, ma è necessario che il suo autore, nel momento in cui ha posto in essere l’atto, sia capace d’intendere e volere.


PERSONALITA’ GIURIDICA


Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU)

Art. 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua Personalità Giuridica”

RATIFICATA DALL’ITALIA CON LA LEGGE 25 ottobre 1977, n. 881 in cui fa bene attenzione a non nominare “dichiarazione diritti…” me ne indica semplicemente le date della firma ed il luogo della stessa (New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966)

Che in realtà Personalità Giuridica è la traduzione in italiano dall’inglese, di “person”.

Se quindi fosse stata tradotta bene, con la sua giusta corrispondenza in italiano, si capirebbe bene il senso di questo benedetto “art. 6”di cui sopra, cosicché anche l’ultimo degli stolti carpirebbe immediatamente il suo reale significato:

Ognuno individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento del fatto di, non essere una cazzo di finzione giuridica, astratta, bensì una persona umana naturale, ovvero sempre una maschera, ma di quelle che non vedono gli ordinamenti giuridici degli Stati (associazioni a delinquere finalizzate al trafico di schiavi)” e per cui non possono interagirci.

Quindi ancora:

Ognuno in ogni luogo ha il diritto naturale per libero arbitrio di rifiutare di essere riconosciuto come una persona”.

Attenzione! Si parla sempre di “persona”non di“Uomo Naturale”o“Essenza divina”.

Tenetelo sempre ben presente.

Perché solo la Persona Umana può interagire con il sistema con il riconoscimento di essere vivi.

Significa che se voglio interagire con il diritto positivo devo essere riconosciuto semplicemente come una non persona, ma semplicemente il curatore del trust, di cui non ne rispondo direttamente con il mio ”l’io”.

Ci siamo?!

Un Uomo naturale può decidere di utilizzare (senza identificarsi in esso) il proprio o altri trust utilizzando l’unico strumento, la Personalità Giuridica. Come quando scriviamo su un foglio che invece di utilizzare direttamente l’inchiostro utilizziamo uno strumento come tramite. La penna così da non doverci sporcare direttamente le mani.

IMPORTANTISSIMOOO!!! Specificare,“SONO PERSONALITA’ GIURIDICA” equivale a dire sono PERSONA GIURIDICA O PERSONA Fisica, vi state identificando/riconoscendo nella FINZIONE GIURIDICA! L’espressione giusta che si deve sempre! Utilizzare! è: “io ho Personalità Giuridica”!!!

Spero di esser riuscito a trasmetterne il significato reale.

In Diritto, avere la Personalità Giuridica/non essere una persona consiste nell’avere il diritto all’esercizio della capacità giuridica.

Quindi porre atti idonei… etc.

Ne consegue l’Idoneità a divenire titolare di diritti e obblighi o più in generale di situazioni giuridiche soggettive.

Il diritto all’esercizio della capacità giuridica significa che si ha la capacità di AGIRE

Nell’ordinamento giuridico italiano indica l’idoneità del soggetto a porre in essere validamente atti idonei a incidere sulle situazioni giuridiche di cui è titolare SENZA L’INTERPOSIZIONE DI ALTRI SOGGETTI DI DIRITTO.

Il possesso della capacità legale di agire è requisito di validità degli atti negoziali (cosiddetta capacità negoziale) i quali sono annullabili se il soggetto che li ha posti in essere era sprovvisto di tale qualità nel momento in cui ha espresso la propria dichiarazione di volontà.

Avere Personalità Giuridica significa, “esistere” per un ordinamento giuridico, con diritti, doveri e responsabilità. Il riconoscimento del fatto che la persona umana, in quanto tale, è soggetto, non oggetto di diritto, è atto dovuto.

Quale titolare di diritti che ineriscono (inerire = essere intimamente connesso a qualcosa), alla dignità umana, la persona nasce come SOGGETTO GIURIDICO.

Gli ordinamenti giuridici non esisterebbero senza la persona umana, poiché questa ne è il fondamento.

L’immigrato irregolare o il Rom o i cosiddetti homeless (senza dimora) o sans-papiers non sono “sconosciuti” al diritto, tanto meno “inesistenti” per esso.

La “soggettività giuridica” è distinta dalla “cittadinanza”, come d’altronde stabilisce la Dichiarazione universale che dedica specificamente alla seconda l’articolo 15.

Essa è uno status primordiale della persona, le cui modalità o articolazioni operative, per l’esercizio di diritti e di doveri, sono specificate appunto nello statuto di cittadinanza: questo avviene, storicamente, all’interno dei singoli ordinamenti statuali.

La Personalità Giuridica dell’essere umano va distinta dalla Personalità Giuridica di strutture organizzate che sono create per il conseguimento di determinati fini: gli stati, i comuni, le organizzazioni intergovernative, le camere di commercio, le università, le associazioni.

Per queste entità “derivate” si parla di “persone giuridiche” per distinguerle appunto dalle persone umane la cui soggettività giuridica, ripeto, ha carattere “originario”.

E’ appena il caso di segnalare che la Personalità Giuridica degli enti derivati può essere di diritto pubblico o di diritto privato.

Nel caso degli enti e delle associazioni all’interno degli stati la Personalità Giuridica è “attribuita” o “concessa”, diversamente che per le persone umane la cui soggettività giuridica, preesistendo al diritto positivo, è, deve essere semplicemente ‘riconosciuta’.

Nel Diritto internazionale, nei relativi manuali si trova un capitolo o, addirittura, un paragrafo intitolato: “L’individuo, oggetto del Diritto internazionale”.

L’assunto è che soltanto gli Stati ne sarebbero i soggetti, unici ed esclusivi: le persone umane erano ‘cosa loro’, come dire un affare interno alla rispettiva giurisdizione domestica. La dogmatica (dogma = Principio che si accoglie per vero o per giusto, senza esame critico o discussione) giuridica che argomentava sulla persona umana ‘oggetto’ è stata ampiamente usata ed abusata dalle ideologie che esaltavano, o addirittura deificavano, lo Stato come Soggetto giuridico iperumano.

Con l’avvento del Diritto internazionale dei diritti umani, la persona umana viene liberata nella sua soggettività giuridica originaria e trionfa dunque sulla perniciosissima (penicioso = Capace di nuocere in modo grave e irreparabile) idolatria (Adorazione tributata a oggetti o a immagini a cui si attribuiscano caratteri e poteri divini) statualistica (statualismo = Concezione o prassi politica secondo la quale lo Stato deve esercitare il suo controllo su tutte le attività, spec. economiche, del paese).

Quella della persona umana è Personalità Giuridica di diritto universale, un diritto super-costituzionale per sua intrinseca natura.”

Quindi in definitiva un Sovrano o Legale Rappresentante può farsi riconoscere la sua Personalità Giuridica/non sono una persona, e curare gl’interessi del trust, all’interno del diritto positivo per farsi riconoscere dei diritti.

Es. il diritto a non essere riconosciuto dallo stesso diritto positivo ma da quello internazionale, oppure al diritto di non essere giurisdizione del diritto positivo, etc.



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Infine ci sarebbero altre cose a riguardo:

La persona giuridica è anche costituita da:

  • un elemento materiale (o substrato sostanziale) che può a sua volta consistere in un insieme di individui (nelle corporazioni) o un patrimonio (nelle fondazioni) ordinati a uno scopo;

  • un elemento formale, il riconoscimento. Questo può essere attribuito dall’ordinamento:

    • con una norma generale che riconosce tutte le persone giuridiche in possesso di determinati requisiti;

    • con una norma posta appositamente per una determinata persona giuridica;

    • con un apposito provvedimento, posto in essere per una determinata persona giuridica.

Mentre le persone fisiche o giuridiche riunite in una corporazione (gli associati) sono un elemento costitutivo della stessa, il fondatore, ossia la persona fisica o giuridica che destina un patrimonio a uno scopo, creando così una fondazione, rimane estraneo a quest’ultima. Le persone giuridiche hanno un’organizzazione, con una struttura organizzativa articolata in uffici; tra gli uffici si distinguono quelli che hanno come titolari (o, secondo altra ricostruzione teorica, sono) organi della persona giuridica e compiono gli atti giuridici imputati alla stessa. Un’organizzazione, tuttavia, è posseduta anche da altri enti, privi dell’elemento formale del riconoscimento: se l’ordinamento attribuisce a questi enti un certo grado di autonomia patrimoniale, secondo una diffusa teoria, si deve ritenere che essi, pur non essendo persone giuridiche, siano comunque soggetti di diritto.

Si suol dire che le corporazioni sono organizzazioni di persone, mentre le fondazioni sono organizzazioni di beni. In realtà è difficile immaginare una corporazione che possa raggiungere i suoi scopi senza avvalersi di un patrimonio, così come una fondazione che non si avvalga di persone: tutti gli enti, in quanto organizzazioni, sono complessi di persone e beni, la differenza sta nel fatto che per l’ordinamento nelle corporazioni è essenziale la presenza dalle persone (gli associati) mentre nelle fondazioni è essenziale la presenza di un patrimonio; questo a prescindere dalla constatazione che, nella pratica, il rilievo di tali componenti può essere diverso (si pensi a una società per azioni, persona giuridica di tipo corporativo nella quale, tuttavia, la componente patrimoniale finisce di solito per avere un rilievo ben maggiore di quella personale).

