Personalità Giuridica e Fisica la Conoscenza base del Sovrano e Legale Rappresentante

Conoscenza base del Sovrano e Legale Rappresentante




Metatron

www.sulumeu.net

Approfitto per comunicarti che SuluMeu cresce grazie alle donazioni. Se gli attribuisci valore economico, superiore a 0,01€ ne siamo felicissimi. Se ti domandi come fare un dono in piena libertà, ti riportiamo il collegamento qui sotto. Ti condurrà direttamente al conto DONI.

link: https://www.paypal.me/sulumeunet oppure nome utente PAYPAL seddag

Se potrai dare una mano potremmo andare sempre oltre. Grazie 🙂




Ciò che leggerai è stato frutto di una mia personale ricerca, e comunque potrebbe contenere errori di forma o altro tipo, per questo la lettura dovrà essere intesa solamente come apprendimento preliminare di informazione base e non come certezza o verità assoluta.

Ne consegue che non mi assumo e declino qualsiasi responsabilità da un tuo inadeguato approfondimento.

Non sono responsabile delle tue azioni ne ora ne mai. Sappi approfondire con saggezza qualsiasi tema, questo compreso, prima di qualsiasi tua azione verso qualsiasi proposito.

Che questo concetto sia chiaro fin d’ora!!!

L’intero articolo e il materiale in esso può essere scaricato liberamente e pubblicato liberamente, anche in altri blog etc. Il materiale come anche i video, che però non potranno essere modificati in alcun modo.

Ricordate sempre: Nessun ESSERE UMANO può essere al di sopra di un altro ESSERE UMANO se non tramite accettazione Volontaria Scritta da parte dello stesso ESSERE UMANO che intende assoggettarsi VOLONTARIAMENTE ad altro ESSERE UMANO.

Diversamente da ciò trattasi di forme di riduzione in schiavitù.

NESSUNA legge scritta da un essere umano può essere superiore a un altro essere umano (QUALSIASI ESSERE UMANO può rigettarla, modificarla o riscriverla). Ciò significa che, per assoggettare un Essere Umano alle leggi / regolamenti di altri esseri umani, occorre una piena e CONSAPEVOLE accettazione scritta da parte di un Essere Umano, che INTENDA assoggettarsi VOLONTARIAMENTE a tali leggi / regolamenti (diversamente trattasi di forme di riduzione in schiavitù).

È sacrosanto nei confronti di TUTTE le normative / LEGGI, pensate, e scritte da POCHI, spesso abusivi e autoproclamati, e per di PIÙ senza chiederne il CONSENSO ad alcuno…

AGGIORNAMENTO 3 03-09-2017 – Inserito con carattere in VIOLA

CONOSCENZA BASILARE


Iniziamo dalla conoscenza BASILARE, dove tutto questo sistema ruota attorno a ciascuno di noi, la “persona” e quindi “l’io” o “essenza divina”.

Per la gente non informata che normalmente popola le nazioni o gli stati etc. non si trova differenza tra “persona”, “Uomo” e “Essere Umano”.

Alla nascita con il Atto di Nascita (quindi dopo il concepimento e il manifestarsi alla luce, in quanto noi nasciamo liberi e non sotto una ragione sociale o contratto, quindi schiavi debitori), si crea un codice fiscale e una serie di ragioni sociali, quali (carta d’identità, patente, etc) …

Sono 4 i SOGGETTI della Conoscenza BASILARE (TRUST “contratti sulla fiducia”);


1) COGNOME NOME

2) COGNOME Nome

che entrambi dovrebbero appartenere alla DEMINUTIO CAPITIS MAXIMA

Poi oltre le due sopra, create dal nulla (EX NIHILO), ci sono altre due forme che rappresentano il proprio nome e discendenza, quali…

3) Nome e Cognome

che dovrebbe appartenere alla DEMINUTIO CAPITIS MAXIMA

4) nome e cognome.

Che dovrebbe essere fuori dalla DEMINUTIO CAPITIS. Non vista dall’ordinamento giuridico. Uomo naturale o Essere Umano.

Sembrano semplicemente, stili diversi di scrittura, modi indifferenti, soggettivi, al piacere personale di vedere, glifato il proprio nome e traccia della raccolta genetica virtuale della discendenza del mio corpo ospitante.

Scriverne i vari modi varie volte e capirne totalmente la differenza vi darà la sicurezza, la libertà, la serenità nel movimento, all’interno del labirinto di trappole facente parte del mondo giuridico.

Persona Umana nel diritto positivo viene rappresentato dalla figura del LEGALE RAPPRESENTANTE (L. R.), Amministratore, Curatore etc. che gli dà la possibilità di comunicare con l’ordinamento giuridico, questo dopo aver notificato una “Esistenza in vita”.

Impareremo già da questi pochi concetti, quanto, i reali significati delle parole, siano l’intuizione stessa, di un reale significato, del tutto.

Primi concetti (significati delle parole) :


Persona:

Sostantivo femminile;

In greco significa “maschera”, deriva dall’Etrusco (Phersu) “maschera”, che utilizzavano gli attori, quando impersonavano qualche personaggio.

STATUS:

Sostantivo maschile;

Usato nel linguaggio politico-giuridico. Esprime la posizione/condizione giuridica di una persona all’interno di una struttura sociale, o la situazione politica e giuridica di uno stato o di parte di esso. Ne sancisce il suo livello/attribuzione dei diritti che a lui riguardano.

Etimologia: Dal lat. status -us ‘condizione, posizione, stabilità’, der. di stare ‘star fermo’ •. Dal grego “statos”, e dal sanscritto “sthitàs”, “stato”, “che veramente è”.

Sanscritto “ Sthàna” “situazione, sito, punto, condizione o grado, in cui trovasi una persona o una cosa”.

STATO:

Sostantivo maschile;

  1. La condizione che presenta una cosa o una persona rispetto alle sue caratteristiche contingenti, specialmente dell’aspetto e della funzionalità, e, nel caso di persone, anche delle capacità e del livello di vita sociale ed economica: stato di conservazione; è ridotto in uno stato pietoso; popolazioni che vivono allo stato selvaggio; persona di umile stato.

  2. L’idea di un carattere contingente può determinarsi come ‘consistenza o entità attuale’.

Wikipedia: Lo Stato è un’”entità giuridica”, che governa ed esercita il “potere sovrano” su un “determinato territorio e sui soggetti a esso appartenenti”. La delega e la trasmissione della responsabilità sulla propria esistenza umana sono la base su cui ogni Stato ha fondamento.

Lo Stato si compone di tre elementi caratterizzanti:

  • Il territorio, cioè un’area geografica ben definita, su cui si esercita la sovranità;

  • I cittadini, su cui si esercita la sovranità;

  • Un ordinamento politico e un ordinamento giuridico, insieme delle norme giuridiche che regolano la vita dei cittadini all’interno del territorio

Etimologia: Dal lat. status -us ‘condizione, posizione, stabilità’, der. di stare ‘star fermo’ •sec. XIII. Dal greco “statos” dal sanscritto “sthitàs”, “stato, che veramente è”. Participio passato di “stare” star saldo, rimanere: ciò che stà fermo. “Stato” dicesi pure la società civile retta da un governo, in quanto la si reputa salda e ferma; e poi il territorio che essa occupa.

GIURIDICO:

Aggettivo;

  1. del diritto, pertinente al diritto: norma, questione giuridica; conforme al diritto

 Sinonimo: Legittimo: atto giuridico.

  1. che è soggetto di diritto, che è contemplato dal diritto: negozio giuridico; persona giuridica.

Ente giuridica, ente morale con personalità e capacità giuridica.

Avverbio frasale giuridicamente, dal punto di vista giuridico.

SOGGETTO:

Nel Diritto – Persona o ente che ha diritti e doveri e può agire giuridicamente

Aggettivo;

1 Sottoposto a un’autorità, a obblighi e simili: paese soggetto a regime dittatoriale

2 Esposto a un’azione proveniente dall’esterno: zona soggetta a inondazioni; di persona, che soffre facilmente di determinati disturbi o malattie: individuo soggetto a mal di testa

Sostantivo Maschile;

1 Tema, materia: soggetto di una discussione || catalogo per soggetti, in una biblioteca, elenco dei libri per argomento

2 teat., cine. Canovaccio, trama: il soggetto di un film 

3 mus. Tema principale della fuga

4 gramm. In molte lingue, tra cui l’italiano, il soggetto (o soggetto sintattico) è l’elemento della frase cui si riferisce primariamente il verbo, che con esso concorda: p.e. i giocatori sono scesi in campo || soggetto logico, il principale interessato rispetto all’evento descritto, distinto dal soggetto grammaticale: p.e. nella frase mi piacciono i gelati, il soggetto grammaticale è i gelati, mentre il soggetto logico è la persona che parla (segnalata dal pronome mi)

5 Individuo nella sua singolarità; nel l. med., persona che presenta certe caratteristiche clinico-patologiche: s. anemico; in diritto, persona o ente che ha diritti e doveri e può agire giuridicamente

  • sec. XIV

CAPACITA’:

Sostantivo Femminile;

1 Possibilità di contenere qlco. Sinonimo: capienzala damigiana ha una capacità di cinquanta litri

  • 2 Attitudine, abilità a fare qlco.: capacità di lavorarela c. di uno studente

  • 3 diritto L’essere soggetto di diritti e doveri || capacità d’intendere e di volere, piena padronanza e consapevolezza dei propri atti | capacità contributiva, reddito o patrimonio in base al quale si stabiliscono le imposte

  • 4 fis. c. di un accumulatore, quantità di elettricità che è in grado di erogare prima che la tensione scenda sotto un minimo stabilito | c. termica, quantità di calore necessaria a innalzare di un grado la temperatura di un corpo.

