CEDU – CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO Roma 4.XI.1950




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CEDU – CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali

Roma, 4.XI.1950

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o CEDU (in francese: “Convention européenne des droits de l’Homme“) è una Convenzione internazionale redatta e adottata nell’ambito del Consiglio d’Europa (Il Consiglio d’Europa (CdE) è un’organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani)

Non bisogna confonderla con la Corte di giustizia dell’Unione europea – CGUE (La CGUE ha il compito di garantire l’osservanza del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati fondativi (insieme di trattati internazionali tra gli stati membri dell’Unione europea, che pongono le basi dell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea. Essi istituiscono le varie istituzioni dell’Unione, le loro procedure e gli obiettivi dell’Unione) dell’Unione europea). Istituzione effettiva dell’Unione europea con sede in LUSSEMBURGO.

La CEDU è considerata il testo centrale in materia di protezione dei diritti fondamentali dell’uomo perché è l’unico dotato di un meccanismo giurisdizionale permanente che consenta a ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti, attraverso il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo(La Corte europea dei diritti dell’uomo (abbreviata in CEDU o Corte EDU) è un organo giurisdizionale internazionale, istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950, per assicurarne l’applicazione e il rispetto), con sede a Strasburgo.

Il documento è stato elaborato in due lingue, francese e inglese, i cui due testi fanno egualmente fede.

La CEDU è stata poi integrata e modificata da 14 Protocolli aggiuntivi.




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PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI – NEW YORK 16 dicembre 1966 – Ratificato dall’Italia con legge 881/77 del 25 ottobre 1977




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Concluso a Nuova York il 16 dicembre 1966 Approvato dall’Assemblea federale il 13 dicembre 19912 Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 18 giugno 1992 Entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992

La Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (meglio noto come PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI – NEW YORK 16 DICEMBRE 1966), è un trattato internazionale delle Nazioni Unite (O.N.U.) nato dall’esperienza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottato nel 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo del 1976.

Le nazioni firmatarie sono tenute a rispettarla.

Ratificato dall’Italia con la legge 881/77 del 25 ottobre 1977

Parte Prima – Articolo 1.
Tutti i popoli hanno diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali …



Contenuti della Convenzione

La Convenzione definisce cinque categorie di diritti umani:

  1. La protezione dell’integrità fisica dell’individuo (contro la detenzione arbitraria, la tortura e l’uccisione).
  2. L’imparzialità del giudizio (osservanza della legge, diritti del detenuto, procedura giudiziaria, standard minimi di detenzione per i prigionieri, diritto alla difesa, diritto ad un giusto processo).
  3. La protezione contro le discriminazioni basate sul sesso, l’etnia o la religione, e quelle di altro genere.
  4. La libertà di pensiero, di religione, di coscienza, di parola, di associazione, di stampa e di riunione.
  5. Il diritto di partecipazione politica (cioè di fondare o aderire a partiti politici, di voto, di critica delle autorità di governo).

Stati non membri

168 nazioni.

La maggioranza delle nazioni nel mondo ha aderito alla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, vi sono tuttora nazioni che, per diversi motivi, non l’hanno firmata o notificata. Altri vari Stati non erano ancora membri della Convenzione nel luglio del 2007, tra cui CITTA’ DEL VATICANO

La Convenzione Internazionale veniva monitorata dalla Commissione per i Diritti Umani ed oggi dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite con sede a Ginevra) che esamina periodicamente relazioni inviate dagli Stati membri riguardanti la loro osservanza del trattato. I 18 membri del Comitato vengono eletti dagli Stati membri delle Nazioni unite, ma non rappresentano alcuno Stato. La Convenzione contiene due “protocolli facoltativi”. Il primo protocollo facoltativo pone un regolamento per i reclami individuali in base al quale i singoli cittadini degli Stati membri possono sottoporre reclami, denominati comunicazioni, all’attenzione del Comitato per i Diritti Umani. Le decisioni del Comitato prese ai sensi del primo protocollo facoltativo hanno creato la più estesa e complessa giurisprudenza nel sistema ONU del diritti umani.

Il secondo protocollo facoltativo alla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici abolisce la pena di morte. Tuttavia è data facoltà agli Stati firmatari di aggiungere una riserva riguardante l’uso della pena di morte per gravi reati di natura militare commessi in tempo di guerra

organo sussidiario dell’Assemblea generale

« L’Assemblea generale può esaminare i principi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i principi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all’altro. […] »
(Statuto delle Nazioni Unite, capitolo IV, articolo 11)

, lavora a stretto contatto con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani. (L’ Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umaniUNHCHR o OHCHR, è l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere e proteggere i diritti umani che sono garantiti dal diritto internazionale e previsti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948) Dal 15 marzo 2006 ha sostituito la Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. Il Consiglio per i diritti umani costituisce uno dei tre organi per i diritti umani basati sulla Carta delle Nazioni Unite, assieme all’Esame Periodico Universale e alle Procedure Speciali




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4° CONVENZIONE DI GINEVRA PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CIVILI IN TEMPO DI GUERRA 12-AGOSTO-1949 – ratificata in Italia con legge 27 ottobre 1951 n. 1739 in Suppl. alla. Gazz. Uff. 1 marzo n. 53




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4° CONVENZIONE DI GINEVRA PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CIVILI IN TEMPO DI GUERRA 12-AGOSTO-1949 versione PDF scaricabile con Cartolina per richiesta

A pag 57 della convenzione di Ginevra scaricabile in formato PDF troverete la Cartolina per la richiesta (da compilare)

La Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra fu firmata a Ginevra il 12 agosto 1949. Insieme ad altri tre trattati, che costituiscono il Diritto di Ginevra (Diritto Internazionale), è l’esito di una Conferenza Diplomatica svoltasi nella città svizzera dal 21 aprile al 12 agosto 1949.

