TRIBUNALE POPOLARE poteri e doveri




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Il Diritto Internazionale è prevalente rispetto ai Diritti Positivi interni degli Stati che sottoscrivono una Convenzione internazionale soggetta a ratifica.

In Italia:

Art. 10 della Costituzione: L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Il Tribunale Popolare si pone contro i crimini alla persona umana/essere umano (di cui il diritto positivo non ha alcuna giurisdizione), le ingiustizie, gli abusi di potere e i soprusi.
Il tribunale popolare in nome e per conto del popolo (persone umane/esseri umani in carne, ossa, sangue e spirito) e per effetto diretto emanerà sentenze irreversibili nei confronti di avvocati, giudici, magistrati, enti e organo di stato, istituzioni, forze dell'ordine, associazioni a delinquere, società assicurativi, banche, etc...
Il tribunale popolare è al-disopra delle parti, è autonomo con potere assoluto.
E' presente là dove, la legge naturale e internazionale, non viene applicata, o interpretata a scapito o vantaggio di qualcuno...
Il tribunale popolare ha il potere di emettere sentenza nei confronti di giudici, magistrati, avvocati e nei confronti di chi deve far rispettare i diritti internazionali e universali!
La sentenza sempre irreversibile può portare fino l'impiccagione in pubblica piazza (va precisato che pochi tribunali applicano tale pena).

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti . Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.” Art. 1 DUDU “DICHIARAZIONE UNIVERSALE DIRITTI UMANI ratificata dello Stato Italiano con legge 881/77 .

La Costituzione italiana recita all’art. XVIII delle disposizioni transitorie e finali che “deve essere fedelmente osservata come LEGGE FONDAMENTALE della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato

LEGGE FONDAMENTALE: La Costituzione Italiana è un modello che contiene dei principi che devono essere gradualmente applicati con leggi specifiche e dettagliate (leggi ordinarie).

Le Costituzioni seguono i principi arbitrari del Diritto Naturale.

Diritto Naturale: l’insieme di precetti, di norme, che la collettività sente indubitabilmente proprio (che sta scritto nel cuore degli uomini).

Sempre in Italia, l’organo legislatore, ha funzione di fare le leggi (art. 70 Cost.), legiferando in armonia con i principi esposti nella Costituzione. Le leggi in contrasto con essa sarebbero illegittime, e per verificare e decretare l’illegittimità di una legge ordinaria emanata dal parlamento esiste un organo specifico (art. 134 Cost.). Se tale legge incriminata viene decretata
illegittima dalla Corte Costituzionale questa viene cancellata e perde ogni effetto (art. 136 Cost.). Questo perché altrimenti i diritti del popolo sovrano (il popolo è sempre sovrano) non sarebbero garantiti.

Quindi uno Stato che ratifica una Convenzione Internazionale, che rientra nel diritto internazionale, ha prevalenza nel senso che gli Stati DEVONO, a loro volta attuare i principi esposti nella Convenzione con leggi proprie interne (Diritto Positivo).

Uno Stato che non adempie legiferando in armonia con la Convenzione internazionale sottoscritta e ratificata, viene sanzionato dalle apposite Commissioni di controllo per ciascuna Convenzione o Trattato o ancora Patto.

Prima di rivolgersi a tali Commissioni di controllo, bisogna rivolgersi ai Tribunali interni degli stessi Stati.

Gli Stati non riconoscono la persona umana/essere umano, ma solo il Cittadino.

Quest’ultimo viene visto dallo stesso in soli tre modi:

Mario Rossi = Personalità Giuridica, colui che esercita la capacità giuridica. Persona umana/essere umano.

Mario ROSSI = Persona Fisica ( usato nel penale, colui che paga la pena volontariamete ) Il suo ruolo è quello di debitore.

MARIO ROSSI = Soggetto Giuridico o Finzione Giuridica o Uomo di Paglia (modi diversi  che definiscono la stessa cosa). Il suo ruolo è quello di debitore e pagatore. Possiede la capacità Giuridica ma non può esercitarla, in quanto “SOGGETTO GIURIDICO” quindi sottoposto alla “soggettività giuridica”. Lo stato italiano decide se concederla o meno in via Straordinaria e solo nel contesto scelto. Quindi il Soggetto Giuridico ha l’incapacità di Agire.

Dimmi come è scritto il tuo nome e ti dirò chi sei e cosa sei”

L’essere umano non esiste per l’ordinamento giuridico e rischia seriamente un TSO se si identifica come tale.

 

Personalità Giuridica e Fisica la Conoscenza base del Sovrano e Legale Rappresentante

Conoscenza base del Sovrano e Legale Rappresentante




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Ciò che leggerai è stato frutto di una mia personale ricerca, e comunque potrebbe contenere errori di forma o altro tipo, per questo la lettura dovrà essere intesa solamente come apprendimento preliminare di informazione base e non come certezza o verità assoluta.

Ne consegue che non mi assumo e declino qualsiasi responsabilità da un tuo inadeguato approfondimento.

Non sono responsabile delle tue azioni ne ora ne mai. Sappi approfondire con saggezza qualsiasi tema, questo compreso, prima di qualsiasi tua azione verso qualsiasi proposito.

Che questo concetto sia chiaro fin d’ora!!!

L’intero articolo e il materiale in esso può essere scaricato liberamente e pubblicato liberamente, anche in altri blog etc. Il materiale come anche i video, che però non potranno essere modificati in alcun modo.

Ricordate sempre: Nessun ESSERE UMANO può essere al di sopra di un altro ESSERE UMANO se non tramite accettazione Volontaria Scritta da parte dello stesso ESSERE UMANO che intende assoggettarsi VOLONTARIAMENTE ad altro ESSERE UMANO.

Diversamente da ciò trattasi di forme di riduzione in schiavitù.

NESSUNA legge scritta da un essere umano può essere superiore a un altro essere umano (QUALSIASI ESSERE UMANO può rigettarla, modificarla o riscriverla). Ciò significa che, per assoggettare un Essere Umano alle leggi / regolamenti di altri esseri umani, occorre una piena e CONSAPEVOLE accettazione scritta da parte di un Essere Umano, che INTENDA assoggettarsi VOLONTARIAMENTE a tali leggi / regolamenti (diversamente trattasi di forme di riduzione in schiavitù).

È sacrosanto nei confronti di TUTTE le normative / LEGGI, pensate, e scritte da POCHI, spesso abusivi e autoproclamati, e per di PIÙ senza chiederne il CONSENSO ad alcuno…

AGGIORNAMENTO 3 03-09-2017 – Inserito con carattere in VIOLA

CONOSCENZA BASILARE


Iniziamo dalla conoscenza BASILARE, dove tutto questo sistema ruota attorno a ciascuno di noi, la “persona” e quindi “l’io” o “essenza divina”.

Per la gente non informata che normalmente popola le nazioni o gli stati etc. non si trova differenza tra “persona”, “Uomo” e “Essere Umano”.

Alla nascita con il Atto di Nascita (quindi dopo il concepimento e il manifestarsi alla luce, in quanto noi nasciamo liberi e non sotto una ragione sociale o contratto, quindi schiavi debitori), si crea un codice fiscale e una serie di ragioni sociali, quali (carta d’identità, patente, etc) …

Sono 4 i SOGGETTI della Conoscenza BASILARE (TRUST “contratti sulla fiducia”);


1) COGNOME NOME

2) COGNOME Nome

che entrambi dovrebbero appartenere alla DEMINUTIO CAPITIS MAXIMA

Poi oltre le due sopra, create dal nulla (EX NIHILO), ci sono altre due forme che rappresentano il proprio nome e discendenza, quali…

3) Nome e Cognome

che dovrebbe appartenere alla DEMINUTIO CAPITIS MAXIMA

4) nome e cognome.

Che dovrebbe essere fuori dalla DEMINUTIO CAPITIS. Non vista dall’ordinamento giuridico. Uomo naturale o Essere Umano.

Sembrano semplicemente, stili diversi di scrittura, modi indifferenti, soggettivi, al piacere personale di vedere, glifato il proprio nome e traccia della raccolta genetica virtuale della discendenza del mio corpo ospitante.

Scriverne i vari modi varie volte e capirne totalmente la differenza vi darà la sicurezza, la libertà, la serenità nel movimento, all’interno del labirinto di trappole facente parte del mondo giuridico.

Persona Umana nel diritto positivo viene rappresentato dalla figura del LEGALE RAPPRESENTANTE (L. R.), Amministratore, Curatore etc. che gli dà la possibilità di comunicare con l’ordinamento giuridico, questo dopo aver notificato una “Esistenza in vita”.

Impareremo già da questi pochi concetti, quanto, i reali significati delle parole, siano l’intuizione stessa, di un reale significato, del tutto.

Primi concetti (significati delle parole) :


Persona:

Sostantivo femminile;

In greco significa “maschera”, deriva dall’Etrusco (Phersu) “maschera”, che utilizzavano gli attori, quando impersonavano qualche personaggio.

STATUS:

Sostantivo maschile;

Usato nel linguaggio politico-giuridico. Esprime la posizione/condizione giuridica di una persona all’interno di una struttura sociale, o la situazione politica e giuridica di uno stato o di parte di esso. Ne sancisce il suo livello/attribuzione dei diritti che a lui riguardano.

Etimologia: Dal lat. status -us ‘condizione, posizione, stabilità’, der. di stare ‘star fermo’ •. Dal grego “statos”, e dal sanscritto “sthitàs”, “stato”, “che veramente è”.

Sanscritto “ Sthàna” “situazione, sito, punto, condizione o grado, in cui trovasi una persona o una cosa”.

STATO:

Sostantivo maschile;

  1. La condizione che presenta una cosa o una persona rispetto alle sue caratteristiche contingenti, specialmente dell’aspetto e della funzionalità, e, nel caso di persone, anche delle capacità e del livello di vita sociale ed economica: stato di conservazione; è ridotto in uno stato pietoso; popolazioni che vivono allo stato selvaggio; persona di umile stato.

  2. L’idea di un carattere contingente può determinarsi come ‘consistenza o entità attuale’.

Wikipedia: Lo Stato è un’”entità giuridica”, che governa ed esercita il “potere sovrano” su un “determinato territorio e sui soggetti a esso appartenenti”. La delega e la trasmissione della responsabilità sulla propria esistenza umana sono la base su cui ogni Stato ha fondamento.

Lo Stato si compone di tre elementi caratterizzanti:

  • Il territorio, cioè un’area geografica ben definita, su cui si esercita la sovranità;

  • I cittadini, su cui si esercita la sovranità;

  • Un ordinamento politico e un ordinamento giuridico, insieme delle norme giuridiche che regolano la vita dei cittadini all’interno del territorio

Etimologia: Dal lat. status -us ‘condizione, posizione, stabilità’, der. di stare ‘star fermo’ •sec. XIII. Dal greco “statos” dal sanscritto “sthitàs”, “stato, che veramente è”. Participio passato di “stare” star saldo, rimanere: ciò che stà fermo. “Stato” dicesi pure la società civile retta da un governo, in quanto la si reputa salda e ferma; e poi il territorio che essa occupa.

GIURIDICO:

Aggettivo;

  1. del diritto, pertinente al diritto: norma, questione giuridica; conforme al diritto

 Sinonimo: Legittimo: atto giuridico.