Memorizzate bene tutti, i termini sopra elencati con cui si costruiranno altri elementi della FINZIONE GIURIDICA.

DEMINUTIO CAPITIS:


La latina locuzione deminutio capitis, tradotta letteralmente, significa diminuzione di diritti.

Per gli antichi romani la deminutio capitis comportava un prioris status permutatio ossia un mutamento nel precedente status della persona.

I giuristi romani distinguevano tre specie di capitis deminutio: maxima, minor o media, e minima.

E’ Basilare, distinguere, tra il carattere minuscolo, maiuscolo e corsivo.

Minuscolo stampatello è sempre considerato maiuscolo, quindi per minuscolo bisogna scrivere in corsivo.

Al computer si seleziona la parte in minuscolo trasformandola con l’apposito tasto “C” per il corsivo.

In questo momento, immaginate di essere;

Nudi in un caso, quindi già ospite del corpo;

Luce Divina/Anima/Pura Coscienza etc., nell’altro caso, che per comodità, indicherò in punto “A” e punto “B”.

A: NUDI = ospite del corpo;

Immagina di svegliarti al mattino nudo. Poi, dopo una doccia, prima del tuo solito vissuto quotidiano, devi vestirti. Indossare / vestire le tue rappresentazioni, maschere / persone a partire dalle più subdole, talmente, da non sapere, fino ad ora, di averle mai portate prima.

Talmente insidiose da farti dimenticare che anche tu, esisti.

Talmente malfidi da averti fatto vivere fino a oggi la vita di un’altra persona, come se per tutto questo tempo avessi vissuto con una maschera anche per te stesso.

Talmente fallaci dal ritrovarti a doverti confrontare con te stesso e iniziare a domandarti, “chi sono “io” nella realtà!?”.

A questo punto che fate?! Prendete il vestito che più V’identifica e lo indossate… giusto?!

1) il primo vestito è la PERSONA FISICA.

Vestito, di PERSONA Fisica (che naturalmente indossate senza sapere che in realtà non siete voi, e che quando vorrete, potrete tranquillamente togliere), dopo di che immaginate di indossare pure degli accessori come cintura etc. quindi, FINZIONE GIURIDICA/PERSONA GIURIDICA / SOGGETTO GIURIDICO.

Ci siamo!? Queste persone / maschere sono indossate dalla persona umana che quando vorrà potrà togliere, spogliandosene semplicemente (naturalmente se ne sarà a conoscenza, di questa scelta, che difficilmente qualcuno gliene darà a conoscenza).

In pratica devi capire che la PERSONA GIURIDICA (carta di identità etc) e la PERSONA Fisica sono semplicemente maschere e non sei tu, anche se i dati che contengono sono omonimi ai tuoi.

NON SEI TU… STOP!

B: Luce Divina / Anima / Pura Coscienza

Ora siete Luce di Coscienza Infinita / Anima: La differenza con il precedente è che Anima etc entra nella “persona / corpo / contenitore”, che poi Nuda al mattino si sveglierà … etc etc.

Questo è il SOVRANO con status CAPITIS DEMINUTIO MINIMA.

In diritto “persona umana naturale”.

Detto questo, iniziamo:

  1. PERSONA GIURIDICA / SOGGETTO GIURIDICO quindi FINZIONE GIURIDICA:


COGNOME NOME – NOME COGNOME

(Tutto in caratteri stampatello maiuscolo, sia nel nome che nel cognome).

Ragione sociale “S.P.A.”

TRUST (contratto sulla fiducia)

Questo Status equivale a “essere interdetto” = Turbato, stupito, sbigottito. Etimologia: Proibizione, Divieto da interdictum.

La Carta di Identità, L’Atto di Nascita sono INTERDETTI, poiché le FINZIONI GIURIDICHE sono interdette e QUINDI rappresentandosi / identificandosi con una Carta di Identità, patente di guida etc, si è considerati INTERDETTI.

INTERDETTO: Sciocco, Stupido, Confuso, Disorientato.

1. In senso ampio e generico, proibizione, divieto posto da un’autorità: La giustizia di Dione l’interdettoConosceresti a l’arbor moralmente (Dante), riconosceresti dall’albero, nel suo valore morale, la giustizia di Dio, che proibì di togliere alla pianta alcuna sua parte.

2. Nel diritto canonico, censura o pena ecclesiastica spirituale, con cui sono vietati ai fedeli i divini uffici, l’uso di taluni sacramenti e la sepoltura ecclesiastica, senza che con ciò s’intenda sciolta la comunione con la Chiesa, come avviene con la scomunica: interdetto personalelocale, secondo che colpisca i fedeli direttamente nelle loro persone, o indirettamente mediante l’imposizione del divieto in determinati luoghi, agendo nei confronti di un territorio e non di una persona. ; lanciarecomminarefulminare l’ia una diocesicontro una comunità o uno statoincorrere nell’i.; levaretogliererevocare l’i.

Sinonimo maschile [dal lat. interdictum, der. di interdicĕre «interdire»].

Anche per questo non potevamo andare in tribunale senza avvocato in quanto, interdetto.

Ovvio, che una Carta di Identità non è in grado di parlare o di agire, in quanto è solo un pezzo di carta.

La PERSONA GIURIDICA è una rappresentazione astratta che deve assolutamente rimanere all’interno di precise regole dettate (leggi, normative etc.) o comportamenti, mentalità, istruzione (Asilo, Elementari, fino alle Università e i loro Master), Religioni etc.

Tutto questo è anche conosciuto in psicologia come l’“Autos”, rappresentato da una simbologia precisa, nella Carta di Identità (ovvero la cornice all’interno di ciascun lato con al proprio interno i dati relativi omonimia per la FINZIONE GIURIDICA).

Questo simbolo rappresenta l’interdizione dall’uscire, oltre il proprio Autos, che non è per tutti uguale… ma in dipendenza del proprio Status della propria Personalità giuridica.

Il Quadrato simboleggia un recinto, o meglio una zona non visibile su cui normalmente lo schiavo (senza catene ne sbarre ne mura, visibili) si deve muovere o meglio, esercita la propria libertà (all’interno della stessa libertà ricevuta, senza mai andare oltre ovviamente).

  1. PERSONA FISICA:


COGNOME Nome – Nome COGNOME;

(Nome in alternato; prima lettera maiuscola e le altre con minuscolo corsivo, e cognome tutto maiuscolo; tutte le lettere in maiuscolo)

Colui che si identifica nella PERSONA GIURIDICA e ne risponde come tale.

  1. Legale (senza rappresentante o altro):


Nome Cognome – Cognome Nome;

(sia il nome che il cognome in alternato corsivo)

Colui che gestisce la FINZIONE GIURIDICA (Uno fra gli artifici della tecnica giuridica, largamente praticato da tutti gli ordinamenti, è quello per cui si dà come esistente o come inesistente un fatto, indipendentemente dalla preoccupazione dell’accertamento della verità), la PERSONA GIURIDICA

  1. persona umana naturale:


nome cognome – cognome nome (tutto in minuscolo corsivo).

Soggetto, Non SOGGETTO di Diritto

Il diritto positivo nel suo intero ordinamento giuridico, non può relazionarsi con la “persona umana naturale”, non è visibile dallo stesso, in quanto non è prevista al suo interno.

Mai nessuno vi dirà o firmerà qualcosa, con cui ammette di notificare, o altro, a una persona umana naturale.

Avrete più o meno diritti in base alla persona in cui Vi identificherete, secondo la CAPITIS DEMINUTIO (acquisizione / diminuzione dei diritti dell’”essere umano naturale”). Oppure in base al proprio status riconosciuto.

Ecco uno dei motivi per cambiare il nostro Status Anagrafico / ragione sociale, da S.P.A. a persona umana naturale con tutti i diritti di questo universo verso la persona umana.

Chi può gestire questo nuovo Status? L’unico che può, è il Legale Rappresentante (LR o L.R.).

Nel Diritto Positivo previsto dal: DPR n°445 DEL 28 dicembre 2000

Questo è possibile con l’autocertificazione di “esistenza in vita”, che ridà la CAPACITA’ GIURIDICA, ossia sarebbe la CAPACITA’ DI AGIRE (con il secondo documento dopo l’esistenza in vita???) e la CAPACITA’ DI NOTIFICA. Quindi per meglio capire, Io cambio REGIME, STATUS oppure RAGIONE SOCIALE (da S.P.A. a persona umana).

