TRIBUNALE POPOLARE poteri e doveri




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Il Diritto Internazionale è prevalente rispetto ai Diritti Positivi interni degli Stati che sottoscrivono una Convenzione internazionale soggetta a ratifica.

In Italia:

Art. 10 della Costituzione: L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Il Tribunale Popolare si pone contro i crimini alla persona umana/essere umano (di cui il diritto positivo non ha alcuna giurisdizione), le ingiustizie, gli abusi di potere e i soprusi.
Il tribunale popolare in nome e per conto del popolo (persone umane/esseri umani in carne, ossa, sangue e spirito) e per effetto diretto emanerà sentenze irreversibili nei confronti di avvocati, giudici, magistrati, enti e organo di stato, istituzioni, forze dell'ordine, associazioni a delinquere, società assicurativi, banche, etc...
Il tribunale popolare è al-disopra delle parti, è autonomo con potere assoluto.
E' presente là dove, la legge naturale e internazionale, non viene applicata, o interpretata a scapito o vantaggio di qualcuno...
Il tribunale popolare ha il potere di emettere sentenza nei confronti di giudici, magistrati, avvocati e nei confronti di chi deve far rispettare i diritti internazionali e universali!
La sentenza sempre irreversibile può portare fino l'impiccagione in pubblica piazza (va precisato che pochi tribunali applicano tale pena).

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti . Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.” Art. 1 DUDU “DICHIARAZIONE UNIVERSALE DIRITTI UMANI ratificata dello Stato Italiano con legge 881/77 .

La Costituzione italiana recita all’art. XVIII delle disposizioni transitorie e finali che “deve essere fedelmente osservata come LEGGE FONDAMENTALE della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato

LEGGE FONDAMENTALE: La Costituzione Italiana è un modello che contiene dei principi che devono essere gradualmente applicati con leggi specifiche e dettagliate (leggi ordinarie).

Le Costituzioni seguono i principi arbitrari del Diritto Naturale.

Diritto Naturale: l’insieme di precetti, di norme, che la collettività sente indubitabilmente proprio (che sta scritto nel cuore degli uomini).

Sempre in Italia, l’organo legislatore, ha funzione di fare le leggi (art. 70 Cost.), legiferando in armonia con i principi esposti nella Costituzione. Le leggi in contrasto con essa sarebbero illegittime, e per verificare e decretare l’illegittimità di una legge ordinaria emanata dal parlamento esiste un organo specifico (art. 134 Cost.). Se tale legge incriminata viene decretata
illegittima dalla Corte Costituzionale questa viene cancellata e perde ogni effetto (art. 136 Cost.). Questo perché altrimenti i diritti del popolo sovrano (il popolo è sempre sovrano) non sarebbero garantiti.

Quindi uno Stato che ratifica una Convenzione Internazionale, che rientra nel diritto internazionale, ha prevalenza nel senso che gli Stati DEVONO, a loro volta attuare i principi esposti nella Convenzione con leggi proprie interne (Diritto Positivo).

Uno Stato che non adempie legiferando in armonia con la Convenzione internazionale sottoscritta e ratificata, viene sanzionato dalle apposite Commissioni di controllo per ciascuna Convenzione o Trattato o ancora Patto.

Prima di rivolgersi a tali Commissioni di controllo, bisogna rivolgersi ai Tribunali interni degli stessi Stati.

Gli Stati non riconoscono la persona umana/essere umano, ma solo il Cittadino.

Quest’ultimo viene visto dallo stesso in soli tre modi:

Mario Rossi = Personalità Giuridica, colui che esercita la capacità giuridica. Persona umana/essere umano.

Mario ROSSI = Persona Fisica ( usato nel penale, colui che paga la pena volontariamete ) Il suo ruolo è quello di debitore.

MARIO ROSSI = Soggetto Giuridico o Finzione Giuridica o Uomo di Paglia (modi diversi  che definiscono la stessa cosa). Il suo ruolo è quello di debitore e pagatore. Possiede la capacità Giuridica ma non può esercitarla, in quanto “SOGGETTO GIURIDICO” quindi sottoposto alla “soggettività giuridica”. Lo stato italiano decide se concederla o meno in via Straordinaria e solo nel contesto scelto. Quindi il Soggetto Giuridico ha l’incapacità di Agire.

Dimmi come è scritto il tuo nome e ti dirò chi sei e cosa sei”

L’essere umano non esiste per l’ordinamento giuridico e rischia seriamente un TSO se si identifica come tale.

 

Personalità Giuridica e Fisica la Conoscenza base del Sovrano e Legale Rappresentante

Conoscenza base del Sovrano e Legale Rappresentante




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Ciò che leggerai è stato frutto di una mia personale ricerca, e comunque potrebbe contenere errori di forma o altro tipo, per questo la lettura dovrà essere intesa solamente come apprendimento preliminare di informazione base e non come certezza o verità assoluta.

Ne consegue che non mi assumo e declino qualsiasi responsabilità da un tuo inadeguato approfondimento.

Non sono responsabile delle tue azioni ne ora ne mai. Sappi approfondire con saggezza qualsiasi tema, questo compreso, prima di qualsiasi tua azione verso qualsiasi proposito.

Che questo concetto sia chiaro fin d’ora!!!

L’intero articolo e il materiale in esso può essere scaricato liberamente e pubblicato liberamente, anche in altri blog etc. Il materiale come anche i video, che però non potranno essere modificati in alcun modo.

Ricordate sempre: Nessun ESSERE UMANO può essere al di sopra di un altro ESSERE UMANO se non tramite accettazione Volontaria Scritta da parte dello stesso ESSERE UMANO che intende assoggettarsi VOLONTARIAMENTE ad altro ESSERE UMANO.

Diversamente da ciò trattasi di forme di riduzione in schiavitù.

NESSUNA legge scritta da un essere umano può essere superiore a un altro essere umano (QUALSIASI ESSERE UMANO può rigettarla, modificarla o riscriverla). Ciò significa che, per assoggettare un Essere Umano alle leggi / regolamenti di altri esseri umani, occorre una piena e CONSAPEVOLE accettazione scritta da parte di un Essere Umano, che INTENDA assoggettarsi VOLONTARIAMENTE a tali leggi / regolamenti (diversamente trattasi di forme di riduzione in schiavitù).

È sacrosanto nei confronti di TUTTE le normative / LEGGI, pensate, e scritte da POCHI, spesso abusivi e autoproclamati, e per di PIÙ senza chiederne il CONSENSO ad alcuno…

AGGIORNAMENTO 3 03-09-2017 – Inserito con carattere in VIOLA

CONOSCENZA BASILARE


Iniziamo dalla conoscenza BASILARE, dove tutto questo sistema ruota attorno a ciascuno di noi, la “persona” e quindi “l’io” o “essenza divina”.

Per la gente non informata che normalmente popola le nazioni o gli stati etc. non si trova differenza tra “persona”, “Uomo” e “Essere Umano”.

Alla nascita con il Atto di Nascita (quindi dopo il concepimento e il manifestarsi alla luce, in quanto noi nasciamo liberi e non sotto una ragione sociale o contratto, quindi schiavi debitori), si crea un codice fiscale e una serie di ragioni sociali, quali (carta d’identità, patente, etc) …

Sono 4 i SOGGETTI della Conoscenza BASILARE (TRUST “contratti sulla fiducia”);


1) COGNOME NOME

2) COGNOME Nome

che entrambi dovrebbero appartenere alla DEMINUTIO CAPITIS MAXIMA

Poi oltre le due sopra, create dal nulla (EX NIHILO), ci sono altre due forme che rappresentano il proprio nome e discendenza, quali…

3) Nome e Cognome

che dovrebbe appartenere alla DEMINUTIO CAPITIS MAXIMA

4) nome e cognome.

Che dovrebbe essere fuori dalla DEMINUTIO CAPITIS. Non vista dall’ordinamento giuridico. Uomo naturale o Essere Umano.

Sembrano semplicemente, stili diversi di scrittura, modi indifferenti, soggettivi, al piacere personale di vedere, glifato il proprio nome e traccia della raccolta genetica virtuale della discendenza del mio corpo ospitante.

Scriverne i vari modi varie volte e capirne totalmente la differenza vi darà la sicurezza, la libertà, la serenità nel movimento, all’interno del labirinto di trappole facente parte del mondo giuridico.

Persona Umana nel diritto positivo viene rappresentato dalla figura del LEGALE RAPPRESENTANTE (L. R.), Amministratore, Curatore etc. che gli dà la possibilità di comunicare con l’ordinamento giuridico, questo dopo aver notificato una “Esistenza in vita”.

Impareremo già da questi pochi concetti, quanto, i reali significati delle parole, siano l’intuizione stessa, di un reale significato, del tutto.

Primi concetti (significati delle parole) :


Persona:

Sostantivo femminile;

In greco significa “maschera”, deriva dall’Etrusco (Phersu) “maschera”, che utilizzavano gli attori, quando impersonavano qualche personaggio.

STATUS:

Sostantivo maschile;

Usato nel linguaggio politico-giuridico. Esprime la posizione/condizione giuridica di una persona all’interno di una struttura sociale, o la situazione politica e giuridica di uno stato o di parte di esso. Ne sancisce il suo livello/attribuzione dei diritti che a lui riguardano.

Etimologia: Dal lat. status -us ‘condizione, posizione, stabilità’, der. di stare ‘star fermo’ •. Dal grego “statos”, e dal sanscritto “sthitàs”, “stato”, “che veramente è”.

Sanscritto “ Sthàna” “situazione, sito, punto, condizione o grado, in cui trovasi una persona o una cosa”.

STATO:

Sostantivo maschile;

  1. La condizione che presenta una cosa o una persona rispetto alle sue caratteristiche contingenti, specialmente dell’aspetto e della funzionalità, e, nel caso di persone, anche delle capacità e del livello di vita sociale ed economica: stato di conservazione; è ridotto in uno stato pietoso; popolazioni che vivono allo stato selvaggio; persona di umile stato.

  2. L’idea di un carattere contingente può determinarsi come ‘consistenza o entità attuale’.

Wikipedia: Lo Stato è un’”entità giuridica”, che governa ed esercita il “potere sovrano” su un “determinato territorio e sui soggetti a esso appartenenti”. La delega e la trasmissione della responsabilità sulla propria esistenza umana sono la base su cui ogni Stato ha fondamento.

Lo Stato si compone di tre elementi caratterizzanti:

  • Il territorio, cioè un’area geografica ben definita, su cui si esercita la sovranità;

  • I cittadini, su cui si esercita la sovranità;

  • Un ordinamento politico e un ordinamento giuridico, insieme delle norme giuridiche che regolano la vita dei cittadini all’interno del territorio

Etimologia: Dal lat. status -us ‘condizione, posizione, stabilità’, der. di stare ‘star fermo’ •sec. XIII. Dal greco “statos” dal sanscritto “sthitàs”, “stato, che veramente è”. Participio passato di “stare” star saldo, rimanere: ciò che stà fermo. “Stato” dicesi pure la società civile retta da un governo, in quanto la si reputa salda e ferma; e poi il territorio che essa occupa.

GIURIDICO:

Aggettivo;

  1. del diritto, pertinente al diritto: norma, questione giuridica; conforme al diritto

 Sinonimo: Legittimo: atto giuridico.

  1. che è soggetto di diritto, che è contemplato dal diritto: negozio giuridico; persona giuridica.

Ente giuridica, ente morale con personalità e capacità giuridica.

Avverbio frasale giuridicamente, dal punto di vista giuridico.

SOGGETTO:

Nel Diritto – Persona o ente che ha diritti e doveri e può agire giuridicamente

Aggettivo;

1 Sottoposto a un’autorità, a obblighi e simili: paese soggetto a regime dittatoriale

2 Esposto a un’azione proveniente dall’esterno: zona soggetta a inondazioni; di persona, che soffre facilmente di determinati disturbi o malattie: individuo soggetto a mal di testa

Sostantivo Maschile;

1 Tema, materia: soggetto di una discussione || catalogo per soggetti, in una biblioteca, elenco dei libri per argomento

2 teat., cine. Canovaccio, trama: il soggetto di un film 

3 mus. Tema principale della fuga

4 gramm. In molte lingue, tra cui l’italiano, il soggetto (o soggetto sintattico) è l’elemento della frase cui si riferisce primariamente il verbo, che con esso concorda: p.e. i giocatori sono scesi in campo || soggetto logico, il principale interessato rispetto all’evento descritto, distinto dal soggetto grammaticale: p.e. nella frase mi piacciono i gelati, il soggetto grammaticale è i gelati, mentre il soggetto logico è la persona che parla (segnalata dal pronome mi)

5 Individuo nella sua singolarità; nel l. med., persona che presenta certe caratteristiche clinico-patologiche: s. anemico; in diritto, persona o ente che ha diritti e doveri e può agire giuridicamente

  • sec. XIV

CAPACITA’:

Sostantivo Femminile;

1 Possibilità di contenere qlco. Sinonimo: capienzala damigiana ha una capacità di cinquanta litri

  • 2 Attitudine, abilità a fare qlco.: capacità di lavorarela c. di uno studente

  • 3 diritto L’essere soggetto di diritti e doveri || capacità d’intendere e di volere, piena padronanza e consapevolezza dei propri atti | capacità contributiva, reddito o patrimonio in base al quale si stabiliscono le imposte

  • 4 fis. c. di un accumulatore, quantità di elettricità che è in grado di erogare prima che la tensione scenda sotto un minimo stabilito | c. termica, quantità di calore necessaria a innalzare di un grado la temperatura di un corpo.

Memorizzate bene tutti, i termini sopra elencati con cui si costruiranno altri elementi della FINZIONE GIURIDICA.

DEMINUTIO CAPITIS:


La latina locuzione deminutio capitis, tradotta letteralmente, significa diminuzione di diritti.

Per gli antichi romani la deminutio capitis comportava un prioris status permutatio ossia un mutamento nel precedente status della persona.

I giuristi romani distinguevano tre specie di capitis deminutio: maxima, minor o media, e minima.

E’ Basilare, distinguere, tra il carattere minuscolo, maiuscolo e corsivo.

Minuscolo stampatello è sempre considerato maiuscolo, quindi per minuscolo bisogna scrivere in corsivo.

Al computer si seleziona la parte in minuscolo trasformandola con l’apposito tasto “C” per il corsivo.

In questo momento, immaginate di essere;

Nudi in un caso, quindi già ospite del corpo;

Luce Divina/Anima/Pura Coscienza etc., nell’altro caso, che per comodità, indicherò in punto “A” e punto “B”.

A: NUDI = ospite del corpo;

Immagina di svegliarti al mattino nudo. Poi, dopo una doccia, prima del tuo solito vissuto quotidiano, devi vestirti. Indossare / vestire le tue rappresentazioni, maschere / persone a partire dalle più subdole, talmente, da non sapere, fino ad ora, di averle mai portate prima.

Talmente insidiose da farti dimenticare che anche tu, esisti.

Talmente malfidi da averti fatto vivere fino a oggi la vita di un’altra persona, come se per tutto questo tempo avessi vissuto con una maschera anche per te stesso.

Talmente fallaci dal ritrovarti a doverti confrontare con te stesso e iniziare a domandarti, “chi sono “io” nella realtà!?”.