Ha come oggetto le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri di forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento, garantendo agli stessi dei diritti. Tra questi vi è quello di non essere utilizzato come scudo umano (Scudo umano è un termine utilizzato, in ambito militare e politico, per descrivere l’utilizzo di civili a protezione di possibili obiettivi militari al fine di dissuadere il nemico ad attaccare tali siti. Tale condotta è vietata dalla quarta convenzione di Ginevra).

ratificata in Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1739 in Suppl. alla. Gazz. Uff., 1° marzo, n. 53



Procedura per il riconoscimento della Protezione internazionale:

In Italia sono previste tre forme di protezione, consistenti rispettivamente nello

status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra 1951 relativa allo status di rifugiato,

la protezione sussidiaria ex art 14 D.Lgs 251/07 e una terza forma di protezione, nazionale,

la protezione umanitaria, disciplinata agli art 19, art 5 co. 6 D.Lgs 286/98 e art 32 legge 189/2002.

La procedura prevede una prima fase amministrativa ed una seconda di tipo giurisdizionale, nel caso in cui la fase amministrativa si sia conclusa con una decisione negativa. La legge prevede una procedura unificata per tutte le forme di protezione.

Art. 15 Diritto d’associazione
Per ciò che concerne le associazioni a scopo non politico e non lucrativo e in sindacati professionali, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole concesso, nelle stesse circostanze, ai cittadini di un paese estero.
Art. 16 Diritto di adire i tribunali
1. Ciascun rifugiato può, sul territorio degli Stati Contraenti, adire liberamente in tribunali.
2. Nello Stato Contraente in cui ha la sua residenza abituale, ciascun rifugiato fruisce dello stesso trattamento concesso ai cittadini di detto Stato, per ciò che concerne il diritto di adire i tribunali, comprese l’assistenza giudiziaria e l’esenzione dalla cautio judicatum solvi.
3. Negli Stati Contraenti in cui il rifugiato non ha la sua residenza abituale, egli fruisce, per quanto concerne i diritti previsti nel paragrafo 2, dello stesso trattamento che i cittadini dei paese in cui ha la sua residenza abituale.



Infine e solo infine vi pongo una sorta di valutazione/riflessione:

Lo Stato è un’entità giuridica temporanea, che governa ed esercita il potere sovrano su un determinato territorio e sui soggetti a esso appartenenti.

Quindi è corretto considerare “stato” le persone umane/esseri umani che si dichiarano senza nazionalità ma “apolide”, con qualità di Personalità giuridica in quanto essi esercitano il potere sovrano su un territorio (s’intende quello calpestato nel cammino o stazionamento quotidiano, compreso la Dimora abituale o saltuaria, in quanto proprietà propria o temporanea, ma sempre proprietà). Uno stato con tanto di Governo (infatti Governo = prendere in mano il timone, e loro i sovrani lo fanno, per la loro vita governandola), e con tanto di leggi, naturali o universali.

Questo lo approfondirò in un altro articolo, in quanto ora vorrei potarvi ad una riflessione. Per ora inserisco alcune riflessioni che mi porteranno via del tempo per approfondirle e che anche voi nel mentre potreste suggerirmi materiale di studio;

  1. Uno stato attaccato da un esercito si può considerare in guerra?
  2. Chi decreta o decide se l’italia deve essere considerata in guerra?
  3. come funziona la decisione? in base a quali parametri vengono valutati?
  4. Quali sono le tre forme di protezione che offre la convenzione di ginevra?
  5. Sono solo tre?
  6. Esattamente ciascuna di loro cosa comporta?
  7. In base a quali parametri vengono attivate?
  8. Una volta attuate cosa comportano? Es: Si va in Svizzera o si rimane in Italia?
  9. Si può avere un documento come persona protetta.
  10. sapiamo che qualcuno lo ha ottenuto, quindi com’è stato possibile?
  11. Nel caso di violazioni di guerra alla convenzione di Ginevra come ci si comporta, chi interviene e come ed in base a cosa decide?
  12. Quali conseguenze comportano violare la convenzione?



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PERCHE’ SIAMO SCHIAVI? Una storia



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BOLLE PAPALI:

1° UNAM SANCTAM Bonifacio VIII 18 NOVEMBRE 1302 (testo)

storico su accordo franco-tedesco con l’asse Roma Berlino nel 1936

STATO /REPUBLIC of ITALY, nel 1981 effettuò la separazione tra banca d’Italia e Ministero
del Tesoro
senza alcuna discussione e legittimazione, sia parlamentare ne popolare, sottraendone dunque
la propria sovranità monetaria.!!
Il tutto infatti trovò sfogo politico nello scontro del Ministro Formica, che nel 1982 portò alla crisi il
governo Spadolini.
Con l’asta dei BoT del luglio 1981 iniziava cosi, un nuovo regime di politica monetaria. Si inaugurava
infatti, il cosiddetto “divorzio” fra Tesoro e Banca d’ Italia: una “separazione dei beni” che esimeva la
seconda dal garantire in asta il collocamento integrale dei titoli emessi a nome del Popolo Italiano ed offerti dal primo, e con questa azione lo Stato inizio’ ad indebitarsi sempre di piu’ a favore delle Banche e
del FMI, per l’impossibilita’ di ripagare capitale con interessi ai creditori che avevano acquistato i titoli
del debito… (coloro che detenevano il potere del credito).
Ancor più DISONOREVOLE è che tutto questo malaffare, e’ stato riconfermato in seguito da altri politici
collusi con l’alta finanza privata, a discapito del Popolo Sovrano, perseguendo esclusivamente i propri
interessi.
Ecco il promemoria dei documenti comprovanti lo scambio di lettere intercorso fra il Ministero del
tesoro ed il dirigente della Banca d’Italia:

1981: due lettere ed il divorzio tra Tesoro e Banca d’Italia è realtà. 