Cosa c’è di cosi importante e BASILARE in tutta questa parte, del nome e del cognome, o le sue rappresentazioni tra MAIUSCOLE e minuscole?


Perché bisogna sempre sapere con chi, si stanno relazionando … su una qualsiasi notifica, debito, contratto o altro (compreso società come SRL, SPA etc..), farà in modo che avrete maggiore comunicazione nel relazionarvi.

E’ importante se non fondamentale capire con chi si relazionano i documenti.

Se domandano, dei documenti, a chi gli domandano?

Se domandano, dei soldi o pignorano, a chi stanno domandando o pignorando?

Alla PERSONA GIURIDICA / SOGGETTO GIURIDICO / FINZIONE GIURIDACA oppure alla PERSONA Fisica o al Legale?

Se non saprete individuare e distinguere bene questo punto come potreste relazionarvi con l’ordinamento giuridico?

CONOSCERE e identificare le persona / maschera è quindi importante.

Non dimenticate mai che tutte queste forme, sono solamente maschere e per questo “astratte”.

Le prime tre in particolare in quanto si riferiscono a un ente astrato, mentre la 4° all’ essere umano naturale (fatto di carne, ossa etc), su cui il Diritto positivo e gli altri (a esclusione del diritto naturale) non hanno giurisdizione. Non possono interagirci in quanto sono identificazioni dell’astrato sulla carta, e non della carne come l’uomo naturale.

La carta di identità / FINZIONE GIURIDICA – TRUST (Contratto sulla fiducia) è ente astratta, stampata sulla carta.

Le carte di identità sarebbero i soci dell’azienda ITALY REPUBLIC OF con numero identificativo n° 0000052782 (CORPORATION o meglio S.P.A. Società per Azioni), registrata regolarmente alla www.sec.gov (organo di controllo della borsa americana, equivalente della CONSOB italiana per intenderci meglio.

A questo indirizzo internet

https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782&owner=include&count=40

e non hanno nulla a che fare con le persone umane anche se hanno gli stessi dati delle medesime (nome, cognome, data di nascita, residenza etc). E’ da intendersi come una omonimia, ma non assolutamente noi stessi, esseri umani naturali.

Per essere ancora più precisi: Immaginate di avere un orsacchiotto. Lo chiamerete con il vostro nome e cognome gli darete la vostra data di nascita come lo stesso vostro luogo e stessa vostra residenza nonché il vostro codice fiscale. Esattamente come con la vostra Carta di Identità. Ora ditemi?!

Siete voi l’orsacchiotto? Certamente che no! Voi non potete essere un orsacchiotto né una carta di identità. L’unica differenza tra i due è solo una. A l’orsacchiotto i dati, omonimi, gli avete dati voi stessi. Alla carta di identità questi dati, omonimi, sono stati dati da una azienda di nome ITALY REPUBBLIC OF con insegna nel territorio italiano “REPUBBLICA ITALIANA”.

Naturalmente ci possiamo riconoscere e identificare in questa finzione solo volontariamente.

Importante conoscere che questa ragione sociale non ha niente a che vedere con l’utile e altro della società “ITALY REPUBLIC OF”, ma solo con dei diritti riconosciuti dalla stessa (ITALY REPUBLIC OF) e con i suoi debiti (naturalmente 🙂 ).

Da ciò si evince che ITALY REPUBBLIC OF è a tutti gli effetti una società privata appartenente a degli azionisti, come per esempio; FIAT che è degli Agnelli etc. La ITALY REPUBBLIC OF apparterrebbe alla famiglia Rotchschild, e non a l’essere umano naturale di Carne etc (ignaro di tutto).

Da ora, fatte sempre attenzione al modo in cui sono scritti i vostri nomi e cognomi nelle aziende S.n.c, S.r.l., S.P.A. etc cosi capirete meglio il perché in alcune, gli amministratori ne rispondono personalmente con i loro beni ed in altre no.

Oppure nelle bollette o contratti vari.

La prima finzione giuridica viene creata EX NIHILO cioè dal nulla.

Queste forme giuridiche di identificazioni sono importanti anche per le varie esenzioni, come Ticket, IVA, etc. Quindi con l’esistenza in vita o dichiarazione di sovranità si passa da società per azioni a persona umana. Cambiando così il nostro status. Che sarà gestita dal Legale Rappresentante o dall’amministratore.

A questo punto non saremmo più dispersi in mare (in base alla legge dell’ammiragliato etc), ma ritornati in vita. Ora rimane un rapporto importante.

Come può l’essere umano naturale / persona umana naturale interagire con il diritto positivo se dallo stesso non viene visto né concepito?

Questo è possibile grazie alla Personalità Giuridica che indica lo status.

La persona umana ha per status: Personalità Giuridica di diritto Universale e quindi gestita dalle Dichiarazioni / Trattati / Tribunali internazionali.

A meno che la persona umana naturale non decida di farsi riconoscere lo status della sua Personalità Giuridica anche nel diritto positivo per qualsiasi suo scopo (fortemente sconsigliato se non si sa esattamente ciò che si sta facendo).

Prima di introdurre la Personalità Giuridica inseriamo due terminologie importanti:

CAPACITA’ GIURIDICA e CAPACITA’ DI AGIRE;

CAPACITA’ GIURIDICA:


-La capacità giuridica, nell’ordinamento giuridico, indica la suscettibilità di un soggetto a essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive. Non va confusa con la capacità di agire, che è l’idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici validi, esercitando in questo modo i suoi diritti e adempiendo ai suoi doveri. La capacità giuridica, in quanto modo d’essere del soggetto giuridico, rientra tra le qualità giuridiche. -La capacità giuridica delle persone fisiche Nell’ordinamento giuridico italiano, le persone fisiche acquistano la capacità giuridica con la nascita: è, infatti, riconosciuta a tutti i consociati (Unito in società, associato), per il solo fatto della nascita (art. 1 del Codice civile), cioè per il solo fatto del distacco del nato dal grembo materno, quand’anche immediatamente dopo la nascita segua la morte o il nato sia destinato a morte sicura. Sovente si è posto il problema della cosiddetta capacità giuridica anticipata all’evento della nascita, ma questa parte a noi adulti non interessa e andiamo oltre. La capacità giuridica si perde per morte (anche per morte presunta), e vi sono casi particolari che la limitano in caso di assenza o scomparsa (rileva talvolta se volontarie). L’articolo 22 della Costituzione pone una garanzia a tale posizione del soggetto, statuendo che «nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica». La capacità giuridica di diritto privato è riconosciuta in capo non solo ai cittadini, ma anche allo straniero, col solo limite del principio di reciprocità, sancito dall’articolo 16 delle preleggi. «Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino» italiano nella misura in cui il cittadino italiano è ammesso al godimento dei medesimi diritti nel Paese dello straniero. Tale principio di reciprocità, giacché può comportare stringenti limitazioni alla capacità dello straniero, è stato intelligentemente escluso dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato col decreto delegato n. 286 del 1998. Difatti, l’articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo statuisce che «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana (http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU185_principi.pdf ) previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti». La capacità giuridica delle persone giuridiche La persona giuridica è titolare della capacità giuridica generale, col solo limite della compatibilità del rapporto con le caratteristiche immateriali dell’ente. Il criterio seguito è quello secondo il quale la posizione dell’ente è equiparata a quella della persona fisica, salvo il caso in cui l’esercizio del diritto presupponga l’esistenza corporea della vita umana (per esempio nel caso di matrimonio). Ergo (dunque, con valore conclusivo, conclusione) la persona giuridica, anche se non riconosciuta, gode di tutti i diritti che non sono legati alla fisicità della persona fisica.  Ad esempio, la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 12929 del 2007, ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. patito dalla persona giuridica in conseguenza della lesione dei diritti della personalità.

CAPACITA’ DI AGIRE:


La capacità di agire, nell’ordinamento giuridico italiano indica l’idoneità del soggetto a porre validamente in essere atti idonei (Atti in diritto = manifestazione, dichiarazione di volontà che produce effetti giuridici: atto legislativo, amministrativo | scrittura che, contenendo una dichiarazione di volontà, produce effetti legali; documento con valore legale: atto notarileatti processuali ), a incidere sulle situazioni giuridiche di cui è titolare, senza l’interposizione (Interposizione in diritto = sostituzione di una persona a un’altra nell’esercizio di attività giuridiche ) di altri soggetti di diritto. Quindi normalmente dopo la maggiore età.

CAPACITA’ NEGOZIALE:


Il possesso della capacità legale d’agire è requisito di validità degli atti negoziali (cosiddetta capacità negoziale), i quali sono annullabili se il soggetto che li ha posti in essere era sprovvisto di tale qualità nel momento in cui ha emesso la propria dichiarazione di volontà (es. minorenne). Adunque, gli atti negoziali stipulati dal soggetto capace d’agire, a prescindere dalla sua effettiva maturità psicofisica, sono validi, salvo il caso in cui questo si trovi in uno stato d’incapacità naturale o di fatto nel momento della manifestazione della volontà negoziale. In tale situazione, l’articolo 428 c.c., con alcune cautele ed entro limiti ivi specificati, consente l’annullamento di atti compiuti da «persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti». Per la validità degli atti giuridici in senso stretto o meri atti, non è necessaria la capacità d’agire, ma è necessario che il suo autore, nel momento in cui ha posto in essere l’atto, sia capace d’intendere e volere.