A questo punto che fate?! Prendete il vestito che più V’identifica e lo indossate… giusto?!

1) il primo vestito è la PERSONA FISICA.

Vestito, di PERSONA Fisica (che naturalmente indossate senza sapere che in realtà non siete voi, e che quando vorrete, potrete tranquillamente togliere), dopo di che immaginate di indossare pure degli accessori come cintura etc. quindi, FINZIONE GIURIDICA/PERSONA GIURIDICA / SOGGETTO GIURIDICO.

Ci siamo!? Queste persone / maschere sono indossate dalla persona umana che quando vorrà potrà togliere, spogliandosene semplicemente (naturalmente se ne sarà a conoscenza, di questa scelta, che difficilmente qualcuno gliene darà a conoscenza).

In pratica devi capire che la PERSONA GIURIDICA (carta di identità etc) e la PERSONA Fisica sono semplicemente maschere e non sei tu, anche se i dati che contengono sono omonimi ai tuoi.

NON SEI TU… STOP!

B: Luce Divina / Anima / Pura Coscienza

Ora siete Luce di Coscienza Infinita / Anima: La differenza con il precedente è che Anima etc entra nella “persona / corpo / contenitore”, che poi Nuda al mattino si sveglierà … etc etc.

Questo è il SOVRANO con status CAPITIS DEMINUTIO MINIMA.

In diritto “persona umana naturale”.

Detto questo, iniziamo:

  1. PERSONA GIURIDICA / SOGGETTO GIURIDICO quindi FINZIONE GIURIDICA:


COGNOME NOME – NOME COGNOME

(Tutto in caratteri stampatello maiuscolo, sia nel nome che nel cognome).

Ragione sociale “S.P.A.”

TRUST (contratto sulla fiducia)

Questo Status equivale a “essere interdetto” = Turbato, stupito, sbigottito. Etimologia: Proibizione, Divieto da interdictum.

La Carta di Identità, L’Atto di Nascita sono INTERDETTI, poiché le FINZIONI GIURIDICHE sono interdette e QUINDI rappresentandosi / identificandosi con una Carta di Identità, patente di guida etc, si è considerati INTERDETTI.

INTERDETTO: Sciocco, Stupido, Confuso, Disorientato.

1. In senso ampio e generico, proibizione, divieto posto da un’autorità: La giustizia di Dione l’interdettoConosceresti a l’arbor moralmente (Dante), riconosceresti dall’albero, nel suo valore morale, la giustizia di Dio, che proibì di togliere alla pianta alcuna sua parte.

2. Nel diritto canonico, censura o pena ecclesiastica spirituale, con cui sono vietati ai fedeli i divini uffici, l’uso di taluni sacramenti e la sepoltura ecclesiastica, senza che con ciò s’intenda sciolta la comunione con la Chiesa, come avviene con la scomunica: interdetto personalelocale, secondo che colpisca i fedeli direttamente nelle loro persone, o indirettamente mediante l’imposizione del divieto in determinati luoghi, agendo nei confronti di un territorio e non di una persona. ; lanciarecomminarefulminare l’ia una diocesicontro una comunità o uno statoincorrere nell’i.; levaretogliererevocare l’i.

Sinonimo maschile [dal lat. interdictum, der. di interdicĕre «interdire»].

Anche per questo non potevamo andare in tribunale senza avvocato in quanto, interdetto.

Ovvio, che una Carta di Identità non è in grado di parlare o di agire, in quanto è solo un pezzo di carta.

La PERSONA GIURIDICA è una rappresentazione astratta che deve assolutamente rimanere all’interno di precise regole dettate (leggi, normative etc.) o comportamenti, mentalità, istruzione (Asilo, Elementari, fino alle Università e i loro Master), Religioni etc.

Tutto questo è anche conosciuto in psicologia come l’“Autos”, rappresentato da una simbologia precisa, nella Carta di Identità (ovvero la cornice all’interno di ciascun lato con al proprio interno i dati relativi omonimia per la FINZIONE GIURIDICA).

Questo simbolo rappresenta l’interdizione dall’uscire, oltre il proprio Autos, che non è per tutti uguale… ma in dipendenza del proprio Status della propria Personalità giuridica.

Il Quadrato simboleggia un recinto, o meglio una zona non visibile su cui normalmente lo schiavo (senza catene ne sbarre ne mura, visibili) si deve muovere o meglio, esercita la propria libertà (all’interno della stessa libertà ricevuta, senza mai andare oltre ovviamente).

  1. PERSONA FISICA:


COGNOME Nome – Nome COGNOME;

(Nome in alternato; prima lettera maiuscola e le altre con minuscolo corsivo, e cognome tutto maiuscolo; tutte le lettere in maiuscolo)

Colui che si identifica nella PERSONA GIURIDICA e ne risponde come tale.

  1. Legale (senza rappresentante o altro):


Nome Cognome – Cognome Nome;

(sia il nome che il cognome in alternato corsivo)

Colui che gestisce la FINZIONE GIURIDICA (Uno fra gli artifici della tecnica giuridica, largamente praticato da tutti gli ordinamenti, è quello per cui si dà come esistente o come inesistente un fatto, indipendentemente dalla preoccupazione dell’accertamento della verità), la PERSONA GIURIDICA

  1. persona umana naturale:


nome cognome – cognome nome (tutto in minuscolo corsivo).

Soggetto, Non SOGGETTO di Diritto

Il diritto positivo nel suo intero ordinamento giuridico, non può relazionarsi con la “persona umana naturale”, non è visibile dallo stesso, in quanto non è prevista al suo interno.

Mai nessuno vi dirà o firmerà qualcosa, con cui ammette di notificare, o altro, a una persona umana naturale.

Avrete più o meno diritti in base alla persona in cui Vi identificherete, secondo la CAPITIS DEMINUTIO (acquisizione / diminuzione dei diritti dell’”essere umano naturale”). Oppure in base al proprio status riconosciuto.

Ecco uno dei motivi per cambiare il nostro Status Anagrafico / ragione sociale, da S.P.A. a persona umana naturale con tutti i diritti di questo universo verso la persona umana.

Chi può gestire questo nuovo Status? L’unico che può, è il Legale Rappresentante (LR o L.R.).

Nel Diritto Positivo previsto dal: DPR n°445 DEL 28 dicembre 2000

Questo è possibile con l’autocertificazione di “esistenza in vita”, che ridà la CAPACITA’ GIURIDICA, ossia sarebbe la CAPACITA’ DI AGIRE (con il secondo documento dopo l’esistenza in vita???) e la CAPACITA’ DI NOTIFICA. Quindi per meglio capire, Io cambio REGIME, STATUS oppure RAGIONE SOCIALE (da S.P.A. a persona umana).

Cosa c’è di cosi importante e BASILARE in tutta questa parte, del nome e del cognome, o le sue rappresentazioni tra MAIUSCOLE e minuscole?


Perché bisogna sempre sapere con chi, si stanno relazionando … su una qualsiasi notifica, debito, contratto o altro (compreso società come SRL, SPA etc..), farà in modo che avrete maggiore comunicazione nel relazionarvi.

E’ importante se non fondamentale capire con chi si relazionano i documenti.

Se domandano, dei documenti, a chi gli domandano?

Se domandano, dei soldi o pignorano, a chi stanno domandando o pignorando?

Alla PERSONA GIURIDICA / SOGGETTO GIURIDICO / FINZIONE GIURIDACA oppure alla PERSONA Fisica o al Legale?

Se non saprete individuare e distinguere bene questo punto come potreste relazionarvi con l’ordinamento giuridico?

CONOSCERE e identificare le persona / maschera è quindi importante.

Non dimenticate mai che tutte queste forme, sono solamente maschere e per questo “astratte”.

Le prime tre in particolare in quanto si riferiscono a un ente astrato, mentre la 4° all’ essere umano naturale (fatto di carne, ossa etc), su cui il Diritto positivo e gli altri (a esclusione del diritto naturale) non hanno giurisdizione. Non possono interagirci in quanto sono identificazioni dell’astrato sulla carta, e non della carne come l’uomo naturale.

La carta di identità / FINZIONE GIURIDICA – TRUST (Contratto sulla fiducia) è ente astratta, stampata sulla carta.

Le carte di identità sarebbero i soci dell’azienda ITALY REPUBLIC OF con numero identificativo n° 0000052782 (CORPORATION o meglio S.P.A. Società per Azioni), registrata regolarmente alla www.sec.gov (organo di controllo della borsa americana, equivalente della CONSOB italiana per intenderci meglio.

A questo indirizzo internet

https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782&owner=include&count=40

e non hanno nulla a che fare con le persone umane anche se hanno gli stessi dati delle medesime (nome, cognome, data di nascita, residenza etc). E’ da intendersi come una omonimia, ma non assolutamente noi stessi, esseri umani naturali.

Per essere ancora più precisi: Immaginate di avere un orsacchiotto. Lo chiamerete con il vostro nome e cognome gli darete la vostra data di nascita come lo stesso vostro luogo e stessa vostra residenza nonché il vostro codice fiscale. Esattamente come con la vostra Carta di Identità. Ora ditemi?!

Siete voi l’orsacchiotto? Certamente che no! Voi non potete essere un orsacchiotto né una carta di identità. L’unica differenza tra i due è solo una. A l’orsacchiotto i dati, omonimi, gli avete dati voi stessi. Alla carta di identità questi dati, omonimi, sono stati dati da una azienda di nome ITALY REPUBBLIC OF con insegna nel territorio italiano “REPUBBLICA ITALIANA”.

Naturalmente ci possiamo riconoscere e identificare in questa finzione solo volontariamente.

Importante conoscere che questa ragione sociale non ha niente a che vedere con l’utile e altro della società “ITALY REPUBLIC OF”, ma solo con dei diritti riconosciuti dalla stessa (ITALY REPUBLIC OF) e con i suoi debiti (naturalmente 🙂 ).

Da ciò si evince che ITALY REPUBBLIC OF è a tutti gli effetti una società privata appartenente a degli azionisti, come per esempio; FIAT che è degli Agnelli etc. La ITALY REPUBBLIC OF apparterrebbe alla famiglia Rotchschild, e non a l’essere umano naturale di Carne etc (ignaro di tutto).

Da ora, fatte sempre attenzione al modo in cui sono scritti i vostri nomi e cognomi nelle aziende S.n.c, S.r.l., S.P.A. etc cosi capirete meglio il perché in alcune, gli amministratori ne rispondono personalmente con i loro beni ed in altre no.

Oppure nelle bollette o contratti vari.

La prima finzione giuridica viene creata EX NIHILO cioè dal nulla.

Queste forme giuridiche di identificazioni sono importanti anche per le varie esenzioni, come Ticket, IVA, etc. Quindi con l’esistenza in vita o dichiarazione di sovranità si passa da società per azioni a persona umana. Cambiando così il nostro status. Che sarà gestita dal Legale Rappresentante o dall’amministratore.

A questo punto non saremmo più dispersi in mare (in base alla legge dell’ammiragliato etc), ma ritornati in vita. Ora rimane un rapporto importante.

Come può l’essere umano naturale / persona umana naturale interagire con il diritto positivo se dallo stesso non viene visto né concepito?

Questo è possibile grazie alla Personalità Giuridica che indica lo status.

La persona umana ha per status: Personalità Giuridica di diritto Universale e quindi gestita dalle Dichiarazioni / Trattati / Tribunali internazionali.

A meno che la persona umana naturale non decida di farsi riconoscere lo status della sua Personalità Giuridica anche nel diritto positivo per qualsiasi suo scopo (fortemente sconsigliato se non si sa esattamente ciò che si sta facendo).

Prima di introdurre la Personalità Giuridica inseriamo due terminologie importanti:

CAPACITA’ GIURIDICA e CAPACITA’ DI AGIRE;

CAPACITA’ GIURIDICA:


-La capacità giuridica, nell’ordinamento giuridico, indica la suscettibilità di un soggetto a essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive. Non va confusa con la capacità di agire, che è l’idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici validi, esercitando in questo modo i suoi diritti e adempiendo ai suoi doveri. La capacità giuridica, in quanto modo d’essere del soggetto giuridico, rientra tra le qualità giuridiche. -La capacità giuridica delle persone fisiche Nell’ordinamento giuridico italiano, le persone fisiche acquistano la capacità giuridica con la nascita: è, infatti, riconosciuta a tutti i consociati (Unito in società, associato), per il solo fatto della nascita (art. 1 del Codice civile), cioè per il solo fatto del distacco del nato dal grembo materno, quand’anche immediatamente dopo la nascita segua la morte o il nato sia destinato a morte sicura. Sovente si è posto il problema della cosiddetta capacità giuridica anticipata all’evento della nascita, ma questa parte a noi adulti non interessa e andiamo oltre. La capacità giuridica si perde per morte (anche per morte presunta), e vi sono casi particolari che la limitano in caso di assenza o scomparsa (rileva talvolta se volontarie). L’articolo 22 della Costituzione pone una garanzia a tale posizione del soggetto, statuendo che «nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica». La capacità giuridica di diritto privato è riconosciuta in capo non solo ai cittadini, ma anche allo straniero, col solo limite del principio di reciprocità, sancito dall’articolo 16 delle preleggi. «Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino» italiano nella misura in cui il cittadino italiano è ammesso al godimento dei medesimi diritti nel Paese dello straniero. Tale principio di reciprocità, giacché può comportare stringenti limitazioni alla capacità dello straniero, è stato intelligentemente escluso dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato col decreto delegato n. 286 del 1998. Difatti, l’articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo statuisce che «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana (http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU185_principi.pdf ) previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti». La capacità giuridica delle persone giuridiche La persona giuridica è titolare della capacità giuridica generale, col solo limite della compatibilità del rapporto con le caratteristiche immateriali dell’ente. Il criterio seguito è quello secondo il quale la posizione dell’ente è equiparata a quella della persona fisica, salvo il caso in cui l’esercizio del diritto presupponga l’esistenza corporea della vita umana (per esempio nel caso di matrimonio). Ergo (dunque, con valore conclusivo, conclusione) la persona giuridica, anche se non riconosciuta, gode di tutti i diritti che non sono legati alla fisicità della persona fisica.  Ad esempio, la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 12929 del 2007, ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. patito dalla persona giuridica in conseguenza della lesione dei diritti della personalità.

CAPACITA’ DI AGIRE:


La capacità di agire, nell’ordinamento giuridico italiano indica l’idoneità del soggetto a porre validamente in essere atti idonei (Atti in diritto = manifestazione, dichiarazione di volontà che produce effetti giuridici: atto legislativo, amministrativo | scrittura che, contenendo una dichiarazione di volontà, produce effetti legali; documento con valore legale: atto notarileatti processuali ), a incidere sulle situazioni giuridiche di cui è titolare, senza l’interposizione (Interposizione in diritto = sostituzione di una persona a un’altra nell’esercizio di attività giuridiche ) di altri soggetti di diritto. Quindi normalmente dopo la maggiore età.