Si voglia vedere ancoraDocumenti storici:

https://fraser.stlouisfed.org

CONVENZIONE, UNITED STATE (US) – ITALIA, SUL PATRIMONIO e REDDITO FISCALE
UNITED STATE-ITALY INCOME AND CAPITAL TAX CONVENTION



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DOCUMENTI VARI HEATHER E CHARLES -sovranita’ individuale



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SITO HEATHER http://www.heatheranntuccijarraf.info

INTERVISTA RADIO: http://www.blogtalkradio.com/thecollectiveimagination/2014/02/24/the-one-people-2425-feb-2014

Presa da http://ioeternaessenza.blogspot.co.ke/2016/02/dichiarazione-di-rigetto-senza-disonore.html

Il lettore che già conosce questo blog si chiederà per quale ragione sia nata in noi oggi la necessità di modificare la DICHIARAZIONE DI RIGETTO fatta da Heather che noi stessi avevamo fedelmente tradotto e utilizzato. Sinteticamente possiamo affermare che suddetta dichiarazione, pur nella sua indiscutibile utilità ed efficacia, contiene una serie di inesattezze che riteniamo oggi necessario correggere, sottigliezze forse non così percepibili per il novizio ma invece importanti per chi come molti di noi, usa questa documentazione non solo per affrancarsi dalla morsa della schiavitù presunta “istituzionale” ma anche per riconquistare una sua sovranità individuale franca anche da nuove e più sottili forme di controllo che una parola o una affermazione errata potrebbero avvallare ricacciando il malcapitato in una nuova forma di schiavitù, meno dura forse, meno apparente ma non meno dannosa.
Nei prossimi post andremo più nel dettaglio dell’argomento, per ora ecco il link al documento e annessi.

RIGETTO TEMPLATE 2016 SECONDO HEATHER.odt

RIGETTO TEMPLATE 2016 MODIFICATO V16.odt

LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO RIGETTO TEMPLATE V6.odt

TRADUZIONE DELLA DECLARATION OF ETERNAL ESSENCE DOC N. 2013032035

INTESTAZIONE E PIÈ DI PAGINA RIGETTO TEMPLATE

DICHIARAZIONE DELLA ETERNA ESSENZA V1

DECLARATION OF ETERNAL ESSENCE V2

DICHIARAZIONE DELL’ORIGINALE DEPOSITARIO E DEPOSITO DELLA ETERNA ESSENZA V5

Documenti da allegare

UCC Doc. # 2000043135

UCC Doc. # 2013032035

UCC Doc # 2012114776

UCC DOC # 2012127914



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RACCOLTA DI LEGGI E DIRITTI UMANI UTILI, EURO/MONETA SCRITTURALE a SOVRANI




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Per ora metterò un po di roba e poi la raccoglierò per settori:

DIRITTO UNIVERSALE NATURALE

Nel ordine NATURALE delle LEGGI il DIRITTO NATURALE è al di sopra di tutti i DIRITTI, da dove gli stessi altri DIRITTI prendono spunto per esistere. Tutto il DIRITTO si fonda su quello NATURALE. DIRITTO DELL’AMMIRAGLIATO – DIRITTO COMMERCIALE – DIRITTO POSITIVO, è accettata come INCONTROVERTIBILE, IMMODIFICABILE e sono alla base del creato.

Per l’essere umano le LEGGI sotto il Diritto Naturale, rappresentano alla pari di NORMATIVE AZIENDALI



https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_universale_dei_diritti_umani



https://www.facebook.com/pg/WLVS-132589063443068/notes/?ref=page_internal



EURO/MONETA SCRITTURALE



PREMESSA:

1) Lo Stato, come pure BRI, BCE, EBA e KMPG, ammettono e accettano la prassi con cui le banche di credito, creano moneta scritturale nell’erogare prestiti e pagamenti (realizzando così un ricavo, seppur non contabilizzato e pertanto sottratto all’imposizione tributaria per circa 540 miliardi l’anno in Italia); recentemente abbiamo avuto anche l’ammissione da parte della Banca d’Italia, in persona di Carmelo Barbagallo, capo della Vigilanza; l’ammissione è avvenuta come risposta scritta a un’interrogazione dell’on.le Alessio Mattia Villarosa, nella Commissione Finanze congiunta Camera-Senato, del 17.01.17 – vedi il video: https://www.youtube.com/watch?v=WPmObU-V4lk

vedi il documento: https://www.scribd.com/document/340805543/Prova-forense-Banca-d-Italia-su-creazione-di-moneta-e-di-depositi

la prassi della creazione di “euro”, allo scoperto, mediante mera registrazione contabile fiat, è verità ufficiale.

2) Questa facoltà delle banche non centrali di creare e depositare euro digitali in assenza di qualsiasi norma di legge che conferisca loro questa facoltà, è riconosciuta in base al principio che ciò che non è proibito o riservato, è lecito.

3) In forza del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, il predetto principio si applica a tutti i soggetti; dunque tutti, non solo le banche, possono creare danaro fiduciario denominato in euro (la semplice emissione contro denaro preesistente è invece normata e limitata ai possidenti i requisiti di legge)

4) Il Tribunale di Bolzano, con l’ordinanza 06/09/16 resa nella pendente esecuzione forzata rg 216/14, afferma: “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del sistema aureo…”.