PERSONALITA’ GIURIDICA


Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU)

Art. 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua Personalità Giuridica”

RATIFICATA DALL’ITALIA CON LA LEGGE 25 ottobre 1977, n. 881 in cui fa bene attenzione a non nominare “dichiarazione diritti…” me ne indica semplicemente le date della firma ed il luogo della stessa (New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966)

Che in realtà Personalità Giuridica è la traduzione in italiano dall’inglese, di “person”.

Se quindi fosse stata tradotta bene, con la sua giusta corrispondenza in italiano, si capirebbe bene il senso di questo benedetto “art. 6”di cui sopra, cosicché anche l’ultimo degli stolti carpirebbe immediatamente il suo reale significato:

Ognuno individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento del fatto di, non essere una cazzo di finzione giuridica, astratta, bensì una persona umana naturale, ovvero sempre una maschera, ma di quelle che non vedono gli ordinamenti giuridici degli Stati (associazioni a delinquere finalizzate al trafico di schiavi)” e per cui non possono interagirci.

Quindi ancora:

Ognuno in ogni luogo ha il diritto naturale per libero arbitrio di rifiutare di essere riconosciuto come una persona”.

Attenzione! Si parla sempre di “persona”non di“Uomo Naturale”o“Essenza divina”.

Tenetelo sempre ben presente.

Perché solo la Persona Umana può interagire con il sistema con il riconoscimento di essere vivi.

Significa che se voglio interagire con il diritto positivo devo essere riconosciuto semplicemente come una non persona, ma semplicemente il curatore del trust, di cui non ne rispondo direttamente con il mio ”l’io”.

Ci siamo?!

Un Uomo naturale può decidere di utilizzare (senza identificarsi in esso) il proprio o altri trust utilizzando l’unico strumento, la Personalità Giuridica. Come quando scriviamo su un foglio che invece di utilizzare direttamente l’inchiostro utilizziamo uno strumento come tramite. La penna così da non doverci sporcare direttamente le mani.

IMPORTANTISSIMOOO!!! Specificare,“SONO PERSONALITA’ GIURIDICA” equivale a dire sono PERSONA GIURIDICA O PERSONA Fisica, vi state identificando/riconoscendo nella FINZIONE GIURIDICA! L’espressione giusta che si deve sempre! Utilizzare! è: “io ho Personalità Giuridica”!!!

Spero di esser riuscito a trasmetterne il significato reale.

In Diritto, avere la Personalità Giuridica/non essere una persona consiste nell’avere il diritto all’esercizio della capacità giuridica.

Quindi porre atti idonei… etc.

Ne consegue l’Idoneità a divenire titolare di diritti e obblighi o più in generale di situazioni giuridiche soggettive.

Il diritto all’esercizio della capacità giuridica significa che si ha la capacità di AGIRE

Nell’ordinamento giuridico italiano indica l’idoneità del soggetto a porre in essere validamente atti idonei a incidere sulle situazioni giuridiche di cui è titolare SENZA L’INTERPOSIZIONE DI ALTRI SOGGETTI DI DIRITTO.

Il possesso della capacità legale di agire è requisito di validità degli atti negoziali (cosiddetta capacità negoziale) i quali sono annullabili se il soggetto che li ha posti in essere era sprovvisto di tale qualità nel momento in cui ha espresso la propria dichiarazione di volontà.

Avere Personalità Giuridica significa, “esistere” per un ordinamento giuridico, con diritti, doveri e responsabilità. Il riconoscimento del fatto che la persona umana, in quanto tale, è soggetto, non oggetto di diritto, è atto dovuto.

Quale titolare di diritti che ineriscono (inerire = essere intimamente connesso a qualcosa), alla dignità umana, la persona nasce come SOGGETTO GIURIDICO.

Gli ordinamenti giuridici non esisterebbero senza la persona umana, poiché questa ne è il fondamento.

L’immigrato irregolare o il Rom o i cosiddetti homeless (senza dimora) o sans-papiers non sono “sconosciuti” al diritto, tanto meno “inesistenti” per esso.

La “soggettività giuridica” è distinta dalla “cittadinanza”, come d’altronde stabilisce la Dichiarazione universale che dedica specificamente alla seconda l’articolo 15.

Essa è uno status primordiale della persona, le cui modalità o articolazioni operative, per l’esercizio di diritti e di doveri, sono specificate appunto nello statuto di cittadinanza: questo avviene, storicamente, all’interno dei singoli ordinamenti statuali.

La Personalità Giuridica dell’essere umano va distinta dalla Personalità Giuridica di strutture organizzate che sono create per il conseguimento di determinati fini: gli stati, i comuni, le organizzazioni intergovernative, le camere di commercio, le università, le associazioni.

Per queste entità “derivate” si parla di “persone giuridiche” per distinguerle appunto dalle persone umane la cui soggettività giuridica, ripeto, ha carattere “originario”.

E’ appena il caso di segnalare che la Personalità Giuridica degli enti derivati può essere di diritto pubblico o di diritto privato.

Nel caso degli enti e delle associazioni all’interno degli stati la Personalità Giuridica è “attribuita” o “concessa”, diversamente che per le persone umane la cui soggettività giuridica, preesistendo al diritto positivo, è, deve essere semplicemente ‘riconosciuta’.

Nel Diritto internazionale, nei relativi manuali si trova un capitolo o, addirittura, un paragrafo intitolato: “L’individuo, oggetto del Diritto internazionale”.

L’assunto è che soltanto gli Stati ne sarebbero i soggetti, unici ed esclusivi: le persone umane erano ‘cosa loro’, come dire un affare interno alla rispettiva giurisdizione domestica. La dogmatica (dogma = Principio che si accoglie per vero o per giusto, senza esame critico o discussione) giuridica che argomentava sulla persona umana ‘oggetto’ è stata ampiamente usata ed abusata dalle ideologie che esaltavano, o addirittura deificavano, lo Stato come Soggetto giuridico iperumano.

Con l’avvento del Diritto internazionale dei diritti umani, la persona umana viene liberata nella sua soggettività giuridica originaria e trionfa dunque sulla perniciosissima (penicioso = Capace di nuocere in modo grave e irreparabile) idolatria (Adorazione tributata a oggetti o a immagini a cui si attribuiscano caratteri e poteri divini) statualistica (statualismo = Concezione o prassi politica secondo la quale lo Stato deve esercitare il suo controllo su tutte le attività, spec. economiche, del paese).

Quella della persona umana è Personalità Giuridica di diritto universale, un diritto super-costituzionale per sua intrinseca natura.”

Quindi in definitiva un Sovrano o Legale Rappresentante può farsi riconoscere la sua Personalità Giuridica/non sono una persona, e curare gl’interessi del trust, all’interno del diritto positivo per farsi riconoscere dei diritti.

Es. il diritto a non essere riconosciuto dallo stesso diritto positivo ma da quello internazionale, oppure al diritto di non essere giurisdizione del diritto positivo, etc.



Metatron

www.sulumeu.net

Approfitto per ricordarti che questo sito vive grazie alle sole offerte. Se credi che possa valere almeno, più di 0,01€ ti ringraziamo, e nel caso vorresti, lasciarci, l’offerta a tua scelta, ti lascio il link qui sotto. Ti condurrà direttamente al nostro conto OFFERTA.

Non esitare nel DONARE… ma lasciati ANDARE… che una bella FERRARI mi voglio COMPRARE! 😀

link: https://www.paypal.me/sulumeunet oppure nome utente PAYPAL seddag

Se potrai darci una mano faremo ancora meglio. Grazie 🙂




Infine ci sarebbero altre cose a riguardo:

La persona giuridica è anche costituita da:

  • un elemento materiale (o substrato sostanziale) che può a sua volta consistere in un insieme di individui (nelle corporazioni) o un patrimonio (nelle fondazioni) ordinati a uno scopo;

  • un elemento formale, il riconoscimento. Questo può essere attribuito dall’ordinamento:

    • con una norma generale che riconosce tutte le persone giuridiche in possesso di determinati requisiti;

    • con una norma posta appositamente per una determinata persona giuridica;

    • con un apposito provvedimento, posto in essere per una determinata persona giuridica.

Mentre le persone fisiche o giuridiche riunite in una corporazione (gli associati) sono un elemento costitutivo della stessa, il fondatore, ossia la persona fisica o giuridica che destina un patrimonio a uno scopo, creando così una fondazione, rimane estraneo a quest’ultima. Le persone giuridiche hanno un’organizzazione, con una struttura organizzativa articolata in uffici; tra gli uffici si distinguono quelli che hanno come titolari (o, secondo altra ricostruzione teorica, sono) organi della persona giuridica e compiono gli atti giuridici imputati alla stessa. Un’organizzazione, tuttavia, è posseduta anche da altri enti, privi dell’elemento formale del riconoscimento: se l’ordinamento attribuisce a questi enti un certo grado di autonomia patrimoniale, secondo una diffusa teoria, si deve ritenere che essi, pur non essendo persone giuridiche, siano comunque soggetti di diritto.