CAPACITA’ NEGOZIALE:


Il possesso della capacità legale d’agire è requisito di validità degli atti negoziali (cosiddetta capacità negoziale), i quali sono annullabili se il soggetto che li ha posti in essere era sprovvisto di tale qualità nel momento in cui ha emesso la propria dichiarazione di volontà (es. minorenne). Adunque, gli atti negoziali stipulati dal soggetto capace d’agire, a prescindere dalla sua effettiva maturità psicofisica, sono validi, salvo il caso in cui questo si trovi in uno stato d’incapacità naturale o di fatto nel momento della manifestazione della volontà negoziale. In tale situazione, l’articolo 428 c.c., con alcune cautele ed entro limiti ivi specificati, consente l’annullamento di atti compiuti da «persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti». Per la validità degli atti giuridici in senso stretto o meri atti, non è necessaria la capacità d’agire, ma è necessario che il suo autore, nel momento in cui ha posto in essere l’atto, sia capace d’intendere e volere.


PERSONALITA’ GIURIDICA


Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU)

Art. 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua Personalità Giuridica”

RATIFICATA DALL’ITALIA CON LA LEGGE 25 ottobre 1977, n. 881 in cui fa bene attenzione a non nominare “dichiarazione diritti…” me ne indica semplicemente le date della firma ed il luogo della stessa (New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966)

Che in realtà Personalità Giuridica è la traduzione in italiano dall’inglese, di “person”.

Se quindi fosse stata tradotta bene, con la sua giusta corrispondenza in italiano, si capirebbe bene il senso di questo benedetto “art. 6”di cui sopra, cosicché anche l’ultimo degli stolti carpirebbe immediatamente il suo reale significato:

Ognuno individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento del fatto di, non essere una cazzo di finzione giuridica, astratta, bensì una persona umana naturale, ovvero sempre una maschera, ma di quelle che non vedono gli ordinamenti giuridici degli Stati (associazioni a delinquere finalizzate al trafico di schiavi)” e per cui non possono interagirci.

Quindi ancora:

Ognuno in ogni luogo ha il diritto naturale per libero arbitrio di rifiutare di essere riconosciuto come una persona”.

Attenzione! Si parla sempre di “persona”non di“Uomo Naturale”o“Essenza divina”.

Tenetelo sempre ben presente.

Perché solo la Persona Umana può interagire con il sistema con il riconoscimento di essere vivi.

Significa che se voglio interagire con il diritto positivo devo essere riconosciuto semplicemente come una non persona, ma semplicemente il curatore del trust, di cui non ne rispondo direttamente con il mio ”l’io”.

Ci siamo?!

Un Uomo naturale può decidere di utilizzare (senza identificarsi in esso) il proprio o altri trust utilizzando l’unico strumento, la Personalità Giuridica. Come quando scriviamo su un foglio che invece di utilizzare direttamente l’inchiostro utilizziamo uno strumento come tramite. La penna così da non doverci sporcare direttamente le mani.

IMPORTANTISSIMOOO!!! Specificare,“SONO PERSONALITA’ GIURIDICA” equivale a dire sono PERSONA GIURIDICA O PERSONA Fisica, vi state identificando/riconoscendo nella FINZIONE GIURIDICA! L’espressione giusta che si deve sempre! Utilizzare! è: “io ho Personalità Giuridica”!!!

Spero di esser riuscito a trasmetterne il significato reale.

In Diritto, avere la Personalità Giuridica/non essere una persona consiste nell’avere il diritto all’esercizio della capacità giuridica.

Quindi porre atti idonei… etc.

Ne consegue l’Idoneità a divenire titolare di diritti e obblighi o più in generale di situazioni giuridiche soggettive.

Il diritto all’esercizio della capacità giuridica significa che si ha la capacità di AGIRE

Nell’ordinamento giuridico italiano indica l’idoneità del soggetto a porre in essere validamente atti idonei a incidere sulle situazioni giuridiche di cui è titolare SENZA L’INTERPOSIZIONE DI ALTRI SOGGETTI DI DIRITTO.

Il possesso della capacità legale di agire è requisito di validità degli atti negoziali (cosiddetta capacità negoziale) i quali sono annullabili se il soggetto che li ha posti in essere era sprovvisto di tale qualità nel momento in cui ha espresso la propria dichiarazione di volontà.

Avere Personalità Giuridica significa, “esistere” per un ordinamento giuridico, con diritti, doveri e responsabilità. Il riconoscimento del fatto che la persona umana, in quanto tale, è soggetto, non oggetto di diritto, è atto dovuto.

Quale titolare di diritti che ineriscono (inerire = essere intimamente connesso a qualcosa), alla dignità umana, la persona nasce come SOGGETTO GIURIDICO.

Gli ordinamenti giuridici non esisterebbero senza la persona umana, poiché questa ne è il fondamento.

L’immigrato irregolare o il Rom o i cosiddetti homeless (senza dimora) o sans-papiers non sono “sconosciuti” al diritto, tanto meno “inesistenti” per esso.

La “soggettività giuridica” è distinta dalla “cittadinanza”, come d’altronde stabilisce la Dichiarazione universale che dedica specificamente alla seconda l’articolo 15.

Essa è uno status primordiale della persona, le cui modalità o articolazioni operative, per l’esercizio di diritti e di doveri, sono specificate appunto nello statuto di cittadinanza: questo avviene, storicamente, all’interno dei singoli ordinamenti statuali.

La Personalità Giuridica dell’essere umano va distinta dalla Personalità Giuridica di strutture organizzate che sono create per il conseguimento di determinati fini: gli stati, i comuni, le organizzazioni intergovernative, le camere di commercio, le università, le associazioni.

Per queste entità “derivate” si parla di “persone giuridiche” per distinguerle appunto dalle persone umane la cui soggettività giuridica, ripeto, ha carattere “originario”.

E’ appena il caso di segnalare che la Personalità Giuridica degli enti derivati può essere di diritto pubblico o di diritto privato.

Nel caso degli enti e delle associazioni all’interno degli stati la Personalità Giuridica è “attribuita” o “concessa”, diversamente che per le persone umane la cui soggettività giuridica, preesistendo al diritto positivo, è, deve essere semplicemente ‘riconosciuta’.

Nel Diritto internazionale, nei relativi manuali si trova un capitolo o, addirittura, un paragrafo intitolato: “L’individuo, oggetto del Diritto internazionale”.

L’assunto è che soltanto gli Stati ne sarebbero i soggetti, unici ed esclusivi: le persone umane erano ‘cosa loro’, come dire un affare interno alla rispettiva giurisdizione domestica. La dogmatica (dogma = Principio che si accoglie per vero o per giusto, senza esame critico o discussione) giuridica che argomentava sulla persona umana ‘oggetto’ è stata ampiamente usata ed abusata dalle ideologie che esaltavano, o addirittura deificavano, lo Stato come Soggetto giuridico iperumano.

Con l’avvento del Diritto internazionale dei diritti umani, la persona umana viene liberata nella sua soggettività giuridica originaria e trionfa dunque sulla perniciosissima (penicioso = Capace di nuocere in modo grave e irreparabile) idolatria (Adorazione tributata a oggetti o a immagini a cui si attribuiscano caratteri e poteri divini) statualistica (statualismo = Concezione o prassi politica secondo la quale lo Stato deve esercitare il suo controllo su tutte le attività, spec. economiche, del paese).

Quella della persona umana è Personalità Giuridica di diritto universale, un diritto super-costituzionale per sua intrinseca natura.”

Quindi in definitiva un Sovrano o Legale Rappresentante può farsi riconoscere la sua Personalità Giuridica/non sono una persona, e curare gl’interessi del trust, all’interno del diritto positivo per farsi riconoscere dei diritti.

Es. il diritto a non essere riconosciuto dallo stesso diritto positivo ma da quello internazionale, oppure al diritto di non essere giurisdizione del diritto positivo, etc.



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Infine ci sarebbero altre cose a riguardo:

La persona giuridica è anche costituita da:

  • un elemento materiale (o substrato sostanziale) che può a sua volta consistere in un insieme di individui (nelle corporazioni) o un patrimonio (nelle fondazioni) ordinati a uno scopo;

  • un elemento formale, il riconoscimento. Questo può essere attribuito dall’ordinamento:

    • con una norma generale che riconosce tutte le persone giuridiche in possesso di determinati requisiti;

    • con una norma posta appositamente per una determinata persona giuridica;

    • con un apposito provvedimento, posto in essere per una determinata persona giuridica.

Mentre le persone fisiche o giuridiche riunite in una corporazione (gli associati) sono un elemento costitutivo della stessa, il fondatore, ossia la persona fisica o giuridica che destina un patrimonio a uno scopo, creando così una fondazione, rimane estraneo a quest’ultima. Le persone giuridiche hanno un’organizzazione, con una struttura organizzativa articolata in uffici; tra gli uffici si distinguono quelli che hanno come titolari (o, secondo altra ricostruzione teorica, sono) organi della persona giuridica e compiono gli atti giuridici imputati alla stessa. Un’organizzazione, tuttavia, è posseduta anche da altri enti, privi dell’elemento formale del riconoscimento: se l’ordinamento attribuisce a questi enti un certo grado di autonomia patrimoniale, secondo una diffusa teoria, si deve ritenere che essi, pur non essendo persone giuridiche, siano comunque soggetti di diritto.

Si suol dire che le corporazioni sono organizzazioni di persone, mentre le fondazioni sono organizzazioni di beni. In realtà è difficile immaginare una corporazione che possa raggiungere i suoi scopi senza avvalersi di un patrimonio, così come una fondazione che non si avvalga di persone: tutti gli enti, in quanto organizzazioni, sono complessi di persone e beni, la differenza sta nel fatto che per l’ordinamento nelle corporazioni è essenziale la presenza dalle persone (gli associati) mentre nelle fondazioni è essenziale la presenza di un patrimonio; questo a prescindere dalla constatazione che, nella pratica, il rilievo di tali componenti può essere diverso (si pensi a una società per azioni, persona giuridica di tipo corporativo nella quale, tuttavia, la componente patrimoniale finisce di solito per avere un rilievo ben maggiore di quella personale).

.

Facciamo in fine alcuni esempi:

1° es: Quando interagite con il diritto positivo in tribunale, bisogna subito presentare alle, memorie del caso, la vostra Notifica di sovranità indicando che voi “AVETE Personalità Giuridica” riconosciuta dallo stesso Stato e tribunale grazie alla legge 881/77.

Quindi state affermando che pur essendo esseri umani naturali, (non visti dallo stesso diritto positivo), voi usate uno strumento per comunicare con loro dandovi la visibilità ma non interagendo come essere umano naturale bensì come Persona Umana, “Personalità Giuridica” (FINZIONE GIURIDICA).

Con questo strumento voi siete più in alto dello stesso giudice in quanto la Personalità Giuridica è della Persona Umana Naturale e non della FINZIONE GIURIDICA come nel caso di un Giudice. Quindi POSSEDETE la Capacità di Negoziazione che legata alla Capacità di Agire, potete disporre e ordinare.

2° es: Davanti al Carabiniere, Magistrato etc in caso di difficoltà dovrete sempre dire: “mi è riconosciuta la Personalità Giuridica, Io ho ‘Personalità Giuridica di Diritto Internazionale’, stai tu quindi affermando che non me la riconosci? In questo caso mettilo per iscritto e firmalo in umido. Nel caso dovesse accadere si troverebbe in violazione della legge 881/77”. Legge che sancisce il loro limite di giurisdizione nei vostri confronti, in qualità di Persona Giuridica di Diritto Internazionale.

3° Come far capire bene ad un individuo la differenza tra lui è il suo documento è facile. Chiedete a chiunque di prendere un qualsiasi atto di vendita come la casa, autovettura etc. Fateli notare che l’auto è INTESTATA a NOME e COGNOME (scritto sempre in maiuscolo perché tutti gli atti sono collegati alla PERSONA GIURIDICA), poi fateli prendere in mano la propria CARTA DI IDENTITA’ ed a questo punto dovreste ricordargli come nel consueto si scrivono/indicano le gerarchie. Normalmente si parte dall’alto indicando per primo la più importante e poi quelle meno importanti sempre al di sotto della precedente. Giusto? (Fate rispondere a lui se questa affermazione gli risuona). Bene… ora domandategli di controllare nella prima parte della CARTA D’IDENTITA’ (facciata anteriore) e fatevi indicare qual’è la scritta che si trova al di sopra di tutte. Ovviamente vi dovrà indicare “REPPUBLICA ITALIANA” poi “Comune Di …”e solo alla fine nella parte più bassa si troverà il proprio COGNOME NOME. Giusto? Quindi secondo il ragionamento di prima chi è il proprietario della CARTA DI IDENTITA’ e del COGNOME NOME (quindi del TRUST)? Naturale che sarà quello che sta più in alto “REPPUBBLICA ITALIANA” poi ci sarà l’Amministratore del TRUST/DOCUMENTO DI IDENTITA’ che è rappresentato da Comune che ha rilasciato il documento e solamente in fine si trova COGNOME NOME che si riferisce per omonimia a chi ne sarà il BENEFICIARIO, cioè l’essere umano, che ne usufruirà a vita.

Detto questo fate notare che se COGNOME NOME è un TRUST/CONTRATTO di cui lui è il beneficiario e REPPUBLICA ITALIANA il proprietario come potrebbe essere possibile che la casa o auto etc. sia di sua proprietà. Infatti lui a casa sua mette il cartello di Proprietà Privata (significa che si è stati privati della proprietà).

Quindi: Il padrone della PERSONA GIURIDICA/SOGGETTO GIURIDICO/CARTA DI IDENTITA’ parrebbe essere la REPPUBLICA ITALIANA (Insegna della ITALY REPUBLIC OF Corporation – di proprietà ROTHCHILDS ;-D ). E di FATTO lo è così …

In ultimissima spiegazione possiamo imparare questa storiella, scritta da una mia conoscenza (Raffaele):

Dopo la tua dichiarazione di Esistenza in Vita oppure di Sovranità, diventi “uomo naturale””essere umano naturale”(nome cognome (tutto minuscolo), cioè voi, che state leggendo ora in carne, ossa, sangue e spirito), dichiarando di Esistere, di non essere più disperso in mare e di aver capito tutta la frode che alcuni individui stanno commettendo nei confronti dell’umanità. L’”essere umano naturale”è il Disponente.

Il Disponente “essere umano naturale”(nome cognome), proprietario unico del contratto “TRUST”PERSONA GIURIDICA (NOME COGNOME), si rivolge a “Persona Umana”(Nome Cognome) per creare un contratto/accordo di collaborazione (Living Trust), tra loro ad amministrare (Trustee) i propri beni intestati a (NOME COGNOME – MAIUSCOLO).

La Persona Umana in campo di diritto Internazionale è una finzione riconosciuta e gode di “Personalità Giuridica”che è superiore al diritto positivo.

Attraverso la Legale Rappresentanza o Dichiarazione di sovranità che ha in se la Legale Rappresentanza, la persona umana naturale sarà il Trustee/amministratore della PERSONA GIURIDICA (NOME COGNOME) a beneficio della Persona FISICA (COGNOME Nome), sempre rappresentanta dalla Personalità Giuridica (Nome Cognome).

Questo nell’attesa del ritorno dell’essere umano disperso in mare.