  1. che è soggetto di diritto, che è contemplato dal diritto: negozio giuridico; persona giuridica.

Ente giuridica, ente morale con personalità e capacità giuridica.

Avverbio frasale giuridicamente, dal punto di vista giuridico.

SOGGETTO:

Nel Diritto – Persona o ente che ha diritti e doveri e può agire giuridicamente

Aggettivo;

1 Sottoposto a un’autorità, a obblighi e simili: paese soggetto a regime dittatoriale

2 Esposto a un’azione proveniente dall’esterno: zona soggetta a inondazioni; di persona, che soffre facilmente di determinati disturbi o malattie: individuo soggetto a mal di testa

Sostantivo Maschile;

1 Tema, materia: soggetto di una discussione || catalogo per soggetti, in una biblioteca, elenco dei libri per argomento

2 teat., cine. Canovaccio, trama: il soggetto di un film 

3 mus. Tema principale della fuga

4 gramm. In molte lingue, tra cui l’italiano, il soggetto (o soggetto sintattico) è l’elemento della frase cui si riferisce primariamente il verbo, che con esso concorda: p.e. i giocatori sono scesi in campo || soggetto logico, il principale interessato rispetto all’evento descritto, distinto dal soggetto grammaticale: p.e. nella frase mi piacciono i gelati, il soggetto grammaticale è i gelati, mentre il soggetto logico è la persona che parla (segnalata dal pronome mi)

5 Individuo nella sua singolarità; nel l. med., persona che presenta certe caratteristiche clinico-patologiche: s. anemico; in diritto, persona o ente che ha diritti e doveri e può agire giuridicamente

  • sec. XIV

CAPACITA’:

Sostantivo Femminile;

1 Possibilità di contenere qlco. Sinonimo: capienzala damigiana ha una capacità di cinquanta litri

  • 2 Attitudine, abilità a fare qlco.: capacità di lavorarela c. di uno studente

  • 3 diritto L’essere soggetto di diritti e doveri || capacità d’intendere e di volere, piena padronanza e consapevolezza dei propri atti | capacità contributiva, reddito o patrimonio in base al quale si stabiliscono le imposte

  • 4 fis. c. di un accumulatore, quantità di elettricità che è in grado di erogare prima che la tensione scenda sotto un minimo stabilito | c. termica, quantità di calore necessaria a innalzare di un grado la temperatura di un corpo.

Memorizzate bene tutti, i termini sopra elencati con cui si costruiranno altri elementi della FINZIONE GIURIDICA.

DEMINUTIO CAPITIS:


La latina locuzione deminutio capitis, tradotta letteralmente, significa diminuzione di diritti.

Per gli antichi romani la deminutio capitis comportava un prioris status permutatio ossia un mutamento nel precedente status della persona.

I giuristi romani distinguevano tre specie di capitis deminutio: maxima, minor o media, e minima.

E’ Basilare, distinguere, tra il carattere minuscolo, maiuscolo e corsivo.

Minuscolo stampatello è sempre considerato maiuscolo, quindi per minuscolo bisogna scrivere in corsivo.

Al computer si seleziona la parte in minuscolo trasformandola con l’apposito tasto “C” per il corsivo.

In questo momento, immaginate di essere;

Nudi in un caso, quindi già ospite del corpo;

Luce Divina/Anima/Pura Coscienza etc., nell’altro caso, che per comodità, indicherò in punto “A” e punto “B”.

A: NUDI = ospite del corpo;

Immagina di svegliarti al mattino nudo. Poi, dopo una doccia, prima del tuo solito vissuto quotidiano, devi vestirti. Indossare / vestire le tue rappresentazioni, maschere / persone a partire dalle più subdole, talmente, da non sapere, fino ad ora, di averle mai portate prima.

Talmente insidiose da farti dimenticare che anche tu, esisti.

Talmente malfidi da averti fatto vivere fino a oggi la vita di un’altra persona, come se per tutto questo tempo avessi vissuto con una maschera anche per te stesso.

Talmente fallaci dal ritrovarti a doverti confrontare con te stesso e iniziare a domandarti, “chi sono “io” nella realtà!?”.

A questo punto che fate?! Prendete il vestito che più V’identifica e lo indossate… giusto?!

1) il primo vestito è la PERSONA FISICA.

Vestito, di PERSONA Fisica (che naturalmente indossate senza sapere che in realtà non siete voi, e che quando vorrete, potrete tranquillamente togliere), dopo di che immaginate di indossare pure degli accessori come cintura etc. quindi, FINZIONE GIURIDICA/PERSONA GIURIDICA / SOGGETTO GIURIDICO.

Ci siamo!? Queste persone / maschere sono indossate dalla persona umana che quando vorrà potrà togliere, spogliandosene semplicemente (naturalmente se ne sarà a conoscenza, di questa scelta, che difficilmente qualcuno gliene darà a conoscenza).

In pratica devi capire che la PERSONA GIURIDICA (carta di identità etc) e la PERSONA Fisica sono semplicemente maschere e non sei tu, anche se i dati che contengono sono omonimi ai tuoi.

NON SEI TU… STOP!

B: Luce Divina / Anima / Pura Coscienza

Ora siete Luce di Coscienza Infinita / Anima: La differenza con il precedente è che Anima etc entra nella “persona / corpo / contenitore”, che poi Nuda al mattino si sveglierà … etc etc.

Questo è il SOVRANO con status CAPITIS DEMINUTIO MINIMA.

In diritto “persona umana naturale”.

Detto questo, iniziamo:

  1. PERSONA GIURIDICA / SOGGETTO GIURIDICO quindi FINZIONE GIURIDICA:


COGNOME NOME – NOME COGNOME

(Tutto in caratteri stampatello maiuscolo, sia nel nome che nel cognome).

Ragione sociale “S.P.A.”

TRUST (contratto sulla fiducia)

Questo Status equivale a “essere interdetto” = Turbato, stupito, sbigottito. Etimologia: Proibizione, Divieto da interdictum.

La Carta di Identità, L’Atto di Nascita sono INTERDETTI, poiché le FINZIONI GIURIDICHE sono interdette e QUINDI rappresentandosi / identificandosi con una Carta di Identità, patente di guida etc, si è considerati INTERDETTI.

INTERDETTO: Sciocco, Stupido, Confuso, Disorientato.

1. In senso ampio e generico, proibizione, divieto posto da un’autorità: La giustizia di Dione l’interdettoConosceresti a l’arbor moralmente (Dante), riconosceresti dall’albero, nel suo valore morale, la giustizia di Dio, che proibì di togliere alla pianta alcuna sua parte.

2. Nel diritto canonico, censura o pena ecclesiastica spirituale, con cui sono vietati ai fedeli i divini uffici, l’uso di taluni sacramenti e la sepoltura ecclesiastica, senza che con ciò s’intenda sciolta la comunione con la Chiesa, come avviene con la scomunica: interdetto personalelocale, secondo che colpisca i fedeli direttamente nelle loro persone, o indirettamente mediante l’imposizione del divieto in determinati luoghi, agendo nei confronti di un territorio e non di una persona. ; lanciarecomminarefulminare l’ia una diocesicontro una comunità o uno statoincorrere nell’i.; levaretogliererevocare l’i.

Sinonimo maschile [dal lat. interdictum, der. di interdicĕre «interdire»].

Anche per questo non potevamo andare in tribunale senza avvocato in quanto, interdetto.

Ovvio, che una Carta di Identità non è in grado di parlare o di agire, in quanto è solo un pezzo di carta.

La PERSONA GIURIDICA è una rappresentazione astratta che deve assolutamente rimanere all’interno di precise regole dettate (leggi, normative etc.) o comportamenti, mentalità, istruzione (Asilo, Elementari, fino alle Università e i loro Master), Religioni etc.

Tutto questo è anche conosciuto in psicologia come l’“Autos”, rappresentato da una simbologia precisa, nella Carta di Identità (ovvero la cornice all’interno di ciascun lato con al proprio interno i dati relativi omonimia per la FINZIONE GIURIDICA).

Questo simbolo rappresenta l’interdizione dall’uscire, oltre il proprio Autos, che non è per tutti uguale… ma in dipendenza del proprio Status della propria Personalità giuridica.

Il Quadrato simboleggia un recinto, o meglio una zona non visibile su cui normalmente lo schiavo (senza catene ne sbarre ne mura, visibili) si deve muovere o meglio, esercita la propria libertà (all’interno della stessa libertà ricevuta, senza mai andare oltre ovviamente).

  1. PERSONA FISICA:


COGNOME Nome – Nome COGNOME;

(Nome in alternato; prima lettera maiuscola e le altre con minuscolo corsivo, e cognome tutto maiuscolo; tutte le lettere in maiuscolo)

Colui che si identifica nella PERSONA GIURIDICA e ne risponde come tale.

  1. Legale (senza rappresentante o altro):


Nome Cognome – Cognome Nome;

(sia il nome che il cognome in alternato corsivo)

Colui che gestisce la FINZIONE GIURIDICA (Uno fra gli artifici della tecnica giuridica, largamente praticato da tutti gli ordinamenti, è quello per cui si dà come esistente o come inesistente un fatto, indipendentemente dalla preoccupazione dell’accertamento della verità), la PERSONA GIURIDICA

  1. persona umana naturale:


nome cognome – cognome nome (tutto in minuscolo corsivo).

Soggetto, Non SOGGETTO di Diritto

Il diritto positivo nel suo intero ordinamento giuridico, non può relazionarsi con la “persona umana naturale”, non è visibile dallo stesso, in quanto non è prevista al suo interno.

Mai nessuno vi dirà o firmerà qualcosa, con cui ammette di notificare, o altro, a una persona umana naturale.

Avrete più o meno diritti in base alla persona in cui Vi identificherete, secondo la CAPITIS DEMINUTIO (acquisizione / diminuzione dei diritti dell’”essere umano naturale”). Oppure in base al proprio status riconosciuto.

Ecco uno dei motivi per cambiare il nostro Status Anagrafico / ragione sociale, da S.P.A. a persona umana naturale con tutti i diritti di questo universo verso la persona umana.

Chi può gestire questo nuovo Status? L’unico che può, è il Legale Rappresentante (LR o L.R.).

Nel Diritto Positivo previsto dal: DPR n°445 DEL 28 dicembre 2000

Questo è possibile con l’autocertificazione di “esistenza in vita”, che ridà la CAPACITA’ GIURIDICA, ossia sarebbe la CAPACITA’ DI AGIRE (con il secondo documento dopo l’esistenza in vita???) e la CAPACITA’ DI NOTIFICA. Quindi per meglio capire, Io cambio REGIME, STATUS oppure RAGIONE SOCIALE (da S.P.A. a persona umana).

Cosa c’è di cosi importante e BASILARE in tutta questa parte, del nome e del cognome, o le sue rappresentazioni tra MAIUSCOLE e minuscole?


Perché bisogna sempre sapere con chi, si stanno relazionando … su una qualsiasi notifica, debito, contratto o altro (compreso società come SRL, SPA etc..), farà in modo che avrete maggiore comunicazione nel relazionarvi.

E’ importante se non fondamentale capire con chi si relazionano i documenti.

Se domandano, dei documenti, a chi gli domandano?