5) Il Tribunale di Cremona, con l’ordiannza 31 marzo 2017, causa: RG2144 del 2016:“……parificabilità della moneta scritturale a quella avente corso legale ai fini dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie: si è affermato, in tal senso, che il debitore ha facoltà di offrire, quando la legge non ponga specifiche limitazioni, moneta scritturale in luogo di quella legale, ”



CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE



Art. 37 c.p.p. (Ricusazione)
1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:
a) nei casi previsti dall’articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);
b) se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.
2. Il giudice ricusato non può pronunciare ne concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

Note:
Ratio Legis
Come l’astensione, la ricusazione è uno strumento previsto dal legislatore per assicurare il regolare andamento del procedimento, con un giudice terzo ed imparziale. Differentemente dalla prima, tuttavia, non spetta al giudice l’obbligo di dichiarare causa di ricusazione, ma questa spetta alle parti: esse possono infatti decidere se, ritenedendo sussistenti i presupposti della ricusazione, sollevare la questione o affidarsi alla sua terzietà.

(1) La ricusazione è un meccanismo che si rivolge esclusivamente verso un giudice nella sua accezione fisica di persona, non anche in quella di organo. Pertanto, anche in caso di collegi, la ricusazione può riguardare un solo componente dello stesso e non l’intero collegio. Quando, invece, si rigetti l’intero ufficio, dovrà essere applicato l’istituto della rimessione di cui agli artt. ex artt. 45 c.p.p. e ss.Il legislatore ha stabilito che i casi di ricusazione siano previsti tassativamente proprio poichè incidono limitando sia l’attività del giudice persona quale titolare dell’ufficio giudiziario sia l’esercizio del potere giurisdizionale; si tratta di casi disciplinati proprio per garantire l’attendibilità del lavoro dei magistrati e pertanto non può essere effettuata alcuna applicazione analogica o estensiva dei casi predetti.
(2) Sono escluse dalle cause di ricusazione le «altre gravi ragioni di convenienza», di cui all’art. 36 c.p.p. lett. h); ciò in quanto il legislatore ha voluto scongiurare casi di ricusazioni strumentali. Circa l’ipotesi della grave inimicizia di cui alla lett. d) del citato articolo, questa deve attenere esclusivamente ai casi di rapporti personali preesistenti al processo non essendo sufficiente una asserita “antipatia” dovuta all’animosità del processo.
(3) E’ stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di tale comma con sent. 14 luglio 2000, n. 283 “nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto”.
(4) E’ il caso di quando un giudice senza giustificato motivo e fuori dal contesto processuale e giurisdizionale manifesti una propria opinione sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato (indiziato, indagato).
(5) Si segnala però che non corrisponde alcuna sanzione alla violazione di tale divieto.
(6) Con sentenza n. 10 del 23 gennaio 1997, la corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale comma “nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione”.
(7) Circa i procedimenti innanzi al giudice di pace, si veda l’art. 10 del decreto legislativo attuativo della legge delega n. 468/99



SENTENZA N. 89 ANNO 1970 CORTE COSTITUZIONALE

Nel caso di arresto da cittadino, lo stesso si ritiene un agente di polizia momentaneo.



108 del 7 marzo 1996

L’attuale legge “anti-usura” : n° 108 del 7 marzo 1996 ( in vigore a tutti gli effetti il 3/4/1997) sostituisce definitivamente gli artt.644 e 644 bis del cod. pen. ( riguardanti rispettivamente l’usura vera e propria e quella impropria: la prima quando l’usurato versa in stato di bisogno e l’altra quando l’usurato svolge attività imprenditoriale o professionale e si trova in condizioni di difficoltà economiche – finanziarie.

L’art.1 della predetta legge è il seguente:

Chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.
Alla stesse pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: (1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare, (2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni in quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; (3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; (4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; (5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
Nel caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell’art.444 CPP, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.


241 legge 7-8-1990 n. 241-agg.2015 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI - FOIA - LA NUOVA CONFERENZA DEI SERVIZI - SILENZIO-ASSENSO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 
Se noi notifichiamo un documento, o viene confutato, oppure il silenzio-assenso accetta in ogni sua parte il documento da noi prodotto.

241 legge 241 del 1990 Documento PDF completo di spiegazioni etc.

vedere anche: 241 17-bis SILENZIO-ASSENSO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
241 art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124.


Art. 383 cod. proc. penale: Facoltà di arresto da parte dei privati

1. Nei casi previsti dall’articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.
2. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

Nota
Facoltà di arresto da perte dei privati

Integra il tentativo di rapina impropria la condotta dell’agente che, dopo aver sottratto merce dai banchi di vendita di un supermercato ed averla occultata sulla propria persona, al fine di allontanarsi, usa violenza nei confronti dei dipendenti dell’esercizio commerciale che lo hanno colto in flagranza e trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione della consegna agli organi di Polizia, poiché anche i privati cittadini hanno, in simili circostanze, il potere di procedere all’arresto, ai sensi del combinato disposto degli art. 380, comma 2, lett. f), e 383, comma 1, c.p.p., e, pertanto, la reazione violenta dell’autore del fatto non può configurarsi come difesa da un’azione illecita a norma dell’art. 52 c.p. (Dichiara inammissibile, App. Messina, 12/03/2014 )

Cassazione penale sez. II 18 novembre 2014 n. 50662

L’ordinanza di convalida dell’arresto redatta mediante rinvio “per relationem” al verbale della polizia giudiziaria con l’aggiunta di clausole meramente di stile non può ritenersi motivata e va conseguentemente annullata (fattispecie relativa a convalida effettuata su modulo prestampato, mediante rinvio al verbale di arresto e con la frase: “l’arresto risulta legittimamente eseguito ai sensi degli art. 380-383 c.p.p., ricorrendone tutti i presupposti”).

Cassazione penale sez. V 22 aprile 2005 n. 23457

L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p., si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicazione delle attività procedimentali propri degli organi di polizia giudiziaria normalmente destinati a esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 383 cit., ma è semplice denuncia, consentita a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione della legge penale.