.

Facciamo in fine alcuni esempi:

1° es: Quando interagite con il diritto positivo in tribunale, bisogna subito presentare alle, memorie del caso, la vostra Notifica di sovranità indicando che voi “AVETE Personalità Giuridica” riconosciuta dallo stesso Stato e tribunale grazie alla legge 881/77.

Quindi state affermando che pur essendo esseri umani naturali, (non visti dallo stesso diritto positivo), voi usate uno strumento per comunicare con loro dandovi la visibilità ma non interagendo come essere umano naturale bensì come Persona Umana, “Personalità Giuridica” (FINZIONE GIURIDICA).

Con questo strumento voi siete più in alto dello stesso giudice in quanto la Personalità Giuridica è della Persona Umana Naturale e non della FINZIONE GIURIDICA come nel caso di un Giudice. Quindi POSSEDETE la Capacità di Negoziazione che legata alla Capacità di Agire, potete disporre e ordinare.

2° es: Davanti al Carabiniere, Magistrato etc in caso di difficoltà dovrete sempre dire: “mi è riconosciuta la Personalità Giuridica, Io ho ‘Personalità Giuridica di Diritto Internazionale’, stai tu quindi affermando che non me la riconosci? In questo caso mettilo per iscritto e firmalo in umido. Nel caso dovesse accadere si troverebbe in violazione della legge 881/77”. Legge che sancisce il loro limite di giurisdizione nei vostri confronti, in qualità di Persona Giuridica di Diritto Internazionale.

3° Come far capire bene ad un individuo la differenza tra lui è il suo documento è facile. Chiedete a chiunque di prendere un qualsiasi atto di vendita come la casa, autovettura etc. Fateli notare che l’auto è INTESTATA a NOME e COGNOME (scritto sempre in maiuscolo perché tutti gli atti sono collegati alla PERSONA GIURIDICA), poi fateli prendere in mano la propria CARTA DI IDENTITA’ ed a questo punto dovreste ricordargli come nel consueto si scrivono/indicano le gerarchie. Normalmente si parte dall’alto indicando per primo la più importante e poi quelle meno importanti sempre al di sotto della precedente. Giusto? (Fate rispondere a lui se questa affermazione gli risuona). Bene… ora domandategli di controllare nella prima parte della CARTA D’IDENTITA’ (facciata anteriore) e fatevi indicare qual’è la scritta che si trova al di sopra di tutte. Ovviamente vi dovrà indicare “REPPUBLICA ITALIANA” poi “Comune Di …”e solo alla fine nella parte più bassa si troverà il proprio COGNOME NOME. Giusto? Quindi secondo il ragionamento di prima chi è il proprietario della CARTA DI IDENTITA’ e del COGNOME NOME (quindi del TRUST)? Naturale che sarà quello che sta più in alto “REPPUBBLICA ITALIANA” poi ci sarà l’Amministratore del TRUST/DOCUMENTO DI IDENTITA’ che è rappresentato da Comune che ha rilasciato il documento e solamente in fine si trova COGNOME NOME che si riferisce per omonimia a chi ne sarà il BENEFICIARIO, cioè l’essere umano, che ne usufruirà a vita.

Detto questo fate notare che se COGNOME NOME è un TRUST/CONTRATTO di cui lui è il beneficiario e REPPUBLICA ITALIANA il proprietario come potrebbe essere possibile che la casa o auto etc. sia di sua proprietà. Infatti lui a casa sua mette il cartello di Proprietà Privata (significa che si è stati privati della proprietà).

Quindi: Il padrone della PERSONA GIURIDICA/SOGGETTO GIURIDICO/CARTA DI IDENTITA’ parrebbe essere la REPPUBLICA ITALIANA (Insegna della ITALY REPUBLIC OF Corporation – di proprietà ROTHCHILDS ;-D ). E di FATTO lo è così …

In ultimissima spiegazione possiamo imparare questa storiella, scritta da una mia conoscenza (Raffaele):

Dopo la tua dichiarazione di Esistenza in Vita oppure di Sovranità, diventi “uomo naturale””essere umano naturale”(nome cognome (tutto minuscolo), cioè voi, che state leggendo ora in carne, ossa, sangue e spirito), dichiarando di Esistere, di non essere più disperso in mare e di aver capito tutta la frode che alcuni individui stanno commettendo nei confronti dell’umanità. L’”essere umano naturale”è il Disponente.

Il Disponente “essere umano naturale”(nome cognome), proprietario unico del contratto “TRUST”PERSONA GIURIDICA (NOME COGNOME), si rivolge a “Persona Umana”(Nome Cognome) per creare un contratto/accordo di collaborazione (Living Trust), tra loro ad amministrare (Trustee) i propri beni intestati a (NOME COGNOME – MAIUSCOLO).

La Persona Umana in campo di diritto Internazionale è una finzione riconosciuta e gode di “Personalità Giuridica”che è superiore al diritto positivo.

Attraverso la Legale Rappresentanza o Dichiarazione di sovranità che ha in se la Legale Rappresentanza, la persona umana naturale sarà il Trustee/amministratore della PERSONA GIURIDICA (NOME COGNOME) a beneficio della Persona FISICA (COGNOME Nome), sempre rappresentanta dalla Personalità Giuridica (Nome Cognome).

Questo nell’attesa del ritorno dell’essere umano disperso in mare.

Per fare questo ci vorrebbe una grande consapevolezza di tutti gli abitanti di questo mondo che sembrerebbero rapiti dalla loro mente.

Tutto questo sembra indubbiamente essere il “living trust”.

Ricordatevi di base, che il diritto positivo non prevede e non vede, l’essere umano naturale, ma solamente la Maschera/Persona/ente. Quindi con la“Personalità Giuridica”tu stai comunicando di non essere una persona/maschera/ente. Ok?! Poco importa cosa sei perché tanto il diritto positivo esiste solo la Persona/maschera/ente, e solo quello può giudicare. Poi il fatto che tu sia un uomo naturale poco importa, visto che solamente la persona/ente/maschera è vista, e prevista in questo ordinamento giuridico.


Conoscenza base del Sovrano e Legale Rappresentante Personalità Giuridica in PDF



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DPR 445 2000 TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 183 2011



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Che più interessa a noi è l’art. 46 lettera “u” e lettera “g”.

DPR_445-2000_TESTO_COORDINATO_CON_LE_MODIFICHE_APPORTATE_DALLA_LEGGE_183-2011 in PDF

DPR n°445 DEL 28 dicembre 2000

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

(G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001, s.o. 30/L)
L = Legge
R = Regolamento

Art. 1 (R) Definizioni
(così sostituito dall’art. 1 del d.P.R. n. 137 del 2003)

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare;
d) DOCUMENTO D’IDENTITA’ la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare;
e) DOCUMENTO D’IDENTITA’ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età;
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f);
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ il documento sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e’ stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive;
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa;
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l’attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un’immagine fotografica corrisponde alla persona dell’interessato;
n) FIRMA DIGITALE e’ un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l’utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d’ufficio ai sensi dell’articolo 43;
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l’insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato; essa e’ effettuata mediante sistemi informativi autorizzati;
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l’insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l’apposizione o l’associazione, all’originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso.
(lettere da t) ad oo) abrogate dall’art. 91 del d.lgs. n. 82 del 2005)

Art. 2 (L) Oggetto

1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi consentono.
(comma così modificato dall’art. 91 del d.lgs. n. 82 del 2005)

Art. 3 (R) Soggetti

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea. (R)

2. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. (R)
(comma così modificato dall’art. 17, comma 4-bis, legge n. 35 del 2012)

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Art. 4 (R) Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. (R)

2. La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante. (R)

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. (R)

Art. 5 (L) Rappresentanza legale

1. Se l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore.

CAPO II – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

SEZIONE I – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI

Art. 6 (L – R) Riproduzione e conservazione di documenti
(abrogato dall’art. 91 del d.lgs. n. 82 del 2005)

Art. 7 (L) Redazione e stesura di atti pubblici

1. Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.

2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.

SEZIONE II – DOCUMENTO INFORMATICO

Articoli da 8 a 13
(abrogati dall’art. 91 del d.lgs. n. 82 del 2005)

SEZIONE III – TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

Art. 14 (R) Trasmissione del documento informatico
(abrogato dall’art. 91 del d.lgs. n. 82 del 2005)

Art. 15 (L) Trasmissione dall’estero di atti agli uffici di stato civile

1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.

15-bis. Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi
(introdotto dall’arti. 174, comma 12, d.lgs. n. 196 del 2003)

1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.