Se domandano, dei soldi o pignorano, a chi stanno domandando o pignorando?

Alla PERSONA GIURIDICA / SOGGETTO GIURIDICO / FINZIONE GIURIDACA oppure alla PERSONA Fisica o al Legale?

Se non saprete individuare e distinguere bene questo punto come potreste relazionarvi con l’ordinamento giuridico?

CONOSCERE e identificare le persona / maschera è quindi importante.

Non dimenticate mai che tutte queste forme, sono solamente maschere e per questo “astratte”.

Le prime tre in particolare in quanto si riferiscono a un ente astrato, mentre la 4° all’ essere umano naturale (fatto di carne, ossa etc), su cui il Diritto positivo e gli altri (a esclusione del diritto naturale) non hanno giurisdizione. Non possono interagirci in quanto sono identificazioni dell’astrato sulla carta, e non della carne come l’uomo naturale.

La carta di identità / FINZIONE GIURIDICA – TRUST (Contratto sulla fiducia) è ente astratta, stampata sulla carta.

Le carte di identità sarebbero i soci dell’azienda ITALY REPUBLIC OF con numero identificativo n° 0000052782 (CORPORATION o meglio S.P.A. Società per Azioni), registrata regolarmente alla www.sec.gov (organo di controllo della borsa americana, equivalente della CONSOB italiana per intenderci meglio.

A questo indirizzo internet

https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782&owner=include&count=40

e non hanno nulla a che fare con le persone umane anche se hanno gli stessi dati delle medesime (nome, cognome, data di nascita, residenza etc). E’ da intendersi come una omonimia, ma non assolutamente noi stessi, esseri umani naturali.

Per essere ancora più precisi: Immaginate di avere un orsacchiotto. Lo chiamerete con il vostro nome e cognome gli darete la vostra data di nascita come lo stesso vostro luogo e stessa vostra residenza nonché il vostro codice fiscale. Esattamente come con la vostra Carta di Identità. Ora ditemi?!

Siete voi l’orsacchiotto? Certamente che no! Voi non potete essere un orsacchiotto né una carta di identità. L’unica differenza tra i due è solo una. A l’orsacchiotto i dati, omonimi, gli avete dati voi stessi. Alla carta di identità questi dati, omonimi, sono stati dati da una azienda di nome ITALY REPUBBLIC OF con insegna nel territorio italiano “REPUBBLICA ITALIANA”.

Naturalmente ci possiamo riconoscere e identificare in questa finzione solo volontariamente.

Importante conoscere che questa ragione sociale non ha niente a che vedere con l’utile e altro della società “ITALY REPUBLIC OF”, ma solo con dei diritti riconosciuti dalla stessa (ITALY REPUBLIC OF) e con i suoi debiti (naturalmente 🙂 ).

Da ciò si evince che ITALY REPUBBLIC OF è a tutti gli effetti una società privata appartenente a degli azionisti, come per esempio; FIAT che è degli Agnelli etc. La ITALY REPUBBLIC OF apparterrebbe alla famiglia Rotchschild, e non a l’essere umano naturale di Carne etc (ignaro di tutto).

Da ora, fatte sempre attenzione al modo in cui sono scritti i vostri nomi e cognomi nelle aziende S.n.c, S.r.l., S.P.A. etc cosi capirete meglio il perché in alcune, gli amministratori ne rispondono personalmente con i loro beni ed in altre no.

Oppure nelle bollette o contratti vari.

La prima finzione giuridica viene creata EX NIHILO cioè dal nulla.

Queste forme giuridiche di identificazioni sono importanti anche per le varie esenzioni, come Ticket, IVA, etc. Quindi con l’esistenza in vita o dichiarazione di sovranità si passa da società per azioni a persona umana. Cambiando così il nostro status. Che sarà gestita dal Legale Rappresentante o dall’amministratore.

A questo punto non saremmo più dispersi in mare (in base alla legge dell’ammiragliato etc), ma ritornati in vita. Ora rimane un rapporto importante.

Come può l’essere umano naturale / persona umana naturale interagire con il diritto positivo se dallo stesso non viene visto né concepito?

Questo è possibile grazie alla Personalità Giuridica che indica lo status.

La persona umana ha per status: Personalità Giuridica di diritto Universale e quindi gestita dalle Dichiarazioni / Trattati / Tribunali internazionali.

A meno che la persona umana naturale non decida di farsi riconoscere lo status della sua Personalità Giuridica anche nel diritto positivo per qualsiasi suo scopo (fortemente sconsigliato se non si sa esattamente ciò che si sta facendo).

Prima di introdurre la Personalità Giuridica inseriamo due terminologie importanti:

CAPACITA’ GIURIDICA e CAPACITA’ DI AGIRE;

CAPACITA’ GIURIDICA:


-La capacità giuridica, nell’ordinamento giuridico, indica la suscettibilità di un soggetto a essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive. Non va confusa con la capacità di agire, che è l’idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici validi, esercitando in questo modo i suoi diritti e adempiendo ai suoi doveri. La capacità giuridica, in quanto modo d’essere del soggetto giuridico, rientra tra le qualità giuridiche. -La capacità giuridica delle persone fisiche Nell’ordinamento giuridico italiano, le persone fisiche acquistano la capacità giuridica con la nascita: è, infatti, riconosciuta a tutti i consociati (Unito in società, associato), per il solo fatto della nascita (art. 1 del Codice civile), cioè per il solo fatto del distacco del nato dal grembo materno, quand’anche immediatamente dopo la nascita segua la morte o il nato sia destinato a morte sicura. Sovente si è posto il problema della cosiddetta capacità giuridica anticipata all’evento della nascita, ma questa parte a noi adulti non interessa e andiamo oltre. La capacità giuridica si perde per morte (anche per morte presunta), e vi sono casi particolari che la limitano in caso di assenza o scomparsa (rileva talvolta se volontarie). L’articolo 22 della Costituzione pone una garanzia a tale posizione del soggetto, statuendo che «nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica». La capacità giuridica di diritto privato è riconosciuta in capo non solo ai cittadini, ma anche allo straniero, col solo limite del principio di reciprocità, sancito dall’articolo 16 delle preleggi. «Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino» italiano nella misura in cui il cittadino italiano è ammesso al godimento dei medesimi diritti nel Paese dello straniero. Tale principio di reciprocità, giacché può comportare stringenti limitazioni alla capacità dello straniero, è stato intelligentemente escluso dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato col decreto delegato n. 286 del 1998. Difatti, l’articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo statuisce che «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana (http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU185_principi.pdf ) previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti». La capacità giuridica delle persone giuridiche La persona giuridica è titolare della capacità giuridica generale, col solo limite della compatibilità del rapporto con le caratteristiche immateriali dell’ente. Il criterio seguito è quello secondo il quale la posizione dell’ente è equiparata a quella della persona fisica, salvo il caso in cui l’esercizio del diritto presupponga l’esistenza corporea della vita umana (per esempio nel caso di matrimonio). Ergo (dunque, con valore conclusivo, conclusione) la persona giuridica, anche se non riconosciuta, gode di tutti i diritti che non sono legati alla fisicità della persona fisica.  Ad esempio, la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 12929 del 2007, ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. patito dalla persona giuridica in conseguenza della lesione dei diritti della personalità.

CAPACITA’ DI AGIRE:


La capacità di agire, nell’ordinamento giuridico italiano indica l’idoneità del soggetto a porre validamente in essere atti idonei (Atti in diritto = manifestazione, dichiarazione di volontà che produce effetti giuridici: atto legislativo, amministrativo | scrittura che, contenendo una dichiarazione di volontà, produce effetti legali; documento con valore legale: atto notarileatti processuali ), a incidere sulle situazioni giuridiche di cui è titolare, senza l’interposizione (Interposizione in diritto = sostituzione di una persona a un’altra nell’esercizio di attività giuridiche ) di altri soggetti di diritto. Quindi normalmente dopo la maggiore età.

CAPACITA’ NEGOZIALE:


Il possesso della capacità legale d’agire è requisito di validità degli atti negoziali (cosiddetta capacità negoziale), i quali sono annullabili se il soggetto che li ha posti in essere era sprovvisto di tale qualità nel momento in cui ha emesso la propria dichiarazione di volontà (es. minorenne). Adunque, gli atti negoziali stipulati dal soggetto capace d’agire, a prescindere dalla sua effettiva maturità psicofisica, sono validi, salvo il caso in cui questo si trovi in uno stato d’incapacità naturale o di fatto nel momento della manifestazione della volontà negoziale. In tale situazione, l’articolo 428 c.c., con alcune cautele ed entro limiti ivi specificati, consente l’annullamento di atti compiuti da «persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti». Per la validità degli atti giuridici in senso stretto o meri atti, non è necessaria la capacità d’agire, ma è necessario che il suo autore, nel momento in cui ha posto in essere l’atto, sia capace d’intendere e volere.


PERSONALITA’ GIURIDICA


Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU)

Art. 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua Personalità Giuridica”

RATIFICATA DALL’ITALIA CON LA LEGGE 25 ottobre 1977, n. 881 in cui fa bene attenzione a non nominare “dichiarazione diritti…” me ne indica semplicemente le date della firma ed il luogo della stessa (New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966)

Che in realtà Personalità Giuridica è la traduzione in italiano dall’inglese, di “person”.

Se quindi fosse stata tradotta bene, con la sua giusta corrispondenza in italiano, si capirebbe bene il senso di questo benedetto “art. 6”di cui sopra, cosicché anche l’ultimo degli stolti carpirebbe immediatamente il suo reale significato:

Ognuno individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento del fatto di, non essere una cazzo di finzione giuridica, astratta, bensì una persona umana naturale, ovvero sempre una maschera, ma di quelle che non vedono gli ordinamenti giuridici degli Stati (associazioni a delinquere finalizzate al trafico di schiavi)” e per cui non possono interagirci.

Quindi ancora:

Ognuno in ogni luogo ha il diritto naturale per libero arbitrio di rifiutare di essere riconosciuto come una persona”.

Attenzione! Si parla sempre di “persona”non di“Uomo Naturale”o“Essenza divina”.

Tenetelo sempre ben presente.

Perché solo la Persona Umana può interagire con il sistema con il riconoscimento di essere vivi.

Significa che se voglio interagire con il diritto positivo devo essere riconosciuto semplicemente come una non persona, ma semplicemente il curatore del trust, di cui non ne rispondo direttamente con il mio ”l’io”.

Ci siamo?!

Un Uomo naturale può decidere di utilizzare (senza identificarsi in esso) il proprio o altri trust utilizzando l’unico strumento, la Personalità Giuridica. Come quando scriviamo su un foglio che invece di utilizzare direttamente l’inchiostro utilizziamo uno strumento come tramite. La penna così da non doverci sporcare direttamente le mani.

IMPORTANTISSIMOOO!!! Specificare,“SONO PERSONALITA’ GIURIDICA” equivale a dire sono PERSONA GIURIDICA O PERSONA Fisica, vi state identificando/riconoscendo nella FINZIONE GIURIDICA! L’espressione giusta che si deve sempre! Utilizzare! è: “io ho Personalità Giuridica”!!!

Spero di esser riuscito a trasmetterne il significato reale.

In Diritto, avere la Personalità Giuridica/non essere una persona consiste nell’avere il diritto all’esercizio della capacità giuridica.