Cassazione penale sez. V 17 febbraio 2005 n. 10958

Il privato, pur se non ricorrono le condizioni previste dal combinato disposto degli art. 383 e 380 c.p.p., e quindi anche se non ha la facoltà di procedere all’arresto in flagranza dell’autore dei reati per i quali è solo previsto l’arresto facoltativo da parte della polizia giudiziaria, ha tuttavia il diritto di difendere la sua proprietà e quella dei terzi degli attacchi dei malfattori; e quindi di inseguire un ladro al fine di recuperare la refurtiva e di consentire l’identificazione e l’eventuale arresto da parte della polizia giudiziaria.

Cassazione penale sez. II 07 luglio 2004 n. 37960

L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p. si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicitazione delle attività procedimentali propri dell’organo di polizia giudiziaria normalmente destinato ad esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 383 c.p.p., ma in semplice comportamento di denuncia consentito a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione di legge penale.

Cassazione penale sez. IV 20 gennaio 2000 n. 4751

L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p., si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicazione delle attività procedimentali propri dell’organo di polizia giudiziaria normalmente destinato ad esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 383 cit., ma in semplice comportamento di denuncia consentito a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione di legge penale. (Fattispecie in cui dal testo del provvedimento impugnato risultava che il proprietario di un negozio si era limitato ad invitare il presunto ladro a fermarsi e attendere l’arrivo della polizia, senza esplicare alcuna forma di coazione; la Corte ha osservato che l’arresto in flagranza da parte del privato richiede un comportamento concludente che esprima l’intento di eseguire l’arresto, quale l’accompagna mento coattivo del soggetto presso un ufficio di polizia, ovvero l’apprensione mediante esercizio della coazione previa dichiarazione dell’intento di eseguire l’arresto).

Cassazione penale sez. IV 15 dicembre 1999 n. 4751

È manifestamente inammissibile la q.l.c., in riferimento all’art. 76 cost. per violazione, rispettivamente, dei numeri 32 e 43 dell’art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81, degli art. 383 e 566 comma 2 c.p.p., in quanto, per il caso di imputato arrestato ad opera di privati condotto davanti al giudice per la convalida e per il contestuale giudizio direttissimo, non prevedono alcuna conseguenza quando la presentazione non avvenga ad opera degli stessi ufficiali o agenti di p.g. che hanno proceduto all’arresto o hanno avuto in consegna l’arrestato, e prevedono che anche la p.g. e non solo il p.m., possano presentare l’imputato al giudice per il giudizio direttissimo.

Corte Costituzionale 20 novembre 1998 n. 374

La “ratio” del comma 2 dell’art. 383 c.p.p., che prevede la facoltà di arresto da parte dei privati, è che questi consegnino l’arrestato alla polizia giudiziaria senza ritardo, e cioè nel più breve tempo possibile, in modo da evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona dell’arrestato. Determinante ai fini della legittimità dell’arresto è la circostanza che la persona arrestata non sia trattenuta dai privati, intervenuti nell’operazione, oltre il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della consegna agli organi di polizia. (La S.C. ha annullato l’ordinanza con la quale il pretore non aveva convalidato l’arresto, assumendo che il triplice “passaggio di mano” dell’imputato faceva dubitare della flagranza).

Cassazione penale sez. V 04 maggio 1993



445 DPR del 28 dicembre 2000
DPR_445-2000_TESTO_COORDINATO_CON_LE_MODIFICHE_APPORTATE_DALLA_LEGGE_183-2011 in PDF

DPR n°445 DEL 28 dicembre 2000

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

 Che più interessa a noi è l'art. 46 lettera “u” e lettera “g”.
Invece di andare in procura etc a chiedere un documento, noi l'autocertifichiamo;
Poi 
Attesta che si può fare sia l'esistenza in vita che la Legale Rappresentante
nel sito: http://www.sulumeu.net/2017/07/30/dpr-445-2000-testo-coordinato-con-le-modifiche-apportate-dalla-legge-183-2011/


Art. 586 c.p.c. Codice di Procedura Civile - TRASFERIMENTO DEL BENE ESPROPRIATO - PIGNORAMENTO ASTA


ART. 651 codice penale: Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.

Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale

Integra l'ipotesi di cui all'art. 651 c.p. la condotta dell'imputato che non solo si astiene dall'esibire i suoi documenti d'identità, ma si rifiuta di declinare le proprie generalità ai Carabinieri a fronte di un controllo, atteso che la fattispecie di cui all'art. 651 c.p. ha come scopo quello di evitare che la Pubblica amministrazione sia intralciata nell'identificazione della persona cui le generalità sono richieste nell'esercizio dei potere discrezionale attribuito al pubblico ufficiale (nella specie, l'imputato era un agente di polizia, fermato per un controllo perché alla guida di uno scooter senza casco, e la Corte ha sottolineato come a nulla rilevasse il fatto che l'imputato aveva poi fornito le sue generalità a dei colleghi).

Cassazione penale sez. I 14 novembre 2014 n. 9957

Ai fini della consumazione del reato di cui all' art. 651 c.p. è necessario il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano successivamente fornite o che l'identità del soggetto sia facilmente accertata per la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione. Inoltre, il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali, che integra la condotta dell'omonima contravvenzione, non presuppone che il soggetto richiesto sia responsabile di un reato o di un illecito amministrativo.