Si suol dire che le corporazioni sono organizzazioni di persone, mentre le fondazioni sono organizzazioni di beni. In realtà è difficile immaginare una corporazione che possa raggiungere i suoi scopi senza avvalersi di un patrimonio, così come una fondazione che non si avvalga di persone: tutti gli enti, in quanto organizzazioni, sono complessi di persone e beni, la differenza sta nel fatto che per l’ordinamento nelle corporazioni è essenziale la presenza dalle persone (gli associati) mentre nelle fondazioni è essenziale la presenza di un patrimonio; questo a prescindere dalla constatazione che, nella pratica, il rilievo di tali componenti può essere diverso (si pensi a una società per azioni, persona giuridica di tipo corporativo nella quale, tuttavia, la componente patrimoniale finisce di solito per avere un rilievo ben maggiore di quella personale).

.

Facciamo in fine alcuni esempi:

1° es: Quando interagite con il diritto positivo in tribunale, bisogna subito presentare alle, memorie del caso, la vostra Notifica di sovranità indicando che voi “AVETE Personalità Giuridica” riconosciuta dallo stesso Stato e tribunale grazie alla legge 881/77.

Quindi state affermando che pur essendo esseri umani naturali, (non visti dallo stesso diritto positivo), voi usate uno strumento per comunicare con loro dandovi la visibilità ma non interagendo come essere umano naturale bensì come Persona Umana, “Personalità Giuridica” (FINZIONE GIURIDICA).

Con questo strumento voi siete più in alto dello stesso giudice in quanto la Personalità Giuridica è della Persona Umana Naturale e non della FINZIONE GIURIDICA come nel caso di un Giudice. Quindi POSSEDETE la Capacità di Negoziazione che legata alla Capacità di Agire, potete disporre e ordinare.

2° es: Davanti al Carabiniere, Magistrato etc in caso di difficoltà dovrete sempre dire: “mi è riconosciuta la Personalità Giuridica, Io ho ‘Personalità Giuridica di Diritto Internazionale’, stai tu quindi affermando che non me la riconosci? In questo caso mettilo per iscritto e firmalo in umido. Nel caso dovesse accadere si troverebbe in violazione della legge 881/77”. Legge che sancisce il loro limite di giurisdizione nei vostri confronti, in qualità di Persona Giuridica di Diritto Internazionale.

3° Come far capire bene ad un individuo la differenza tra lui è il suo documento è facile. Chiedete a chiunque di prendere un qualsiasi atto di vendita come la casa, autovettura etc. Fateli notare che l’auto è INTESTATA a NOME e COGNOME (scritto sempre in maiuscolo perché tutti gli atti sono collegati alla PERSONA GIURIDICA), poi fateli prendere in mano la propria CARTA DI IDENTITA’ ed a questo punto dovreste ricordargli come nel consueto si scrivono/indicano le gerarchie. Normalmente si parte dall’alto indicando per primo la più importante e poi quelle meno importanti sempre al di sotto della precedente. Giusto? (Fate rispondere a lui se questa affermazione gli risuona). Bene… ora domandategli di controllare nella prima parte della CARTA D’IDENTITA’ (facciata anteriore) e fatevi indicare qual’è la scritta che si trova al di sopra di tutte. Ovviamente vi dovrà indicare “REPPUBLICA ITALIANA” poi “Comune Di …”e solo alla fine nella parte più bassa si troverà il proprio COGNOME NOME. Giusto? Quindi secondo il ragionamento di prima chi è il proprietario della CARTA DI IDENTITA’ e del COGNOME NOME (quindi del TRUST)? Naturale che sarà quello che sta più in alto “REPPUBBLICA ITALIANA” poi ci sarà l’Amministratore del TRUST/DOCUMENTO DI IDENTITA’ che è rappresentato da Comune che ha rilasciato il documento e solamente in fine si trova COGNOME NOME che si riferisce per omonimia a chi ne sarà il BENEFICIARIO, cioè l’essere umano, che ne usufruirà a vita.

Detto questo fate notare che se COGNOME NOME è un TRUST/CONTRATTO di cui lui è il beneficiario e REPPUBLICA ITALIANA il proprietario come potrebbe essere possibile che la casa o auto etc. sia di sua proprietà. Infatti lui a casa sua mette il cartello di Proprietà Privata (significa che si è stati privati della proprietà).

Quindi: Il padrone della PERSONA GIURIDICA/SOGGETTO GIURIDICO/CARTA DI IDENTITA’ parrebbe essere la REPPUBLICA ITALIANA (Insegna della ITALY REPUBLIC OF Corporation – di proprietà ROTHCHILDS ;-D ). E di FATTO lo è così …

In ultimissima spiegazione possiamo imparare questa storiella, scritta da una mia conoscenza (Raffaele):

Dopo la tua dichiarazione di Esistenza in Vita oppure di Sovranità, diventi “uomo naturale””essere umano naturale”(nome cognome (tutto minuscolo), cioè voi, che state leggendo ora in carne, ossa, sangue e spirito), dichiarando di Esistere, di non essere più disperso in mare e di aver capito tutta la frode che alcuni individui stanno commettendo nei confronti dell’umanità. L’”essere umano naturale”è il Disponente.

Il Disponente “essere umano naturale”(nome cognome), proprietario unico del contratto “TRUST”PERSONA GIURIDICA (NOME COGNOME), si rivolge a “Persona Umana”(Nome Cognome) per creare un contratto/accordo di collaborazione (Living Trust), tra loro ad amministrare (Trustee) i propri beni intestati a (NOME COGNOME – MAIUSCOLO).

La Persona Umana in campo di diritto Internazionale è una finzione riconosciuta e gode di “Personalità Giuridica”che è superiore al diritto positivo.

Attraverso la Legale Rappresentanza o Dichiarazione di sovranità che ha in se la Legale Rappresentanza, la persona umana naturale sarà il Trustee/amministratore della PERSONA GIURIDICA (NOME COGNOME) a beneficio della Persona FISICA (COGNOME Nome), sempre rappresentanta dalla Personalità Giuridica (Nome Cognome).

Questo nell’attesa del ritorno dell’essere umano disperso in mare.

Per fare questo ci vorrebbe una grande consapevolezza di tutti gli abitanti di questo mondo che sembrerebbero rapiti dalla loro mente.

Tutto questo sembra indubbiamente essere il “living trust”.

Ricordatevi di base, che il diritto positivo non prevede e non vede, l’essere umano naturale, ma solamente la Maschera/Persona/ente. Quindi con la“Personalità Giuridica”tu stai comunicando di non essere una persona/maschera/ente. Ok?! Poco importa cosa sei perché tanto il diritto positivo esiste solo la Persona/maschera/ente, e solo quello può giudicare. Poi il fatto che tu sia un uomo naturale poco importa, visto che solamente la persona/ente/maschera è vista, e prevista in questo ordinamento giuridico.


Conoscenza base del Sovrano e Legale Rappresentante Personalità Giuridica in PDF



Metatron

www.sulumeu.net

Approfitto per comunicarti che SuluMeu cresce grazie alle donazioni. Se gli attribuisci valore economico, superiore a 0,01€ ne siamo felicissimi. Se ti domandi come fare un dono in piena libertà, ti riportiamo il collegamento qui sotto. Ti condurrà direttamente al conto DONI.

link: https://www.paypal.me/sulumeunet oppure nome utente PAYPAL seddag

Se potrai dare una mano potremmo andare sempre oltre. Grazie 🙂




TERMINOLOGIE



Salve e benvenuto.

Ti ricordo che questo sito vive grazie alle sole offerte. Se credi che possa valere almeno, più di 0,01€ ti ringraziamo, e nel caso vorresti, lasciarci, l’offerta a tua scelta, ti lascio il link qui sotto. Ti condurrà direttamente al nostro conto OFFERTA.

Non esitare nel DONARE… ma lasciati ANDARE… che una bella FERRARI mi voglio COMPRARE! 😀

link: paypal.me/sulumeunet oppure nome utente PAYPAL seddag

Se potrai darci una mano faremo ancora meglio. Grazie 🙂

LINK DIRETTO AL NOSTRO CONTO PAYPAL



Lista termini latini e non in giurisprudenza di Wikipedia  https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_termini_legali_latini

altro sito http://www.comirap.it/antiburocratese/472-le-formule-giuridiche-nel-cassetto-conoscere-il-latino-ed-i-latinismi-degli-avvocati-di-alberto-bordi.html


ad infinitum

Verso l'infinito

AB INITIO

Ab initio è un'espressione in latino con lo stesso significato di ab ovo, la cui dizione completa era presso i romani Ab ovo usque ad mala, "Dall'uovo alle mele", con cui si aprivano e chiudevano i banchetti. L'espressione viene usata quando chi ci parla comincia il suo discorso alla lontana ovvero ab ovo, dando l'impressione di non arrivare mai alla conclusione del discorso.