Art. 16 (R) Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi

1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

2. (abrogato dall’art. 183 del d.lgs. n. 196 del 2003)

3. (abrogato dall’art. 183 del d.lgs. n. 196 del 2003)

Art. 17 (R) Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
(abrogato dall’art. 91 del d.lgs. n. 82 del 2005)

SEZIONE IV – COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI

Art. 18 (L – R) Copie autentiche

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)

2. L’autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell’attestazione di conformità con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Se la copia dell’atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 20. (L)

3. Nei casi in cui l’interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l’autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)

Art. 19 (R) Modalità alternative all’autenticazione di copie

1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Art. 19-bis (L) Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva
(introdotto dall’art. 15, comma 1, lettera a), legge n. 3 del 2003)

1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’articolo 19, che attesta la conformità all’originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.

Art. 20 (R) Copie di atti e documenti informatici
(abrogato dall’art. 91 del d.lgs. n. 82 del 2005)

Arti. 21 (R) Autenticazione delle sottoscrizioni

1. L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 e comma 3. (R)

2. Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio. (R)

SEZIONE V – FIRME ELETTRONICHE
(rubrica modificata dall’art. 7 del d.P.R. n. 137 del 2003)

Articoli da 22 a 29
(abrogati dall’art. 91 del d.lgs. n. 82 del 2005)

SEZIONE VI – LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE

Art. 30 (L) Modalità per la legalizzazione di firme

1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.

Art. 31 (L) Atti non soggetti a legalizzazione

1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.

Art. 32 (L) Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute

1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.

Art. 33 (L) Legalizzazione di firme di atti da e per l’estero

1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all’estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.

2. Le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l’articolo 31.

3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

5. Sono fatte salve le esenzioni dall’obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

Art. 34 (L) Legalizzazione di fotografie

1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall’interessato. Su richiesta di quest’ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.

2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo.

SEZIONE VII – DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA’

Art. 35 (L – R) Documenti di identità e di riconoscimento

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)

2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. (R)

3. Nei documenti d’identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)

Art. 36 (L) Carta d’identità e documenti elettronici

1. 2. 3. 4. 5. 6. (abrogati dall’art. 91 del d.lgs. n. 82 del 2005)

7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.

SEZIONE VIII – REGIME FISCALE

Art. 37 (L) Esenzioni fiscali

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo.

2. L’imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l’atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.

CAPO III – SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

SEZIONE I – ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 38 (L – R) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.(L)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L)
(comma sostituito dall’art. 65 del d.lgs. n. 82 del 2005, poi così modificato dall’art. 47 del d.lgs. n. 235 del 2010)

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell’istanza sottoscritta dall’interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)
(comma così modificato dall’art. 47 del d.lgs. n. 235 del 2010)

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.
(comma aggiunto dall’art. 47 del d.lgs. n. 235 del 2010)

Art. 39 (L) Domande per la partecipazione a concorsi pubblici

1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.

SEZIONE II – CERTIFICATI

Art. 40 (L) Certificati

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
(comma introdotto dall’art. 15, comma 1, legge n. 183 del 2011)

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
(comma introdotto dall’art. 15, comma 1, legge n. 183 del 2011)

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell’ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

Art. 41 (L) Validità dei certificati

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

2. (comma abrogato dall’art. 15, comma 1, legge n. 183 del 2011)

Art. 42 (R) Certificati di abilitazione

1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all’esercizio di determinate attività, ancorché definiti “certificato”, sono denominati rispettivamente “diploma” o “patentino”.

SEZIONE III – ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI

Art. 43 (L – R) Accertamenti d’ufficio

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato. (L)
(comma così modificato dall’art. 15, comma 1, legge n. 183 del 2011)

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l’esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell’amministrazione certificante, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l’accesso diretto ai propri archivi l’amministrazione certificante rilascia all’amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)

3. L’amministrazione procedente opera l’acquisizione d’ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L).
(comma così sostituito dall’art. 14, comma 1-ter, legge n. 98 del 2013)

4. Al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)

5. In tutti i casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l’amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l’acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)

Art. 43-bis. Certificazione e documentazione d’impresa
(articolo introdotto dall’art. 6, comma 2, lettera f-quinquies), legge n. 106 del 2011)

1. Lo sportello unico per le attività produttive:

a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall’impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;
b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.

3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).

4. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 44 (R) Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all’estero, vengono acquisiti d’ufficio.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono provvedere all’acquisizione d’ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.

Art. 44-bis. (L) Acquisizione d’ufficio di informazioni
(articolo introdotto dall’art. 15, comma 1, legge n. 183 del 2011)

1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

SEZIONE IV – ESIBIZIONE DI DOCUMENTO

Art. 45 (L – R) Documentazione mediante esibizione

1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all’atto della presentazione dell’istanza sia richiesta l’esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. (L)

2. Nei casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l’esibizione da parte dell’interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l’acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. (R)

3. Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. (R)

SEZIONE V – NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
(lettera così modificata dall’art. 49 del d.P.R. n. 313 del 2002)
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bbb) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
(lettera introdotta dall’art. 49 del d.P.R. n. 313 del 2002)
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. (R)

2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

Art. 48 (R) Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall’articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l’informativa di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

Art. 49 Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l’intero anno scolastico.

CAPO IV – SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI SEZIONE I DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

Art. 50 (R) Attuazione dei sistemi

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo unico.

2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente testo unico.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione.

4. Ciascuna amministrazione individua, nell’ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.

Art. 51 (R) Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
(abrogato dall’art. 91 del d. lgs. n. 82 del 2005)

Art. 52 (R) Il sistema di gestione informatica dei documenti

1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata “sistema” deve:

a) garantire la sicurezza e l’integrità del sistema;
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall’amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell’adozione dei provvedimenti finali;
d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l’accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato.

Art. 53 (R) Registrazione di protocollo

1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:

a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l’impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.

2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall’elenco delle informazioni inserite con l’operazione di registrazione di protocollo nell’arco di uno stesso giorno.

3. L’assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell’operatore, garantendo la completezza dell’intera operazione di modifica o registrazione dei dati.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.

5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell’amministrazione.

Art. 54 (R) Informazioni annullate o modificate

1. Le informazioni non modificabili di cui all’articolo 53 lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.

2. La procedura per indicare l’annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all’identificativo dell’operatore ed agli estremi del provvedimento d’autorizzazione.

Art. 55 (R) Segnatura di protocollo

1. La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono:

a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all’articolo 57;
b) la data di protocollo;
c) l’identificazione in forma sintetica dell’amministrazione o dell’area organizzativa individuata ai sensi dell’articolo 50, comma 4.

2. L’operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all’operazione di registrazione di protocollo.

3. L’operazione di segnatura di protocollo può includere il codice identificativo dell’ufficio cui il documento e’ assegnato o il codice dell’ufficio che ha prodotto il documento, l’indice di classificazione del documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo.

4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione del documento. L’amministrazione che riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento ricevuto.

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità per l’informatica nella pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4.

Art. 56 (R) Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti

1. Le operazioni di registrazione indicate all’articolo 53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 57 (R) Numero di protocollo

1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.

SEZIONE SECONDA – ACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA

Art. 58 (R) Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema

1. L’accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all’Amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui all’articolo 61.

2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.

3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di controllo.

Art. 59 (R) Accesso esterno

1. Per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l’impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l’acquisizione diretta delle informazioni da parte dell’interessato.

2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell’ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l’impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.

3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l’acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell’interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l’impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.

4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione – anche per via telematica – attraverso gli uffici relazioni col pubblico.

Art. 60 (R) Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell’articolo 50, adottano le modalità di interconnessione stabilite nell’ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni:

a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l’indicazione alternativa o congiunta dell’oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario;
b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso l’indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti dall’amministrazione al documento spedito.

3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l’accesso ai documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.

SEZIONE TERZA – TENUTA E CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI

Art. 61 (R) Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi

1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell’articolo 50. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.

2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente.

3. Il servizio svolge i seguenti compiti:

a) attribuisce il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all’inserimento e alla modifica delle informazioni;
b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico;
c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all’articolo 53;
d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile;
e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti;
f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell’organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le attività di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all’articolo 54;
h) vigila sull’osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati.

Art. 62 (R) Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema

1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.

2. E’ consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi.

3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone, in relazione all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.

4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.

Art. 63 (R) Registro di emergenza

1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione nonché la data e l’ora del ripristino della funzionalità del sistema. (R)

2. Qualora l’impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l’uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)

3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. (R)

4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l’identificazione univoca dei documenti registrati nell’ambito del sistema documentario dell’area organizzativa omogenea. (R)

5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un’apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. (R)

SEZIONE QUARTA – SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

Art. 64 (R) Sistema di gestione dei flussi documentali

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione.

2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicità, di efficacia dell’azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge.

3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti.