Tribunale Roma sez. X 24 maggio 2014 n. 9158

In assenza di reali motivi di pericolo, non corrisponde all'esercizio delle funzioni pubbliche, perché arbitrario e violento, il comportamento dei pubblici ufficiali teso a far uscire coattivamente un privato dall'auto sulla quale è trasportato. Tale comportamento inoltre, è da ritenersi sproporzionato qualora sia motivato dal fine di identificare un uomo le cui generalità sono già note, non costituendosi dunque il reato ex art. 651 c.p., il quale si configura con il semplice rifiuto di fornire indicazioni circa la propria identità personale.

Cassazione penale sez. VI 06 novembre 2013 n. 4392

Il reato di cui all'art. 651 c.p. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c.p., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto. (Fattispecie relativa a minacce rivolte da più persone per evitare di essere identificate dal pubblico ufficiale che, a tal fine, aveva vanamente chiesto loro i documenti). Dichiara inammissibile, App. Bologna, 13/04/2012

Cassazione penale sez. VI 30 maggio 2013 n. 39227

Deve escludersi, ai sensi dell'art. 5 c.p., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 651 c.p. (rifiuto di generalità) in capo ad un soggetto il quale, appartenendo egli alla minoranza di lingua slovena residente nella regione Friuli-Venezia Giulia, abbia potuto nutrire il legittimo convincimento che, alla stregua della normativa che tutela detta minoranza, la richiesta di declinare le proprie generalità dovesse essere rivolta, contrariamente a quanto avvenuto, in lingua slovena.

Cassazione penale sez. VI 17 maggio 2012 n. 30778

Non sussiste l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 651 cod. pen. se il rifiuto dell'imputato di declinare le proprie generalità sia determinato dalla convinzione che, in base alla normativa regolante i diritti delle minoranze linguistiche, sussista il diritto di ricevere qualsiasi comunicazione, anche verbale, nella propria lingua. (Fattispecie relativa ad un cittadino italiano di lingua slovena). Annulla in parte senza rinvio, App. Trieste, 30 settembre 2010

Cassazione penale sez. VI 17 maggio 2012 n. 30778

Il rifiuto di fornire le proprie generalità al pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni può non costituire reato (art. 651 c.p.) se rientra nell'esercizio di un diritto. (Nel caso di specie l'imputato reclamava ai vigili di aver subito ingiustamente una sanzione al codice della strada poiché l'auto era parcheggiata dove non vi era alcuna segnalazione di divieto e, alla richiesta dei vigili di fornire le generalità per una contestazione immediata, egli si rifiutava scattando le foto con il proprio telefono cellulare e dicendo che si sarebbe rivolto alla polizia).

Tribunale Roma sez. X 12 dicembre 2011 n. 24520

In tema di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, il giudice penale può sindacare la legittimità della richiesta del pubblico ufficiale soltanto sotto il duplice profilo della qualifica soggettiva e della competenza del richiedente, ma non può investire anche la discrezionalità della concreta iniziativa del pubblico ufficiale, in relazione alla causa della richiesta.

Cassazione penale sez. VI 24 marzo 2011 n. 13402

E’ soggetto alla sanzione dell’ammenda il cittadino che si sia rifiutato di fornire le proprie generalità a due carabinieri in borghese, a nulla rilevando la circostanza di essersi recato in caserma, in un secondo momento, per adempiere alla richiesta degli agenti in borghese. Ai fini del reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale è sufficiente infatti, la semplice rappresentabilità da parte di chi rifiuta di obbedire all’ordine della sussistenza della qualifica del richiedente.

Cassazione penale sez. I 15 aprile 2010 n. 31684


DIRITTI CIVILI

Legge 689-81 – stato di necessita – gli articoli di interesse per il sistema sanzionatorio

La legge n. 689/81 ha introdotto un sistema organico di depenalizzazione e ha posto norme generali in materia di procedimento sanzionatorio amministrativo. Costituisce il riferimento normativo principale per l’applicazione delle sanzioni amministrative. E’ la legge corrispondente al codice penale nella parte dove prevede i principi che disciplinano il reato ed al codice di procedura penale che disciplina il procedimento per l’applicazione delle pene previste dalle leggi penali

DICHIARAZIONI, TRATTATI, PATTI, CONVENZIONI

1945

PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI.
Detto principio è stato accettato e iscritto nell’articolo 1.2 della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945). Detto principio attiene ai soggetti internazionali, quali i Movimenti di Liberazione Nazionale, e quindi al loro assetto e alla loro legittimazione giuridica sul piano internazionale.
Viene riconosciuto a tre categorie di popoli: 1) ai popoli soggetti a potenza coloniale 2) ai popoli soggetti a dominio straniero 3) ai popoli soggetti a regime razzista, ovvero che attua una discriminazione razziale. Il diritto all’autodeterminazione è un diritto erga omnes, che quindi si può far valere nei confronti di tutti gli altri stati

1948

DUDU DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 10-DICEMBRE-1948

Il 10 dicembre 1948 a Parigi, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l’Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell’Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

 

1949

4° CONVENZIONE DI GINEVRA PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CIVILI IN TEMPO DI GUERRA 12-AGOSTO-1949

ratificata in Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1739 in Suppl. alla. Gazz. Uff., 1° marzo, n. 53

1950

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali

Roma, 4.XI.1950

 1966

— NEW YORK 16 DICEMBRE 1966 O.N.U. NEW YORK 16 DICEMBRE 1966
O.N.U.

PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI – NEW YORK 16 DICEMBRE 1966 (Ratificato dall’Italia con la legge 881/77 del 25 ottobre 1977) Parte Prima – Articolo 1.
Tutti i popoli hanno diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali …

1970

Dichiarazione relativa alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra stati del 1970

1977

LEGGE 25 ottobre 1977, n. 881 LA GAZZETTA UFFICIALE L. 25 ottobre 1977, n. 881 03_all_legge1977881
Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966. (GU Serie Generale n.333 del 7-12-1977 – Suppl. Ordinario)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare i
seguenti atti internazionali, adottati e aperti alla firma a New York
rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966:
a) patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e
culturali;
b) patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
c) protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai
diritti civili e politici.