Poiché i latini erano molto precisi, usavano anche la locuzione Ab imis, che significava "dalle fondamenta" se riferita ad edifici, "dalle radici" in senso lato o figurato. Quando poi era impossibile determinare temporalmente l'initium, ricorrevano all'espressione Ab immemorabili, "da tempo immemorabile", persistente nel linguaggio giuridico.

A CAPO DI / IN CAPO A etc  es: in capo alla classe dei soggetti… / in capo alla comunità degli stati… etc Nel linguaggio giuridico e burocratico-amministrativo, la locuzione preposizionale in capo a vale “con riferimento diretto a, relativamente a”. Più noto il valore temporale della locuzione, col significato di “entro”:  in capo a tre giorni.


CAPACITA' GIURIDICA

La capacità giuridica, nell'ordinamento giuridico, indica la suscettibilità di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive.

Non va confusa con la capacità di agire, che è l'idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici validi, esercitando in questo modo i suoi diritti e adempiendo ai suoi doveri. La capacità giuridica, in quanto modo d'essere del soggetto giuridico, rientra tra le qualità giuridiche.

La capacità giuridica delle persone fisiche

Nell'ordinamento giuridico italiano, le persone fisiche acquistano la capacità giuridica con la nascita: è, infatti, riconosciuta a tutti i consociati per il solo fatto della nascita (art. 1 del Codice civile), cioè per il solo fatto del distacco del nato dal grembo materno, quand'anche immediatamente dopo la nascita segua la morte o il nato sia destinato a morte sicura. 

Sovente si è posto il problema della cosiddetta capacità giuridica anticipata all'evento della nascita, giacché a volte sembrerebbe che la capacità giuridica sia da attribuire anche al nascituro. In capo al nascituro è infatti riconosciuta una particolare capacità giuridica, che distingue se si tratti di nascituro concepito o nascituro non concepito. La questione, che interessa diversi aspetti della definizione del soggetto giuridico e diverse concezioni della rilevanza giuridica della vita, è fonte di nutrite disquisizioni dottrinali e di qualche incertezza applicativa pratica. Il nascituro concepito, cioè il feto nel grembo materno (si discute da quale momento della suddivisione embrionale), ha titolo a concorrere alla successione mortis causa ed a ricevere donazioni; è inoltre discusso se per questa ragione possa anch'esso stesso dare origine ad un'eventuale linea successoria (le classiche ipotesi di scuola prevedono sia un feto divenuto erede per la premorienza del padre e successivamente morto ancora in fase fetale, sia il feto in grembo a madre morta e morto dopo di questa, prima di un parto ancorché forzoso). Questo concetto si basa sul brocardo medievale Conceptus pro iam nato habetur si de eius commodo agitur (il concepito è considerato nato quando trattasi dei suoi interessi). Il nascituro non concepito, ovvero l'ipotetico figlio che potrebbe nascere ad un dato potenziale genitore, ha la capacità di ricevere successioni e donazioni, come nel classico caso di disposizioni testamentarie che dispongano l'attribuzione di beni a condizione della nascita; le disposizioni per questo tipo particolarissimo di soggetto giuridico sono quindi sottoposte al vincolo dell'avveramento della condizione di venuta ad esistenza. 

La capacità giuridica si perde per morte (anche per morte presunta), e vi sono casi particolari che la limitano in caso di assenza o scomparsa (rileva talvolta se volontarie). 

L'articolo 22 della Costituzione pone una garanzia a tale posizione del soggetto, statuendo che «nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica». 

La capacità giuridica di diritto privato è riconosciuta in capo non solo ai cittadini, ma anche allo straniero, col solo limite del principio di reciprocità, sancito dall'articolo 16 delle preleggi. «Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino» italiano nella misura in cui il cittadino italiano è ammesso al godimento dei medesimi diritti nel Paese dello straniero. Tale principio di reciprocità, giacché può comportare stringenti limitazioni alla capacità dello straniero, è stato intelligentemente escluso dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato col decreto delegato n. 286 del 1998. Difatti, l'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo statuisce che «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti». 

La capacità giuridica delle persone giuridiche 

La persona giuridica è titolare della capacità giuridica generale, col solo limite della compatibilità del rapporto con le caratteristiche immateriali dell'ente. Il criterio seguito è quello secondo il quale la posizione dell'ente è equiparata a quella della persona fisica, salvo il caso in cui l'esercizio del diritto presupponga l'esistenza corporea della vita umana (per esempio nel caso di matrimonio). Ergo la persona giuridica, anche se non riconosciuta, gode di tutti i diritti che non sono legati alla fisicità della persona fisica. Ad esempio, la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 12929 del 2007, ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. patito dalla persona giuridica in conseguenza della lesione dei diritti della personalità

La locuzione latina deminutio capitis, tradotta letteralmente, significa diminuzione di diritti. Per gli antichi romani la deminutio capitis comportava un prioris status permutatio ossia un mutamento nel precedente status della persona. I giuristi romani distinguevano tre specie di capitis deminutio: maxima, minor o media, e minima.

  • La capitis deminutio maxima riguarda lo status libertatis e si aveva quando taluno perdeva sia la cittadinanza sia la libertà (per es. nel caso in cui taluno fosse catturato dal nemico). Famosa è la definizione del giurista romano Gaio nelle sue Istituzioni:
G.1.160: «Maxima est capitis deminutio, cum aliquis simul et civitatem et libertatem amittit» La capitis deminutio è massima allorché qualcuno perde contemporaneamente sia la cittadinanza sia la libertà.
  • La capitis deminutio minor o media riguarda lo status civitatis e si aveva quando taluno perdeva solo la cittadinanza ma non la libertà (è il caso dei coloni). Il giurista romano Gaio nelle sue Istituzioni così definisce tale specie di deminutio:
G.1.161: «Minor sive media est capitis deminutio, cum civitas amittitur,: libertas retinetur; quod accidit ei, cui aqua et igni interdictum fuerit» La capitis deminutio è minore o media allorquando taluno perde la cittadinanza ma mantiene la libertà. Ciò che accade a colui il quale subisce il provvedimento dell’aquae et ignis interdictio.
  • La capitis deminutio minima riguarda lo status familiae e si aveva quando taluno subiva un mutamento di status, non riguardante la cittadinanza o la libertà. Come nel caso in cui taluno veniva adottato. Gaio ne dà la seguente definizione:
G. 162: «Minima est capitis deminutio, cum et civitas et libertas retinetur, sed status hominis commutatur; quod accidit in his qui adoptantur» La capitis deminutio è minima quando si mantiene sia la libertà sia la cittadinanza, ma si modifica uno status della persona; ciò che accade quando taluno sia stato adottato.

Oggi si usa questa espressione per indicare il cambiamento, in peggio, delle condizioni di una persona, o una riduzione di potere sia sul posto di lavoro sia in politica.


CURATORI o SIMILI: sta per parenti più prossimi, madri e figli o sorelle e fratelli. Il nucleo familiare. Infatti potrei difendere solo i miei parenti/simili.

Quindi se voglio difendere un amico o conoscente che sia, non posso farlo come Legale perché è lui che si deve difendere, ma posso farlo dichiarando di essere il suo Consigliere Consulente. Questo dopo aver presentato in cancelleria i miei documenti come Legale Rappresentante Sovrano (quindi non interdetto), dichiaro di essere il suo Consigliere Consulente (ne difensore ne avvocato ne il suo Legale), e visto che non c'è delega io parlo (dichiarandolo prima naturalmente), che se "anche se parlo anche a nome suo, comunque e come se fosse lui che parla" (perché non c'è delega).

De jure = nella legge

DIRITTO

Il diritto è l'insieme delle norme che uno Stato esercita, ma anche un sinonimo di potere, facoltà.

Il termine diritto è usato con accezioni differenti: 

- l'insieme e il complesso (in genere sistematico) delle norme che regolano la vita dei membri della comunità di riferimento; 

- la scienza giuridica, che studia i suddetti sistemi; 

- una facoltà garantita dall'ordinamento a ciascuna persona od organizzazione; 

- il giudizio sulla legalità e legittimità delle azioni proprie dello Stato e delle personalità fisiche e giuridiche con cui si rapporta; 

- un contributo economico legato a un tipo di tributo od onere fiscale, oppure a una controprestazione della Pubblica Amministrazione (ad esempio il "diritto di copia" corrisponde al rimborso forfettario del costo della copia di un atto in possesso dell'amministrazione)

ECONOMIA = Legge/Norma di Casa = Norme Familiari = La parola economia deriva dall'unione delle parole greche οἴκος (oikos), "casa" e νόμος (nomos), "norma" o "legge", letteralmente significa quindi "gestione della casa"

ENTE

Il termine ente (dal latino ens, participio presente del verbo esse, 'essere') nel linguaggio giuridico viene utilizzato talora come sinonimo di persona giuridica, altre volte con un significato più ampio.

Nel linguaggio giuridico moderno si preferisce dare al termine ente un significato più ampio di quello di persona giuridica, riferendosi in generale a un'organizzazione di persone o di beni che assume una qualche rilevanza per l'ordinamento giuridico. L'organizzazione di persone o di beni è il cosiddetto elemento materiale della persona giuridica, necessario ma non sufficiente per la sua esistenza, dovendo anche sussistere il cosiddetto elemento formale, ossia il riconoscimento. Peraltro, anche un'organizzazione priva di tale elemento formale può essere presa in considerazione dall'ordinamento, che gli può in particolare attribuire una certa autonomia patrimoniale, ossia una separazione, anche se non completa, tra il patrimonio a essa riferibile e quello di altri soggetti del diritto.