Quindi porre atti idonei… etc.

Ne consegue l’Idoneità a divenire titolare di diritti e obblighi o più in generale di situazioni giuridiche soggettive.

Il diritto all’esercizio della capacità giuridica significa che si ha la capacità di AGIRE

Nell’ordinamento giuridico italiano indica l’idoneità del soggetto a porre in essere validamente atti idonei a incidere sulle situazioni giuridiche di cui è titolare SENZA L’INTERPOSIZIONE DI ALTRI SOGGETTI DI DIRITTO.

Il possesso della capacità legale di agire è requisito di validità degli atti negoziali (cosiddetta capacità negoziale) i quali sono annullabili se il soggetto che li ha posti in essere era sprovvisto di tale qualità nel momento in cui ha espresso la propria dichiarazione di volontà.

Avere Personalità Giuridica significa, “esistere” per un ordinamento giuridico, con diritti, doveri e responsabilità. Il riconoscimento del fatto che la persona umana, in quanto tale, è soggetto, non oggetto di diritto, è atto dovuto.

Quale titolare di diritti che ineriscono (inerire = essere intimamente connesso a qualcosa), alla dignità umana, la persona nasce come SOGGETTO GIURIDICO.

Gli ordinamenti giuridici non esisterebbero senza la persona umana, poiché questa ne è il fondamento.

L’immigrato irregolare o il Rom o i cosiddetti homeless (senza dimora) o sans-papiers non sono “sconosciuti” al diritto, tanto meno “inesistenti” per esso.

La “soggettività giuridica” è distinta dalla “cittadinanza”, come d’altronde stabilisce la Dichiarazione universale che dedica specificamente alla seconda l’articolo 15.

Essa è uno status primordiale della persona, le cui modalità o articolazioni operative, per l’esercizio di diritti e di doveri, sono specificate appunto nello statuto di cittadinanza: questo avviene, storicamente, all’interno dei singoli ordinamenti statuali.

La Personalità Giuridica dell’essere umano va distinta dalla Personalità Giuridica di strutture organizzate che sono create per il conseguimento di determinati fini: gli stati, i comuni, le organizzazioni intergovernative, le camere di commercio, le università, le associazioni.

Per queste entità “derivate” si parla di “persone giuridiche” per distinguerle appunto dalle persone umane la cui soggettività giuridica, ripeto, ha carattere “originario”.

E’ appena il caso di segnalare che la Personalità Giuridica degli enti derivati può essere di diritto pubblico o di diritto privato.

Nel caso degli enti e delle associazioni all’interno degli stati la Personalità Giuridica è “attribuita” o “concessa”, diversamente che per le persone umane la cui soggettività giuridica, preesistendo al diritto positivo, è, deve essere semplicemente ‘riconosciuta’.

Nel Diritto internazionale, nei relativi manuali si trova un capitolo o, addirittura, un paragrafo intitolato: “L’individuo, oggetto del Diritto internazionale”.

L’assunto è che soltanto gli Stati ne sarebbero i soggetti, unici ed esclusivi: le persone umane erano ‘cosa loro’, come dire un affare interno alla rispettiva giurisdizione domestica. La dogmatica (dogma = Principio che si accoglie per vero o per giusto, senza esame critico o discussione) giuridica che argomentava sulla persona umana ‘oggetto’ è stata ampiamente usata ed abusata dalle ideologie che esaltavano, o addirittura deificavano, lo Stato come Soggetto giuridico iperumano.

Con l’avvento del Diritto internazionale dei diritti umani, la persona umana viene liberata nella sua soggettività giuridica originaria e trionfa dunque sulla perniciosissima (penicioso = Capace di nuocere in modo grave e irreparabile) idolatria (Adorazione tributata a oggetti o a immagini a cui si attribuiscano caratteri e poteri divini) statualistica (statualismo = Concezione o prassi politica secondo la quale lo Stato deve esercitare il suo controllo su tutte le attività, spec. economiche, del paese).

Quella della persona umana è Personalità Giuridica di diritto universale, un diritto super-costituzionale per sua intrinseca natura.”

Quindi in definitiva un Sovrano o Legale Rappresentante può farsi riconoscere la sua Personalità Giuridica/non sono una persona, e curare gl’interessi del trust, all’interno del diritto positivo per farsi riconoscere dei diritti.

Es. il diritto a non essere riconosciuto dallo stesso diritto positivo ma da quello internazionale, oppure al diritto di non essere giurisdizione del diritto positivo, etc.



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Infine ci sarebbero altre cose a riguardo:

La persona giuridica è anche costituita da:

  • un elemento materiale (o substrato sostanziale) che può a sua volta consistere in un insieme di individui (nelle corporazioni) o un patrimonio (nelle fondazioni) ordinati a uno scopo;

  • un elemento formale, il riconoscimento. Questo può essere attribuito dall’ordinamento:

    • con una norma generale che riconosce tutte le persone giuridiche in possesso di determinati requisiti;

    • con una norma posta appositamente per una determinata persona giuridica;

    • con un apposito provvedimento, posto in essere per una determinata persona giuridica.

Mentre le persone fisiche o giuridiche riunite in una corporazione (gli associati) sono un elemento costitutivo della stessa, il fondatore, ossia la persona fisica o giuridica che destina un patrimonio a uno scopo, creando così una fondazione, rimane estraneo a quest’ultima. Le persone giuridiche hanno un’organizzazione, con una struttura organizzativa articolata in uffici; tra gli uffici si distinguono quelli che hanno come titolari (o, secondo altra ricostruzione teorica, sono) organi della persona giuridica e compiono gli atti giuridici imputati alla stessa. Un’organizzazione, tuttavia, è posseduta anche da altri enti, privi dell’elemento formale del riconoscimento: se l’ordinamento attribuisce a questi enti un certo grado di autonomia patrimoniale, secondo una diffusa teoria, si deve ritenere che essi, pur non essendo persone giuridiche, siano comunque soggetti di diritto.

Si suol dire che le corporazioni sono organizzazioni di persone, mentre le fondazioni sono organizzazioni di beni. In realtà è difficile immaginare una corporazione che possa raggiungere i suoi scopi senza avvalersi di un patrimonio, così come una fondazione che non si avvalga di persone: tutti gli enti, in quanto organizzazioni, sono complessi di persone e beni, la differenza sta nel fatto che per l’ordinamento nelle corporazioni è essenziale la presenza dalle persone (gli associati) mentre nelle fondazioni è essenziale la presenza di un patrimonio; questo a prescindere dalla constatazione che, nella pratica, il rilievo di tali componenti può essere diverso (si pensi a una società per azioni, persona giuridica di tipo corporativo nella quale, tuttavia, la componente patrimoniale finisce di solito per avere un rilievo ben maggiore di quella personale).

.

Facciamo in fine alcuni esempi:

1° es: Quando interagite con il diritto positivo in tribunale, bisogna subito presentare alle, memorie del caso, la vostra Notifica di sovranità indicando che voi “AVETE Personalità Giuridica” riconosciuta dallo stesso Stato e tribunale grazie alla legge 881/77.

Quindi state affermando che pur essendo esseri umani naturali, (non visti dallo stesso diritto positivo), voi usate uno strumento per comunicare con loro dandovi la visibilità ma non interagendo come essere umano naturale bensì come Persona Umana, “Personalità Giuridica” (FINZIONE GIURIDICA).

Con questo strumento voi siete più in alto dello stesso giudice in quanto la Personalità Giuridica è della Persona Umana Naturale e non della FINZIONE GIURIDICA come nel caso di un Giudice. Quindi POSSEDETE la Capacità di Negoziazione che legata alla Capacità di Agire, potete disporre e ordinare.

2° es: Davanti al Carabiniere, Magistrato etc in caso di difficoltà dovrete sempre dire: “mi è riconosciuta la Personalità Giuridica, Io ho ‘Personalità Giuridica di Diritto Internazionale’, stai tu quindi affermando che non me la riconosci? In questo caso mettilo per iscritto e firmalo in umido. Nel caso dovesse accadere si troverebbe in violazione della legge 881/77”. Legge che sancisce il loro limite di giurisdizione nei vostri confronti, in qualità di Persona Giuridica di Diritto Internazionale.

3° Come far capire bene ad un individuo la differenza tra lui è il suo documento è facile. Chiedete a chiunque di prendere un qualsiasi atto di vendita come la casa, autovettura etc. Fateli notare che l’auto è INTESTATA a NOME e COGNOME (scritto sempre in maiuscolo perché tutti gli atti sono collegati alla PERSONA GIURIDICA), poi fateli prendere in mano la propria CARTA DI IDENTITA’ ed a questo punto dovreste ricordargli come nel consueto si scrivono/indicano le gerarchie. Normalmente si parte dall’alto indicando per primo la più importante e poi quelle meno importanti sempre al di sotto della precedente. Giusto? (Fate rispondere a lui se questa affermazione gli risuona). Bene… ora domandategli di controllare nella prima parte della CARTA D’IDENTITA’ (facciata anteriore) e fatevi indicare qual’è la scritta che si trova al di sopra di tutte. Ovviamente vi dovrà indicare “REPPUBLICA ITALIANA” poi “Comune Di …”e solo alla fine nella parte più bassa si troverà il proprio COGNOME NOME. Giusto? Quindi secondo il ragionamento di prima chi è il proprietario della CARTA DI IDENTITA’ e del COGNOME NOME (quindi del TRUST)? Naturale che sarà quello che sta più in alto “REPPUBBLICA ITALIANA” poi ci sarà l’Amministratore del TRUST/DOCUMENTO DI IDENTITA’ che è rappresentato da Comune che ha rilasciato il documento e solamente in fine si trova COGNOME NOME che si riferisce per omonimia a chi ne sarà il BENEFICIARIO, cioè l’essere umano, che ne usufruirà a vita.

Detto questo fate notare che se COGNOME NOME è un TRUST/CONTRATTO di cui lui è il beneficiario e REPPUBLICA ITALIANA il proprietario come potrebbe essere possibile che la casa o auto etc. sia di sua proprietà. Infatti lui a casa sua mette il cartello di Proprietà Privata (significa che si è stati privati della proprietà).

Quindi: Il padrone della PERSONA GIURIDICA/SOGGETTO GIURIDICO/CARTA DI IDENTITA’ parrebbe essere la REPPUBLICA ITALIANA (Insegna della ITALY REPUBLIC OF Corporation – di proprietà ROTHCHILDS ;-D ). E di FATTO lo è così …

In ultimissima spiegazione possiamo imparare questa storiella, scritta da una mia conoscenza (Raffaele):

Dopo la tua dichiarazione di Esistenza in Vita oppure di Sovranità, diventi “uomo naturale””essere umano naturale”(nome cognome (tutto minuscolo), cioè voi, che state leggendo ora in carne, ossa, sangue e spirito), dichiarando di Esistere, di non essere più disperso in mare e di aver capito tutta la frode che alcuni individui stanno commettendo nei confronti dell’umanità. L’”essere umano naturale”è il Disponente.

Il Disponente “essere umano naturale”(nome cognome), proprietario unico del contratto “TRUST”PERSONA GIURIDICA (NOME COGNOME), si rivolge a “Persona Umana”(Nome Cognome) per creare un contratto/accordo di collaborazione (Living Trust), tra loro ad amministrare (Trustee) i propri beni intestati a (NOME COGNOME – MAIUSCOLO).