LEGGI

Legge 689-81 – stato di necessita – gli articoli di interesse per il sistema sanzionatorio




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LE TRE “3” BOLLE PAPALI

1° BOLLA PAPALE Bonifacio VIII Unam sanctam 18-11-1302 – curr681026

Bonifacio VIII

Unam sanctam

(del 18. 11. 1302)

il testo del documento

Unam sanctam ecclesiam catholicam et ipsam apostolicam urgente fide credere cogimur et tenere, nosque hanc firmiter credimus et simpliciter confitemur, extra quam nec salus est, nec remissio peccatorum, sponso in Canticis proclamante: “Una est columba mea, perfecta mea. Una est matri(s) suæ, electa genetrici suæ;” quæ unum corpus mysticum repræsentat, cuius caput Christus Christi vero Deus. In qua unus Dominus, una fides, unum baptisma. Una nempe fuit diluvii tempore arca Noe, unam ecclesiam præfigurans, quæ in uno cubito consummata unum, Noe videlicet, gubernatorem habuit et rectorem, extra quam omnia subsistentia super
terram legimus fuisse deleta. Hanc autem veneramur et unicam, dicente Domino in Propheta: « Erue a framea, Deus, animam meam, et de manu canis unicam meam.” Pro anima enim, id est pro se ipso, capite simul oravit et corpore, quod corpus unicam scilicet ecclesiam nominavit, propter sponsi, fidei, sacramentorum et caritatis ecclesiæ unitatem. Hæc est tunica illa Domini inconsutilis , quæ scissa non fuit, sed sorte provenit. Igitur ecclesiæ unius et unicæ unum corpus, unum caput, non duo capita, quasi monstrum, Christus videlicet et Christi vicarius Petrus, Petrique successor, dicente Domino ipsi Petro: « Pasce oves meas.” Meas, inquit, et generaliter, non singulariter has vel illas: per quod commisisse sibi intelligitur universas.

TRAD: Per imperativo della fede noi siamo costretti a credere ed a ri tenere, che vi è una sola Santa Chiesa Cattolica ed Apostolica, e noi fermamente la crediamo e professiamo con semplici tà, e non c’è né salvezza né remissione dei peccati fuori di lei – come lo Sposo proclama nel Cantico: “Unica è la mia colomba, la mia perfetta; unica alla madre sua, senza pari per la sua genitrice”. Essa rappresenta l’unico corpo mist ico, il cui capo è Cristo, e il capo di Cristo è Dio, e in esso c´è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Una sola infatti fu l’arca di Noè al tempo del diluvio, che prefigurava l’unica Chiesa; ed era stata costruita da un solo braccio, ebbe un solo timoniere e un solo comandante, ossia Noè, e noi leggiamo che fuori di essa furono sterminati tut ti gli esseri esistenti sulla terra.
Questa (Chiesa) noi veneriamo, e questa sola, come dice il Signore per mezzo del Profeta: “Libera, o Signore, la mia anima dal la lancia e dal furore del cane,
l’unica mia”. Egli pregava per l’anima, cioè per Se stesso – per la testa e i l corpo nello stesso tempo – il quale corpo precisamente Egli chiamava l’unica Chiesa, a causa dell’unità dello Sposo , del la fede, dei sacramenti e della carità ecclesiale.
Questa è quella veste senza cuciture del Signore, che non fu tagliata, ma data in sorte. Dunque la Chiesa sola e unica ha un solo corpo, un solo capo, non due teste come se fosse un mostro, cioè Cristo e Pietro, vicario di Cristo e il successore di Pietro, perché il Signore disse a Pietro: “Pasci le mie pecorelle”. “Le mie”, Egli disse, parlando in generale e non in particolare di queste o quelle, dal che si capisce, che gliele affidò tutte.

Sive ergo Græci sive alii se dicant Petro eiusque successoribus non esse
commissos: fateantur necesse se de ovibus Christi non esse, dicente Domino in Ioanne, unum ovile et unicum esse pastorem. In hac eiusque potestate duos esse gladios, spiritualem videlicet et temporalem, evangelicis dictis instruimur. Nam dicentibus Apostolis: « Ecce gladii duo hic,” in ecclesia scilicet, quum apostoli loquerentur, non respondit Dominus, nimis esse, sed satis. Certe qui in potestate Petri temporalem gladium esse negat, male verbum attendit Domini proferentis .
“Converte gladium tuum in vaginam.” Uterque ergo in potestate ecclesiæ,
spiritualis scilicet gladius et materialis. Sed is quidem pro ecclesia, ille vero ab
ecclesia exercendus. Ille sacerdotis, is manu regum et militum, sed ad nutum et patientiam sacerdotis. Oportet autem gladium esse sub gladio, et temporalem auctoritatem spirituali subiici potestati. Nam quum dicat Apostolus: “Non est potestas nisi a Deo; quæ autem sunt, a Deo ordinata sunt,” non autem ordinata essent, nisi gladius esset sub gladio, et tanquam inferior reduceretur per alium in suprema. Nam secundum B. Dionysium lex divinitatis est infima per media in suprema reduci. Non ergo secundum ordinem universi omnia æque ac immediate, sed infima per media et inferiora per superiora ad ordinem reducuntur. Spiritualem autem et dignitate et nobilitate terrenam quamlibet præcellere potestatem, oportet tanto clarius nos fateri, quanto spiritualia temporalia antecellunt. Quod etiam ex decimarum datione, et benedictione, et sanctificatione, ex ipsius potestatis acceptione, ex ipsarum rerum gubernatione claris oculis intuemur.