In quest'ultima accezione possono essere fatti rientrare nel concetto di ente: 

le persone giuridiche; 

le organizzazioni private che non hanno ottenuto il riconoscimento e quindi non sono persone giuridiche (i cosiddetti enti di fatto); 

le organizzazioni pubbliche, prive di personalità giuridica e parti di un ente pubblico più ampio, alle quali l'ordinamento riconosce una certa autonomia. 

Quando l'ordinamento attribuisce a enti, pur privi di personalità giuridica, un certo grado di autonomia patrimoniale essi, secondo una diffusa teoria, possono comunque essere considerati soggetti di diritto.

ENTI DI FATTO

In diritto, s'intende per ente di fatto un complesso organizzato di persone e di beni diretto alla realizzazione di uno scopo (economico o meno) che non ha ottenuto il riconoscimento ed è quindi privo di personalità giuridica ma che ha tuttavia soggettività giuridica secondo le teorie che distinguono i due concetti.

Questi enti hanno acquistato col passare del tempo notevole importanza sul piano giuridico e in quello sociale: basti pensare che organizzazioni come i partiti politici e i sindacati hanno normalmente tale natura giuridica. In effetti, se il mancato riconoscimento priva questi enti della capacità giuridica, li sottrae però anche ai vincoli che l'ordinamento pone agli enti riconosciuti, consentendogli una maggiore libertà di scelta delle modalità organizzative e di azione.

Nell'ordinamento italiano, sono enti di fatto le associazioni non riconosciute ed i comitati. Possono essere enti di fatto, così come persone giuridiche, le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni senza scopo di lucro di utilità sociale (ONLUS).

erga omnes 
locuzione  
“Nei confronti di tutti”, spec. nel linguaggio giuridico-amministrativo. "contratti validi erga omnes"

Nel linguaggio giuridico, si usa dire che ha efficacia erga omnes una norma applicabile a intere categorie di persone. Il significato risulta quindi essere l'opposto del detto inter partes, cioè avente efficacia solo per le parti (di un giudizio, di un contratto, ecc.

IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT: E’ uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, in base al quale nessun cittadino può invocare, con particolare riferimento al diritto penale, la non conoscenza di una legge o di una prescrizione, per eluderne l’applicazione. Il rigore di tale principio è stato temperato dalla storica sentenza della Corte Costituzionale n.364 del 1988, che ha considerato tale ignoranza scusabile in presenza di un difetto di adeguata pubblicizzazione della legge, che risulterebbe pertanto non applicata perché non conosciuta. Questo antico brocardo si ricollega al dibattito circa la validità degli strumenti posti a disposizione del cittadino per conoscere adeguatamente la legislazione vigente.

inter partes
Fra le parti 
cioè avente efficacia solo per le parti (di un giudizio, di un contratto,ecc.).

ius cogens, cioè diritto cogente, diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.

("diritto cogente") indica, nel diritto internazionale, le norme consuetudinarie che sono poste a tutela di valori considerati fondamentali e a cui non si può in nessun modo derogare.

Motu proprio è una locuzione latina (tradotta letteralmente significa "di propria iniziativa") che indica un documento, una nomina o in generale una decisione presa di "propria iniziativa" da chi ne ha il potere o la facoltà. Ai tempi dello Stato pontificio lo strumento del motu proprio era spesso usato per regolare materie di carattere economico. Anche alcuni monarchi facevano uso del Motu proprio. Ad esempio il Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo I, con Motu Proprio 21 marzo 1785, trasformò alcuni monasteri in CONSERVATORI, ovvero educandati femminili.

NAZIONE

Una nazione (dal latino natio, in italiano «nascita») si riferisce ad una comunità di individui che condividono alcune caratteristiche comuni come la lingua, il luogo geografico, la storia, le tradizioni, la cultura, l'etnia ed eventualmente un governo.

Un'altra definizione considera la nazione come uno "stato sovrano" che può far riferimento a un popolo, a un'etnia, a una tribù con una discendenza, una lingua e magari una storia in comune.

Una differente corrente di pensiero, che fa riferimento all'idea di nazione in quanto realtà oggettiva e legata a pensatori riconducibili a diverse espressioni politico-culturali, include tra le caratteristiche necessarie di una nazione il concetto di sangue (Herder) o di «consanguineità» (Meinecke).

Un'altra definizione vede la nazione come una «comunità di individui di una o più nazionalità con un suo proprio territorio e governo» o anche «una tribù o una federazione di tribù (come quella degli indiani nord-americani)». È appoggiandosi a tali nozioni che si è sviluppato negli anni '70 il concetto di micronazione.

Alcuni autori, come Jürgen Habermas, considerando obsoleta la nozione tradizionale di nazione, si riferiscono a essa come a un libero contratto sociale tra popoli che si riconoscono in una Costituzione comune. Tale concetto, in questo caso, si estenderebbe anche a quello di patria e il patriottismo nazionale verrebbe così rimpiazzato dal «patriottismo costituzionale».o grazie al concetto di "gruppo di appartenenza": la nazione è tale dal punto di vista politico. Ciò prevede un profondo senso del "noi", pace e ordine al suo interno, una serie di simboli e miti comuni, la garanzia di protezione e la consapevolezza della durevolezza nel tempo della nazione rispetto ai singoli individui.

negozio giuridico -  è l'atto mediante il quale il privato è autorizzato dall'ordinamento giuridico a regolare interessi individuali nei rapporti con altri soggetti. ... Caratteri essenziali del negozio giuridico sono quindi la tipicità, l'autonomia privata e la causalità.

nunc pro tunc: ora come allora

nunc pro tunc , praeterea praeterea: ora come allora, inoltre, inoltre

PACTA SUNT SERVANDA -  I patti devono essere rispettati - per indicare anche l'obbligatorietà dei trattati

PACTA SEMPER SERVENDA SUNT: i patti, gli accordi, devono sempre essere rispettati, sia che riguardino gli individui e sia che si riferiscano alle relazioni tra Paesi diversi. Il principio, nel sottolineare la rilevanza della parola data e del consenso manifestato tra le parti, rappresenta altresi' un sostegno fondamentale alla certezza dei rapporti giuridici quale bene di prima grandezza nella vita di una comunità.

PERSONALITA’ GIURIDICA

In diritto, una persona giuridica (o ente morale) è un ente cui l’ordinamento giuridico attribuisce la cosiddetta capacità giuridica, rendendolo quindi soggetto di diritto.

In generale la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica/NON PERSONA (personalità giuridica) è meno estesa di quella riconosciuta all’essere umano, in quanto soggetto di diritto, ossia alla persona fisica, poiché la persona giuridica non può essere parte di quei rapporti giuridici che, per loro natura, possono intercorrere solo tra persone fisiche (l’esempio tipico è rappresentato dai rapporti familiari)

La persona giuridica è costituita da:

  • un elemento materiale (o substrato sostanziale) che può a sua volta consistere in un insieme di individui (nelle corporazioni) o un patrimonio (nelle fondazioni) ordinati a uno scopo;
  • un elemento formale, il riconoscimento. Questo può essere attribuito dall’ordinamento:
    • con una norma generale che riconosce tutte le persone giuridiche in possesso di determinati requisiti;
    • con una norma posta appositamente per una determinata persona giuridica;
    • con un apposito provvedimento, posto in essere per una determinata persona giuridica.

Mentre le persone fisiche o giuridiche riunite in una corporazione (gli associati) sono un elemento costitutivo della stessa, il fondatore, ossia la persona fisica o giuridica che destina un patrimonio a uno scopo, creando così una fondazione, rimane estraneo a quest’ultima. Le persone giuridiche hanno un’organizzazione, con una struttura organizzativa articolata in uffici; tra gli uffici si distinguono quelli che hanno come titolari (o, secondo altra ricostruzione teorica, sono) organi della persona giuridica e compiono gli atti giuridici imputati alla stessa. Un’organizzazione, tuttavia, è posseduta anche da altri enti, privi dell’elemento formale del riconoscimento: se l’ordinamento attribuisce a questi enti un certo grado di autonomia patrimoniale, secondo una diffusa teoria, si deve ritenere che essi, pur non essendo persone giuridiche, siano comunque soggetti di diritto.

Si suol dire che le corporazioni sono organizzazioni di persone, mentre le fondazioni sono organizzazioni di beni. In realtà è difficile immaginare una corporazione che possa raggiungere i suoi scopi senza avvalersi di un patrimonio, così come una fondazione che non si avvalga di persone: tutti gli enti, in quanto organizzazioni, sono complessi di persone e beni, la differenza sta nel fatto che per l’ordinamento nelle corporazioni è essenziale la presenza dalle persone (gli associati) mentre nelle fondazioni è essenziale la presenza di un patrimonio; questo a prescindere dalla constatazione che, nella pratica, il rilievo di tali componenti può essere diverso (si pensi a una società per azioni, persona giuridica di tipo corporativo nella quale, tuttavia, la componente patrimoniale finisce di solito per avere un rilievo ben maggiore di quella personale)


PERSONA

Si è PERSONA/SOGGETTO GIURIDICO quando l'ordinamento giuridico attribuisce la PERSONALITA' GIURIDICA è cioè la idoneità alla titolarità di situazioni giuridiche. Per le PERSONE FISICHE la capacità giuridica la si acquista al momento della nascita.