4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d’archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo.

Art. 65 (R) Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali

1. Oltre a possedere i requisiti indicati all’articolo 52, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve:

a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;
b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento;
c) fornire informazioni statistiche sull’attività dell’ufficio;
d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l’iter dei procedimenti complessi.

Art. 66 (R) Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali

1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

SEZIONE QUINTA – DISPOSIZIONI SUGLI ARCHIVI

Art. 67 (R) Trasferimento dei documenti all’archivio di deposito

1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione. (R)

2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l’organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell’archivio corrente. (R)

3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell’archivio di deposito. (R)

Art. 68 (R) Disposizioni per la conservazione degli archivi

1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell’archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.

3. Si applicano in ogni caso, per l’archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 69 (R) Archivi storici

1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l’accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.

SEZIONE SESTA – ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI

Art. 70 (R) Aggiornamenti del sistema

1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.

CAPO V – CONTROLLI

Art. 71 (R) Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)

Art. 72 (L) Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli
(articolo così sostituito dall’art. 15, comma 1, legge n. 183 del 2011)

1. Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’articolo 43, dei controlli di cui all’articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attivitàvolte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.

CAPO VI

Art. 73 (L) Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.

Art. 74 (L-R) Violazione dei doveri d’ufficio

1. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d’ufficio:

a) la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà; (L)
(lettera così modificata dall’art. 15, comma 1, legge n. 183 del 2011)
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento; (R)
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita; (R)
c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all’articolo 40, comma 02. (L)
(lettera aggiunta dall’art. 15, comma 1, legge n. 183 del 2011)

Art. 75 (R) Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 76 (L) Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77 (L – R) Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

la legge 4 gennaio 1968 n. 15;
l’articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537;
l’articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l’articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall’articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997 n. 127;
l’articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191;
gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
l’articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n. 342. (L)

2. Sono altresì abrogati:

il d.P.R. 10 novembre 1997 n. 513;
il d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403;
il d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428;
i commi 2 e 3 dell’articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)

Art. 77-bis (L) Applicazione di norme
(articolo introdotto dall’art. 15, comma 1, lettera b), legge n. 3 del 2003)

1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall’articolo 78.

Art. 78 (L – R) Norme che rimangono in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore :

a) tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali e le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
b) l’articolo 16 della tabella, allegato B, annessa al d.P.R.26 ottobre 1972 n. 642 in materia di imposta di bollo;
c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
d) l’articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537;
e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344;
f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico;
g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di cui al capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell’ordine, ai sensi dell’articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675



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Legge 689/81 – (stato di necessità) gli articoli di interesse per il sistema sanzionatorio




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RACCOLTA DI LEGGI E DIRITTI UMANI UTILI, EURO/MONETA SCRITTURALE a SOVRANI

Cosa è un PROCEDIMENTO? Una serie di atti ed attività tutti finalizzati alla emissione di un PROVVEDIMENTO FINALE.

Quindi Procedimento sanzionatorio amministrativo si tratta di un insieme di atti concatenati il cui obiettivo finale è quello dell’applicazione di una SANZIONE di carattere amministrativo. (denaro=economia)

Illecito: 

La violazione di una regola posta dall’ordinamento giuridico (un insieme di leggi) per la tutela di un interesse (che potrebbe non essere necessariamente il tuo in base al tuo concetto di giusto, bensì della legge stessa). Nel caso di commissione di un illecito viene prevista una sanzione, che costituisce la conseguenza, il castigo, la punizione per la violazione commessa (in denaro e non in atti non economici, che potrebbero portarti al tuo elevamento morale).

Classificazione dell’illecito: 

Civile, penale, amministrativo.

La differenza sta esclusivamente nel tipo di sanzione prevista dalla norma di legge. Nel penale oltre la parte “economica” ci potrà essere anche una privazione che quasi sempre non porta ha una elevazione morale, anzi…

Illecito civile:

Tutela interessi patrimoniali di natura privata (Privo della Natura patrimoniale e quindi non “propria” ne “Personale”).

Le sanzioni sono il “risarcimento del danno” o la “restituzione”. (Spesso pagano entrambi essendo sempre e comunque sanzioni commerciali).

Sanzione: 

Mezzo con cui una norma, spec. giuridica, impone il proprio rispetto. La sua Etimologia; render sacro, inviolabile. Etimologia di “sacro”: seguire, attaccare, ripetere metodicamente, seguire, accompagnare.

Illecito penale:

Si definisce reato ed è posto a tutela di interessi pubblici.

Le sanzioni si chiamano pene (anatomia?! Non a caso siete il “gregge”, vita a 90gradi, remissivi).

La pena viene applicata dal giudice con sentenza di condanna (questa parte preferisco non commentarla).

Illecito amministrativo:

E’ posto a tutela di interessi pubblici.

Le sanzioni si chiamano sanzioni amministrative (pecuniarie e accessorie).

La sanzione amministrativa viene applicata dall’autorità amministrativa con atti o provvedimenti amministrativi.

Classificare l’illecito:

Nello svolgimento della funzione repressiva, compito principale dell’operatore di polizia è classificare l’illecito per individuare correttamente la procedura da porre in essere.

Essa viene fatta trovando la norma giuridica che vieta la condotta posta in essere e andando verificare il tipo di la sanzione che la legge prevede per la violazione commessa.

Depenalizzazione:

La distinzione tra illeciti penali e illeciti amministrativi crea due settori distinti, ma non separati.

Infatti il legislatore ha previsto diverse volte la trasformazione di un illecito da reato a illecito amministrativo (denaro=economia=più guadagno e meno morale=il denaro assolve il peccato, ed ecco la probabile morale).

La trasformazione dell’illecito da penale ad amministrativo, cioè la trasformazione dei reati in violazioni amministrative costituisce quella che tecnicamente viene chiamata depenalizzazione. (pene+azione pero più piccolino)

La legge n. 689/81 ha introdotto un sistema organico di depenalizzazione e ha posto norme generali in materia di procedimento sanzionatorio amministrativo. Costituisce il riferimento normativo principale per l’applicazione delle sanzioni amministrative. E’ la legge corrispondente al codice penale nella parte dove prevede i principi che disciplinano il reato ed al codice di procedura penale che disciplina il procedimento per l’applicazione delle pene previste dalle leggi penali

Il D.L.vo 507/99 ha apportato alcune modifiche alla L. n. 689/81 prevedendo l’istituto della reiterazione, l’aggiornamento del limite minimo delle sanzioni pecuniarie e l’attribuzione al giudice di pace della competenza generale in materia di opposizione all’ordinanza ingiunzione. (maggiore denaro-passare alla cassa prego)

Legge 689-81 – stato di necessita – gli articoli di interesse per il sistema sanzionatorio

Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
 
Sezione I
PRINCIPI GENERALI
 
Art. 1
Principio di legalità
        Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
        Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.
 
Art. 2
Capacità di intendere e di volere
        Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
        Fuori dei casi previsti dall’ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
 
Art. 3
Elemento soggettivo
        Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
        Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa.
 
Art. 4
Cause di esclusione della responsabilità
        Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
        Se la violazione è commessa per ordine dell’autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.
        (14) I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio- assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l’assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d’opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purchÈ esaurite alla data del 31 dicembre 1997.
 
Art. 5
Concorso di persone
        Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
 
Art. 6
Solidarietà
        Il proprietario della cosa che servÏ o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
        Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
        Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
        Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione.
 
Art. 7
Non trasmissibilità dell’obbligazione
        L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.
 
Art. 8
Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative
        Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
        Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
        La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.
 
Art. 8-bis
Reiterazione delle violazioni
        Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette uníaltra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.
        Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
        La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
        Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
        La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
        Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dallíautorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
        Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.
 
Art. 9
Principio di specialità
        Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
        Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.
         Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.
 
 
Art.10
Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo
        La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
        Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.
 
Art. 11
Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
        Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchÈ alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
 
Art. 12
Ambito di applicazione
        Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.
 
Sezione II
APPLICAZIONE
 
Art. 13
Atti di accertamento
        Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
        Possono altresÏ procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
        E’ sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
        All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell’articolo 333 e del primo e secondo comma dello articolo 334 del codice di procedura penale.
        E’ fatto salvo l’esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.
 
Art. 14
Contestazione e notificazione
        La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
        Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.
        Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità competente con provvedimento dell’autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
        Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione.
        Per i residenti all’estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell’articolo 22 per il giudizio di opposizione.
        L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
 
Art. 15
Accertamenti mediante analisi di campioni
        Se per l’accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all’interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito dell’analisi.
        L’interessato può chiedere la revisione dell’analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all’organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’esito della prima analisi, che deve essere allegato all’istanza medesima.
        Delle operazioni di revisione dell’analisi è data comunicazione all’interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
        I risultati della revisione dell’analisi sono comunicati all’interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell’analisi.
        Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell’articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 decorre dalla comunicazione dell’esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell’analisi, dalla comunicazione dell’esito della stessa.
        Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all’interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell’articolo 14.
        Con il decreto o con la legge regionale indicati nell’ultimo comma dell’articolo 17 sarà altresÏ fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell’analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.
 