Per fare questo ci vorrebbe una grande consapevolezza di tutti gli abitanti di questo mondo che sembrerebbero rapiti dalla loro mente.

Tutto questo sembra indubbiamente essere il “living trust”.

Ricordatevi di base, che il diritto positivo non prevede e non vede, l’essere umano naturale, ma solamente la Maschera/Persona/ente. Quindi con la“Personalità Giuridica”tu stai comunicando di non essere una persona/maschera/ente. Ok?! Poco importa cosa sei perché tanto il diritto positivo esiste solo la Persona/maschera/ente, e solo quello può giudicare. Poi il fatto che tu sia un uomo naturale poco importa, visto che solamente la persona/ente/maschera è vista, e prevista in questo ordinamento giuridico.


Conoscenza base del Sovrano e Legale Rappresentante Personalità Giuridica in PDF



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articolo in aggiornamento

TRATTATI E DICHIARAZIONI


ALL’INTERNO DEL DIRITTO POSITIVO

Il sovrano e il legale rappresentante sovrano è PERSONALITA’ GIURIDICA A CARATTERE PRIVATO su nostra espressa dichiarazione e notifica.

1) Abbiamo UNO SCOPO
2) Rivendichiamo la nostra Personalità Giuridica

con capacita di azione giuridica
3) Ne abbiamo IL RICONOSCIMENTO

DIRITTI UMANI
“Articolo 6 – Nessuno è sconosciuto”
(Commento del prof. Antonio Papisca, Cattedra UNESCO “Diritti umani, democrazia e pace” presso il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova, sull’Articolo 6 della Dichiarazione universale dei diritti umani)

Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Avere personalità giuridica significa “esistere” per un ordinamento giuridico, naturalmente con diritti, doveri e responsabilità.
Il riconoscimento del fatto che la persona umana, in quanto tale, è soggetto, non oggetto di diritto, è atto dovuto. Quale ritolare di diritti che ineriscono alla dignità umana, la persona nasce come soggetto giuridico. Gli ordinamenti giuridici non esisterebbero senza la persona umana, poiché questa ne è il fondamento.
L’immigrato irregolare o il Rom o i cosiddetti homeless (senza dimora) o sans-papiers non sono “sconosciuti” al diritto, tanto meno “inesistenti” per esso.
La “soggettività giuridica” è distinta dalla “cittadinanza”, come d’altronde stabilisce la Dichiarazione universale che dedica specificamente alla seconda l’articolo 15. Essa è uno status primordiale della persona, le cui modalità o articolazioni operative – per l’esercizio di diritti e di doveri – sono specificate appunto nello statuto di cittadinanza: questo avviene, storicamente, all’interno dei singoli ordinamenti statuali.
La personalità giuridica dell’essere umano va distinta dalla personalità giuridica di strutture organizzate che sono create per il conseguimento di determinati fini: gli stati, i comuni, le organizzazioni intergovernative, le camere di commercio, le università, le associazioni. Per queste entità “derivate” si parla di “persone giuridiche” per distinguerle appunto dalle persone umane la cui soggettività giuridica, ripeto, ha carattere “originario”. E’ appena il caso di segnalare che la personalità giuridica degli enti derivati può essere di diritto pubblico o di diritto privato.
Nel caso degli enti e delle associazioni all’interno degli stati la personalità giuridica è “attribuita” o “concessa”, diversamente che per le persone umane la cui soggettività giuridica, preesistendo al diritto positivo, è, deve essere semplicemente ‘riconosciuta’. Nei tempi, non propriamente preistorici, in cui studiavo il Diritto internazionale, nei relativi manuali trovavo un capitolo o, addirittura, un paragrafo intitolato: “L’individuo, oggetto del Diritto internazionale”. L’assunto era che soltanto gli Stati ne erano i soggetti, unici ed esclusivi: le persone umane erano ‘cosa loro’, come dire un affare interno alla rispettiva giurisdizione domestica. La dogmatica giuridica che argomentava sulla persona umana ‘oggetto’ è stata ampiamente usata ed abusata dalle ideologie che esaltavano, o addirittura deificavano, lo Stato come soggetto giuridico iperumano.
Con l’avvento del Diritto internazionale dei diritti umani, la persona umana viene liberata nella sua soggettività giuridica originaria e trionfa dunque sulla perniciossima idolatria statualistica. Quella della persona umana è personalità giuiridica di diritto universale, un diritto super-costituzionale per sua intrinseca natura.

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Quella della persona umana è personalità giuridica di diritto universale, un diritto super-costituzionale per sua intrinseca natura.


DIFFERENZA TRA IL DIRITTO POSITIVO E NATURALE


DOCUMENTAZIONI DA EFFETTUARE.

ETC



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CEDU – CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO Roma 4.XI.1950




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CEDU – CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali

Roma, 4.XI.1950

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o CEDU (in francese: “Convention européenne des droits de l’Homme“) è una Convenzione internazionale redatta e adottata nell’ambito del Consiglio d’Europa (Il Consiglio d’Europa (CdE) è un’organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani)

Non bisogna confonderla con la Corte di giustizia dell’Unione europea – CGUE (La CGUE ha il compito di garantire l’osservanza del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati fondativi (insieme di trattati internazionali tra gli stati membri dell’Unione europea, che pongono le basi dell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea. Essi istituiscono le varie istituzioni dell’Unione, le loro procedure e gli obiettivi dell’Unione) dell’Unione europea). Istituzione effettiva dell’Unione europea con sede in LUSSEMBURGO.

La CEDU è considerata il testo centrale in materia di protezione dei diritti fondamentali dell’uomo perché è l’unico dotato di un meccanismo giurisdizionale permanente che consenta a ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti, attraverso il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo(La Corte europea dei diritti dell’uomo (abbreviata in CEDU o Corte EDU) è un organo giurisdizionale internazionale, istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950, per assicurarne l’applicazione e il rispetto), con sede a Strasburgo.

Il documento è stato elaborato in due lingue, francese e inglese, i cui due testi fanno egualmente fede.

La CEDU è stata poi integrata e modificata da 14 Protocolli aggiuntivi.




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PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI – NEW YORK 16 dicembre 1966 – Ratificato dall’Italia con legge 881/77 del 25 ottobre 1977




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Concluso a Nuova York il 16 dicembre 1966 Approvato dall’Assemblea federale il 13 dicembre 19912 Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 18 giugno 1992 Entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992

La Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (meglio noto come PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI – NEW YORK 16 DICEMBRE 1966), è un trattato internazionale delle Nazioni Unite (O.N.U.) nato dall’esperienza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottato nel 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo del 1976.

Le nazioni firmatarie sono tenute a rispettarla.

Ratificato dall’Italia con la legge 881/77 del 25 ottobre 1977

Parte Prima – Articolo 1.
Tutti i popoli hanno diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali …



Contenuti della Convenzione

La Convenzione definisce cinque categorie di diritti umani:

  1. La protezione dell’integrità fisica dell’individuo (contro la detenzione arbitraria, la tortura e l’uccisione).
  2. L’imparzialità del giudizio (osservanza della legge, diritti del detenuto, procedura giudiziaria, standard minimi di detenzione per i prigionieri, diritto alla difesa, diritto ad un giusto processo).
  3. La protezione contro le discriminazioni basate sul sesso, l’etnia o la religione, e quelle di altro genere.
  4. La libertà di pensiero, di religione, di coscienza, di parola, di associazione, di stampa e di riunione.
  5. Il diritto di partecipazione politica (cioè di fondare o aderire a partiti politici, di voto, di critica delle autorità di governo).

Stati non membri

168 nazioni.

La maggioranza delle nazioni nel mondo ha aderito alla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, vi sono tuttora nazioni che, per diversi motivi, non l’hanno firmata o notificata. Altri vari Stati non erano ancora membri della Convenzione nel luglio del 2007, tra cui CITTA’ DEL VATICANO

La Convenzione Internazionale veniva monitorata dalla Commissione per i Diritti Umani ed oggi dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite con sede a Ginevra) che esamina periodicamente relazioni inviate dagli Stati membri riguardanti la loro osservanza del trattato. I 18 membri del Comitato vengono eletti dagli Stati membri delle Nazioni unite, ma non rappresentano alcuno Stato. La Convenzione contiene due “protocolli facoltativi”. Il primo protocollo facoltativo pone un regolamento per i reclami individuali in base al quale i singoli cittadini degli Stati membri possono sottoporre reclami, denominati comunicazioni, all’attenzione del Comitato per i Diritti Umani. Le decisioni del Comitato prese ai sensi del primo protocollo facoltativo hanno creato la più estesa e complessa giurisprudenza nel sistema ONU del diritti umani.

Il secondo protocollo facoltativo alla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici abolisce la pena di morte. Tuttavia è data facoltà agli Stati firmatari di aggiungere una riserva riguardante l’uso della pena di morte per gravi reati di natura militare commessi in tempo di guerra

organo sussidiario dell’Assemblea generale

« L’Assemblea generale può esaminare i principi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i principi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all’altro. […] »
(Statuto delle Nazioni Unite, capitolo IV, articolo 11)

, lavora a stretto contatto con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani. (L’ Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umaniUNHCHR o OHCHR, è l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere e proteggere i diritti umani che sono garantiti dal diritto internazionale e previsti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948) Dal 15 marzo 2006 ha sostituito la Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. Il Consiglio per i diritti umani costituisce uno dei tre organi per i diritti umani basati sulla Carta delle Nazioni Unite, assieme all’Esame Periodico Universale e alle Procedure Speciali




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4° CONVENZIONE DI GINEVRA PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CIVILI IN TEMPO DI GUERRA 12-AGOSTO-1949 – ratificata in Italia con legge 27 ottobre 1951 n. 1739 in Suppl. alla. Gazz. Uff. 1 marzo n. 53




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4° CONVENZIONE DI GINEVRA PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CIVILI IN TEMPO DI GUERRA 12-AGOSTO-1949 versione PDF scaricabile con Cartolina per richiesta

A pag 57 della convenzione di Ginevra scaricabile in formato PDF troverete la Cartolina per la richiesta (da compilare)

La Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra fu firmata a Ginevra il 12 agosto 1949. Insieme ad altri tre trattati, che costituiscono il Diritto di Ginevra (Diritto Internazionale), è l’esito di una Conferenza Diplomatica svoltasi nella città svizzera dal 21 aprile al 12 agosto 1949.

Ha come oggetto le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri di forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento, garantendo agli stessi dei diritti. Tra questi vi è quello di non essere utilizzato come scudo umano (Scudo umano è un termine utilizzato, in ambito militare e politico, per descrivere l’utilizzo di civili a protezione di possibili obiettivi militari al fine di dissuadere il nemico ad attaccare tali siti. Tale condotta è vietata dalla quarta convenzione di Ginevra).

ratificata in Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1739 in Suppl. alla. Gazz. Uff., 1° marzo, n. 53



Procedura per il riconoscimento della Protezione internazionale:

In Italia sono previste tre forme di protezione, consistenti rispettivamente nello

status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra 1951 relativa allo status di rifugiato,

la protezione sussidiaria ex art 14 D.Lgs 251/07 e una terza forma di protezione, nazionale,

la protezione umanitaria, disciplinata agli art 19, art 5 co. 6 D.Lgs 286/98 e art 32 legge 189/2002.

La procedura prevede una prima fase amministrativa ed una seconda di tipo giurisdizionale, nel caso in cui la fase amministrativa si sia conclusa con una decisione negativa. La legge prevede una procedura unificata per tutte le forme di protezione.

Art. 15 Diritto d’associazione
Per ciò che concerne le associazioni a scopo non politico e non lucrativo e in sindacati professionali, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole concesso, nelle stesse circostanze, ai cittadini di un paese estero.
Art. 16 Diritto di adire i tribunali
1. Ciascun rifugiato può, sul territorio degli Stati Contraenti, adire liberamente in tribunali.
2. Nello Stato Contraente in cui ha la sua residenza abituale, ciascun rifugiato fruisce dello stesso trattamento concesso ai cittadini di detto Stato, per ciò che concerne il diritto di adire i tribunali, comprese l’assistenza giudiziaria e l’esenzione dalla cautio judicatum solvi.
3. Negli Stati Contraenti in cui il rifugiato non ha la sua residenza abituale, egli fruisce, per quanto concerne i diritti previsti nel paragrafo 2, dello stesso trattamento che i cittadini dei paese in cui ha la sua residenza abituale.



Infine e solo infine vi pongo una sorta di valutazione/riflessione:

Lo Stato è un’entità giuridica temporanea, che governa ed esercita il potere sovrano su un determinato territorio e sui soggetti a esso appartenenti.

Quindi è corretto considerare “stato” le persone umane/esseri umani che si dichiarano senza nazionalità ma “apolide”, con qualità di Personalità giuridica in quanto essi esercitano il potere sovrano su un territorio (s’intende quello calpestato nel cammino o stazionamento quotidiano, compreso la Dimora abituale o saltuaria, in quanto proprietà propria o temporanea, ma sempre proprietà). Uno stato con tanto di Governo (infatti Governo = prendere in mano il timone, e loro i sovrani lo fanno, per la loro vita governandola), e con tanto di leggi, naturali o universali.

Questo lo approfondirò in un altro articolo, in quanto ora vorrei potarvi ad una riflessione. Per ora inserisco alcune riflessioni che mi porteranno via del tempo per approfondirle e che anche voi nel mentre potreste suggerirmi materiale di studio;

  1. Uno stato attaccato da un esercito si può considerare in guerra?
  2. Chi decreta o decide se l’italia deve essere considerata in guerra?
  3. come funziona la decisione? in base a quali parametri vengono valutati?
  4. Quali sono le tre forme di protezione che offre la convenzione di ginevra?
  5. Sono solo tre?
  6. Esattamente ciascuna di loro cosa comporta?
  7. In base a quali parametri vengono attivate?
  8. Una volta attuate cosa comportano? Es: Si va in Svizzera o si rimane in Italia?
  9. Si può avere un documento come persona protetta.
  10. sapiamo che qualcuno lo ha ottenuto, quindi com’è stato possibile?
  11. Nel caso di violazioni di guerra alla convenzione di Ginevra come ci si comporta, chi interviene e come ed in base a cosa decide?
  12. Quali conseguenze comportano violare la convenzione?



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DUDU – DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 10-DICEMBRE-1948




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DUDU DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 10-DICEMBRE-1948

Il 10 dicembre 1948 a Parigi, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l’Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell’Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

Documento storico, prodotto in risposta agli importanti danni subiti nella Seconda guerra mondiale e fa parte dei documenti di base delle Nazioni Unite insieme al suo stesso Statuto.

La Dichiarazione dei Diritti Umani è un codice etico di importanza storica fondamentale: è stato il primo documento a sancire universalmente, in ogni epoca storica e in ogni parte del mondo, i diritti che spettano all’essere umano.

Frutto di una elaborazione umana centenaria, che dai primi principi etici classico-europei arriva fino al Bill of Rights

documento

(1689, letteralmente un progetto di legge (bill) sui diritti (rights)), alla Dichiarazione d’indipendenza statunitense (4 luglio 1776), ma soprattutto la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 

stesa nel 1789 durante la Rivoluzione Francese, i cui elementi di fondo (i diritti civili e politici dell’individuo) sono confluiti in larga misura in questa carta.