PERSONA FISICA

In diritto, una persona fisica è un essere umano dotato di capacità giuridica, quindi soggetto di diritto.

Si possono definire persone fisiche tutti gli esseri umani nati vivi, cioè che hanno respirato almeno una volta. Negli ordinamenti statali attuali la soggettività giuridica è riconosciuta a tutti gli esseri umani; in ordinamenti del passato, invece, esistevano esseri umani ai quali non era attribuita alcuna soggettività giuridica: gli schiavi.

La soggettività giuridica delle persone fisiche non è sempre presente negli ordinamenti diversi da quelli statali: ad esempio, nell'ordinamento internazionale sono soggetti di diritto gli stati e le organizzazioni internazionali, ma non le persone fisiche (anche se, secondo alcuni autori, lo sarebbero divenute nei tempi più recenti, in considerazione del fatto che molte norme del diritto internazionale umanitario sembrano avere come destinatari non soltanto gli stati ma anche le persone fisiche).

Nell'ordinamento italiano sono persone fisiche gli esseri umani che con la loro nascita diventano soggetti rilevanti ai fini del diritto, in quanto secondo l'articolo 1 del codice civile divengono titolari di diritti e doveri, cioè acquisiscono la capacità giuridica.

Con il raggiungimento della maggiore età, 18 anni per l'ordinamento italiano, la persona fisica acquisisce la capacità di agire, cioè la possibilità di porre in essere atti rilevanti ai fini giuridici. Al momento della morte dell'individuo si estingue anche la sua soggettività giuridica.

PERSONA GIURIDICA/SOGGETTO GIURIDICO

Sono entità astratte (enti) cui l'ordinamento giuridico attribuisce la personalità giuridica se presentano determinati requisiti.

Gli elementi essenziali delle persone giuridiche:

A) un organizzazione di persone e di mezzi

B) uno scopo per cui tale organizzazione si costituisce

C) il riconoscimento da parte dell'ordinamento a richiesta degli interessati (p.g. privata) o per legge (p.g. pubblica).

praeterea praeterea: inoltre, inoltre 

REBUS SIC STANTIBUS - locuzione latina (propr., così stando le cose)('stando così le cose').

Nel linguaggio giuridico, con valore giuridico, "La possibilità di trarre una conclusione dopo un attento esame". La formuletta indica un dato provvedimento giudiziale (sentenza c.d. determinativa) o un negozio giuridico, che in tanto hanno valore in quanto fanno riferimento ad una data situazione di fatto che ne costituisce il presupposto: se, pertanto, la situazione iniziale muta, viene a cadere anche l'atto (tipico esempio di atto di questo tipo è la sentenza che determina la misura degli alimenti). L'espressione si usa inoltre in diritto internazionale, per indicare la clausola di un patto o di un trattato che vige allo stato attuale, finché la situazione di fatto rimane invariata. Il latinetto è usato anche nel linguaggio comune, per dire "stando così le cose". Secondo alcuni autori tale clausola sarebbe tacita, ma implicita all'accordo; per altri invece agirebbe in tal caso la consuetudine invalsa d'intendere la norma generale pacta sunt servanda con una certa elasticità, per cui non si potrebbe negare valore risolutivo alla clausola rebus sic stantibus In ogni caso però la clausola non opera automaticamente, ma ha valore solo se accettata dall'altra parte contraente e non esclude la possibilità di composizione arbitrale o giudiziaria.

REBUS SIC STANTIBUS: essendo le cose cosi. La frase, un ablativo assoluto, fotografa la situazione giuridica esistente oppure, in senso più ampio la stato attuale delle cose.

Il Regressus in infinitum 

è un problema logico derivante dall'analisi della causalità naturale relativa ad un reato. Nell'analisi ex post delle cause di reato, ci si ritrova a dover far fronte al problema dato dal fatto che ogni evento è condizione di un evento successivo tanto che, per assurdo, si potrebbe ricondurre l'evento "omicidio" alla causa "nascita dell'assassino" o ad eventi ancora più lontani nel tempo.

SALVIS IURIBUS: é la formula d’uso che si utilizza di norma in calce ad una lettera quando si vuole manifestare l’intendimento di avvalersi di ogni mezzo e procedura per tutelare i propri diritti. La postilla latina corrispondente a “fatti salvi i diritti” che solitamente i legali accompagnano ad un invito o ad un atto di significazione dai toni moderati, spesso viene trascritta, anche da avvocati blasonati, erroneamente “salvis Juribus”, dimenticando che il diritto, la giustizia e la norma, erano indicati nell’antica Roma con il termine ius, dal quale derivano i termini di giurisprudenza, giurisperito ed altro ancora.
Non si tratta di un’espressione di contenuto tecnico (come, ad esempio, ‘petitum’ o ‘causa pretendi’), probalilmente va solo ad appesantire o addirittura ridicolizzare il linguaggio giuridico ed i suoi utilizzatori, in quanto ovvietà.
Mentre utilizzato da profani potrebbe trasmettere determinazione.
Discernine tu l'utilizzo.

SIMILI o CURATORI: sta per parenti più prossimi, madri e figli o sorelle e fratelli. Il nucleo familiare. Infatti potrei difendere solo i miei parenti/simili.

Quindi se voglio difendere un amico o conoscente che sia, non posso farlo come Legale perché è lui che si deve difendere, ma posso farlo dichiarando di essere il suo Consigliere Consulente. Questo dopo aver presentato in cancelleria i miei documenti come Legale Rappresentante Sovrano (quindi non interdetto), dichiaro di essere il suo Consigliere Consulente (ne difensore ne avvocato ne il suo Legale), e visto che non c'è delega io parlo (dichiarandolo prima naturalmente), che se "anche se parlo anche a nome suo, comunque e come se fosse lui che parla" (perché non c'è delega).

SOGGETTO DI DIRITTO

Il soggetto di diritto (o soggetto giuridico o, secondo alcuni autori, figura soggettiva) è, nel diritto, un essere o entità che in un determinato ordinamento giuridico può essere parte di rapporti giuridici ed è quindi destinatario delle norme dello stesso ordinamento.

L'insieme dei rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica di cui è parte un soggetto giuridico costituisce il suo patrimonio.

La soggettività giuridica è correlata alla capacità giuridica, intesa come idoneità a essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive. Tuttavia, una diffusa teoria vede una forma di soggettività giuridica, seppur di grado minore, anche in quei casi in cui l'ordinamento attribuisce a un'entità la titolarità di certe situazioni giuridiche soggettive, come quando gli riconosce una certa autonomia patrimoniale, ossia la separazione, anche se non completa, tra il patrimonio a essa riferibile e quello di altre entità.

Non è invece essenziale alla soggettività giuridica la capacità di agire, intesa come idoneità di un soggetto giuridico a porre in essere atti giuridici validi. Possono esserci, infatti, soggetti di diritto privi di capacità di agire, sicché per essi gli atti giuridici devono essere posti in essere da altri soggetti (si pensi ai figli minorenni per i quali agiscono, di regola, i genitori).

Va rilevato che l'ordinamento giuridico preesiste ai soggetti di diritto, nel senso che è l'ordinamento stesso a stabilire quali sono gli esseri o le entità del mondo reale cui è attribuita la soggettività.

STATO

Lo Stato (diverso da Nazione, o Stato-Nazione) è un’entità giuridica temporanea, che governa ed esercita il potere sovrano su un determinato territorio e sui soggetti a esso appartenenti. La delega e la trasmissione della responsabilità sulla propria esistenza umana – attraverso il voto democratico o l’imposizione violenta – sono la base su cui ogni Stato ha fondamento.

Lo Stato si compone di tre elementi caratterizzanti:

  • Il territorio, cioè un’area geografica ben definita, su cui si esercita la sovranità;
  • I cittadini, su cui si esercita la sovranità;
  • Un ordinamento politico e un ordinamento giuridico, insieme delle norme giuridiche che regolano la vita dei cittadini all’interno del territorio.


Salve e benvenuto.

Ti ricordo che questo sito vive grazie alle sole offerte. Se credi che possa valere almeno, più di 0,01€ ti ringraziamo, e nel caso vorresti, lasciarci, l’offerta a tua scelta, ti lascio il link qui sotto. Ti condurrà direttamente al nostro conto OFFERTA.

Non esitare nel DONARE… ma lasciati ANDARE… che una bella FERRARI mi voglio COMPRARE! 😀

link: paypal.me/sulumeunet oppure nome utente PAYPAL seddag

Se potrai darci una mano faremo ancora meglio. Grazie 🙂

LINK DIRETTO AL NOSTRO CONTO PAYPAL