Art. 16
Pagamento in misura ridotta
        E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’articolo 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall’articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l’articolo 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
        Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all’entrata in vigore della presente legge non consentivano l’oblazione.
 
Art. 17
Obbligo del rapporto
        Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
        Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
        Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all’ufficio regionale competente.
        Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
        L’ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
        Il funzionario o l’agente che ha proceduto al sequestro previsto dall’articolo 13 deve immediatamente informare l’autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
        Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
        Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall’articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresÏ stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.
 
Art. 18
Ordinanza-ingiunzione
        Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
        L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.
        Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresÏ disposta con l’ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
        Il pagamento è effettuato all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall’articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell’ufficio che lo ha ricevuto, all’autorità che ha emesso l’ordinanza.
        Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero.
         La notificazione dellíordinanza-ingiunzione può essere eseguita dallíufficio che adotta líatto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
        L’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l’ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l’opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l’opposizione, o quando l’ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l’opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
 
Art. 19
Sequestro
        Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all’autorità indicata nel primo comma dell’articolo 18, con atto esente da bollo. Sull’opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l’opposizione si intende accolta.
        Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l’autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
        Quando l’opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.
 
Art. 20
Sanzioni amministrative accessorie
        L’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione.
        Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all’articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
        Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
        E’ sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento.
        La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
 
Art. 21
Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie
        Quando è accertata la violazione del primo comma dell’articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l’ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.
        Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l’opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l’ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l’opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
        
        Quando è accertata la violazione del secondo comma dell’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.
 
Art. 22
Opposizione all’ordinanza-ingiunzione
        Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell’articolo 22-bis,  entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
        Il termine è di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero.
        L’opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l’ordinanza notificata.
        Il ricorso deve contenere altresì, quando l’opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.
        Se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
        Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.
        L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice , concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
 
Art. 22-bis
Competenza per il giudizio di opposizione
        Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l’opposizione di cui all’articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.
        L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a)
di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b)
di previdenza e assistenza obbligatoria;
c)
urbanistica ed edilizia;
d)
di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
e)
di igiene degli alimenti e delle bevande;
f)
di società e di intermediari finanziari;
g)
tributaria e valutaria.
        Líopposizione si propone altresÏ davanti al tribunale:
a)
se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;
b)
quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;
c)
quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a questíultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
        Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.
 
Art. 23
Giudizio di opposizione
        Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dello articolo 22, ne dichiara l’inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.
        Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l’udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonchÈ alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all’autorità che ha emesso l’ordinanza.
        Tra il giorno della notificazione e líudienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dallíarticolo 163-bis del codice di procedura civile.
        L’opponente e l’autorità che ha emesso l’ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l’autorità che ha emesso l’ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
        Se alla prima udienza l’opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell’opponente anche le spese successive all’opposizione.
        Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d’ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
        Appena terminata l’istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
        Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
        A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d’ufficio.
        Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
        Con la sentenza il giudice può rigettare l’opposizione, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l’ordinanza o modificandola anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica líarticolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
        Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.
        La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione.
 
Art. 24
Connessione obiettiva con un reato
        Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
        Se ricorre l’ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all’articolo 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell’articolo 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.
        Se l’autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell’apertura del dibattimento.
        La persona obbligata in solido con l’autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all’imputato, esclusa la nomina del difensore d’ufficio.
        Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
        La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.
 
Art. 25
Impugnabilità del provvedimento del giudice penale
        La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell’articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall’imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidamente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.
        Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.
        Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l’impugnazione per i soli interessi civili.
 
Art. 26
Pagamento rateale della sanzione pecuniaria
        L’autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
        Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall’autorità giudiziaria o amministrativa, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione.
 
Art. 27
Esecuzione forzata
        Salvo quanto disposto nell’ultimo comma dell’articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all’intendenza di finanza che lo dà in carico all’esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l’obbligo del non riscosso come riscosso.
        E’ competente l’intendenza di finanza del luogo ove ha sede l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione.
        Gli esattori, dopo aver trattenuto l’aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.
        Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.
        Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell’articolo 24, si procede alla riscossione con l’osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.
        Salvo quanto previsto nell’articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.
        Le disposizioni relative alla competenza dell’esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.
 
Art. 28
Prescrizione
        Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
        L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
 
Art. 29
Devoluzione dei proventi
        I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l’ammontare della multa o dell’ammenda.
        Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.
        Nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 17 i proventi spettano alle regioni.
        Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.
 
Art. 30
Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale
        Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
        Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l’autorità giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione.
        Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.
 
Art. 31
Provvedimenti dell’autorità regionale
        I provvedimenti emessi dall’autorità regionale per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall’articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
        L’opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e 23


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SENTENZA N. 89 ANNO 1970 CORTE COSTITUZIONALE – In caso di arresto da parte di cittadino, lo stesso è agente di polizia



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LEGGI

SENTENZA N. 89 ANNO 1970 CORTE COSTITUZIONALE – In caso di arresto da parte di cittadino, lo stesso è agente di polizia

SENTENZA N. 89

ANNO 1970

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZI’

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

AVV. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 242 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1969 dal pretore di Monopoli nel procedimento penale a carico di Greco Giovanni, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 2 aprile 1969.

Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 aprile 1970 il Giudice relatore Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso del procedimento penale contro Greco Giovanni, arrestato dal direttore dei magazzini “Gamma” di Monopoli perché colto in flagranza del reato di furto di oggetti esposti in vendita, il pretore di quella città ha sollevato – con l’ordinanza in data 3 febbraio 1969 – questione di legittimità costituzionale dell’art. 242 del codice di procedura penale, il quale consente l’arresto ad opera dei privati, in presenza di determinate condizioni, in riferimento all’art. 13 della Costituzione.

Nell’ordinanza il pretore argomenta innanzi tutto per dimostrare la propria legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità e la rilevanza della specifica questione rispetto al processo in corso.

Sul primo punto, dopo aver richiamato la conforme giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare le sentenze n. 13 e 52 del 1965, il pretore osserva che, pur prescindendo dal rilievo che serie ragioni suggerirebbero di riconoscere la legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità anche al pubblico ministero nel corso dell’istruzione sommaria, é comunque indubbio che il pretore, anche nell’esercizio delle corrispondenti funzioni, resta sempre e soltanto un organo giurisdizionale.

Sul secondo punto egli osserva che, se la norma impugnata risultasse incostituzionale, l’arresto dell’imputato dovrebbe ritenersi illegittimo perché avvenuto fuori dei casi consentiti dalla legge e dovrebbe conseguentemente emanarsi un decreto di scarcerazione ai sensi dell’art. 246, primo comma, del codice di procedura penale. La questione é perciò rilevante e tale rilevanza non viene meno neppure per effetto della concessione della libertà provvisoria, (peraltro condizionata al divieto di dimorare nel comune di Monopoli), disposta col provvedimento stesso, in quanto siffatto beneficio comporta soltanto la conversione di una forma di soggezione in altra, assai più attenuata, ma non una vera e propria liberazione come quella che conseguirebbe all’eventuale decreto di scarcerazione ex art. 246, primo comma, del codice di procedura penale.

Dopo aver disatteso così il contrario indirizzo accolto nella sentenza di questa Corte n. 13 del 1965, il pretore di Monopoli aggiunge che la rilevanza della questione emerge anche dal fatto che la legittimità o meno dell’avvenuto arresto potrebbe condizionare la valutazione, sul piano probatorio, delle dichiarazioni e della condotta dell’imputato nel periodo in cui egli é rimasto in potere del privato.

Passando a dimostrare la non manifesta infondatezza della questione, il pretore muove dalla considerazione che l’art. 13 della Costituzione riserva all’autorità giudiziaria e, in circostanze eccezionali e con determinate limitazioni all’autorità di pubblica sicurezza, il potere di disporre restrizioni della libertà personale dei cittadini e non prevede invece un analogo potere del privato che si trovi presente alla commissione di un reato. Il riconoscimento a favore di questo di un tale potere concreta pertanto una violazione del precetto costituzionale e non può trovare giustificazione in alcuna delle teorie che sono state a questo scopo formulate dalla dottrina.

Respinta la tesi che vede nel privato che procede all’arresto un negotiorum gestor o un organo occasionale dell’autorità di pubblica sicurezza, quella secondo cui l’attività del privato realizzerebbe una semplice fase preliminare rispetto alla presa in consegna dell’arrestato da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, la quale rappresenterebbe l’arresto vero e proprio, e quella secondo cui l’art. 242 del codice di procedura penale, più che fondare un potere di arresto, conterrebbe essenzialmente una causa di giustificazione della condotta del privato che la rende non perseguibile, il pretore osserva che l’arresto ex art. 242 del codice di procedura penale, oltre alla fisica coazione della persona altrui, incide notevolmente sulla personalità morale e sulla dignità sociale del colpito, producendo così quelle altre conseguenze che, secondo un recente orientamento dottrinale, costituirebbero i sicuri connotati distintivi di ogni provvedimento concernente la libertà personale.