TRAD: Se quindi i greci o altri dicono di non essere stati affidati a Pietro e ai
suoi successori , devono per forza confessare di non essere tra le pecorelle di
Cristo, perché il Signore dice in Giovanni che c’è un solo gregge e un (solo e)
unico pastore. Proprio le parole del vangelo ci insegnano che in questa Chiesa e nella sua potestà ci sono due spade, cioè la spirituale e la temporale, perché, quando gli Apostoli dissero: “Ecco qui due spade” – che significa nella Chiesa, dato che erano gli Apostoli a parlare – i l Signore non rispose che erano troppe, ma che erano sufficienti . E chi nega che la spada temporale appartenga a Pietro, ha malamente interpretato le parole del Signore, quando dice: “Rimetti la tua spada nel fodero”. Quindi ambedue sono nel potere della Chiesa, la spada spirituale e quella materiale. Però quest’ultima deve essere esercitata in favore della Chiesa, l’altra direttamente dalla Chiesa; la prima dal sacerdote, l’altra dalle mani dei re e dei soldati, ma agl i ordini e sotto il controllo del sacerdote.
Poi é necessario che una spada sia sot to l’altra e che l’autorità temporale sia soggetta a quella spirituale. Perché quando l’Apostolo dice: “Non c’è potere che non venga da Dio e quelli che sono, sono disposti da Dio”, essi non sarebbero disposti se una spada non fosse sottoposta all’al tra, e, appunto come inferiore, non fosse dall’al tra ricondotta a nobilissime imprese. Poiché secondo san Dionigi è legge da Dio, che l ‘inferiore sia ricondotto per l’intermedio al superiore. Dunque le cose non sono ricondotte al loro ordine alla pari e immediatamente, secondo la legge dell ‘universo, ma le inf ime attraverso le intermedie e le inferiori attraverso le superiori. Che il potere spirituale supera in dignità e nobiltà tutti quelli terreni dobbiamo proclamarlo tanto più apertamente quanto lo spirituale eccelle sul temporale. Il che, invero, noi possiamo chiaramente constatare con i nostri occhi dal versamento delle decime, dalla benedizione e santificazione, dal riconoscimento di tale potere e dall’esercitare il governo sopra le medesime.

Nam, veritate testante, spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet, et iudicare , si bona non fuerit. Sic de ecclesia et ecclesiastica potestate verificatur vaticinium Hieremiæ . “Ecce constitui te hodie super gentes et regna” et cetera, quæ sequuntur. Ergo, si deviat terrena potestas, iudicabitur a potestate spirituali; sed, si deviat spiritualis minor, a suo superiori; si vero suprema, a solo Deo, non ab homine poterit iudicari, testante Apostolo: “Spiritualis homo iudicat omnia, ipse autem a nemine iudicatur.” Est autem hæc auctoritas, et si data sit homini, et exerceatur per hominem, non humana, sed potius divina, ore divino Petro data, sibique suisque successoribus in ipso, quem confessus fuit petra, firmata, dicente Domino ipsi Petro: “Quodcunque ligaveris etc.” Quicunque igitur huic potestati a Deo sic ordinatæ resistit, Dei ordinatione resistit , nisi duo, sicut Manichæus, fingat esse principia, quod falsum et hæreticum iudicamus, quia testante Moyse, non in principiis, sed in principio coelum Deus creavit et terram. Porro subesse Romano Pontifici omni humanæ creaturæ declaramus, dicimus, diffinimus et pronunciamus omnino esse de necessitate salutis.

TRAD: Poiché la Verità attesta che la potestà spirituale ha il compito di istituire il potere terreno e, se non si dimostrasse buono, di giudicarlo. Così si avvera la profezia di Geremia riguardo la Chiesa e il potere della Chiesa: “Ecco, oggi Io ti ho posto sopra le nazioni e sopra i regni” e le altre cose che seguono. Se dunque i l potere terreno devia, sarà giudicato dall’autorità spirituale; se poi il potere spirituale inferiore degenera, sarà giudicato dal suo superiore; ma se è quello spirituale supremo, potrà essere giudicato solamente da Dio e non dal l’uomo, come afferma l’Apostolo: “L’uomo spirituale giudica tutte le cose; ma egli stesso non viene giudicato da nessuno.” Questa autorità infatti, benché conferita ad un uomo ed esercitata da un uomo, non è umana, ma piuttosto divina, attribuita per bocca di Dio a Pietro, e resa intangibile per lui e per i suoi successori in colui che egli , la pietra, aveva confessato, quando i l Signore disse allo stesso Pietro: “Qualunque cosa tu legherai ecc.” Perciò chiunque si oppone a questo potere istituito da Dio, si oppone all’ordine di Dio, a meno che non pretenda come i manichei che ci sono due principi , il che noi giudichiamo falso ed eretico, perché – come dice Mosè – non nei principi, ma nel principio Dio creò il cielo e la terra. Di conseguenza noi dichiariamo, stabiliamo, definiamo ed affermiamo che è assolutamente necessario alla salvezza di ogni creatura umana che essa sia sottomessa al Romano Pontefice.

 

 



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Sito U.C.C. “UNIFORM COMMERCIAL CODE”

https://www.law.cornell.edu/ucc

DECLARATION OF FACTS: UCC Doc. N° 2012127914, del 28 Novembre 2012, e
– di tutti gli stati, tutte le banche ed altre corporazioni, a causa del tradimento e danneggiamento contro il
popolo della Terra, specificatamente con la:
Rif.: TRUE BILL: WA DC UCC Doc. N° 2012114776 del 24 Ottobre 2012, che indica
il Pignoramento di tutte le corporazioni mondiali operanti sotto “parvenza” di governi del popolo, stati,
repubbliche, ecc., con la: e



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