La Persona Umana in campo di diritto Internazionale è una finzione riconosciuta e gode di “Personalità Giuridica”che è superiore al diritto positivo.

Attraverso la Legale Rappresentanza o Dichiarazione di sovranità che ha in se la Legale Rappresentanza, la persona umana naturale sarà il Trustee/amministratore della PERSONA GIURIDICA (NOME COGNOME) a beneficio della Persona FISICA (COGNOME Nome), sempre rappresentanta dalla Personalità Giuridica (Nome Cognome).

Questo nell’attesa del ritorno dell’essere umano disperso in mare.

Per fare questo ci vorrebbe una grande consapevolezza di tutti gli abitanti di questo mondo che sembrerebbero rapiti dalla loro mente.

Tutto questo sembra indubbiamente essere il “living trust”.

Ricordatevi di base, che il diritto positivo non prevede e non vede, l’essere umano naturale, ma solamente la Maschera/Persona/ente. Quindi con la“Personalità Giuridica”tu stai comunicando di non essere una persona/maschera/ente. Ok?! Poco importa cosa sei perché tanto il diritto positivo esiste solo la Persona/maschera/ente, e solo quello può giudicare. Poi il fatto che tu sia un uomo naturale poco importa, visto che solamente la persona/ente/maschera è vista, e prevista in questo ordinamento giuridico.


Conoscenza base del Sovrano e Legale Rappresentante Personalità Giuridica in PDF



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Legge 689/81 – (stato di necessità) gli articoli di interesse per il sistema sanzionatorio




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RACCOLTA DI LEGGI E DIRITTI UMANI UTILI, EURO/MONETA SCRITTURALE a SOVRANI

Cosa è un PROCEDIMENTO? Una serie di atti ed attività tutti finalizzati alla emissione di un PROVVEDIMENTO FINALE.

Quindi Procedimento sanzionatorio amministrativo si tratta di un insieme di atti concatenati il cui obiettivo finale è quello dell’applicazione di una SANZIONE di carattere amministrativo. (denaro=economia)

Illecito: 

La violazione di una regola posta dall’ordinamento giuridico (un insieme di leggi) per la tutela di un interesse (che potrebbe non essere necessariamente il tuo in base al tuo concetto di giusto, bensì della legge stessa). Nel caso di commissione di un illecito viene prevista una sanzione, che costituisce la conseguenza, il castigo, la punizione per la violazione commessa (in denaro e non in atti non economici, che potrebbero portarti al tuo elevamento morale).

Classificazione dell’illecito: 

Civile, penale, amministrativo.

La differenza sta esclusivamente nel tipo di sanzione prevista dalla norma di legge. Nel penale oltre la parte “economica” ci potrà essere anche una privazione che quasi sempre non porta ha una elevazione morale, anzi…

Illecito civile:

Tutela interessi patrimoniali di natura privata (Privo della Natura patrimoniale e quindi non “propria” ne “Personale”).

Le sanzioni sono il “risarcimento del danno” o la “restituzione”. (Spesso pagano entrambi essendo sempre e comunque sanzioni commerciali).

Sanzione: 

Mezzo con cui una norma, spec. giuridica, impone il proprio rispetto. La sua Etimologia; render sacro, inviolabile. Etimologia di “sacro”: seguire, attaccare, ripetere metodicamente, seguire, accompagnare.

Illecito penale:

Si definisce reato ed è posto a tutela di interessi pubblici.

Le sanzioni si chiamano pene (anatomia?! Non a caso siete il “gregge”, vita a 90gradi, remissivi).

La pena viene applicata dal giudice con sentenza di condanna (questa parte preferisco non commentarla).

Illecito amministrativo:

E’ posto a tutela di interessi pubblici.

Le sanzioni si chiamano sanzioni amministrative (pecuniarie e accessorie).

La sanzione amministrativa viene applicata dall’autorità amministrativa con atti o provvedimenti amministrativi.

Classificare l’illecito:

Nello svolgimento della funzione repressiva, compito principale dell’operatore di polizia è classificare l’illecito per individuare correttamente la procedura da porre in essere.

Essa viene fatta trovando la norma giuridica che vieta la condotta posta in essere e andando verificare il tipo di la sanzione che la legge prevede per la violazione commessa.

Depenalizzazione:

La distinzione tra illeciti penali e illeciti amministrativi crea due settori distinti, ma non separati.

Infatti il legislatore ha previsto diverse volte la trasformazione di un illecito da reato a illecito amministrativo (denaro=economia=più guadagno e meno morale=il denaro assolve il peccato, ed ecco la probabile morale).

La trasformazione dell’illecito da penale ad amministrativo, cioè la trasformazione dei reati in violazioni amministrative costituisce quella che tecnicamente viene chiamata depenalizzazione. (pene+azione pero più piccolino)

La legge n. 689/81 ha introdotto un sistema organico di depenalizzazione e ha posto norme generali in materia di procedimento sanzionatorio amministrativo. Costituisce il riferimento normativo principale per l’applicazione delle sanzioni amministrative. E’ la legge corrispondente al codice penale nella parte dove prevede i principi che disciplinano il reato ed al codice di procedura penale che disciplina il procedimento per l’applicazione delle pene previste dalle leggi penali

Il D.L.vo 507/99 ha apportato alcune modifiche alla L. n. 689/81 prevedendo l’istituto della reiterazione, l’aggiornamento del limite minimo delle sanzioni pecuniarie e l’attribuzione al giudice di pace della competenza generale in materia di opposizione all’ordinanza ingiunzione. (maggiore denaro-passare alla cassa prego)

Legge 689-81 – stato di necessita – gli articoli di interesse per il sistema sanzionatorio

Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
 
Sezione I
PRINCIPI GENERALI
 
Art. 1
Principio di legalità
        Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
        Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.
 
Art. 2
Capacità di intendere e di volere
        Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
        Fuori dei casi previsti dall’ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
 
Art. 3
Elemento soggettivo
        Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
        Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa.
 
Art. 4
Cause di esclusione della responsabilità
        Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
        Se la violazione è commessa per ordine dell’autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.
        (14) I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio- assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l’assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d’opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purchÈ esaurite alla data del 31 dicembre 1997.
 
Art. 5
Concorso di persone
        Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
 
Art. 6
Solidarietà
        Il proprietario della cosa che servÏ o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
        Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
        Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
        Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione.
 
Art. 7
Non trasmissibilità dell’obbligazione
        L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.
 
Art. 8
Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative
        Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
        Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
        La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.
 
Art. 8-bis
Reiterazione delle violazioni
        Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette uníaltra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.
        Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
        La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
        Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
        La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
        Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dallíautorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
        Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.
 
Art. 9
Principio di specialità
        Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
        Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.
         Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.
 
 
Art.10
Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo
        La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
        Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.
 
Art. 11
Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
        Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchÈ alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
 
Art. 12
Ambito di applicazione
        Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.
 
Sezione II
APPLICAZIONE
 
Art. 13
Atti di accertamento
        Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
        Possono altresÏ procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
        E’ sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
        All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell’articolo 333 e del primo e secondo comma dello articolo 334 del codice di procedura penale.
        E’ fatto salvo l’esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.
 
Art. 14
Contestazione e notificazione
        La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
        Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.
        Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità competente con provvedimento dell’autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
        Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione.
        Per i residenti all’estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell’articolo 22 per il giudizio di opposizione.
        L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
 
Art. 15
Accertamenti mediante analisi di campioni
        Se per l’accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all’interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito dell’analisi.
        L’interessato può chiedere la revisione dell’analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all’organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’esito della prima analisi, che deve essere allegato all’istanza medesima.
        Delle operazioni di revisione dell’analisi è data comunicazione all’interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
        I risultati della revisione dell’analisi sono comunicati all’interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell’analisi.
        Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell’articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 decorre dalla comunicazione dell’esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell’analisi, dalla comunicazione dell’esito della stessa.
        Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all’interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell’articolo 14.
        Con il decreto o con la legge regionale indicati nell’ultimo comma dell’articolo 17 sarà altresÏ fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell’analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.
 
Art. 16
Pagamento in misura ridotta
        E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’articolo 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall’articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l’articolo 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
        Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all’entrata in vigore della presente legge non consentivano l’oblazione.
 
Art. 17
Obbligo del rapporto
        Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
        Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
        Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all’ufficio regionale competente.
        Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
        L’ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
        Il funzionario o l’agente che ha proceduto al sequestro previsto dall’articolo 13 deve immediatamente informare l’autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
        Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
        Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall’articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresÏ stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.
 
Art. 18
Ordinanza-ingiunzione
        Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
        L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.
        Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresÏ disposta con l’ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
        Il pagamento è effettuato all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall’articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell’ufficio che lo ha ricevuto, all’autorità che ha emesso l’ordinanza.
        Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero.
         La notificazione dellíordinanza-ingiunzione può essere eseguita dallíufficio che adotta líatto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
        L’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l’ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l’opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l’opposizione, o quando l’ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l’opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
 
Art. 19
Sequestro
        Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all’autorità indicata nel primo comma dell’articolo 18, con atto esente da bollo. Sull’opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l’opposizione si intende accolta.
        Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l’autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
        Quando l’opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.
 
Art. 20
Sanzioni amministrative accessorie
        L’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione.
        Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all’articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
        Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
        E’ sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento.
        La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
 
Art. 21
Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie
        Quando è accertata la violazione del primo comma dell’articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l’ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.
        Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l’opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l’ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l’opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
        
        Quando è accertata la violazione del secondo comma dell’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.
 
Art. 22
Opposizione all’ordinanza-ingiunzione
        Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell’articolo 22-bis,  entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
        Il termine è di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero.
        L’opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l’ordinanza notificata.
        Il ricorso deve contenere altresì, quando l’opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.
        Se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
        Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.
        L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice , concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
 
Art. 22-bis
Competenza per il giudizio di opposizione
        Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l’opposizione di cui all’articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.
        L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a)
di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b)
di previdenza e assistenza obbligatoria;
c)
urbanistica ed edilizia;
d)
di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
e)
di igiene degli alimenti e delle bevande;
f)
di società e di intermediari finanziari;
g)
tributaria e valutaria.
        Líopposizione si propone altresÏ davanti al tribunale:
a)
se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;
b)
quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;
c)
quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a questíultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
        Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.
 
Art. 23
Giudizio di opposizione
        Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dello articolo 22, ne dichiara l’inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.
        Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l’udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonchÈ alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all’autorità che ha emesso l’ordinanza.
        Tra il giorno della notificazione e líudienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dallíarticolo 163-bis del codice di procedura civile.
        L’opponente e l’autorità che ha emesso l’ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l’autorità che ha emesso l’ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
        Se alla prima udienza l’opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell’opponente anche le spese successive all’opposizione.
        Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d’ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
        Appena terminata l’istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
        Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
        A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d’ufficio.
        Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
        Con la sentenza il giudice può rigettare l’opposizione, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l’ordinanza o modificandola anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica líarticolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
        Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.
        La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione.
 
Art. 24
Connessione obiettiva con un reato
        Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
        Se ricorre l’ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all’articolo 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell’articolo 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.
        Se l’autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell’apertura del dibattimento.
        La persona obbligata in solido con l’autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all’imputato, esclusa la nomina del difensore d’ufficio.
        Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
        La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.
 