Molto rilevanti infine, nel percorso che ha portato alla realizzazione della Dichiarazione, sono i Quattordici punti (del presidente Woodrow Wilson, 1918) e i pilastri delle Quattro Libertà enunciati da Franklin Delano Roosevelt nella Carta Atlantica del 1941.

I milioni di morti della Seconda guerra mondiale hanno ricoperto un ruolo fondamentale per sbloccare quella coscienza etica che è alla base della Dichiarazione.

Alla Dichiarazione, tra gli altri, da René Cassin, sono poi seguiti la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, elaborati dalla Commissione per i Diritti Umani ed entrambi adottati all’unanimità dall’ONU il 16 dicembre 1966



DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno
portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che
l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti
amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in
cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei
diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L’ASSEMBLEA GENERALE proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.



La Dichiarazione può essere suddivisa in 7 argomenti:

  1. il preambolo enuncia le cause storiche e sociali che hanno portato alla necessità della stesura della Dichiarazione;
  2. gli articoli 1-2 stabiliscono i concetti basilari di libertà ed eguaglianza (già sanciti dalla Rivoluzione francese)
  3. gli articoli 3-11 stabiliscono altri diritti individuali;
  4. gli articoli 12-17 stabiliscono i diritti dell’individuo nei confronti della comunità (anche qui rifacendosi a un dibattito filosofico che va da Platone ad Hannah Arendt);
  5. gli articoli 18-21 sanciscono le cosiddette “libertà costituzionali”, quali libertà di pensiero, opinione, fede e coscienza, parola, associazione pacifica dell’individuo;
  6. gli articoli 22-27 sanciscono i diritti economici, sociali e culturali dell’individuo;
  7. i conclusivi articoli 28-30 stabiliscono le modalità generali di utilizzo di questi diritti, gli ambiti in cui tali diritti dell’individuo non possono essere applicati, e che essi non possono essere ritorti contro l’individuo.


Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella
presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico,
giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la
schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a
punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente
Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti
tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e
pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la
sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico
processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la
sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo
od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non
costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto
internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore
a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad
essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i
confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e
di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle
persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia
realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai
principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare
una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione.
Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e
all’atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno
consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto
ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in
comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
proprietà.

Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere.

Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.

Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai
pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale
volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni,
effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza
sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a
giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione
per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da
altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi.

Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la
salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare
riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure
mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in
caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in
altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza.
Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della
stessa protezione sociale.

Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita
almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e
professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione
superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del
merito.
2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza,
l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire
l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso
scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli
sia autore.

Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente
realizzati.

Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è
possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge
per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà
degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine
pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere
esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di
implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare
un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.




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Convenzione di Roma, n. 5 del 1950 – Legge 4 agosto 1955, n. 848 – Roma, 4 novembre 1950



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Convenzione di Roma, n. 5 del 1950

Legge 4 agosto 1955, n. 848

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocollo suddetti, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

emendata dal protocollo n. 11

Roma, 4 novembre 1950

Il testo della Convenzione era stato modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo n° 3, entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo n° 5, entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo n° 8, entrato in vigore il 1° gennaio 1990. Esso comprendeva inoltre il testo del Protocollo n° 2 che, conformemente al suo articolo 5, paragrafo 3, era divenuto parte integrante della Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in vigore. Tutte le disposizioni che erano state modificate o aggiunte dai suddetti Protocolli sono sostituite dal Protocollo n° 11 a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 1° novembre 1998. Inoltre, a partire da questa stessa data, il Protocollo n° 9, entrato in vigore il 1° ottobre 1994, è abrogato.

(Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio dell’Europa, considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l’applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati; considerato che il fine del consiglio dell’Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; riaffermato il loro profondo attaccamento a queste libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall’altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell’uomo a cui essi si appellano;

risoluti, in quanto Governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza di diritto, a prendere le prime misure adatte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.

Titolo I

Diritti e libertà

Articolo 2

Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:

a. per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;

b. per effettuare un regolare arresto o per impedire l’evasione di una persona legalmente detenuta;

c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

Articolo 3

Divieto di tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.

Articolo 4

Divieto di schiavitù e lavori forzati

1. Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. Non è considerato “lavoro forzato o obbligatorio ” nel senso di questo articolo:

a) ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di libertà condizionata;

b) ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l’obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

c) ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

d) ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici.

Articolo 5

Diritto alla libertà e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

b. se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l’esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;

c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;

d. se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente;

e. se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f. se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.

2. Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell’arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l’istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

Articolo 6

Diritto ad un processo equo

1. Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. Ogni accusato ha segnatamente diritto a:

a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;

b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;

c. difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;

d. interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell’udienza.

Articolo 7

Nessuna pena senza legge

1. Nessuno può essere condannato per un’azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale.

Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una persona colpevole d’una azione o d’una omissione che, al momento in cui fu commessa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10

Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e la imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11

Libertà di riunione ed associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L’esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.

Articolo 12

Diritto al matrimonio

Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto.

Articolo 13

Diritto ad un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14

Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Articolo 15

Deroga in caso di emergenze

1. In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere delle misure in deroga alle obbligazioni previste nella presente Convenzione nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con le altre obbligazioni derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2 salvo che per il caso di decesso risultante da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.

3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene pienamente informato il Segretario Generale del Consiglio d’Europa delle misure prese e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve parimenti informare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure hanno cessato d’esser in vigore e le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16

Restrizione all’attività politica degli stranieri

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come vietante alle Alte Parti Contraenti di porre limitazioni all’attività politica degli stranieri.

Articolo 17

Divieto dell’abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare una attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.

Articolo 18

Limitazioni dell’uso di restrizioni ai diritti

Le limitazioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà non possono essere applicate che per lo scopo per il quale sono state previste.

Titolo II

Corte europea dei diritti dell’uomo

Articolo 19

Istituzione della Corte

Al fine di assicurare il rispetto degli impegni derivanti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli alle Alte Parti contraenti, viene istituita una Corte europea dei diritti dell’uomo, dappresso denominata “la Corte”. Essa opera in modo permanente.

Articolo 20

Numero dei giudici

La Corte si compone di un numero di giudici eguale a quello delle Alte Parti contraenti.

Articolo 21

Condizioni per l’esercizio delle funzioni

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l’esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o essere giuristi di riconosciuta competenza.

2. I giudici siedono in Corte a titolo individuale.

3. Durante il loro mandato, i giudici non possono svolgere alcuna attività incompatibile con le esigenze di autonomia, di imparzialità o di disponibilità richieste per un’attività esercitata a tempo pieno; tutte le controversie derivanti dall’applicazione del presente paragrafo vengono decise dalla Corte.

Articolo 22

Elezione dei giudici

1. I giudici vengono eletti dall’Assemblea parlamentare per ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall’Alta Parte contraente.

2. La stessa procedura viene applicata per completare la Corte in caso di adesione di nuove Alte Parti contraenti e per coprire i seggi divenuti vacanti.

Articolo 23

Durata del mandato

1. I giudici vengono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di una metà dei giudici eletti nella prima elezione scade al termine di tre anni.

2. I giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario generale del Consiglio d’Europa, immediatamente dopo la loro elezione.

3. Al fine di assicurare, per quanto possibile, il rinnovo del mandato di una metà dei giudici ogni tre anni, l’Assemblea parlamentare può decidere, prima di procedere ad ulteriori elezioni, che uno o più mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che questa possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.

4. Nel caso in cui sia necessario conferire più mandati e l’Assemblea parlamentare applichi il precedente paragrafo, la ripartizione dei mandati viene effettuata mediante estrazione a sorte dal Segretario generale del Consiglio d’Europa immediatamente dopo l’elezione.

5. Il giudice eletto in sostituzione di un giudice il cui mandato non sia terminato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

6. Il mandato dei giudici termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età.

7. I giudici restano in carica sino alla loro sostituzione. Gli stessi continuano tuttavia ad occuparsi delle cause di cui sono già investiti.

Articolo 24

Revoca

Nessun giudice può essere revocato dall’incarico se non quando gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che lo stesso non soddisfa più le condizioni richieste.

Articolo 25

Cancelleria e referendari

La Corte dispone di una cancelleria le cui funzioni ed organizzazione sono stabilite dal regolamento della Corte. La Corte è assistita da referendari.

Articolo 26

Assemblea plenaria della Corte

La Corte riunita in Assemblea plenaria:

a. elegge, per una durata di tre anni, il suo presidente ed uno o due vice-presidenti: possono essere rieletti;

b. istituisce le sezioni per un periodo di tempo determinato;

c. elegge i presidenti delle sezioni della Corte; questi possono essere rieletti;

d. adotta il regolamento della Corte;

e. elegge il cancelliere e uno o più vice-cancellieri.

Articolo 27

Comitati, sezioni e sezione allargata

1. Per l’esame dei casi ad essa rimessi, la Corte siede in comitati composti da tre giudici, in sezioni composte da sette giudici ed in una sezione allargata composta da diciassette giudici. Le sezioni della Corte istituiscono i comitati per un periodo di tempo determinato.

2. Il giudice eletto a titolo di uno Stato parte alla procedura è membro di diritto della sezione e della sezione allargata; in caso di assenza di detto giudice o se è impossibilitato a sedere, tale Stato parte designa una persona che siede in qualità di giudice.

3. Fanno parte della sezione allargata anche il presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle sezioni ed altri giudici designati conformemente al regolamento della Corte.

Quando viene rimessa alla sezione allargata una questione in virtù dell’articolo 43, nessun giudice della sezione che ha emesso il giudizio può sedere, ad eccezione del presidente della sezione e del giudice che abbia partecipato al giudizio a titolo dello Stato parte interessato.

Articolo 28

Dichiarazione di irricevibilità da parte dei comitati

Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame. La decisione è definitiva.

Articolo 29

Decisioni delle sezioni sulla ricevibilità e il merito

1. Se non viene presa alcuna decisione in virtù dell’articolo 28, una sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi individuali presentati in virtù dell’articolo 34.

2. Una sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi interstatali presentati in virtù dell’articolo 33.

3. Salvo decisione contraria della Corte per casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità viene adottata separatamente.

Articolo 30

Trasferimento di competenza alla sezione allargata

Se la causa pendente innanzi ad una sezione solleva una questione grave relativa all’interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la soluzione di una questione può portare ad una contraddizione rispetto ad una sentenza precedentemente emessa dalla Corte, la sezione in qualsiasi momento precedente all’emissione della sua sentenza può trasferire la competenza alla sezione allargata, a meno che una delle Parti non si opponga.

Articolo 31

Poteri della sezione allargata

La sezione allargata:

a. si pronuncia sui ricorsi presentati in virtù dell’articolo 33 o dell’articolo 34 allorquando la causa le è stata deferita da una sezione in virtù dell’articolo 30 o quando la causa le è stata rimessa in virtù dell’articolo 43; e

b. esamina le richieste di parere presentate in virtù dell’articolo 47.

Articolo 32

Competenza della Corte

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che le verranno sottoposte nei termini previsti dagli articoli 33, 34 e 47.

2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, la decisione sul punto spetta alla Corte.

Articolo 33

Cause interstatali

Ciascuna Alta Parte contraente può adire la Corte in ordine ad ogni presunta violazione delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli da parte di un’altra Alta Parte contraente.

Articolo 34

Ricorsi individuali

La Corte può essere adita per ricorsi presentati da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di individui che pretenda di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non impedire in alcun modo l’esercizio effettivo di questo diritto.

Articolo 35

Criteri di ricevibilità

1. Una questione può essere rimessa alla Corte solo dopo l’esaurimento di tutte le vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, ed entro un periodo di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva.

2. La Corte non prende in considerazione alcun ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 quando:

a. è anonimo, o

b. è sostanzialmente uguale ad un ricorso precedentemente esaminato dalla Corte o è già stato sottoposto ad un’altra istanza internazionale di inchiesta o di composizione e non contiene fatti nuovi.

3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 qualora lo ritenga incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, o manifestamente infondato o abusivo.

4. La Corte respinge tutti i ricorsi irricevibili ai sensi del presente articolo. Può procedere in tal senso in ogni fase della procedura.

Articolo 36

Intervento di terzi

1. Per tutte le cause rimesse ad una sezione o alla sezione allargata, un’Alta Parte contraente il cui cittadino sia un ricorrente ha il diritto di presentare osservazioni scritte e di prendere parte alle udienze.

2. Nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare un’Alta Parte contraente che non è parte o ogni altra persona interessata che non sia il ricorrente a presentare osservazioni scritte o a prendere parte alle udienze.

Articolo 37

Cancellazione dei ricorsi dal ruolo

1. In qualsiasi momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo qualora le circostanze portino alla conclusione che:

a. il ricorrente non intenda più mantenerlo; o

b. la controversia sia stata risolta; o

c. per ogni altra ragione accertata dalla Corte, non sia più giustificato continuare l’esame

La Corte continua tuttavia ad esaminare il ricorso se il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo richiede.

2. La Corte può decidere di reiscrivere un ricorso nel ruolo allorquando ritenga che le circostanze lo giustifichino.

Articolo 38

Esame del caso e procedura di composizione amichevole

1. Se la Corte dichiara un ricorso ricevibile, essa:

a. effettua l’esame del caso con i rappresentanti delle parti e, nel caso in cui sia necessario, procede ad un’indagine, per la cui conduzione efficace gli Stati interessati forniranno tutte le agevolazioni necessarie;

b. si mette a disposizione delle parti interessate al fine di giungere ad una composizione amichevole della questione che si ispiri al rispetto dei diritti dell’uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

2. La procedura ai sensi del paragrafo 1 lettera b è riservata.

Articolo 39

Conclusione di una composizione amichevole

In caso di composizione amichevole, la Corte cancella la causa dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

Articolo 40

Udienze pubbliche ed accesso ai documenti

1. Le udienze sono pubbliche, a meno che la Corte non decida diversamente in circostanze eccezionali.

2. I documenti depositati in archivio sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

Articolo 41

Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un’equa soddisfazione.

Articolo 42

Sentenze delle sezioni

Le sentenze delle sezioni divengono definitive conformemente alle disposizioni dell’articolo 44 paragrafo 2.

Articolo 43

Rinvio alla sezione allargata

1. Entro il termine di tre mesi dalla data in cui la sezione ha pronunciato la sentenza, le parti possono, in casi eccezionali, chiedere il deferimento della causa alla sezione allargata.

2. Un collegio di cinque giudici della sezione allargata accoglie la richiesta se il caso solleva una questione grave relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o una questione grave di carattere generale.

3. Se il collegio accoglie la richiesta, la sezione allargata si pronuncia sulla causa con sentenza.

Articolo 44

Sentenze definitive

1. La sentenza della sezione allargata è definitiva.

2. La sentenza di una sezione diviene definitiva:

a. quando le parti dichiarano di non voler deferire la causa alla sezione allargata; o

b. tre mesi dopo la data della sentenza, se non è richiesto il deferimento della causa alla sezione allargata; o

c. quando il collegio della sezione allargata respinge la richiesta di rinvio formulata in applicazione dell’articolo 43.