Ricordate quindi le ragioni di opportunità che militano a favore dell’introduzione della norma nell’ordinamento positivo, il pretore conclude notando che esse potrebbero trovare accoglimento da parte del legislatore mediante la formulazione di una diversa norma la quale salvaguardi il diritto di libertà personale, mentre se ciò risultasse impossibile non resterebbe che rinunciare alla soddisfazione di tali esigenze di sicurezza e di difesa sociale.

Dopo che l’ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 2 aprile 1969, é intervenuto nel processo costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato come per legge dall’Avvocatura generale dello Stato con deduzioni depositate il 22 aprile 1969.

In esse l’Avvocatura, dopo avere diffusamente illustrato i motivi che hanno indotto il legislatore a riconoscere al privato il potere di arresto in flagranza, mette particolarmente in evidenza come il rispetto della libertà personale non si può spingere fino al punto da consentire l’annullamento della libertà altrui, impedendo quelle forme di autodifesa che sono consentite in tutti gli ordinamenti giuridici.

Rifacendosi all’orientamento dottrinale e giurisprudenziale che vede nel privato che procede all’arresto ai sensi dell’articolo 242 del codice di procedura penale, un organo dell’amministrazione della pubblica sicurezza, l’Avvocatura illustra quindi come tale costruzione logico – giuridica consenta di superare il denunciato contrasto con l’art. 13 della Costituzione e conclude quindi chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

 

Considerato in diritto

 

La questione sollevata dal pretore di Monopoli – con cui si eccepisce la illegittimità costituzionale dell’art. 242 del codice di procedura penale, nella considerazione che l’arresto ivi previsto, per opera di un privato, di chi sia colto in flagranza di reato si pone in contrasto con l’art. 13, terzo comma, della Costituzione il quale consente l’adozione di siffatti provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale solo all’autorità di pubblica sicurezza -, non appare fondata.

É esatto che i provvedimenti in parola, costituendo deroga al principio consacrato nel citato articolo, che incentra nella sola autorità giudiziaria ogni potere di disporre misure incidenti sulla libertà delle persone, devono ritenersi di stretta interpretazione, e quindi non suscettibili di applicazione estensiva. Tuttavia é da ritenere che la facoltà conferita al privato dalla norma in contestazione non opera una vera estensione della portata propria della disposizione costituzionale, in quanto il privato, allorché agisce in presenza delle condizioni e rimane nei limiti stabiliti dalla norma stessa, assume la veste di organo di polizia, sia pure straordinario e temporaneo, ed in conseguenza viene a godere, nell’esercizio delle funzioni pubbliche assunte, della stessa speciale posizione giuridica conferita agli ufficiali di polizia giudiziaria, come risulta dal n. 2 dell’art. 357 del codice penale. Ciò non diversamente da quanto avviene nell’ipotesi prevista dall’art. 652 del codice penale che impone al privato, sotto comminatoria di sanzioni penali, di prestare, se richiesto, il proprio aiuto o la propria opera nella flagranza di un reato. Il fatto che in quest’ultima ipotesi il privato obbedisca ad un ordine, conseguente all’accertamento della flagranza stessa da parte di una pubblica autorità, mentre nell’altra agisce di propria iniziativa e sulla base della constatazione della flagranza da lui stesso effettuata, non muta sostanzialmente il tipo di attività giuridica che egli viene ad esplicare nelle due ipotesi, diversificabili pertanto fra loro solo sotto l’aspetto quantitativo della durata del tempo di apprensione del colpevole fino al momento dell’intervento dell’autorità ordinaria di polizia.

In entrambi i casi esaminati si fa applicazione del principio generale della “collaborazione civica” in base al quale ogni cittadino é, secondo i casi, obbligato o facultato a svolgere attività richieste, con carattere di assoluta e urgente necessità, nel comune interesse, per far fronte ad eventi rispetto ai quali, data la loro eccezionalità o imprevedibilità, le autorità costituite non siano in grado di intervenire con la necessaria tempestività, oppure in misura sufficiente al bisogno. Il ricorso al privato nel caso denunciato deve farsi derivare dal richiamo che l’art. 2 della Costituzione fa all’osservanza dei “doveri di solidarietà sociale”, e che trova nel diritto vigente numerose specie di applicazione.

La circostanza che il campo di azione consentito al privato dall’art. 242 sia più limitato di quello in cui si muove l’autorità costituita e si limiti alla sola apprensione materiale del reo (e all’eventuale custodia delle cose costituenti il corpo del reato), non comprendendo la compilazione del processo verbale dell’arresto o qualunque comunicazione all’autorità giudiziaria (mentre egli può pretendere dagli uffici di polizia il certificato del fermo da lui operato), discende dalla veste che viene ad assumere di organo straordinario, fornito, come tale, dei soli poteri strettamente necessari ad evitare il pericolo della fuga, e limitatamente al tempo anch’esso strettamente necessario ad operare la consegna dell’arrestato alla più vicina autorità. Analogamente la facoltatività del potere ex art. 242 trova la sua ovvia spiegazione nell’esigenza di evitare al privato l’assunzione dell’obbligo di iniziative che, oltre a presentare pericoli alla propria integrità fisica, possono far sorgere in lui ragioni di dubbio circa la sussistenza dei requisiti che, ai sensi dell’articolo stesso, sono necessari a legittimare l’arresto.

Le considerazioni che precedono conducono a far concludere che la disposizione denunciata non contrasta con il terzo comma dell’art. 13, non facendo a ciò ostacolo né il fatto che quest’ultimo non ricordi espressamente il privato fra gli abilitati all’adozione delle attività ivi menzionate, né la considerazione che alla potestà consentita al privato non si adegui la qualifica di provvedimento, adottata dall’articolo stesso (in realtà detto termine non assume un significato tecnico, e pertanto é da interpretare come includente qualsivoglia misura, comunque adottata dal cittadino nella veste di titolare straordinario di una pubblica funzione, assunta sotto la propria responsabilità). Ciò sempreché l’attività esercitata si mantenga nei limiti derivanti dalla natura stessa del potere consentito, e che inoltre rimanga fermo il rispetto del limite massimo di vigenza di ogni provvedimento provvisorio qual é stabilito dall’art. 13, con la conseguenza che l’inizio del termine di 48 ore prescritto per la comunicazione all’autorità giudiziaria venga sempre fatto decorrere dal momento dell’arresto operato dal privato e non già da quello della consegna da parte sua all’autorità di polizia.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 242 del codice di procedura penale, proposta con l’ordinanza del pretore di Monopoli, in riferimento all’art. 13, terzo comma, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970.

Giuseppe BRANCA  –  Michele FRAGALI  –  Costantino MORTATI  –  Giuseppe CHIARELLI  –  Giuseppe VERZÌ  –  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  –  Francesco PAOLO BONIFACIO  –  Luigi OGGIONI  –  Angelo DE MARCO  –  Ercole ROCCHETTI  –  Enzo CAPALOZZA  –  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  –  Vezio CRISAFULLI  –  Nicola REALE  –  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1970.



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Sono un Sovrano non Il mondo di carta. PERSONA/CAPACITA’ GIURIDICA e CAPACITA’ DI AGIRE – Personalità giuridica



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Questo articolo è una mia idea nella sua composizione, ma che prende contenuto da altri siti di informazione.

nel diritto positivo la presuppongono la capacità giuridica … di fatto non esiste … se non impersonificata volontariamente.

come potrebbe esserci una capacità giuridica nella finzione … ovvero carta morta
(è la capacità dell’uomo nell’accettare la parte Giuridica/la carta???…)

Partiamo dalle parole che come sempre hanno una fondamentale importanza.

Quindi seguiamone il percorso a retroso della loro Etimologia.

1 PERSONA:

2 CAPACITA’:

3 GIURIDICA:

4 PERSONALITA’

1


FILOSOFICA: Il concetto di persona è un concetto principalmente filosofico, che esprime la singolarità di ogni individuo della specie umana in contrapposizione al concetto filosofico di “natura umana” che esprime ciò che hanno in comune. essere umano in possesso di coscienza di sé e di propria identità.

SOSTANTIVO: voce di origine probabilmente etrusca, che significava maschera teatrale; dal latino persona ossia maschera e infine individuo: la voce persona stava ad indicare le maschera usate dagli attori e quindi la voce di questi che passava attraverso la maschera; forse anche derivazione dal latino personare cioè suonare attraverso

2


CAPACITA’:
dal lat. capacĭtas –atis, der. di capax: v. capace
sostantivo femminile
1. Possibilità di contenere entro un determinato limite di quantità.
“un tino della c. di 100 ettolitri”
2. In fisica: capacità di un accumulatore, la quantità di carica elettrica che questo può erogare nella scarica.
3. Idoneità, abilità, attitudine che una o più persone hanno di intendere o di fare qualche cosa, di svolgere una funzione, di riuscire nella realizzazione di un compito

3


giurìdico agg. [dal lat. iuridĭcus, comp. di ius iuris «diritto» e tema di dicĕre «dire»] (pl. m. –ci).