Art. 25
Impugnabilità del provvedimento del giudice penale
        La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell’articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall’imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidamente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.
        Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.
        Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l’impugnazione per i soli interessi civili.
 
Art. 26
Pagamento rateale della sanzione pecuniaria
        L’autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
        Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall’autorità giudiziaria o amministrativa, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione.
 
Art. 27
Esecuzione forzata
        Salvo quanto disposto nell’ultimo comma dell’articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all’intendenza di finanza che lo dà in carico all’esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l’obbligo del non riscosso come riscosso.
        E’ competente l’intendenza di finanza del luogo ove ha sede l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione.
        Gli esattori, dopo aver trattenuto l’aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.
        Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.
        Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell’articolo 24, si procede alla riscossione con l’osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.
        Salvo quanto previsto nell’articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.
        Le disposizioni relative alla competenza dell’esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.
 
Art. 28
Prescrizione
        Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
        L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
 
Art. 29
Devoluzione dei proventi
        I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l’ammontare della multa o dell’ammenda.
        Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.
        Nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 17 i proventi spettano alle regioni.
        Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.
 
Art. 30
Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale
        Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
        Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l’autorità giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione.
        Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.
 
Art. 31
Provvedimenti dell’autorità regionale
        I provvedimenti emessi dall’autorità regionale per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall’articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
        L’opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e 23


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Questo articolo è una mia idea nella sua composizione, ma che prende contenuto da altri siti di informazione.

nel diritto positivo la presuppongono la capacità giuridica … di fatto non esiste … se non impersonificata volontariamente.

come potrebbe esserci una capacità giuridica nella finzione … ovvero carta morta
(è la capacità dell’uomo nell’accettare la parte Giuridica/la carta???…)

Partiamo dalle parole che come sempre hanno una fondamentale importanza.

Quindi seguiamone il percorso a retroso della loro Etimologia.

1 PERSONA:

2 CAPACITA’:

3 GIURIDICA:

4 PERSONALITA’

1


FILOSOFICA: Il concetto di persona è un concetto principalmente filosofico, che esprime la singolarità di ogni individuo della specie umana in contrapposizione al concetto filosofico di “natura umana” che esprime ciò che hanno in comune. essere umano in possesso di coscienza di sé e di propria identità.

SOSTANTIVO: voce di origine probabilmente etrusca, che significava maschera teatrale; dal latino persona ossia maschera e infine individuo: la voce persona stava ad indicare le maschera usate dagli attori e quindi la voce di questi che passava attraverso la maschera; forse anche derivazione dal latino personare cioè suonare attraverso

2


CAPACITA’:
dal lat. capacĭtas –atis, der. di capax: v. capace
sostantivo femminile
1. Possibilità di contenere entro un determinato limite di quantità.
“un tino della c. di 100 ettolitri”
2. In fisica: capacità di un accumulatore, la quantità di carica elettrica che questo può erogare nella scarica.
3. Idoneità, abilità, attitudine che una o più persone hanno di intendere o di fare qualche cosa, di svolgere una funzione, di riuscire nella realizzazione di un compito

3


giurìdico agg. [dal lat. iuridĭcus, comp. di ius iuris «diritto» e tema di dicĕre «dire»] (pl. m. –ci).

1. Di diritto, relativo al diritto: norma giuridica

4


personalità
per·so·na·li·tà/
sostantivo femminile
  1. L’insieme delle caratteristiche individuali, non fisiche, che in quanto tali costituiscono o conferiscono motivo di integrità o di distinzione (spec. dal punto di vista giuridico o sul piano dei rapporti sociali, o nel linguaggio psicologico).
    “i diritti della p.”
  2. concr.
    Persona di grado gerarchicamente elevato o singolarmente autorevole in un ambito determinato di attività o di interessi.
    “le più alte p. dello Stato
    Il termine latino personalitāte(m) deriva dal greco πρόσωπον e dall’etrusco phersu (maschera). Cicerone la definì come l’aspetto e la dignità di un essere umano, oppure, in un’altra definizione, quella parte che si recita nella vita, e non a caso “persona” rappresentava la maschera indossata dagli attori.
    « La personalità è la più o meno stabile e durevole organizzazione del carattere, del temperamento, dell’intelletto e del fisico di una persona: organizzazione che determina il suo adattamento totale all’ambiente. »
    -Hans Eysenck “The structure of Human Personality”

A) PERSONA GIURIDICA

B) PERSONA FISICA

C) PERSONALITA’ GIURIDICA

A


Capitis deminutio maxima NOME COGNOME (un pezzo di carta con i tuoi dati omonimi stampati sopra). Non sei tu.

In diritto, una persona giuridica (o ente morale) è un ente cui l’ordinamento giuridico attribuisce la cosiddetta capacità giuridica, rendendolo quindi soggetto di diritto.

In generale la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica (personalità giuridica) è meno estesa di quella riconosciuta all’essere umano in quanto soggetto di diritto, ossia alla persona fisica, poiché la persona giuridica non può essere parte di quei rapporti giuridici che, per loro natura, possono intercorrere solo tra persone fisiche (l’esempio tipico è rappresentato dai rapporti familiari).

La persona giuridica è costituita da:

  • un elemento materiale (o substrato sostanziale) che può a sua volta consistere in un insieme di individui (nelle corporazioni) o un patrimonio (nelle fondazioni) ordinati a uno scopo;
  • un elemento formale, il riconoscimento. Questo può essere attribuito dall’ordinamento:
    • con una norma generale che riconosce tutte le persone giuridiche in possesso di determinati requisiti;
    • con una norma posta appositamente per una determinata persona giuridica;
    • con un apposito provvedimento, posto in essere per una determinata persona giuridica.

Mentre le persone fisiche o giuridiche riunite in una corporazione (gli associati) sono un elemento costitutivo della stessa, il fondatore, ossia la persona fisica o giuridica che destina un patrimonio a uno scopo, creando così una fondazione, rimane estraneo a quest’ultima. Le persone giuridiche hanno un’organizzazione, con una struttura organizzativa articolata in uffici; tra gli uffici si distinguono quelli che hanno come titolari (o, secondo altra ricostruzione teorica, sono) organi della persona giuridica e compiono gli atti giuridici imputati alla stessa. Un’organizzazione, tuttavia, è posseduta anche da altri enti, privi dell’elemento formale del riconoscimento: se l’ordinamento attribuisce a questi enti un certo grado di autonomia patrimoniale, secondo una diffusa teoria, si deve ritenere che essi, pur non essendo persone giuridiche, siano comunque soggetti di diritto.

Si suol dire che le corporazioni sono organizzazioni di persone, mentre le fondazioni sono organizzazioni di beni. In realtà è difficile immaginare una corporazione che possa raggiungere i suoi scopi senza avvalersi di un patrimonio, così come una fondazione che non si avvalga di persone: tutti gli enti, in quanto organizzazioni, sono complessi di persone e beni, la differenza sta nel fatto che per l’ordinamento nelle corporazioni è essenziale la presenza dalle persone (gli associati) mentre nelle fondazioni è essenziale la presenza di un patrimonio; questo a prescindere dalla constatazione che, nella pratica, il rilievo di tali componenti può essere diverso (si pensi a una società per azioni, persona giuridica di tipo corporativo nella quale, tuttavia, la componente patrimoniale finisce di solito per avere un rilievo ben maggiore di quella personale).

B


In diritto, una persona fisica è un essere umano dotato di capacità giuridica, quindi soggetto di diritto.

Nell’ordinamento italiano sono persone fisiche gli esseri umani che con la loro nascita diventano soggetti rilevanti ai fini del diritto, in quanto secondo l’articolo 1 del codice civile divengono titolari di diritti e doveri, cioè acquisiscono la capacità giuridica.

Con il raggiungimento della maggiore età, 18 anni per l’ordinamento italiano, la persona fisica acquisisce la capacità di agire, cioè la possibilità di porre in essere atti rilevanti ai fini giuridici. Al momento della morte dell’individuo si estingue anche la sua soggettività giuridica.

La PERSONA Fisica per l’ordinamento giuridico è una rappresentazione artificiosa dell’essere umano.
La PERSONA Fisica è a tutti gli effetti un artefatto giuridico, una maschera.
Ex-nihilo (dal nulla) attraverso un “negozio giuridico”, in collaborazione con i tuoi genitori inconsapevoli, creano il soggetto giuridico “trust” (il tuo NOME e COGNOME tutto maiuscolo).
Con questo negozio giuridico si arrogano in maniera NASCOSTA la proprietà del tuo SOGGETTO GIURIDICO “trust” (il tuo COGNOME e NOME è scritto tutto maiuscolo).
Poi in cambio della tua identificazione inconsapevole nel “trust” si appropriano della tua intera STORIA/esistenza.
Sei regolamentato come un oggetto/MERCE/Cucciolo di animale.
Tu sei considerato alla pari di un “bene mobile” quando sei identificato nel trust.
TUTTO E’ COMMERCIO.
Perlomeno uno schiavo nell’epoca romana aveva le catene fisiche e visibili, ora le catene sono invisibili perché mentali.
Istruisciti e svegliati.

C


Si dicono dotati di personalità giuridica quegli enti che rispondono delle proprie obbligazioni tramite il patrimonio dell’ente e non dei singoli associati, cioè quegli enti che godono di autonomia patrimoniale perfetta.

Non va confusa con la persona giuridica, con cui si intende un soggetto cui l’ordinamento giuridico riconosce la capacità giuridica. A sua volta la capacità giuridica non va confusa con la capacità di agire, che precisa chi possa validamente compiere azioni, atti e fatti per l’esercizio dei diritti spettantigli o per l’adempimento dei doveri cui sia tenuto.


CAPACITA’ GIURIDICA
e
CAPACITA’ DI AGIRE

La prima NASCE CON NOI, è connaturata al nostro esistere “civile”-il bambino ha dei diritti (rappresentati dai genitori e dai tutori giuridici in caso di affidamento), l’adolescente ha dei diritti (ma non è ancora maggiorenne e dev’essere ancora rappresentato) ..eccetera, eccetera….

Con la maggiore età la cap. GIURIDICA – stiamo parlando ancora e sempre solo della prima facoltà – si esprime in alcuni ATTI che possono essere rappresentati in PRIMA PERSONA
– posso votare
– posso guidare un’auto
– posso intestarmi una casa o una moto
– posso denunciare qualcuno
– posso firmare un contratto

…e come sappiamo c’è poco di più di questo…TUTTO il resto sono DOVERI DEBITORI

Ora parliamo della Capacità di AGIRE GIURIDICA

Quella, praticamente, i CITTADINI non la posseggono proprio, non la POSSONO POSSEDERE, proprio in quanto CITTADINI
Sono infatti DEBITORI PER NASCITA, sono infatti AMMINISTRATI DA ENTI TERZI, in rappresentanza dello stato (società di fatto)

Essi – i CITTADINI – NON SONO SOCIETA’ o ENTI… mentre LO STATO, invece SI’

QUINDI, per ogni loro atto che ESULI da quelli previsti per l’esercizio della MERA CAPACITA’ GIURIDICA, avranno bisogno DI FARSI RAPPRESENTARE da ENTI (o apparati dello stato)

cito:
“Le persone giuridiche hanno piena capacità di agire, tuttavia esse non sono idonee, per loro natura, a formare ed esprimere una loro volontà, se non attraverso persone fisiche, gli amministratori, che si configurano quali organi della persona giuridica, portatori della volontà dell’ente”

(Loffredo, F., Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica. Manuale e applicazioni pratiche delle lezioni Guido Capozzi, III ed., Milano, 65 ss.)