3. La sentenza definitiva viene pubblicata.

Articolo 45

Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1. Le sentenze, nonché le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili, sono motivate.

2. Se una sentenza non esprime, nella sua totalità o in parte, l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.

Articolo 46

Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alla sentenza definitiva della Corte per le controversie di cui sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte viene trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione.

Articolo 47

Pareri

1. La Corte, su richiesta del Comitato dei Ministri, può rilasciare pareri su questioni giuridiche concernenti l’interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

2. Tali pareri non possono riguardare questioni relative al contenuto o alla portata dei diritti e delle libertà di cui al titolo I della Convenzione e dei suoi Protocolli, né altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero dover esaminare a seguito dell’introduzione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

3. Le decisioni del Comitato dei Ministri di richiedere un parere della Corte sono prese a maggioranza dei voti dei rappresentanti aventi diritto a sedere nel Comitato.

Articolo 48

Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la richiesta di parere presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza, secondo quanto stabilito dall’articolo 47.

Articolo 49

Motivazione dei pareri

1. I pareri della Corte devono essere motivati.

2. Se il parere non esprime, nella sua totalità o in parte, l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.

3. I pareri della Corte vengono trasmessi al Comitato dei Ministri.

Articolo 50

Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d’Europa.

Articolo 51

Privilegi e immunità dei giudici

I giudici, durante l’esercizio delle loro funzioni, godono dei privilegi e delle immunità previsti dall’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa e dagli accordi conclusi in virtù di detto articolo.

Titolo III

Disposizioni diverse

Articolo 52

Richieste del Segretario generale

Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio dell’Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura la effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 53

Salvaguardia

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai Diritti dell’uomo e alle libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base a leggi di qualunque Stato Contraente o ad altri Accordi internazionali di cui tale Stato sia parte.

Articolo 54

Poteri del Comitato dei Ministri

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d’Europa.

Articolo 55 –

Rinuncia ad altri mezzi di risoluzione delle controversie

Le Alte Parti Contraenti rinunziano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, convenzioni o dichiarazioni fra di loro esistenti, in vista di sottomettere, per via di ricorso, una controversia nata dall’interpretazione o dall’applicazione della presente Convenzione ad una procedura di regolamento diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Articolo 56

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che la presente Convenzione troverà applicazione salvo quanto previsto al paragrafo 4 del presente articolo in tutti i territori o in determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali.

2. La Convenzione si applicherà al territorio o ai territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d’Europa avrà ricevuto tale notifica.

3. In detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conforme al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a conoscere dei ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative, o di gruppi di privati come previsto dall’articolo 34 della Convenzione.

Articolo 57

Riserve

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate in base al presente articolo.

2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.

Articolo 58

Denuncia

1. Un’Alta Parte Contraente non può denunciare la presente Convenzione che dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data d’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che ne informa le Alte Parti Contraenti.

2. Tale denuncia non può avere l’effetto di svincolare l’Alta Parte Contraente interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione in ciò che concerne qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste obbligazioni, fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.

3. Con la medesima riserva cessa d’esser Parte della presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d’essere membro del Consiglio d’Europa.

4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi relativamente a ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all’articolo 56.

Articolo 59

Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.

3. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

4. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti i membri del Consiglio d’Europa l’entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l’avranno ratificata, come anche il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.

5. Fatto a Roma, il 4 novembre 1950 in francese e in inglese,

le due versioni facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa.

Il Segretario Generale ne comunicherà copie certificate conformi a tutti i firmatari.



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articolo in aggiornamento.


Sappiatelo sempre:

Nessun ESSERE UMANO può essere al di sopra di un altro ESSERE UMANO se non tramite accettazione Volontaria Scritta da parte dello stesso ESSERE UMANO che intende assoggettarsi VOLONTARIAMENTE ad altro ESSERE UMANO, diversamente da ciò trattasi di forme di riduzione in schiavitù.

NESSUNA legge scritta da un essere umano può essere superiore ad un altro essere umano (QUALSIASI ESSERE UMANO può rigettarla, modificarla o riscriverla) ciò significa che, per assoggettare un Essere Umano alle leggi/regolamenti di altri esseri umani, occorre una piena e CONSAPEVOLE accettazione scritta da parte di un Essere Umano che INTENDA assoggettarsi VOLONTARIAMENTE a tali leggi/regolamenti (diversamente trattasi di forme di riduzione in schiavitù).

È sacrosanto nei confronti di TUTTE le normative/LEGGI, pensate, e scritte da POCHI, spesso abusivi ed Autoproclamati, e per di PIÙ senza chiederne il CONSENSO ad alcuno…


L’intero articolo ed il materiale in esso può essere scaricato liberamente e pubblicato liberamente, anche in altri blog etc. Il materiale come anche i video, ma non possono essere modificati in alcun modo.


Un nuovo caso CUCCHI? Ma quante persone dovranno essere danneggiate prima che tu, che stai leggendo ti possa svegliare e reagire come tanti già hanno iniziato a fare?

3!!! dico 3!!! TSO!!! Ma siamo tutti pazzi!!!

Oltre 40gg SEQUESTRATO in un reparto di Psichiatria da Essere Umano totalmente SANO, compreso di intendere e di volere.

Ti sei mai domandato quanto potere ha un Magistrato nelle sue mani, se può decidere di toglierti dal mondo indisturbato, facendoti rinchiudere senza una ragione e facendoti fare un trattamento sanitario in vena che ti rende un quasi vegetale a vita? !!!!! Ma siamo tutti PAZZI!!!

Guardatevi i video su you tube de TSO per capire bene.

SVEGLIAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GENTE!!!!!!!!!!!!!!

SIETE SOLO SCHIAVIIIIIIII!!!!!!!!

CREDETE DI DECIDERE E DI ESSERE LIBERI MA NON DECIDETE NULLA SE NON ALL’INTERNO DI UN RECINTO DELLA VITA IN CUI SIETE STATI MESSI DALLO STESSO SISTEMA CHE VI FA CREDERE DI ESSERE LIBERI DI DECIDEREEEEE!!!!! SCHIAVI!!!!! QUESTO SIETE! NIENTE DI PIU’ CHE SCHIAVI!!!!!


Prima di iniziare vi ricordo l’importanza nel sostenere un TRIBUNALE POPOLARE dove il popolo sovrano, anche secondo le costituzioni principali, esercita il proprio POTERE con la SOVRANITA’ che ha per Diritto Naturale. E’ importante sapere che le Cariche ricoperte nel tribunale non sono Retribuite. I singoli Individui/Esseri Umani si sostengono con le proprie forze. Per questo è importante anche il nostro contributo.

E’ evidente l’importanza nel fare una donazione di qualsiasi cifra per sostenerlo. Il TRIBUNALE POPOLARE è lo stesso popolo. Per donazioni andare su www.cortesovrana.it e fate una donazione. Poi proseguite la lettura del seguente articolo.

Sarete grati a voi stessi, sostenendo i vostri Diritti e la vostra Sovranità.


INDICE:

-A: Riferimenti a PATTI, CONVENZIONI e articoli consigliati TSO

-B: Accadimenti di carlo della discendenza carta contu, con Video e Audio che stiamo raccogliendo e pubblicando come appunti/riscontro di quanto raccontato.

-C: Intervento del TRIBUNALE POPOLARE CORTESOVRANA.IT con relativo racconto dell’Assedio/Sequestro dello stesso da parte delle Forze Dell’Ordine, di Ivano Naiely (Guardia Popolare del Tribunale Popolare Cortesovrana.it), con Video e Audio che stiamo raccogliendo e pubblicando come appunti/riscontro di quanto raccontato.

-D: Potenziali reati infranti da parte di forze dell’ordine e magistratura.

-E: Comunicato Stampa del TRIBUNALE POPOLARE CORTESOVRANA.IT

-F: Notifiche di Reato Ascritti dal TRIBUNALE POPOLARE CORTESOVRANA.IT

-G: Video e articoli di TV, GIORNALI e SERVIZI VARI

-H: Documentazioni REPUBLIC OF ITALY (Azianda iscritta al Sec.gov)

A


Interessante:

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948

PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI – NEW YORK 1966

Convenzione di Roma, n. 5 del 1950 – Legge 4 agosto 1955, n. 848 – Roma, 4 novembre 1950

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo

Ed anche:

TSO TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO. Come e quando è possibile.

B


Partiamo dal fatto che Carlo in precedenza era già conosciuto dai Carabinieri del suo paese, per via del fatto che si riconosceva nello Status di Essere Umano senza Finzione Giuridica, per questo fuori dalla loro giurisdizione ma sotto le leggi internazionali come da trattati e dichiarazioni firmate dalla Repubblica Italiana.

Poi nel proseguire del tempo ecco che arriva una situazione che porta carlo ancora a contatto con i Carabinieri della stessa caserma nel suo comune LODE’ (NU) Sardegna.

Voglio sottoporvi una serie di telefonate tra il Comandante dei Carabinieri di Lodè e Carlo della discendenza Carta. In queste emerge chiaramente che il Maresciallo GIGLIOLI STEFANO conosce la legge sull’essere umano e che lo identifica come tale ma anche una serie di poca competenza etc.

audio 1 2017 04 30

audio 2 2017 04 30

audio 3 2017 04 30 Testimone alla telefonata il Procuratore del Tribunale Popolare

audio 4 2017 05 01

audio 6 Il maresciallo comandante dei carabinieri diventa molto volgare con mamma IOLANDA per poi parlare dei SUPER POTERI che gli ha dato lo stato. SUPER POTERI che gli permettono di privare le persone di varie…..

La sera del 9 febbraio 2017 carlo si trovava, insieme alla mamma iolanda, all’interno della propria abitazione a Lodè, piccolo centro del nuorese, in seguito di una delusione sentimentale (fin qui una situazione normale capitata a tantissimi).

Durante questa condizione si provocava una piccola ferita al collo tramite un oggetto tagliente. La mamma a seguito di ciò chiamava il medico di famiglia, che però non rispondeva subito, perché impegnato in un’altra visita medica. Successivamente giungeva sul posto un’autoambulanza del 118 e una addetta entrava all’interno dell’abitazione per verificare le condizioni di carlo.

Egli, a questo punto, invitava la donna ad uscire perché, a suo giudizio, non necessitava del suo intervento e le riferiva, altresì, di non averne chiesto l’assistenza. Durante questo episodio carlo teneva un archetto e una freccia di resina e alluminio in una mano, precedentemente prelevati dalla sua stanza, quindi ancor prima che l’addetta del 118 entrasse nell’abitazione, questo è vero, ma non è altrettanto vero che abbia minacciato il sanitario, come riferitoci dallo stesso e confermato dalla mamma, tanto meno i carabinieri che si trovavano all’esterno, diversamente da ciò che, presumibilmente, dichiaravano gli stessi, ma, come già detto, invitava solamente l’addetta del soccorso medico a uscire dall’abitazione. Poco dopo giungeva sul posto il medico di famiglia, dott. Giovanni Maria Serra che provvedeva a medicare carlo. Durante il suo intervento suggeriva a carlo di far entrare i carabinieri, al comando del maresciallo GIGLIOLI STEFANO, perché all’esterno pioveva. Carlo, di conseguenza, affacciatosi dalla finestra, invitava i carabinieri a entrare all’interno, con anche l’intenzione di offrire loro il caffè, bevanda che la mamma provvedeva a preparare.

Nel frattempo i carabinieri, senza mandato ne autorizzazione alcuna, prelevavano diversi attrezzi da lavoro e sportivi dal cortile e da un altro appartamento della mamma di carlo, non collegato all’abitazione dove si stavano svolgendo i fatti, dopo averne forzato la porta d’ingresso e successivamente traendoli sotto sequestro, mentre il personale del 118 consumava delle bevande all’interno della casa confinante con quella di carlo, ospiti dello zio, tale Contu Vitale.

Dopo di ché i militari chiedevano a carlo di seguirli in caserma per sentirlo a verbale. Carlo acconsentiva e dopo un paio d’ore di colloquio presso la caserma di Lodè veniva sequestrato (senza avere giurisdizione sull’individuo/essere umano) e, senza il proprio consenso, portato al reparto psichiatrico dell’ospedale San Francesco di Nuoro, dove veniva trattenuto sino alla domenica successiva, senza per altro somministrazione di alcun genere di farmaci. La sera stessa, due carabinieri, ancora senza mandato, entravano in casa di carlo e, in presenza della mamma, dopo aver rovistato gli ambienti, asportavano il videoregistratore dell’impianto di videosorveglianza e lo riportavano un paio di giorni dopo. Dopo il rilascio, la domenica successiva, carlo constatava che i file del videoregistratore erano danneggiati e le immagini del giorno 9 non erano più disponibili. Successivamente, giorni appresso, i carabinieri della locale stazione notificavano a carlo un provvedimento di apertura d’inchiesta in base all’articolo 612, 2° C. del C.P. (minaccia) in relazione agli articoli 339 (aggravanti) e 336 (violenza e minaccia a P.U.) .

Il giorno venerdì 12 maggio, quindi tre mesi dopo, carlo veniva prelevato con la forza da una decina di carabinieri dalla propria abitazione, con l’affermazione che i medici del reparto psichiatrico avevano sbagliato la diagnosi (come lo testimonia la registrazione)

e accompagnato nuovamente, contro la sua volontà, presso lo stesso reparto psichiatrico del San Francesco di Nuoro, dove, ad oggi 23 Giugno 2017, è ancora arbitrariamente trattenuto contro la sua volontà.

Prima di essere portato in ospedale, contro la sua volontà, i carabinieri lo identificavano come Essere Umano e non come Persona Giuridica/Fisica. All’interno di questo periodo alcuni individui del Tribunale Popolare si recano presso la caserma dei carabinieri di Bitti (NU) dove intrattengono un dialogo di chiarezza in cui emergono tutti i limiti degli addetti dell’arma dei carabinieri (a mio parere s’intende…). Qui l’audio registrato all’interno della caserma. audio

parte 1

parte 2

Importante anche il fatto che mentre erano all’interno della caserma di Bitti una componente del tribunale popolare (giuseppina), ha chiesto ai carabinieri di poter far parlare carlo con la madre perché era sotto tensione ansiosa altissima, questi individui hanno negato di farla parlare al telefono per tranquillizzarla.

I medici si sono più volte espressi sulla non idoneità al reparto perché sano di mente, quindi non necessitante di nessun trattamento sanitario. Nonostante questo carlo è in stato di detenzione/sequestro.

Prima di questo episodio carlo non si era presentato in udienza innanzi al giudice, come notificatogli dai carabinieri del proprio paese, perché mai identificatosi nella finzione giuridica ascritta nei rispettivi presunti atti. Se questa procedura fosse legale, perché trattenerlo ancora presso un reparto psichiatrico? È vero che il magistrato ne ha facoltà (per la PERSONA GIURIDICA), secondo la legge italiana, ma solo se ci sono i presupposti, cosa che, a nostro avviso, sembrerebbe non esserci.

Crediamo importante sottolineare che i medici abbiano sempre considerato carlo come individuo innocuo e in piena capacità di intendere e volere.