1. Di diritto, relativo al diritto: norma giuridica

4


personalità
per·so·na·li·tà/
sostantivo femminile
  1. L’insieme delle caratteristiche individuali, non fisiche, che in quanto tali costituiscono o conferiscono motivo di integrità o di distinzione (spec. dal punto di vista giuridico o sul piano dei rapporti sociali, o nel linguaggio psicologico).
    “i diritti della p.”
  2. concr.
    Persona di grado gerarchicamente elevato o singolarmente autorevole in un ambito determinato di attività o di interessi.
    “le più alte p. dello Stato
    Il termine latino personalitāte(m) deriva dal greco πρόσωπον e dall’etrusco phersu (maschera). Cicerone la definì come l’aspetto e la dignità di un essere umano, oppure, in un’altra definizione, quella parte che si recita nella vita, e non a caso “persona” rappresentava la maschera indossata dagli attori.
    « La personalità è la più o meno stabile e durevole organizzazione del carattere, del temperamento, dell’intelletto e del fisico di una persona: organizzazione che determina il suo adattamento totale all’ambiente. »
    -Hans Eysenck “The structure of Human Personality”

A) PERSONA GIURIDICA

B) PERSONA FISICA

C) PERSONALITA’ GIURIDICA

A


Capitis deminutio maxima NOME COGNOME (un pezzo di carta con i tuoi dati omonimi stampati sopra). Non sei tu.

In diritto, una persona giuridica (o ente morale) è un ente cui l’ordinamento giuridico attribuisce la cosiddetta capacità giuridica, rendendolo quindi soggetto di diritto.

In generale la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica (personalità giuridica) è meno estesa di quella riconosciuta all’essere umano in quanto soggetto di diritto, ossia alla persona fisica, poiché la persona giuridica non può essere parte di quei rapporti giuridici che, per loro natura, possono intercorrere solo tra persone fisiche (l’esempio tipico è rappresentato dai rapporti familiari).

La persona giuridica è costituita da:

  • un elemento materiale (o substrato sostanziale) che può a sua volta consistere in un insieme di individui (nelle corporazioni) o un patrimonio (nelle fondazioni) ordinati a uno scopo;
  • un elemento formale, il riconoscimento. Questo può essere attribuito dall’ordinamento:
    • con una norma generale che riconosce tutte le persone giuridiche in possesso di determinati requisiti;
    • con una norma posta appositamente per una determinata persona giuridica;
    • con un apposito provvedimento, posto in essere per una determinata persona giuridica.

Mentre le persone fisiche o giuridiche riunite in una corporazione (gli associati) sono un elemento costitutivo della stessa, il fondatore, ossia la persona fisica o giuridica che destina un patrimonio a uno scopo, creando così una fondazione, rimane estraneo a quest’ultima. Le persone giuridiche hanno un’organizzazione, con una struttura organizzativa articolata in uffici; tra gli uffici si distinguono quelli che hanno come titolari (o, secondo altra ricostruzione teorica, sono) organi della persona giuridica e compiono gli atti giuridici imputati alla stessa. Un’organizzazione, tuttavia, è posseduta anche da altri enti, privi dell’elemento formale del riconoscimento: se l’ordinamento attribuisce a questi enti un certo grado di autonomia patrimoniale, secondo una diffusa teoria, si deve ritenere che essi, pur non essendo persone giuridiche, siano comunque soggetti di diritto.

Si suol dire che le corporazioni sono organizzazioni di persone, mentre le fondazioni sono organizzazioni di beni. In realtà è difficile immaginare una corporazione che possa raggiungere i suoi scopi senza avvalersi di un patrimonio, così come una fondazione che non si avvalga di persone: tutti gli enti, in quanto organizzazioni, sono complessi di persone e beni, la differenza sta nel fatto che per l’ordinamento nelle corporazioni è essenziale la presenza dalle persone (gli associati) mentre nelle fondazioni è essenziale la presenza di un patrimonio; questo a prescindere dalla constatazione che, nella pratica, il rilievo di tali componenti può essere diverso (si pensi a una società per azioni, persona giuridica di tipo corporativo nella quale, tuttavia, la componente patrimoniale finisce di solito per avere un rilievo ben maggiore di quella personale).

B


In diritto, una persona fisica è un essere umano dotato di capacità giuridica, quindi soggetto di diritto.

Nell’ordinamento italiano sono persone fisiche gli esseri umani che con la loro nascita diventano soggetti rilevanti ai fini del diritto, in quanto secondo l’articolo 1 del codice civile divengono titolari di diritti e doveri, cioè acquisiscono la capacità giuridica.

Con il raggiungimento della maggiore età, 18 anni per l’ordinamento italiano, la persona fisica acquisisce la capacità di agire, cioè la possibilità di porre in essere atti rilevanti ai fini giuridici. Al momento della morte dell’individuo si estingue anche la sua soggettività giuridica.

La PERSONA Fisica per l’ordinamento giuridico è una rappresentazione artificiosa dell’essere umano.
La PERSONA Fisica è a tutti gli effetti un artefatto giuridico, una maschera.
Ex-nihilo (dal nulla) attraverso un “negozio giuridico”, in collaborazione con i tuoi genitori inconsapevoli, creano il soggetto giuridico “trust” (il tuo NOME e COGNOME tutto maiuscolo).
Con questo negozio giuridico si arrogano in maniera NASCOSTA la proprietà del tuo SOGGETTO GIURIDICO “trust” (il tuo COGNOME e NOME è scritto tutto maiuscolo).
Poi in cambio della tua identificazione inconsapevole nel “trust” si appropriano della tua intera STORIA/esistenza.
Sei regolamentato come un oggetto/MERCE/Cucciolo di animale.
Tu sei considerato alla pari di un “bene mobile” quando sei identificato nel trust.
TUTTO E’ COMMERCIO.
Perlomeno uno schiavo nell’epoca romana aveva le catene fisiche e visibili, ora le catene sono invisibili perché mentali.
Istruisciti e svegliati.

C


Si dicono dotati di personalità giuridica quegli enti che rispondono delle proprie obbligazioni tramite il patrimonio dell’ente e non dei singoli associati, cioè quegli enti che godono di autonomia patrimoniale perfetta.

Non va confusa con la persona giuridica, con cui si intende un soggetto cui l’ordinamento giuridico riconosce la capacità giuridica. A sua volta la capacità giuridica non va confusa con la capacità di agire, che precisa chi possa validamente compiere azioni, atti e fatti per l’esercizio dei diritti spettantigli o per l’adempimento dei doveri cui sia tenuto.


CAPACITA’ GIURIDICA
e
CAPACITA’ DI AGIRE

La prima NASCE CON NOI, è connaturata al nostro esistere “civile”-il bambino ha dei diritti (rappresentati dai genitori e dai tutori giuridici in caso di affidamento), l’adolescente ha dei diritti (ma non è ancora maggiorenne e dev’essere ancora rappresentato) ..eccetera, eccetera….

Con la maggiore età la cap. GIURIDICA – stiamo parlando ancora e sempre solo della prima facoltà – si esprime in alcuni ATTI che possono essere rappresentati in PRIMA PERSONA
– posso votare
– posso guidare un’auto
– posso intestarmi una casa o una moto
– posso denunciare qualcuno
– posso firmare un contratto

…e come sappiamo c’è poco di più di questo…TUTTO il resto sono DOVERI DEBITORI

Ora parliamo della Capacità di AGIRE GIURIDICA

Quella, praticamente, i CITTADINI non la posseggono proprio, non la POSSONO POSSEDERE, proprio in quanto CITTADINI
Sono infatti DEBITORI PER NASCITA, sono infatti AMMINISTRATI DA ENTI TERZI, in rappresentanza dello stato (società di fatto)

Essi – i CITTADINI – NON SONO SOCIETA’ o ENTI… mentre LO STATO, invece SI’

QUINDI, per ogni loro atto che ESULI da quelli previsti per l’esercizio della MERA CAPACITA’ GIURIDICA, avranno bisogno DI FARSI RAPPRESENTARE da ENTI (o apparati dello stato)

cito:
“Le persone giuridiche hanno piena capacità di agire, tuttavia esse non sono idonee, per loro natura, a formare ed esprimere una loro volontà, se non attraverso persone fisiche, gli amministratori, che si configurano quali organi della persona giuridica, portatori della volontà dell’ente”

(Loffredo, F., Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica. Manuale e applicazioni pratiche delle lezioni Guido Capozzi, III ed., Milano, 65 ss.)


è chiaro?