è chiaro?

Tu sei un socio dipendente (a tua insaputa) di un’azienda S.P.A. chiamata ITALY REPPUBLIC OF che ha come insegna REPUBBLICA ITALIANA. Registrata regolarmente al SEC. www.sec.gov (vai e digita nella ricerca italy e incomincerai a voler conoscere di più)
Il CITTADINO NON POSSIEDE E NON PUO’ POSSEDERE CAPACITA’ DI AGIRE GIURIDICA, deve e scrivo DEVE, forzatamente appellarsi per essere rappresentato ai “funzionari”, ovvero alle PERSONALITA’ GIURIDICHE, persone, ma SOCIETA’ DI FATTO (immaginate come delle “consociate” della Repubblica Italiana) che si pongano in qualità di INTERMEDIARI…

ovviamente, FACENDO GLI INTERESSI DELLA CASA-MADRE (lo “stato/azienda S.P.A.”) e NON CERTO QUELLI DEL CITTADINO, di fatto schiavizzato con questo SOTTILISSIMO meccanismo diabolico

Stiamo prendendo COSCIENZA?

La CITTADINANZA con relativi apparenti “diritti” è di fatto UN’INTERDIZIONE a tutti gli effetti

Noi siamo ABILI, ma INCAPACI DI AGIRE, per lo stato e per questo DOBBIAMO PASSARE ATTRAVERSO RAPPRESENTANTI LEGALI, enti o personalità giuridiche che AGISCANO IN NOME E PER CONTO NOSTRO nei rapporti con lo stato stesso (amministrazione pubblica) e con gli Enti (che siano essi pubblici o di diritto privato o “misti” come Equitalia, ad esempio)

LO STATO CI AFFIDA AI SUOI “RAPPRESENTANTI” DI VOLTA IN VOLTA….per darci l’ILLUSIONE di essere AUTONOMI, liberi…cosa che di fatto NESSUN CITTADINO SARA’ MAI…

avvocati
notai
giudici
ufficiali giudiziari
medici
ostetriche
guardie carcerarie
funzionari della PA
dirigenti degli Enti
impiegati di sportello (tutti)
contabili di banca
polizia
carabinieri
vigili urbani
guardia di finanza….

TUTTI QUESTI PERSONAGGI sono DI FATTO “personalità giuridiche”…sono persone, SEMBRANO PERSONE….ma sono SOCIETA’ effettive che RAPPRESENTANO LO STATO E VOI STESSI, nel momento in cui vi ponete in relazione con essi.
sono gli INTERMEDIARI COMMERCIALI, perchè SOLO di commercio si tratta…

Anche la traduzione in carcere di una PERSONA FISICA, un cittadino CHE ABBIA AVUTO SENTENZA/Penitenza che preveda reclusione, è di fatto l’esecuzione di un CONTRATTO COMMERCIALE per mano di varie PERSONALITA’ GIURIDICHE in rappresentanza dello STATO
(avete idea di quanto DENARO gestiscono le amministrazioni delle CARCERI PENITENZIARIE…?)

ovviamente, curando GLI INTERESSI DI AZIENDA ITALIA spa, piuttosto che i vostri

ma PER CONSEGNA, non per cattiveria….LI HANNO CONDIZIONATI AD ESSERE ESECUTORI PEDISSEQUI e senza raziocinio e Coscienza, attraverso l’ADDESTRAMENTO, ovvero i corsi di formazione, i brevetti, le promozioni, gli “aggiornamenti”…

il SOFTWARE, insomma, quell’insieme di NORME INTERNE, CIRCOLARI, DIRETTIVE che lo stato METTE A PUNTO ai fini di un CONTROLLO CAPILLARE SUI CITTADINI

Qualcuno COMINCIA A CAPIRE.

Quindi, NOI SIAMO DEGLI INCAPACI, perfino di capire che siamo INCAPACI, pensate!
Un GRANDE PARADOSSO

cito ancora:

“Il rappresentante legale agisce in nome e per conto (nell’interesse) dell’incapace, ovvero l’atto compiuto dal rappresentante produce effetti nella sfera giuridica dell’incapace. Solo gli atti compiuti dal rappresentante legale in nome e per conto dell’incapace (con l’osservanza delle formalità previste dalla legge) acquistano piena e definitiva validità. Gli atti che l’incapace compie direttamente sono annullabili, ovvero, sono provvisoriamente efficaci, ma possono essere annullati (con conseguente eliminazione degli effetti che hanno prodotto) su iniziativa dell’incapace”

(una volta acquistata o riacquistata la capacità di agire) o del suo legale rappresentante (Breccia, U., Diritto privato – Parte prima, cit., 85).



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Vademecum/Guida/Documenti del positivo/diritti di un sovrano o legale rappresentante sovrano.



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articolo in aggiornamento

TRATTATI E DICHIARAZIONI


ALL’INTERNO DEL DIRITTO POSITIVO

Il sovrano e il legale rappresentante sovrano è PERSONALITA’ GIURIDICA A CARATTERE PRIVATO su nostra espressa dichiarazione e notifica.

1) Abbiamo UNO SCOPO
2) Rivendichiamo la nostra Personalità Giuridica

con capacita di azione giuridica
3) Ne abbiamo IL RICONOSCIMENTO

DIRITTI UMANI
“Articolo 6 – Nessuno è sconosciuto”
(Commento del prof. Antonio Papisca, Cattedra UNESCO “Diritti umani, democrazia e pace” presso il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova, sull’Articolo 6 della Dichiarazione universale dei diritti umani)

Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Avere personalità giuridica significa “esistere” per un ordinamento giuridico, naturalmente con diritti, doveri e responsabilità.
Il riconoscimento del fatto che la persona umana, in quanto tale, è soggetto, non oggetto di diritto, è atto dovuto. Quale ritolare di diritti che ineriscono alla dignità umana, la persona nasce come soggetto giuridico. Gli ordinamenti giuridici non esisterebbero senza la persona umana, poiché questa ne è il fondamento.
L’immigrato irregolare o il Rom o i cosiddetti homeless (senza dimora) o sans-papiers non sono “sconosciuti” al diritto, tanto meno “inesistenti” per esso.
La “soggettività giuridica” è distinta dalla “cittadinanza”, come d’altronde stabilisce la Dichiarazione universale che dedica specificamente alla seconda l’articolo 15. Essa è uno status primordiale della persona, le cui modalità o articolazioni operative – per l’esercizio di diritti e di doveri – sono specificate appunto nello statuto di cittadinanza: questo avviene, storicamente, all’interno dei singoli ordinamenti statuali.
La personalità giuridica dell’essere umano va distinta dalla personalità giuridica di strutture organizzate che sono create per il conseguimento di determinati fini: gli stati, i comuni, le organizzazioni intergovernative, le camere di commercio, le università, le associazioni. Per queste entità “derivate” si parla di “persone giuridiche” per distinguerle appunto dalle persone umane la cui soggettività giuridica, ripeto, ha carattere “originario”. E’ appena il caso di segnalare che la personalità giuridica degli enti derivati può essere di diritto pubblico o di diritto privato.
Nel caso degli enti e delle associazioni all’interno degli stati la personalità giuridica è “attribuita” o “concessa”, diversamente che per le persone umane la cui soggettività giuridica, preesistendo al diritto positivo, è, deve essere semplicemente ‘riconosciuta’. Nei tempi, non propriamente preistorici, in cui studiavo il Diritto internazionale, nei relativi manuali trovavo un capitolo o, addirittura, un paragrafo intitolato: “L’individuo, oggetto del Diritto internazionale”. L’assunto era che soltanto gli Stati ne erano i soggetti, unici ed esclusivi: le persone umane erano ‘cosa loro’, come dire un affare interno alla rispettiva giurisdizione domestica. La dogmatica giuridica che argomentava sulla persona umana ‘oggetto’ è stata ampiamente usata ed abusata dalle ideologie che esaltavano, o addirittura deificavano, lo Stato come soggetto giuridico iperumano.
Con l’avvento del Diritto internazionale dei diritti umani, la persona umana viene liberata nella sua soggettività giuridica originaria e trionfa dunque sulla perniciossima idolatria statualistica. Quella della persona umana è personalità giuiridica di diritto universale, un diritto super-costituzionale per sua intrinseca natura.

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Quella della persona umana è personalità giuridica di diritto universale, un diritto super-costituzionale per sua intrinseca natura.


DIFFERENZA TRA IL DIRITTO POSITIVO E NATURALE


DOCUMENTAZIONI DA EFFETTUARE.

ETC



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L’ESSERE UMANO SPIRITUALE – Video



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articolo in composozione

Di Ivano Naiely

«La differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza» (Lev Tolstoj)



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CEDU – CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO Roma 4.XI.1950




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CEDU – CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali

Roma, 4.XI.1950

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o CEDU (in francese: “Convention européenne des droits de l’Homme“) è una Convenzione internazionale redatta e adottata nell’ambito del Consiglio d’Europa (Il Consiglio d’Europa (CdE) è un’organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani)

Non bisogna confonderla con la Corte di giustizia dell’Unione europea – CGUE (La CGUE ha il compito di garantire l’osservanza del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati fondativi (insieme di trattati internazionali tra gli stati membri dell’Unione europea, che pongono le basi dell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea. Essi istituiscono le varie istituzioni dell’Unione, le loro procedure e gli obiettivi dell’Unione) dell’Unione europea). Istituzione effettiva dell’Unione europea con sede in LUSSEMBURGO.

La CEDU è considerata il testo centrale in materia di protezione dei diritti fondamentali dell’uomo perché è l’unico dotato di un meccanismo giurisdizionale permanente che consenta a ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti, attraverso il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo(La Corte europea dei diritti dell’uomo (abbreviata in CEDU o Corte EDU) è un organo giurisdizionale internazionale, istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950, per assicurarne l’applicazione e il rispetto), con sede a Strasburgo.

Il documento è stato elaborato in due lingue, francese e inglese, i cui due testi fanno egualmente fede.

La CEDU è stata poi integrata e modificata da 14 Protocolli aggiuntivi.




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PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI – NEW YORK 16 dicembre 1966 – Ratificato dall’Italia con legge 881/77 del 25 ottobre 1977




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Concluso a Nuova York il 16 dicembre 1966 Approvato dall’Assemblea federale il 13 dicembre 19912 Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 18 giugno 1992 Entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992

La Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (meglio noto come PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI – NEW YORK 16 DICEMBRE 1966), è un trattato internazionale delle Nazioni Unite (O.N.U.) nato dall’esperienza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottato nel 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo del 1976.

Le nazioni firmatarie sono tenute a rispettarla.