Nonostante ciò il giudice, unitamente al sostituto procuratore e all’avvocato d’ufficio, si presentava, giorni orsono, nel reparto psichiatrico, al seguito di ben una quindicina di agenti. Alla domanda del magistrato sui fatti a lui attribuiti dai carabinieri, carlo ribatteva chiedendo se avesse letto la sua documentazione inviatagli presso la Procura, tramite PEC.

Il giudice, con un atteggiamento, secondo carlo, come disorientato, rispondeva di non averle visionate. Nonostante per ben due volte i medici si sono espressi sulla sanità mentale di carlo, giorni fa è stato sottoposto ad una ulteriore commissione medica, con lo stesso risultato precedente.

Il magistrato, non contento, ha chiesto un ulteriore esame da un medico esterno, mettendo in dubbio la professionalità e la competenza del personale medico del San Francesco.

Il giorno in cui a carlo era stato fissato il colloquio col magistrato, componenti del Tribunale Popolare Cortesovrana.it, di cui carlo della discendenza carta fa parte, occupando una carica di rilievo(Segretario), depositavano presso quella cancelleria l’apertura d’indagine nei riguardi del Pubblico Ministero titolare dell’inchiesta, Dott. Giorgio Bocciarelli, per crimini contro l’umanità.

Questo è un arresto illegale del trust/persona fisica?

Si precisa che, a detta della madre di carlo, il sindaco di Lodè, Graziano Spanu di Lodè, alle 19 circa del 22 maggio dichiarava di non sapere nulla a riguardo della vicenda del figlio e di non aver autorizzato alcun TSO nei suoi riguardi.

Quindi chi avrebbe autorizzato il TSO per legge?…

Sabato 13, intorno alle ore 19:00, una delegazione del Tribunale Popolare Cortesovrana.it si presentava, in orario di visite, al San Francesco di Nuoro per accertamenti sull’accaduto e a sostegno dei diritti umani violati, e dopo un primo confronto con le Forze dell’Ordine, l’intera delegazione del Tribunale popolare veniva rinchiusa, sequestrata, posta sotto assedio da Carabinieri, Polizia con la collaborazione del personale Medico che aveva le chiavi delle porte rinforzate del reparto. Il tutto all’interno del reparto psichiatrico (i video nel racconto del punto C: di ivano naiely).

 

Durante questo arco di tempo, carlo della discendenza carta esprimeva alla delegazione la sua volontà nel dichiararsi prigioniero di guerra (come previsto dalla stessa Convenzione di Ginevra per i paesi in guerra), chiedendo asilo politico all’Ambasciata svizzera di Roma.

Nel proseguo del confronto tra le parti questa situazione veniva a risolversi e proseguiva per circa un paio d’ore sino a concludersi col pacifico e comune accordo di rimandare le trattative al lunedì seguente. Una volta all’esterno della struttura, la delegazione veniva circondata e aggredita da ingenti forze composte da agenti della Polizia di Stato e dei Carabinieri, e costretta, sotto minaccia delle armi e forzatamente condotta presso la locale Questura, dove i componenti del Tribunale popolare venivano forzatamente identificati con dati e dichiarazioni false e atti incompleti, e sequestrati per circa cinque ore.

Importante sapere anche che: la madre di carlo ritrovandosi sola e ansiosa, prende il pullman tutti i giorni per poter vedere, almeno solo per poco più di un’ora, perché non riesce a stare a casa da sola altrimenti va in depressione, oltretutto è cardiopatica, diabetica, ansiosa e le ginocchia al 60% della loro funzione, adesso che la temperatura sta raggiungendo anche i 42 gradi, è a rischio di infarto, questo non è un crimine?

In data    —     carlo propone formale DENUNCIA – QUERELA nei confronti di Giglioli Stefano (Com.te Staz. CC di Lodè – NU), Giorgio Bocciarelli (P.M. c/o Procura della Repubblica di Nuoro) Mauro Pusceddu (Magistrato presso il Tribunale di Nuoro) e/o nei confronti delle persone che saranno ritenute responsabili dei reati ravvisabili nei fatti rappresentati, con richiesta di punizione. Con riserva di costituirsi parte civile per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, nonché di indicare ulteriori documenti e mezzi istruttori che si renderanno utili per l’accertamento dei fatti denunciati, si dichiara di opporsi sin da ora ad un’eventuale emissione di decreto penale di condanna.

C


Salute a tutti noi,

Il mio nome è ivano Naiely.

Poche parole per raccontare ciò che è accaduto il giorno 13 /14 maggio 2017 a Nuoro, piccola cittadina del centro Sardegna.

In veste di “Guardia Popolare” del “Tribunale Popolare Cortesovrana.itTribunale di diritto internazionale, istituito in Sardegna nel gennaio 2015.

Mi sono recato a Nuoro in prima mattina dopo l’allerta scattata durante la notte nel piccolo paesino di Lodè dove, (un Sovrano Individuale) carlo della discendenza carta, veniva sequestrato dalla sua abitazione da 10 uomini dell’arma dei carabinieri senza alcun mandato, nonché giusta motivazione e privi di un capo di accusa, con il pretesto che i medici del reparto di psichiatria dell’ospedale San Francesco di Nuoro sbagliarono la perizia che due mesi prima eseguirono su carlo dichiarando che, “l’individuo non necessitava di alcuna cura perché in piena salute e capace di intendere e di volere”.

Giunti a Nuoro abbiamo atteso per tutta la giornata l’arrivo di tutte le Guardie Popolari provenienti da tutta l’isola nonché altre tre Guardie giunte dal continente italico, per difendere i diritti umani, scritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, violati nei confronti di carlo.

Alle ore 19, 12 Il Tribunale Popolare con una rappresentanza delle Guardie Popolari, me compreso, entriamo sereni e con calma nel reparto di psichiatria, dopo che l’infermiere ci ha aperto la porta.

Subito presentati al capo reparto gli notifichiamo un atto legittimo dove carlo della discendenza carta si dichiara prigioniero di guerra e chiede asilo politico allo stato svizzero, custode della Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri del 12-agosto-1949.

tutti noi ci accertiamo che carlo stia bene e lo salutiamo con affetto e rispetto.

Al che, il primario chiama i carabinieri che dopo pochi muniti arrivano in forze accompagnati dai colleghi della polizia, in circa 20 si presentano e in un clima di serenità, inizia una lunga trattativa dove noi spieghiamo la nostra presenza e notifichiamo loro lo stesso atto consegnato al primario stimolandoli a rendere partecipi di questi atti anche i loro superiori nonché il prefetto.

Chiusi a chiave (sequestrati) dentro il reparto da un infermiere, istigato da un carabiniere a commettere un crimine, (sequestro di persona nonché di un Tribunale Popolare), continua la conversazione su più livelli, all’arrivo del dirigente della polizia, dopo varie trattative, si opta nello spostarci fuori dal reparto, nel androne adiacente, giustamente per non disturbare oltremodo la quiete di altri pazienti presenti, tre di noi, me compreso, troviamo l’uscita per recarci in un internet caffè per poter notificare tutti gli atti in questione a tutti gli enti coinvolti in questo tipo procedure.

Nel mentre è arrivato un reporter di Videolina, televisione locale, che intervista il procuratore del Tribunale Popolare, servizio che andrà poi in onda il giorno dopo.

http://www.videolina.it/articolo/tg/2017/05/13/a_nuoro_blitz_della_guardia_popolare_in_ospedale_liberate_il_nost-78-600642.html

http://edizionedigitale.unionesarda.it/unionesarda/books/cagliari/2017/20170514cagliari/#/53

Trascorrono oltre 2 ore prima di terminare questo lavoro, nel mentre riceviamo chiamate da tutta Italia chiedendoci aggiornamenti sulla vicenda.

Verso le 21:30 il resto del gruppo ci informa che si accingeva ad uscire dal ospedale, dopo aver conferito per ore con carabinieri e polizia sullo stato di cose e dopo aver contrattato il rimando delle operazioni per il lunedì successivo.

Ci mettiamo in auto e ci dirigiamo verso l’ospedale dove troviamo l’amara sorpresa, nel vedere da lontano 7-8 volanti tra polizia e carabinieri con lampeggianti accesi di fronte al bar dove il gruppo delle Guardie Popolari appena usciti si rifocillavano con un caffè.

Parcheggiamo appena più avanti ma ci rendiamo subito conto che l’ambiente è diverso da come lo avevamo lasciato, la tensione si taglia a fette, non ci avviciniamo ma osserviamo tutto, diversi sono già stati caricati nelle volanti, altri sono impassibili e gli agenti usano la forza per caricarli sulle auto (di peso come animali).

Il tutto dura circa 20 minuti e termina con il prelevamento forzoso di tutte le Guardie Popolari presso la questura.

Il bar in piena omertà chiude le serrande estraniandosi dai fatti come non riguardasse pure loro.

La notte si fa lunga, in attesa di notizie dall’interno, le comunicazioni tra noi tre e con coloro che ci seguono da lontano si infittiscono.

Siamo tranquilli e consapevoli che non possa accadere niente di grave ma comunque alla ricerca di conforto.

Dopo 3 ore circa riusciamo ad avere il primo contatto dall’interno con giancarlo di tiamat, dice la situazione ora è tranquilla ma prima lo era un po’ meno, gli scambi sono pochi e noi attendiamo.

Si fanno le 3 del mattino di domenica 14 quando li vediamo uscire dalla questura, tratti con la forza per essere, a loro dire, identificati.

Poco dopo saliamo in auto e ci fermiamo per conferire sull’accaduto, altri crimini sono stati commessi contro esseri umani liberi nonché Guardie Popolari di un Istituto internazionale, il Tribunale Popolare.

D


Nei riguardi dei componenti del Tribunale popolare:

DUDU

Art. Costituzione 1, 2, 3, 10, 11, 13, 17, 21
Art. c.p. 3,4,5, 6, 323, 414, 416, 476, 479, 489, 494, 600. 605, 609, 611, 614, 615
Nei confronti di Carlo:
DUDU
Art. Costituzione 14, 22, 24, 27, 32, 101, 107, 111
Art. c.p. 3,4,5, 6, 323, 414, 416, 476, 479, 489, 494, 600. 605, 609, 611, 614, 615
In riferimento a Carlo vedere anche:
At. c.p.p. 274, 292, 301, 303, 305, 308, 358, 326
+ vari ed eventuali.

E


 

F


 

G


TG VIDEOLINA Sardegna

Giornale Sardo UNIONE SARDA

seguirà in allegati le rispettive documentazioni…..

AGGIORNAMENTI:


Giorno



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Per ora metterò un po di roba e poi la raccoglierò per settori:

DIRITTO UNIVERSALE NATURALE

Nel ordine NATURALE delle LEGGI il DIRITTO NATURALE è al di sopra di tutti i DIRITTI, da dove gli stessi altri DIRITTI prendono spunto per esistere. Tutto il DIRITTO si fonda su quello NATURALE. DIRITTO DELL’AMMIRAGLIATO – DIRITTO COMMERCIALE – DIRITTO POSITIVO, è accettata come INCONTROVERTIBILE, IMMODIFICABILE e sono alla base del creato.

Per l’essere umano le LEGGI sotto il Diritto Naturale, rappresentano alla pari di NORMATIVE AZIENDALI



https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_universale_dei_diritti_umani



https://www.facebook.com/pg/WLVS-132589063443068/notes/?ref=page_internal



EURO/MONETA SCRITTURALE



PREMESSA:

1) Lo Stato, come pure BRI, BCE, EBA e KMPG, ammettono e accettano la prassi con cui le banche di credito, creano moneta scritturale nell’erogare prestiti e pagamenti (realizzando così un ricavo, seppur non contabilizzato e pertanto sottratto all’imposizione tributaria per circa 540 miliardi l’anno in Italia); recentemente abbiamo avuto anche l’ammissione da parte della Banca d’Italia, in persona di Carmelo Barbagallo, capo della Vigilanza; l’ammissione è avvenuta come risposta scritta a un’interrogazione dell’on.le Alessio Mattia Villarosa, nella Commissione Finanze congiunta Camera-Senato, del 17.01.17 – vedi il video: https://www.youtube.com/watch?v=WPmObU-V4lk

vedi il documento: https://www.scribd.com/document/340805543/Prova-forense-Banca-d-Italia-su-creazione-di-moneta-e-di-depositi

la prassi della creazione di “euro”, allo scoperto, mediante mera registrazione contabile fiat, è verità ufficiale.

2) Questa facoltà delle banche non centrali di creare e depositare euro digitali in assenza di qualsiasi norma di legge che conferisca loro questa facoltà, è riconosciuta in base al principio che ciò che non è proibito o riservato, è lecito.

3) In forza del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, il predetto principio si applica a tutti i soggetti; dunque tutti, non solo le banche, possono creare danaro fiduciario denominato in euro (la semplice emissione contro denaro preesistente è invece normata e limitata ai possidenti i requisiti di legge)

4) Il Tribunale di Bolzano, con l’ordinanza 06/09/16 resa nella pendente esecuzione forzata rg 216/14, afferma: “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del sistema aureo…”.

5) Il Tribunale di Cremona, con l’ordiannza 31 marzo 2017, causa: RG2144 del 2016:“……parificabilità della moneta scritturale a quella avente corso legale ai fini dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie: si è affermato, in tal senso, che il debitore ha facoltà di offrire, quando la legge non ponga specifiche limitazioni, moneta scritturale in luogo di quella legale, ”



CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE



Art. 37 c.p.p. (Ricusazione)
1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:
a) nei casi previsti dall’articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);
b) se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.
2. Il giudice ricusato non può pronunciare ne concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

Note:
Ratio Legis
Come l’astensione, la ricusazione è uno strumento previsto dal legislatore per assicurare il regolare andamento del procedimento, con un giudice terzo ed imparziale. Differentemente dalla prima, tuttavia, non spetta al giudice l’obbligo di dichiarare causa di ricusazione, ma questa spetta alle parti: esse possono infatti decidere se, ritenedendo sussistenti i presupposti della ricusazione, sollevare la questione o affidarsi alla sua terzietà.

(1) La ricusazione è un meccanismo che si rivolge esclusivamente verso un giudice nella sua accezione fisica di persona, non anche in quella di organo. Pertanto, anche in caso di collegi, la ricusazione può riguardare un solo componente dello stesso e non l’intero collegio. Quando, invece, si rigetti l’intero ufficio, dovrà essere applicato l’istituto della rimessione di cui agli artt. ex artt. 45 c.p.p. e ss.Il legislatore ha stabilito che i casi di ricusazione siano previsti tassativamente proprio poichè incidono limitando sia l’attività del giudice persona quale titolare dell’ufficio giudiziario sia l’esercizio del potere giurisdizionale; si tratta di casi disciplinati proprio per garantire l’attendibilità del lavoro dei magistrati e pertanto non può essere effettuata alcuna applicazione analogica o estensiva dei casi predetti.
(2) Sono escluse dalle cause di ricusazione le «altre gravi ragioni di convenienza», di cui all’art. 36 c.p.p. lett. h); ciò in quanto il legislatore ha voluto scongiurare casi di ricusazioni strumentali. Circa l’ipotesi della grave inimicizia di cui alla lett. d) del citato articolo, questa deve attenere esclusivamente ai casi di rapporti personali preesistenti al processo non essendo sufficiente una asserita “antipatia” dovuta all’animosità del processo.
(3) E’ stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di tale comma con sent. 14 luglio 2000, n. 283 “nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto”.
(4) E’ il caso di quando un giudice senza giustificato motivo e fuori dal contesto processuale e giurisdizionale manifesti una propria opinione sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato (indiziato, indagato).
(5) Si segnala però che non corrisponde alcuna sanzione alla violazione di tale divieto.
(6) Con sentenza n. 10 del 23 gennaio 1997, la corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale comma “nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione”.
(7) Circa i procedimenti innanzi al giudice di pace, si veda l’art. 10 del decreto legislativo attuativo della legge delega n. 468/99



SENTENZA N. 89 ANNO 1970 CORTE COSTITUZIONALE

Nel caso di arresto da cittadino, lo stesso si ritiene un agente di polizia momentaneo.