Tu sei un socio dipendente (a tua insaputa) di un’azienda S.P.A. chiamata ITALY REPPUBLIC OF che ha come insegna REPUBBLICA ITALIANA. Registrata regolarmente al SEC. www.sec.gov (vai e digita nella ricerca italy e incomincerai a voler conoscere di più)
Il CITTADINO NON POSSIEDE E NON PUO’ POSSEDERE CAPACITA’ DI AGIRE GIURIDICA, deve e scrivo DEVE, forzatamente appellarsi per essere rappresentato ai “funzionari”, ovvero alle PERSONALITA’ GIURIDICHE, persone, ma SOCIETA’ DI FATTO (immaginate come delle “consociate” della Repubblica Italiana) che si pongano in qualità di INTERMEDIARI…

ovviamente, FACENDO GLI INTERESSI DELLA CASA-MADRE (lo “stato/azienda S.P.A.”) e NON CERTO QUELLI DEL CITTADINO, di fatto schiavizzato con questo SOTTILISSIMO meccanismo diabolico

Stiamo prendendo COSCIENZA?

La CITTADINANZA con relativi apparenti “diritti” è di fatto UN’INTERDIZIONE a tutti gli effetti

Noi siamo ABILI, ma INCAPACI DI AGIRE, per lo stato e per questo DOBBIAMO PASSARE ATTRAVERSO RAPPRESENTANTI LEGALI, enti o personalità giuridiche che AGISCANO IN NOME E PER CONTO NOSTRO nei rapporti con lo stato stesso (amministrazione pubblica) e con gli Enti (che siano essi pubblici o di diritto privato o “misti” come Equitalia, ad esempio)

LO STATO CI AFFIDA AI SUOI “RAPPRESENTANTI” DI VOLTA IN VOLTA….per darci l’ILLUSIONE di essere AUTONOMI, liberi…cosa che di fatto NESSUN CITTADINO SARA’ MAI…

avvocati
notai
giudici
ufficiali giudiziari
medici
ostetriche
guardie carcerarie
funzionari della PA
dirigenti degli Enti
impiegati di sportello (tutti)
contabili di banca
polizia
carabinieri
vigili urbani
guardia di finanza….

TUTTI QUESTI PERSONAGGI sono DI FATTO “personalità giuridiche”…sono persone, SEMBRANO PERSONE….ma sono SOCIETA’ effettive che RAPPRESENTANO LO STATO E VOI STESSI, nel momento in cui vi ponete in relazione con essi.
sono gli INTERMEDIARI COMMERCIALI, perchè SOLO di commercio si tratta…

Anche la traduzione in carcere di una PERSONA FISICA, un cittadino CHE ABBIA AVUTO SENTENZA/Penitenza che preveda reclusione, è di fatto l’esecuzione di un CONTRATTO COMMERCIALE per mano di varie PERSONALITA’ GIURIDICHE in rappresentanza dello STATO
(avete idea di quanto DENARO gestiscono le amministrazioni delle CARCERI PENITENZIARIE…?)

ovviamente, curando GLI INTERESSI DI AZIENDA ITALIA spa, piuttosto che i vostri

ma PER CONSEGNA, non per cattiveria….LI HANNO CONDIZIONATI AD ESSERE ESECUTORI PEDISSEQUI e senza raziocinio e Coscienza, attraverso l’ADDESTRAMENTO, ovvero i corsi di formazione, i brevetti, le promozioni, gli “aggiornamenti”…

il SOFTWARE, insomma, quell’insieme di NORME INTERNE, CIRCOLARI, DIRETTIVE che lo stato METTE A PUNTO ai fini di un CONTROLLO CAPILLARE SUI CITTADINI

Qualcuno COMINCIA A CAPIRE.

Quindi, NOI SIAMO DEGLI INCAPACI, perfino di capire che siamo INCAPACI, pensate!
Un GRANDE PARADOSSO

cito ancora:

“Il rappresentante legale agisce in nome e per conto (nell’interesse) dell’incapace, ovvero l’atto compiuto dal rappresentante produce effetti nella sfera giuridica dell’incapace. Solo gli atti compiuti dal rappresentante legale in nome e per conto dell’incapace (con l’osservanza delle formalità previste dalla legge) acquistano piena e definitiva validità. Gli atti che l’incapace compie direttamente sono annullabili, ovvero, sono provvisoriamente efficaci, ma possono essere annullati (con conseguente eliminazione degli effetti che hanno prodotto) su iniziativa dell’incapace”

(una volta acquistata o riacquistata la capacità di agire) o del suo legale rappresentante (Breccia, U., Diritto privato – Parte prima, cit., 85).



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Art. 586 c.p.c. Codice di Procedura Civile – TRASFERIMENTO DEL BENE ESPROPRIATO – PIGNORAMENTO ASTA




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Articolo 586. Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell’ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall’aggiudicatario a norma dell’articolo 508 1.

Il decreto contiene altresì l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto.

Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.

1 Comma così modificato dall’Articolo 19 bis, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.



Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a “Art. 586”

  • Art. 1207
  • Art. 1393
  • Art. 1888
  • Art. 68
  • Art. 2567



Arrivederci 

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Vademecum/Guida/Documenti del positivo/diritti di un sovrano o legale rappresentante sovrano.



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articolo in aggiornamento

TRATTATI E DICHIARAZIONI


ALL’INTERNO DEL DIRITTO POSITIVO

Il sovrano e il legale rappresentante sovrano è PERSONALITA’ GIURIDICA A CARATTERE PRIVATO su nostra espressa dichiarazione e notifica.

1) Abbiamo UNO SCOPO
2) Rivendichiamo la nostra Personalità Giuridica

con capacita di azione giuridica
3) Ne abbiamo IL RICONOSCIMENTO

DIRITTI UMANI
“Articolo 6 – Nessuno è sconosciuto”
(Commento del prof. Antonio Papisca, Cattedra UNESCO “Diritti umani, democrazia e pace” presso il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova, sull’Articolo 6 della Dichiarazione universale dei diritti umani)

Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Avere personalità giuridica significa “esistere” per un ordinamento giuridico, naturalmente con diritti, doveri e responsabilità.
Il riconoscimento del fatto che la persona umana, in quanto tale, è soggetto, non oggetto di diritto, è atto dovuto. Quale ritolare di diritti che ineriscono alla dignità umana, la persona nasce come soggetto giuridico. Gli ordinamenti giuridici non esisterebbero senza la persona umana, poiché questa ne è il fondamento.
L’immigrato irregolare o il Rom o i cosiddetti homeless (senza dimora) o sans-papiers non sono “sconosciuti” al diritto, tanto meno “inesistenti” per esso.
La “soggettività giuridica” è distinta dalla “cittadinanza”, come d’altronde stabilisce la Dichiarazione universale che dedica specificamente alla seconda l’articolo 15. Essa è uno status primordiale della persona, le cui modalità o articolazioni operative – per l’esercizio di diritti e di doveri – sono specificate appunto nello statuto di cittadinanza: questo avviene, storicamente, all’interno dei singoli ordinamenti statuali.
La personalità giuridica dell’essere umano va distinta dalla personalità giuridica di strutture organizzate che sono create per il conseguimento di determinati fini: gli stati, i comuni, le organizzazioni intergovernative, le camere di commercio, le università, le associazioni. Per queste entità “derivate” si parla di “persone giuridiche” per distinguerle appunto dalle persone umane la cui soggettività giuridica, ripeto, ha carattere “originario”. E’ appena il caso di segnalare che la personalità giuridica degli enti derivati può essere di diritto pubblico o di diritto privato.
Nel caso degli enti e delle associazioni all’interno degli stati la personalità giuridica è “attribuita” o “concessa”, diversamente che per le persone umane la cui soggettività giuridica, preesistendo al diritto positivo, è, deve essere semplicemente ‘riconosciuta’. Nei tempi, non propriamente preistorici, in cui studiavo il Diritto internazionale, nei relativi manuali trovavo un capitolo o, addirittura, un paragrafo intitolato: “L’individuo, oggetto del Diritto internazionale”. L’assunto era che soltanto gli Stati ne erano i soggetti, unici ed esclusivi: le persone umane erano ‘cosa loro’, come dire un affare interno alla rispettiva giurisdizione domestica. La dogmatica giuridica che argomentava sulla persona umana ‘oggetto’ è stata ampiamente usata ed abusata dalle ideologie che esaltavano, o addirittura deificavano, lo Stato come soggetto giuridico iperumano.
Con l’avvento del Diritto internazionale dei diritti umani, la persona umana viene liberata nella sua soggettività giuridica originaria e trionfa dunque sulla perniciossima idolatria statualistica. Quella della persona umana è personalità giuiridica di diritto universale, un diritto super-costituzionale per sua intrinseca natura.

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Quella della persona umana è personalità giuridica di diritto universale, un diritto super-costituzionale per sua intrinseca natura.


DIFFERENZA TRA IL DIRITTO POSITIVO E NATURALE


DOCUMENTAZIONI DA EFFETTUARE.

ETC



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