Ratificato dall’Italia con la legge 881/77 del 25 ottobre 1977

Parte Prima – Articolo 1.
Tutti i popoli hanno diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali …



Contenuti della Convenzione

La Convenzione definisce cinque categorie di diritti umani:

  1. La protezione dell’integrità fisica dell’individuo (contro la detenzione arbitraria, la tortura e l’uccisione).
  2. L’imparzialità del giudizio (osservanza della legge, diritti del detenuto, procedura giudiziaria, standard minimi di detenzione per i prigionieri, diritto alla difesa, diritto ad un giusto processo).
  3. La protezione contro le discriminazioni basate sul sesso, l’etnia o la religione, e quelle di altro genere.
  4. La libertà di pensiero, di religione, di coscienza, di parola, di associazione, di stampa e di riunione.
  5. Il diritto di partecipazione politica (cioè di fondare o aderire a partiti politici, di voto, di critica delle autorità di governo).

Stati non membri

168 nazioni.

La maggioranza delle nazioni nel mondo ha aderito alla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, vi sono tuttora nazioni che, per diversi motivi, non l’hanno firmata o notificata. Altri vari Stati non erano ancora membri della Convenzione nel luglio del 2007, tra cui CITTA’ DEL VATICANO

La Convenzione Internazionale veniva monitorata dalla Commissione per i Diritti Umani ed oggi dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite con sede a Ginevra) che esamina periodicamente relazioni inviate dagli Stati membri riguardanti la loro osservanza del trattato. I 18 membri del Comitato vengono eletti dagli Stati membri delle Nazioni unite, ma non rappresentano alcuno Stato. La Convenzione contiene due “protocolli facoltativi”. Il primo protocollo facoltativo pone un regolamento per i reclami individuali in base al quale i singoli cittadini degli Stati membri possono sottoporre reclami, denominati comunicazioni, all’attenzione del Comitato per i Diritti Umani. Le decisioni del Comitato prese ai sensi del primo protocollo facoltativo hanno creato la più estesa e complessa giurisprudenza nel sistema ONU del diritti umani.

Il secondo protocollo facoltativo alla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici abolisce la pena di morte. Tuttavia è data facoltà agli Stati firmatari di aggiungere una riserva riguardante l’uso della pena di morte per gravi reati di natura militare commessi in tempo di guerra

organo sussidiario dell’Assemblea generale

« L’Assemblea generale può esaminare i principi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i principi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all’altro. […] »
(Statuto delle Nazioni Unite, capitolo IV, articolo 11)

, lavora a stretto contatto con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani. (L’ Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umaniUNHCHR o OHCHR, è l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere e proteggere i diritti umani che sono garantiti dal diritto internazionale e previsti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948) Dal 15 marzo 2006 ha sostituito la Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. Il Consiglio per i diritti umani costituisce uno dei tre organi per i diritti umani basati sulla Carta delle Nazioni Unite, assieme all’Esame Periodico Universale e alle Procedure Speciali




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4° CONVENZIONE DI GINEVRA PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CIVILI IN TEMPO DI GUERRA 12-AGOSTO-1949 – ratificata in Italia con legge 27 ottobre 1951 n. 1739 in Suppl. alla. Gazz. Uff. 1 marzo n. 53




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4° CONVENZIONE DI GINEVRA PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CIVILI IN TEMPO DI GUERRA 12-AGOSTO-1949 versione PDF scaricabile con Cartolina per richiesta

A pag 57 della convenzione di Ginevra scaricabile in formato PDF troverete la Cartolina per la richiesta (da compilare)

La Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra fu firmata a Ginevra il 12 agosto 1949. Insieme ad altri tre trattati, che costituiscono il Diritto di Ginevra (Diritto Internazionale), è l’esito di una Conferenza Diplomatica svoltasi nella città svizzera dal 21 aprile al 12 agosto 1949.

Ha come oggetto le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri di forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento, garantendo agli stessi dei diritti. Tra questi vi è quello di non essere utilizzato come scudo umano (Scudo umano è un termine utilizzato, in ambito militare e politico, per descrivere l’utilizzo di civili a protezione di possibili obiettivi militari al fine di dissuadere il nemico ad attaccare tali siti. Tale condotta è vietata dalla quarta convenzione di Ginevra).

ratificata in Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1739 in Suppl. alla. Gazz. Uff., 1° marzo, n. 53



Procedura per il riconoscimento della Protezione internazionale:

In Italia sono previste tre forme di protezione, consistenti rispettivamente nello

status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra 1951 relativa allo status di rifugiato,

la protezione sussidiaria ex art 14 D.Lgs 251/07 e una terza forma di protezione, nazionale,

la protezione umanitaria, disciplinata agli art 19, art 5 co. 6 D.Lgs 286/98 e art 32 legge 189/2002.

La procedura prevede una prima fase amministrativa ed una seconda di tipo giurisdizionale, nel caso in cui la fase amministrativa si sia conclusa con una decisione negativa. La legge prevede una procedura unificata per tutte le forme di protezione.

Art. 15 Diritto d’associazione
Per ciò che concerne le associazioni a scopo non politico e non lucrativo e in sindacati professionali, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole concesso, nelle stesse circostanze, ai cittadini di un paese estero.
Art. 16 Diritto di adire i tribunali
1. Ciascun rifugiato può, sul territorio degli Stati Contraenti, adire liberamente in tribunali.
2. Nello Stato Contraente in cui ha la sua residenza abituale, ciascun rifugiato fruisce dello stesso trattamento concesso ai cittadini di detto Stato, per ciò che concerne il diritto di adire i tribunali, comprese l’assistenza giudiziaria e l’esenzione dalla cautio judicatum solvi.
3. Negli Stati Contraenti in cui il rifugiato non ha la sua residenza abituale, egli fruisce, per quanto concerne i diritti previsti nel paragrafo 2, dello stesso trattamento che i cittadini dei paese in cui ha la sua residenza abituale.



Infine e solo infine vi pongo una sorta di valutazione/riflessione:

Lo Stato è un’entità giuridica temporanea, che governa ed esercita il potere sovrano su un determinato territorio e sui soggetti a esso appartenenti.

Quindi è corretto considerare “stato” le persone umane/esseri umani che si dichiarano senza nazionalità ma “apolide”, con qualità di Personalità giuridica in quanto essi esercitano il potere sovrano su un territorio (s’intende quello calpestato nel cammino o stazionamento quotidiano, compreso la Dimora abituale o saltuaria, in quanto proprietà propria o temporanea, ma sempre proprietà). Uno stato con tanto di Governo (infatti Governo = prendere in mano il timone, e loro i sovrani lo fanno, per la loro vita governandola), e con tanto di leggi, naturali o universali.

Questo lo approfondirò in un altro articolo, in quanto ora vorrei potarvi ad una riflessione. Per ora inserisco alcune riflessioni che mi porteranno via del tempo per approfondirle e che anche voi nel mentre potreste suggerirmi materiale di studio;

  1. Uno stato attaccato da un esercito si può considerare in guerra?
  2. Chi decreta o decide se l’italia deve essere considerata in guerra?
  3. come funziona la decisione? in base a quali parametri vengono valutati?
  4. Quali sono le tre forme di protezione che offre la convenzione di ginevra?
  5. Sono solo tre?
  6. Esattamente ciascuna di loro cosa comporta?
  7. In base a quali parametri vengono attivate?
  8. Una volta attuate cosa comportano? Es: Si va in Svizzera o si rimane in Italia?
  9. Si può avere un documento come persona protetta.
  10. sapiamo che qualcuno lo ha ottenuto, quindi com’è stato possibile?
  11. Nel caso di violazioni di guerra alla convenzione di Ginevra come ci si comporta, chi interviene e come ed in base a cosa decide?
  12. Quali conseguenze comportano violare la convenzione?



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DUDU – DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 10-DICEMBRE-1948




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DUDU DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 10-DICEMBRE-1948

Il 10 dicembre 1948 a Parigi, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l’Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell’Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

Documento storico, prodotto in risposta agli importanti danni subiti nella Seconda guerra mondiale e fa parte dei documenti di base delle Nazioni Unite insieme al suo stesso Statuto.

La Dichiarazione dei Diritti Umani è un codice etico di importanza storica fondamentale: è stato il primo documento a sancire universalmente, in ogni epoca storica e in ogni parte del mondo, i diritti che spettano all’essere umano.

Frutto di una elaborazione umana centenaria, che dai primi principi etici classico-europei arriva fino al Bill of Rights

documento

(1689, letteralmente un progetto di legge (bill) sui diritti (rights)), alla Dichiarazione d’indipendenza statunitense (4 luglio 1776), ma soprattutto la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 

stesa nel 1789 durante la Rivoluzione Francese, i cui elementi di fondo (i diritti civili e politici dell’individuo) sono confluiti in larga misura in questa carta.

Molto rilevanti infine, nel percorso che ha portato alla realizzazione della Dichiarazione, sono i Quattordici punti (del presidente Woodrow Wilson, 1918) e i pilastri delle Quattro Libertà enunciati da Franklin Delano Roosevelt nella Carta Atlantica del 1941.

I milioni di morti della Seconda guerra mondiale hanno ricoperto un ruolo fondamentale per sbloccare quella coscienza etica che è alla base della Dichiarazione.

Alla Dichiarazione, tra gli altri, da René Cassin, sono poi seguiti la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, elaborati dalla Commissione per i Diritti Umani ed entrambi adottati all’unanimità dall’ONU il 16 dicembre 1966



DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno
portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che
l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti
amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in
cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei
diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L’ASSEMBLEA GENERALE proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.



La Dichiarazione può essere suddivisa in 7 argomenti:

  1. il preambolo enuncia le cause storiche e sociali che hanno portato alla necessità della stesura della Dichiarazione;
  2. gli articoli 1-2 stabiliscono i concetti basilari di libertà ed eguaglianza (già sanciti dalla Rivoluzione francese)
  3. gli articoli 3-11 stabiliscono altri diritti individuali;
  4. gli articoli 12-17 stabiliscono i diritti dell’individuo nei confronti della comunità (anche qui rifacendosi a un dibattito filosofico che va da Platone ad Hannah Arendt);
  5. gli articoli 18-21 sanciscono le cosiddette “libertà costituzionali”, quali libertà di pensiero, opinione, fede e coscienza, parola, associazione pacifica dell’individuo;
  6. gli articoli 22-27 sanciscono i diritti economici, sociali e culturali dell’individuo;
  7. i conclusivi articoli 28-30 stabiliscono le modalità generali di utilizzo di questi diritti, gli ambiti in cui tali diritti dell’individuo non possono essere applicati, e che essi non possono essere ritorti contro l’individuo.


Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella
presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico,
giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la
schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a
punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente
Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti
tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e
pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la
sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico
processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la
sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo
od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non
costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto
internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore
a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad
essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i
confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e
di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle
persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia
realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai
principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare
una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione.
Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e
all’atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno
consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto
ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in
comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
proprietà.

Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere.

Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.

Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai
pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale
volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni,
effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza
sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a
giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione
per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da
altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi.

Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la
salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare
riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure
mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in
caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in
altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza.
Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della
stessa protezione sociale.

Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita
almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e
professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione
superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del
merito.
2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza,
l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire
l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso
scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli
sia autore.

Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente
realizzati.

Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è
possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge
per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà
degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine
pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere
esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di
implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare
un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.




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