108 del 7 marzo 1996

L’attuale legge “anti-usura” : n° 108 del 7 marzo 1996 ( in vigore a tutti gli effetti il 3/4/1997) sostituisce definitivamente gli artt.644 e 644 bis del cod. pen. ( riguardanti rispettivamente l’usura vera e propria e quella impropria: la prima quando l’usurato versa in stato di bisogno e l’altra quando l’usurato svolge attività imprenditoriale o professionale e si trova in condizioni di difficoltà economiche – finanziarie.

L’art.1 della predetta legge è il seguente:

Chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.
Alla stesse pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: (1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare, (2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni in quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; (3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; (4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; (5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
Nel caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell’art.444 CPP, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.


241 legge 7-8-1990 n. 241-agg.2015 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI - FOIA - LA NUOVA CONFERENZA DEI SERVIZI - SILENZIO-ASSENSO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 
Se noi notifichiamo un documento, o viene confutato, oppure il silenzio-assenso accetta in ogni sua parte il documento da noi prodotto.

241 legge 241 del 1990 Documento PDF completo di spiegazioni etc.

vedere anche: 241 17-bis SILENZIO-ASSENSO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
241 art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124.


Art. 383 cod. proc. penale: Facoltà di arresto da parte dei privati

1. Nei casi previsti dall’articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.
2. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

Nota
Facoltà di arresto da perte dei privati

Integra il tentativo di rapina impropria la condotta dell’agente che, dopo aver sottratto merce dai banchi di vendita di un supermercato ed averla occultata sulla propria persona, al fine di allontanarsi, usa violenza nei confronti dei dipendenti dell’esercizio commerciale che lo hanno colto in flagranza e trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione della consegna agli organi di Polizia, poiché anche i privati cittadini hanno, in simili circostanze, il potere di procedere all’arresto, ai sensi del combinato disposto degli art. 380, comma 2, lett. f), e 383, comma 1, c.p.p., e, pertanto, la reazione violenta dell’autore del fatto non può configurarsi come difesa da un’azione illecita a norma dell’art. 52 c.p. (Dichiara inammissibile, App. Messina, 12/03/2014 )

Cassazione penale sez. II 18 novembre 2014 n. 50662

L’ordinanza di convalida dell’arresto redatta mediante rinvio “per relationem” al verbale della polizia giudiziaria con l’aggiunta di clausole meramente di stile non può ritenersi motivata e va conseguentemente annullata (fattispecie relativa a convalida effettuata su modulo prestampato, mediante rinvio al verbale di arresto e con la frase: “l’arresto risulta legittimamente eseguito ai sensi degli art. 380-383 c.p.p., ricorrendone tutti i presupposti”).

Cassazione penale sez. V 22 aprile 2005 n. 23457

L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p., si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicazione delle attività procedimentali propri degli organi di polizia giudiziaria normalmente destinati a esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 383 cit., ma è semplice denuncia, consentita a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione della legge penale.

Cassazione penale sez. V 17 febbraio 2005 n. 10958

Il privato, pur se non ricorrono le condizioni previste dal combinato disposto degli art. 383 e 380 c.p.p., e quindi anche se non ha la facoltà di procedere all’arresto in flagranza dell’autore dei reati per i quali è solo previsto l’arresto facoltativo da parte della polizia giudiziaria, ha tuttavia il diritto di difendere la sua proprietà e quella dei terzi degli attacchi dei malfattori; e quindi di inseguire un ladro al fine di recuperare la refurtiva e di consentire l’identificazione e l’eventuale arresto da parte della polizia giudiziaria.

Cassazione penale sez. II 07 luglio 2004 n. 37960

L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p. si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicitazione delle attività procedimentali propri dell’organo di polizia giudiziaria normalmente destinato ad esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 383 c.p.p., ma in semplice comportamento di denuncia consentito a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione di legge penale.

Cassazione penale sez. IV 20 gennaio 2000 n. 4751

L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p., si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicazione delle attività procedimentali propri dell’organo di polizia giudiziaria normalmente destinato ad esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 383 cit., ma in semplice comportamento di denuncia consentito a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione di legge penale. (Fattispecie in cui dal testo del provvedimento impugnato risultava che il proprietario di un negozio si era limitato ad invitare il presunto ladro a fermarsi e attendere l’arrivo della polizia, senza esplicare alcuna forma di coazione; la Corte ha osservato che l’arresto in flagranza da parte del privato richiede un comportamento concludente che esprima l’intento di eseguire l’arresto, quale l’accompagna mento coattivo del soggetto presso un ufficio di polizia, ovvero l’apprensione mediante esercizio della coazione previa dichiarazione dell’intento di eseguire l’arresto).

Cassazione penale sez. IV 15 dicembre 1999 n. 4751

È manifestamente inammissibile la q.l.c., in riferimento all’art. 76 cost. per violazione, rispettivamente, dei numeri 32 e 43 dell’art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81, degli art. 383 e 566 comma 2 c.p.p., in quanto, per il caso di imputato arrestato ad opera di privati condotto davanti al giudice per la convalida e per il contestuale giudizio direttissimo, non prevedono alcuna conseguenza quando la presentazione non avvenga ad opera degli stessi ufficiali o agenti di p.g. che hanno proceduto all’arresto o hanno avuto in consegna l’arrestato, e prevedono che anche la p.g. e non solo il p.m., possano presentare l’imputato al giudice per il giudizio direttissimo.

Corte Costituzionale 20 novembre 1998 n. 374

La “ratio” del comma 2 dell’art. 383 c.p.p., che prevede la facoltà di arresto da parte dei privati, è che questi consegnino l’arrestato alla polizia giudiziaria senza ritardo, e cioè nel più breve tempo possibile, in modo da evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona dell’arrestato. Determinante ai fini della legittimità dell’arresto è la circostanza che la persona arrestata non sia trattenuta dai privati, intervenuti nell’operazione, oltre il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della consegna agli organi di polizia. (La S.C. ha annullato l’ordinanza con la quale il pretore non aveva convalidato l’arresto, assumendo che il triplice “passaggio di mano” dell’imputato faceva dubitare della flagranza).

Cassazione penale sez. V 04 maggio 1993



445 DPR del 28 dicembre 2000
DPR_445-2000_TESTO_COORDINATO_CON_LE_MODIFICHE_APPORTATE_DALLA_LEGGE_183-2011 in PDF

DPR n°445 DEL 28 dicembre 2000

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

 Che più interessa a noi è l'art. 46 lettera “u” e lettera “g”.
Invece di andare in procura etc a chiedere un documento, noi l'autocertifichiamo;
Poi 
Attesta che si può fare sia l'esistenza in vita che la Legale Rappresentante
nel sito: http://www.sulumeu.net/2017/07/30/dpr-445-2000-testo-coordinato-con-le-modifiche-apportate-dalla-legge-183-2011/


Art. 586 c.p.c. Codice di Procedura Civile - TRASFERIMENTO DEL BENE ESPROPRIATO - PIGNORAMENTO ASTA


ART. 651 codice penale: Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.

Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale

Integra l'ipotesi di cui all'art. 651 c.p. la condotta dell'imputato che non solo si astiene dall'esibire i suoi documenti d'identità, ma si rifiuta di declinare le proprie generalità ai Carabinieri a fronte di un controllo, atteso che la fattispecie di cui all'art. 651 c.p. ha come scopo quello di evitare che la Pubblica amministrazione sia intralciata nell'identificazione della persona cui le generalità sono richieste nell'esercizio dei potere discrezionale attribuito al pubblico ufficiale (nella specie, l'imputato era un agente di polizia, fermato per un controllo perché alla guida di uno scooter senza casco, e la Corte ha sottolineato come a nulla rilevasse il fatto che l'imputato aveva poi fornito le sue generalità a dei colleghi).

Cassazione penale sez. I 14 novembre 2014 n. 9957

Ai fini della consumazione del reato di cui all' art. 651 c.p. è necessario il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano successivamente fornite o che l'identità del soggetto sia facilmente accertata per la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione. Inoltre, il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali, che integra la condotta dell'omonima contravvenzione, non presuppone che il soggetto richiesto sia responsabile di un reato o di un illecito amministrativo.

Tribunale Roma sez. X 24 maggio 2014 n. 9158

In assenza di reali motivi di pericolo, non corrisponde all'esercizio delle funzioni pubbliche, perché arbitrario e violento, il comportamento dei pubblici ufficiali teso a far uscire coattivamente un privato dall'auto sulla quale è trasportato. Tale comportamento inoltre, è da ritenersi sproporzionato qualora sia motivato dal fine di identificare un uomo le cui generalità sono già note, non costituendosi dunque il reato ex art. 651 c.p., il quale si configura con il semplice rifiuto di fornire indicazioni circa la propria identità personale.

Cassazione penale sez. VI 06 novembre 2013 n. 4392

Il reato di cui all'art. 651 c.p. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c.p., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto. (Fattispecie relativa a minacce rivolte da più persone per evitare di essere identificate dal pubblico ufficiale che, a tal fine, aveva vanamente chiesto loro i documenti). Dichiara inammissibile, App. Bologna, 13/04/2012

Cassazione penale sez. VI 30 maggio 2013 n. 39227

Deve escludersi, ai sensi dell'art. 5 c.p., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 651 c.p. (rifiuto di generalità) in capo ad un soggetto il quale, appartenendo egli alla minoranza di lingua slovena residente nella regione Friuli-Venezia Giulia, abbia potuto nutrire il legittimo convincimento che, alla stregua della normativa che tutela detta minoranza, la richiesta di declinare le proprie generalità dovesse essere rivolta, contrariamente a quanto avvenuto, in lingua slovena.

Cassazione penale sez. VI 17 maggio 2012 n. 30778

Non sussiste l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 651 cod. pen. se il rifiuto dell'imputato di declinare le proprie generalità sia determinato dalla convinzione che, in base alla normativa regolante i diritti delle minoranze linguistiche, sussista il diritto di ricevere qualsiasi comunicazione, anche verbale, nella propria lingua. (Fattispecie relativa ad un cittadino italiano di lingua slovena). Annulla in parte senza rinvio, App. Trieste, 30 settembre 2010

Cassazione penale sez. VI 17 maggio 2012 n. 30778

Il rifiuto di fornire le proprie generalità al pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni può non costituire reato (art. 651 c.p.) se rientra nell'esercizio di un diritto. (Nel caso di specie l'imputato reclamava ai vigili di aver subito ingiustamente una sanzione al codice della strada poiché l'auto era parcheggiata dove non vi era alcuna segnalazione di divieto e, alla richiesta dei vigili di fornire le generalità per una contestazione immediata, egli si rifiutava scattando le foto con il proprio telefono cellulare e dicendo che si sarebbe rivolto alla polizia).

Tribunale Roma sez. X 12 dicembre 2011 n. 24520

In tema di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, il giudice penale può sindacare la legittimità della richiesta del pubblico ufficiale soltanto sotto il duplice profilo della qualifica soggettiva e della competenza del richiedente, ma non può investire anche la discrezionalità della concreta iniziativa del pubblico ufficiale, in relazione alla causa della richiesta.

Cassazione penale sez. VI 24 marzo 2011 n. 13402

E’ soggetto alla sanzione dell’ammenda il cittadino che si sia rifiutato di fornire le proprie generalità a due carabinieri in borghese, a nulla rilevando la circostanza di essersi recato in caserma, in un secondo momento, per adempiere alla richiesta degli agenti in borghese. Ai fini del reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale è sufficiente infatti, la semplice rappresentabilità da parte di chi rifiuta di obbedire all’ordine della sussistenza della qualifica del richiedente.

Cassazione penale sez. I 15 aprile 2010 n. 31684


DIRITTI CIVILI

Legge 689-81 – stato di necessita – gli articoli di interesse per il sistema sanzionatorio

La legge n. 689/81 ha introdotto un sistema organico di depenalizzazione e ha posto norme generali in materia di procedimento sanzionatorio amministrativo. Costituisce il riferimento normativo principale per l’applicazione delle sanzioni amministrative. E’ la legge corrispondente al codice penale nella parte dove prevede i principi che disciplinano il reato ed al codice di procedura penale che disciplina il procedimento per l’applicazione delle pene previste dalle leggi penali

DICHIARAZIONI, TRATTATI, PATTI, CONVENZIONI

1945

PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI.
Detto principio è stato accettato e iscritto nell’articolo 1.2 della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945). Detto principio attiene ai soggetti internazionali, quali i Movimenti di Liberazione Nazionale, e quindi al loro assetto e alla loro legittimazione giuridica sul piano internazionale.
Viene riconosciuto a tre categorie di popoli: 1) ai popoli soggetti a potenza coloniale 2) ai popoli soggetti a dominio straniero 3) ai popoli soggetti a regime razzista, ovvero che attua una discriminazione razziale. Il diritto all’autodeterminazione è un diritto erga omnes, che quindi si può far valere nei confronti di tutti gli altri stati

1948

DUDU DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 10-DICEMBRE-1948

Il 10 dicembre 1948 a Parigi, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l’Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell’Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

 

1949

4° CONVENZIONE DI GINEVRA PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CIVILI IN TEMPO DI GUERRA 12-AGOSTO-1949

ratificata in Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1739 in Suppl. alla. Gazz. Uff., 1° marzo, n. 53

1950

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali

Roma, 4.XI.1950

 1966

— NEW YORK 16 DICEMBRE 1966 O.N.U. NEW YORK 16 DICEMBRE 1966
O.N.U.

PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI – NEW YORK 16 DICEMBRE 1966 (Ratificato dall’Italia con la legge 881/77 del 25 ottobre 1977) Parte Prima – Articolo 1.
Tutti i popoli hanno diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali …

1970

Dichiarazione relativa alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra stati del 1970

1977

LEGGE 25 ottobre 1977, n. 881 LA GAZZETTA UFFICIALE L. 25 ottobre 1977, n. 881 03_all_legge1977881
Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966. (GU Serie Generale n.333 del 7-12-1977 – Suppl. Ordinario)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare i
seguenti atti internazionali, adottati e aperti alla firma a New York
rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966:
a) patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e
culturali;
b) patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
c) protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai
diritti civili e politici.


LEGGI

Legge 689-81 – stato di necessita – gli articoli di interesse per il sistema sanzionatorio




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